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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1548/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1286/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 701/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 5 e pubblicata il 19/02/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302857-17 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302857-17 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302857-17 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 478/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appelo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Ricorrente_1, esercente l'attività di “Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione” a seguito dell'invito n. I00190 prot. n. 13389 dell'Agenzia delle Entrate di AS, in data 31/03/2017 produceva la documentazione contabile relativa all'anno di imposta 2012 restando in attesa della convocazione da parte dell'Ufficio per l'instaurazione del contraddittorio.
In data 01/03/2018 il contribuente riceveva la notifica dell'avviso di accertamento n. TF7010302857/2017 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AS – Ufficio Controlli ai sensi degli artt.
39 del DPR 600/73, 5 del D.Lgs. 446/97 e 54 del DPR 633/72 relativa all'anno 2012 riguardante le imposte
IRPEF e relative Addizionali Regionale e Comunale IRPEF, IRAP, IVA e contributi, oltre sanzioni ed interessi.
Con tale atto l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la redditività dichiarata ritenendo la percentuale di ricarico, applicata sul costo del venduto, inverosimile e non congrua rispetto alle risultanze degli studi e delle medie di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. n. 331/93.
Di conseguenza aveva applicato sul costo del venduto una percentuale di ricarico del 135%, accertando maggiori ricavi di euro 141.441,17, rettificando quelli dichiarati da euro 108.002,00 ad euro 249.443,17.
La percentuale di ricarico era stata determinata dall'Agenzia in base alla media della forbice minima e massima prevista dagli studi di settore, che oscillava tra il 20% ed il 25% ed in relazione ad aziende similari operanti nello stesso territorio e nel medesimo settore.
L'Ufficio aveva anche contestato la mancata produzione di documentazione in ordine alle fatture di acquisto dei beni strumentali e, quindi, aveva recuperato a tassazione l'ulteriore importo di euro 9.451,00 quale quote di ammortamento indeducibili.
Il risultato della gestione dichiarato e risultante dalle scritture contabili regolarmente tenute veniva rettificato, da una perdita di euro 82.160,00 ad un reddito di euro 68.732,00 (maggiori ricavi € 141.441,00 + costi non riconosciuti € 9.451,00 – perdita dichiarata € 82.160,00) determinando le maggiori imposte: IRPEF di euro
27.729,00, Addizionale Regionale di euro 1.395,00, Addizionale Comunale di euro 343,00, IRAP di euro
4.329,00, IVA di euro 29.703,00, Contributi di euro 11.753,00, il tutto maggiorato di relativi interessi (maturati al 18/12/2017) per euro 11.743,43 e sanzioni irrogate in euro 40.099,05. Avverso detto atto il contribuente aveva proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
AS chiedendone l'annullamento ( evidenziava difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio, mancata instaurazione di un preventivo contraddittorio endo-procedimentale, carenza di motivazioni e mancanza di prove a sostegno della pretesa impositiva denunciando l'arbitrarietà, inattendibilità ed erroneità della maggiore percentuale di ricarico applicata, ulteriore incongruenza dei presunti maggiori ricavi accertati chiedendo in via subordinata una congrua riduzione in considerazione dei correttivi previsti dagli studi di settore evoluti, indebita irrogazione delle sanzioni).
L'Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio eccependo in via preliminare la tardività ed inammissibilità del ricorso e sosteneva poi bontà del suo operato ( regolarità della sottoscrizione, non necessità di un preventivo contraddittorio ed nel merito la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva).
Successivamente il contribuente produceva memorie illustrative con le quali replicava alle controdeduzioni dell'Ufficio, evidenziando in particolare la tempestività ed ammissibilità del ricorso introduttivo e formulando formale eccezione di disconoscimento specifico della documentazione prodotta in fotocopia dall'Ufficio, l'irregolarità del provvedimento di delega depositato ed eccependo infine l'infondatezza delle affermazioni dell'Ufficio.
In data 19/02/2019 veniva depositata la sentenza n. 701/5/19 del 09/10/2018 con la quale la Commissione
Tributaria Provinciale di AS accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento.
