CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 19/02/2026, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1630/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore MARINO RAFFAELE, Giudice RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6666/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2031/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240027769100000 TASSA AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240027769100000 BOLLO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834217534768 TASSE AUTOMOBILISTICHE
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 aveva impugnato la cartella di pagamento n. 07120240027769100000 notificata in data 4 aprile 2024, relativa al pagamento della Tassa auto per l'anno 2018 per l'importo di euro 401,02. Con il ricorso il contribuente aveva eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la mancata sottoscrizione del ruolo e dedotto la prescrizione del credito.
Si era costituita la ON CA che aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività avendo il contribuente ricevuto il 23 settembre 2021 la notifica dell'avviso di accertamento, di cui depositava documentazione prodotta in giudizio. Anche l'ADER si costituiva ma al limitato fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto quanto non afferente la notifica della cartella di pagamento in quanto riconducibile alla attività di accertamento di competenza della ON CA.
Con successive memorie aggiuntive il contribuente contestava la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento prodotta da controparte in quanto avvenuta a mezzo poste private, cioè mediante l'agenzia Nexivie. La CGT di Napoli all'udienza del 23/01/2025 con la sentenza n. 2031/12/25, depositata il 6 febbraio 2025, aveva concluso per l'infondatezza della domanda, rigettandola e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, «liquidate in euro 348,00 in favore della ON CA e dell'ADER in solido, oltre oneri accessori come per legge».
Così la Corte di prime cure in composizione monocratica aveva deciso il contenzioso sottoposto al suo giudizio: «[…] Avendo la cartella impugnata ad oggetto la tassa auto per
l'anno 2018, si osserva che l'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986, convertito nella L. n. 60 del 1986, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua (tassa auto) alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata. La parte lamenta la prescrizione del termine triennale sancito dall'art. 3 D.L. n. 2 del 1986, entro il quale deve essere esercitato il diritto alla riscossione. Osserva tuttavia il giudicante come, nella fattispecie esaminata, sia stata rispettata rigorosamente la sequenza degli adempimenti mediante regolare notifica dell'avviso di accertamento secondo le previsioni poste dalla legge a garanzia del contribuente, notifica intervenuta nell'anno 2021 cui è seguita, nell'anno 2024, la notifica della cartella impugnata. Orbene la notifica dell'atto di accertamento n. 834250557713, documentata dai documenti allegati, è intervenuta mediante invio a mezzo raccomandata
A.R. al domicilio fiscale dell'attuale ricorrente e mediante notifica a mani dello stesso che ha firmato in segno di ricevuta. In ordine all'eccepita nullità della notifica in quanto effettuata a mezzo posta privata da un operatore, la Nexivie, che sebbene avesse ottenuto la licenza non aveva completato gli adempimenti richiesti per rendere operativa l'autorizzazione, si osserva che come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18541/2024 la stessa è da considerarsi legittima avendo tra l'altro il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Il ricorso va in conclusione rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo».
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame:
1. “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.): il giudice si è pronunciato sulla base di un atto di accertamento prodromico diverso da quello prodotto in giudizio dalla ON CA (n. 834250557713 anziché 834217534768), e quindi estraneo al thema decidendum”.
Così sul punto l'atto di appello: «La sentenza impugnata è affetta da nullità insanabile ai sensi degli artt. 101, 112 e 161 c.p.c., per avere il giudice di primo grado deciso la controversia sulla base di un atto di accertamento diverso da quello ritualmente prodotto in atti dalla parte resistente. In particolare, il giudice ha fondato la propria decisione su un atto di accertamento recante numero di protocollo e contenuti non coincidenti con l'atto effettivamente depositato dalla ON CA nel corso del giudizio di primo grado.
Tale circostanza risulta evidente dalla motivazione della sentenza, nella quale viene richiamato un atto che: 1) non corrisponde a quello prodotto in giudizio, tant'è che la Corte di Giustizia Tributaria identifica l'atto di accertamento esaminato con il numero
834250557713 anziché con il n. 834217534768. Ma vi è di più! conferma del fatto che trattasi di atto totalmente diverso, la Corte afferma altresì che “Orbene la notifica dell'atto di accertamento n. 834250557713, documentata dai documenti allegati, è intervenuta mediante invio a mezzo raccomandata A.R. al domicilio fiscale dell'attuale ricorrente e mediante notifica a mani dello stesso che ha firmato in segno di ricevuta”. Tuttavia, tanto non corrisponde al vero dal momento che, dall'esame della relata depositata in atti dalla
ON CA, si apprende che l'atto in questione sarebbe stato notificato nelle mani di un soggetto non identificato, ovvero contrassegnato come “mamma”, e non già nelle mani del ricorrente!!!!».
2. “In ogni caso, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Nullità della notifica dell'atto di accertamento prodromico n. 834217534768 per difetto assoluto di identificazione del soggetto ricevente “mamma”. Non può, quindi, dirsi raggiunta la prova
Ricorrente_1che l'atto prodromico sia giunto a conoscenza del sig. , non avendo contezza del soggetto al quale è stato notificato”.
3. “Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione”.
4. “Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di decadenza dall'esercizio del potere di riscossione”. L'atto di appello conclude chiedendo di annullare la cartella di pagamento in contestazione, nonché tutti gli atti ad esso prodromici e successivi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la ON CA non hanno resistito all'impugnazione e sono rimaste intimate stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruito e chiarito lo sviluppo del processo, letti gli atti e le risultanze di causa, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e come tale deve essere rigettato, dovendosi ribadire la legittimità dell'avviso di accertamento posto che va rilevata l'estrema inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla
Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione avendo il giudice di prime cure valutato le emergenze istruttorie e, quindi, il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente e, come visto, riproposte anche in appello. Dunque, salvo quanto appreso si chiarirà, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni dei primi giudici, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”.
Come anticipato, tuttavia, la sentenza riporta due refusi che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non inficiano la decisione in quanto l'avviso di accertamento che ha valutato il primo giudice è quello in atti prodotto dalla ON CA in allegato alle proprie controdeduzioni depositate il 31 dicembre 2024, cioè l'avviso di accertamento n.
834217534768 che, lungi dall'essere estraneo al thema decidendum, è effettivamente il medesimo riportato sulla cartella esattoriale nel “Dettaglio degli importi” di cui a pag.5 della stessa.
Evidente che il diverso numero riportato in sentenza è frutto di un refuso o, più verosimilmente di un mero errore materiale dovuto ad un disattento copia-incolla e che ha determinato in sentenza l'indicazione di un atto non corrispondente a quello prodotto in giudizio, il quale è però stato nel concreto valutato dalla Corte di primo grado – e del resto non poteva che essere verificato quello che era stato oggetto della produzione della controparte e come tale allegato al fascicolo telematico. Analoga considerazione è da fare per il soggetto ricevente, pure oggetto di errata attestazione nella sentenza di prime cure che lo ha rapportato al medesimo contribuente e non già alla mamma. Tale errore materiale, o se si preferisce colpevole “disattenzione compilativa” da parte del giudice, non invalida difatti la ritualità di tale notificazione in quanto nel concreto essa è avvenuta mediante consegna a mani di persona di famiglia, presente al domicilio del contribuente – e quindi sulla base della ragionevole aspettativa che l'atto notificato sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario per essere stato ricevuto da un soggetto avente con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine. E che l'atto notificato alla madre del contribuente sia stato quello in contestazione resta circostanza oggettivamente confermata dal fatto che sulla ricevuta prodotta - come esaminata dal giudice - compare in basso a destra il numero identificativo dell'avviso notificato mediante la dicitura “NUM PRATICA: 834217534768”; ciò comprova fuor di dubbio alcuno che l'atto consegnato presso il domicilio del ricorrente in data 23 settembre 2021 altro non era se non l'avviso di accertamento prodromico a quello impugnato, a nulla rilevando che la parente di primo grado (unica per ordine di parentela, oltre al padre) cui era stato consegnato sia stata indicata con tale qualità (mamma) e non con il nominativo, ciò comportando piena contezza di chi fosse stato il soggetto ricevente.