Con tale sentenza i Primi Giudici, dopo avere stabilito l'ammissibilità e tempestività del ricorso annullavano,
l'atto impositivo rilevando l'illegittima emissione di un accertamento induttivo basato su presunte ed arbitrarie maggiori percentuali di ricarico risultanti dagli studi di settore, determinate in base ad una media aritmetica e non ponderata, ed applicate senza considerare le oggettive condizioni di svolgimento dell'attività, rilevando inoltre che l'Ufficio non aveva fornito valida motivazione e concrete prove a sostegno del maggior reddito accertato.
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la totale riforma, eccependo in via preliminare una carenza di motivazione della sentenza, insistendo poi nell'eccepire la inammissibilità del ricorso per presentazione tardiva e contestando l'erroneità della pronuncia sostenendo di aver legittimamente determinato la percentuale di ricarico del 135% mediante la media tra le percentuali minima e quella massima previste dallo studio di settore, concludeva sostenendo che nessuna altra prova doveva essere fornita.
Il contribuente si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza delle tesi sostenute dalla Agenzia.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 4608/24/20 del 25/09/2020 accoglieva l'appello dell'Ufficio ritenendo inammissibile il ricorso introduttivo, così confermando integralmente la pretesa impositiva.
In particolare i Giudici di appello ritenevano tardivamente proposto il ricorso rispetto alla notifica dell'accertamento, considerata perfezionata 10 giorni dopo la compiuta giacenza della relativa raccomandata, considerando ininfluente ai fini del perfezionamento della notifica la data di effettiva ricezione del plico.
Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione indicando ben sette motivi, in particolare veniva eccepita la nullità della sentenza per violazione ed errata interpretazione dell'art. 112
c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92 in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c sotto diversi profili. L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte Di Cassazione, con l'ordinanza n. 27948/24, aveva accolto il ricorso e aveva cassato la sentenza n. 4608/24/20 con rinvio della controversia in secondo Grado, innanzi ad altra sezione.
La Corte aveva accolto il terzo motivo di ricorso con il quale si era contesta la tardività della notificazione del ricorso rilevando che la Commissione di secondo grado non aveva accertato l'effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario del plico contenente l'atto impositivo e che, quindi la notifica richiamata dall'ufficio non si era perfezionato fino a quando lo stesso non era stato ritirato presso l'ufficio postale: “… Secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha composto un precedente contrasto giurisprudenziale, «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021; conf. Cass. n. 36562 del 25/11/2021). Ne consegue che «allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere nella cassetta postale del medesimo e, quindi,
a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.
c.» (Cass. n. 8895 del 18/03/2022).
2.2. Nel caso di specie, la CTR ha accertato che «l'avviso di accertamento impugnato in data 3.11.2017 venne depositato presso l'Ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, a cui venne data comunicazione con raccomandata c.d. CAD n. 66813067768-5 del 7.11.2017
».
2.3. Non risulta, peraltro, che la CTR abbia accertato l'effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario del plico, sicché la sentenza impugnata va cassata e rinviata affinché il giudice del rinvio compia il predetto accertamento”
Il processo veniva riassunto dal contribuente che chiedeva quindi di rigettare l' appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e confermare la sentenza di primo grado.
Alla odierna udienza il relatore, su invito del Presidente, esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte di ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte, giudicando in sede di rinvio, che l'appello della Agenzia debba essere rigettato.
In primis va rigettato l'appello dell'Ufficio in relazione alla inammissibilità per tardiva presentazione del ricorso di primo grado. Risulta dagli atti che la notifica dell'accertamento si era perfezionata in data 01/03/2018 (data di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione della tentata precedente notifica non andata a buon fine) e che il ricorso era stato notificato all'Ufficio in data 24/04/2018, tempestivamente rispetto ai 60 gg. previsti dalla legge e poi depositato in Commissione entro i successivi 30 giorni.
Nell'atto di appello l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione, contestando la decisione del primo giudice che aveva considerato tempestivo il ricorso, poiché l'atto impositivo era stato ricevuto dal contribuente solo in data del 01/03/2018.
Anche a parere di questa Corte non vi è dubbio che la notifica dell'avviso di accertamento si sia perfezionata in data 01/03/2018.
Risultava dalle copie delle notifiche in atti che il plico contenente l'atto impositivo non era mai stato consegnato al contribuente e che la successiva raccomandata n. 66813067768-5 del 07/11/2017 (contenente l'avviso di notifica e per la quale manca la prova che tale raccomandata informativa sia stata effettivamente spedita) non era mai stata consegnata al contribuente che, solo in data 01/03/2018, ne aveva avuto conoscenza ed aveva ritirato il plico contenente l'atto impositivo presso l'ufficio postale ove era in giacenza.