Quanto alla ritualità dell'utilizzo ai fini di cui innanzi della Posta privata, già il primo giudice ha correttamente richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte che ha confermato la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Dunque, l'omessa impugnazione dell'avviso in narrativa, intervenuto il 23 settembre 2021 e, quindi, entro il termine decadenziale triennale in ragione della natura della tassa, ha avuto l'effetto di consolidare il credito e consentire in data 4 aprile 2024 la notifica della cartella opposta, del pari notificata prima che si consumasse la prescrizione, anch'essa triennale, in tal modo interrotta.
Ma v'è di più.
Dirimente risulta il rilievo che già in primo grado la ON CA nel costituirsi ha depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione dell'atto prodromico a quello impugnato, costituito dall'avviso di accertamento n. 834217534768 e che il contribuente nell'atto introduttivo del giudizio aveva assunto di non aver ricevuto.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato dall'Ufficio in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente – che nel ricorso, per l'appunto, aveva negato l'esistenza di atti prodromici a quello impugnato – non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992, ma si è limitata a depositare memorie aggiuntive ex art. 32 del medesimo decreto per l'udienza del 23/01/2025.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass.
13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326). Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 D.Lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nel caso in esame il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. 3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo il ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'atto presupposto a quello opposto, era risultato da ciò decaduto non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione della cartella esattoriale in narrativa, comprovata dai documenti che la ON CA aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte del ricorrente, di una semplice memoria ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione. In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione della cartella di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs.
546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito, addivenendo quindi al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate e non espressamente esaminate sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello; nulla per le spese non essendosi le parti convenute costituite nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese
Napoli, 17 febbraio 2026 Il Presidente relatore
UR de LU
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore MARINO RAFFAELE, Giudice RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6666/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2031/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240027769100000 TASSA AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240027769100000 BOLLO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834217534768 TASSE AUTOMOBILISTICHE
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 aveva impugnato la cartella di pagamento n. 07120240027769100000 notificata in data 4 aprile 2024, relativa al pagamento della Tassa auto per l'anno 2018 per l'importo di euro 401,02. Con il ricorso il contribuente aveva eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la mancata sottoscrizione del ruolo e dedotto la prescrizione del credito.
Si era costituita la ON CA che aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività avendo il contribuente ricevuto il 23 settembre 2021 la notifica dell'avviso di accertamento, di cui depositava documentazione prodotta in giudizio. Anche l'ADER si costituiva ma al limitato fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto quanto non afferente la notifica della cartella di pagamento in quanto riconducibile alla attività di accertamento di competenza della ON CA.
Con successive memorie aggiuntive il contribuente contestava la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento prodotta da controparte in quanto avvenuta a mezzo poste private, cioè mediante l'agenzia Nexivie. La CGT di Napoli all'udienza del 23/01/2025 con la sentenza n. 2031/12/25, depositata il 6 febbraio 2025, aveva concluso per l'infondatezza della domanda, rigettandola e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, «liquidate in euro 348,00 in favore della ON CA e dell'ADER in solido, oltre oneri accessori come per legge».
Così la Corte di prime cure in composizione monocratica aveva deciso il contenzioso sottoposto al suo giudizio: «[…] Avendo la cartella impugnata ad oggetto la tassa auto per
l'anno 2018, si osserva che l'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986, convertito nella L. n. 60 del 1986, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua (tassa auto) alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata. La parte lamenta la prescrizione del termine triennale sancito dall'art. 3 D.L. n. 2 del 1986, entro il quale deve essere esercitato il diritto alla riscossione. Osserva tuttavia il giudicante come, nella fattispecie esaminata, sia stata rispettata rigorosamente la sequenza degli adempimenti mediante regolare notifica dell'avviso di accertamento secondo le previsioni poste dalla legge a garanzia del contribuente, notifica intervenuta nell'anno 2021 cui è seguita, nell'anno 2024, la notifica della cartella impugnata. Orbene la notifica dell'atto di accertamento n. 834250557713, documentata dai documenti allegati, è intervenuta mediante invio a mezzo raccomandata
A.R. al domicilio fiscale dell'attuale ricorrente e mediante notifica a mani dello stesso che ha firmato in segno di ricevuta. In ordine all'eccepita nullità della notifica in quanto effettuata a mezzo posta privata da un operatore, la Nexivie, che sebbene avesse ottenuto la licenza non aveva completato gli adempimenti richiesti per rendere operativa l'autorizzazione, si osserva che come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18541/2024 la stessa è da considerarsi legittima avendo tra l'altro il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Il ricorso va in conclusione rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo».
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame:
1. “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.): il giudice si è pronunciato sulla base di un atto di accertamento prodromico diverso da quello prodotto in giudizio dalla ON CA (n. 834250557713 anziché 834217534768), e quindi estraneo al thema decidendum”.
Così sul punto l'atto di appello: «La sentenza impugnata è affetta da nullità insanabile ai sensi degli artt. 101, 112 e 161 c.p.c., per avere il giudice di primo grado deciso la controversia sulla base di un atto di accertamento diverso da quello ritualmente prodotto in atti dalla parte resistente. In particolare, il giudice ha fondato la propria decisione su un atto di accertamento recante numero di protocollo e contenuti non coincidenti con l'atto effettivamente depositato dalla ON CA nel corso del giudizio di primo grado.
Tale circostanza risulta evidente dalla motivazione della sentenza, nella quale viene richiamato un atto che: 1) non corrisponde a quello prodotto in giudizio, tant'è che la Corte di Giustizia Tributaria identifica l'atto di accertamento esaminato con il numero
834250557713 anziché con il n. 834217534768. Ma vi è di più! conferma del fatto che trattasi di atto totalmente diverso, la Corte afferma altresì che “Orbene la notifica dell'atto di accertamento n. 834250557713, documentata dai documenti allegati, è intervenuta mediante invio a mezzo raccomandata A.R. al domicilio fiscale dell'attuale ricorrente e mediante notifica a mani dello stesso che ha firmato in segno di ricevuta”. Tuttavia, tanto non corrisponde al vero dal momento che, dall'esame della relata depositata in atti dalla
ON CA, si apprende che l'atto in questione sarebbe stato notificato nelle mani di un soggetto non identificato, ovvero contrassegnato come “mamma”, e non già nelle mani del ricorrente!!!!».
2. “In ogni caso, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Nullità della notifica dell'atto di accertamento prodromico n. 834217534768 per difetto assoluto di identificazione del soggetto ricevente “mamma”. Non può, quindi, dirsi raggiunta la prova
Ricorrente_1che l'atto prodromico sia giunto a conoscenza del sig. , non avendo contezza del soggetto al quale è stato notificato”.
3. “Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione”.
4. “Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di decadenza dall'esercizio del potere di riscossione”. L'atto di appello conclude chiedendo di annullare la cartella di pagamento in contestazione, nonché tutti gli atti ad esso prodromici e successivi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la ON CA non hanno resistito all'impugnazione e sono rimaste intimate stante la mancata costituzione nonostante la rituale notifica dell'appello.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruito e chiarito lo sviluppo del processo, letti gli atti e le risultanze di causa, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e come tale deve essere rigettato, dovendosi ribadire la legittimità dell'avviso di accertamento posto che va rilevata l'estrema inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla
Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione avendo il giudice di prime cure valutato le emergenze istruttorie e, quindi, il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente e, come visto, riproposte anche in appello. Dunque, salvo quanto appreso si chiarirà, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni dei primi giudici, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”.
Come anticipato, tuttavia, la sentenza riporta due refusi che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non inficiano la decisione in quanto l'avviso di accertamento che ha valutato il primo giudice è quello in atti prodotto dalla ON CA in allegato alle proprie controdeduzioni depositate il 31 dicembre 2024, cioè l'avviso di accertamento n.
834217534768 che, lungi dall'essere estraneo al thema decidendum, è effettivamente il medesimo riportato sulla cartella esattoriale nel “Dettaglio degli importi” di cui a pag.5 della stessa.
Evidente che il diverso numero riportato in sentenza è frutto di un refuso o, più verosimilmente di un mero errore materiale dovuto ad un disattento copia-incolla e che ha determinato in sentenza l'indicazione di un atto non corrispondente a quello prodotto in giudizio, il quale è però stato nel concreto valutato dalla Corte di primo grado – e del resto non poteva che essere verificato quello che era stato oggetto della produzione della controparte e come tale allegato al fascicolo telematico. Analoga considerazione è da fare per il soggetto ricevente, pure oggetto di errata attestazione nella sentenza di prime cure che lo ha rapportato al medesimo contribuente e non già alla mamma. Tale errore materiale, o se si preferisce colpevole “disattenzione compilativa” da parte del giudice, non invalida difatti la ritualità di tale notificazione in quanto nel concreto essa è avvenuta mediante consegna a mani di persona di famiglia, presente al domicilio del contribuente – e quindi sulla base della ragionevole aspettativa che l'atto notificato sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario per essere stato ricevuto da un soggetto avente con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine. E che l'atto notificato alla madre del contribuente sia stato quello in contestazione resta circostanza oggettivamente confermata dal fatto che sulla ricevuta prodotta - come esaminata dal giudice - compare in basso a destra il numero identificativo dell'avviso notificato mediante la dicitura “NUM PRATICA: 834217534768”; ciò comprova fuor di dubbio alcuno che l'atto consegnato presso il domicilio del ricorrente in data 23 settembre 2021 altro non era se non l'avviso di accertamento prodromico a quello impugnato, a nulla rilevando che la parente di primo grado (unica per ordine di parentela, oltre al padre) cui era stato consegnato sia stata indicata con tale qualità (mamma) e non con il nominativo, ciò comportando piena contezza di chi fosse stato il soggetto ricevente.
Quanto alla ritualità dell'utilizzo ai fini di cui innanzi della Posta privata, già il primo giudice ha correttamente richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte che ha confermato la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Dunque, l'omessa impugnazione dell'avviso in narrativa, intervenuto il 23 settembre 2021 e, quindi, entro il termine decadenziale triennale in ragione della natura della tassa, ha avuto l'effetto di consolidare il credito e consentire in data 4 aprile 2024 la notifica della cartella opposta, del pari notificata prima che si consumasse la prescrizione, anch'essa triennale, in tal modo interrotta.
Ma v'è di più.
Dirimente risulta il rilievo che già in primo grado la ON CA nel costituirsi ha depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione dell'atto prodromico a quello impugnato, costituito dall'avviso di accertamento n. 834217534768 e che il contribuente nell'atto introduttivo del giudizio aveva assunto di non aver ricevuto.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato dall'Ufficio in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente – che nel ricorso, per l'appunto, aveva negato l'esistenza di atti prodromici a quello impugnato – non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992, ma si è limitata a depositare memorie aggiuntive ex art. 32 del medesimo decreto per l'udienza del 23/01/2025.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass.
13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326). Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 D.Lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nel caso in esame il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. 3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo il ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'atto presupposto a quello opposto, era risultato da ciò decaduto non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione della cartella esattoriale in narrativa, comprovata dai documenti che la ON CA aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte del ricorrente, di una semplice memoria ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione. In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione della cartella di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs.
546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito, addivenendo quindi al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate e non espressamente esaminate sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello; nulla per le spese non essendosi le parti convenute costituite nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese
Napoli, 17 febbraio 2026 Il Presidente relatore
UR de LU