In base al principio della scissione degli effetti della notifica, derivante dalla nota sentenza della Corte Cost.
n. 477/2002, si considera avvenuta la notifica per il soggetto notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficio postale e per il soggetto destinatario dell'atto al momento della ricezione dell'accertamento, salvaguardando entrambe le ragioni di tempestività dell'esercizio del diritto e di conoscenza dell'atto.
Ossia per il notificante la notifica si perfeziona nella data di spedizione della raccomandata, per il destinatario si perfeziona alla data di ricezione.
E la Suprema Corte ha poi stabilito (Cass. n. 5077 del 21/02/2019, n. 16601 del 20/06/2019 e n. 6363 del
05/03/2020) il principio di diritto per cui “in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” .
Alla dichiarata ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 in questione, quest'approccio ermeneutico reputa «imprescindibile» per il vaglio di regolarità della notifica, l'esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D. “in considerazione del fatto che solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale”
Nel caso in esame l'unica notifica valida dell'atto impositivo, quindi, era ed è quella del 01/03/2018 ed il ricorso introduttivo era stato notificato all'Ufficio in data 24/04/2018 tempestivamente rispetto ai 60 gg. previsti dalla legge e poi depositato in Commissione entro i successivi 30 giorni, come era stato già correttamente rilevato dalla Prima Commissione.
Dalle copie depositate dall'Agenzia infatti non risulta provata né l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa (c.d. cad) alla data del 03/11/2017 , né l'avvenuta immissione del relativo avviso nella cassetta postale del contribuente medesimo nella data del 07/11/2017.
Da tali copie risultava che il plico inviato mediante raccomandata postale n. 7670932899-3 e contenente l'avviso di accertamento non era mai stato consegnato al contribuente che non era stato rinvenuto all'indirizzo di spedizione, che mancava la prova dell'avvenuta spedizione della successiva raccomandata informativa (c.d. CAD) n. 66813067768-5 in quanto sul relativo avviso di ricevimento prodotto non risulta alcun timbro postale di spedizione, che mancava la prova che l'avviso di consegna di tale raccomandata informativa (c.
d. CAD) n. 66813067768-5 sia stata effettivamente inserita nella cassetta postale del destinatario in sua assenza nella data del 07/11/2017 in quanto sul relativo avviso di ricevimento prodotto non risulta alcun riferimento al n. di raccomandata n. 66813067768-5, che ben poteva riferirsi quindi ad una diversa raccomandata o diversa CAD.
Risulta dalla copia della raccomandata informativa n. 66813067768-5 che manca il timbro di spedizione postale e su altra copia, che secondo l'Ufficio doveva rappresentare il retro dello stesso avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD) n. 66813067768-5) ove l'ufficiale postale aveva attestato l'ulteriore assenza del destinatario e l'avvenuto inserimento dell'avviso nella cassetta postale del contribuente in data
07/11/2017, non risulta alcun riferimento alla CAD n. 66813067768-5.
Non vi è prova che tale documentazione fosse effettivamente riferita a detta raccomandata informativa e, di conseguenza, non vi è prova né che tale raccomandata informativa sia stata effettivamente spedita né che il contribuente abbia effettivamente ricevuto detta raccomandata informativa.
non vi è in definitiva prova che la notifica sia stata mai perfezionata nella date indicate dall'Ufficio.
In definitiva il contribuente non ha mai ricevuto la raccomandata informativa (c.d. CAD) n. 66813067768-5, né il relativo avviso è mai stato reperito nella sua cassetta postale e che, in realtà, l'unica certezza che si poteva rilevare dalla documentazione presente agli atti è che il contribuente è venuto a conoscenza dell'esistenza dell'avviso di accertamento e del suo contenuto solo in data 01/03/2018 mediante ritiro del plico in giacenza presso l'ufficio postale, come risulta dalla relativa ricevuta di consegna.
La notifica valida dell'atto impositivo era quella del 01/03/2018 ed il ricorso introduttivo era stato notificato all'Ufficio in data 24/04/2018 tempestivamente rispetto ai 60 gg. previsti dalla legge e poi depositato in
Commissione entro i successivi 30 giorni.
Conseguentemente, come era stato già correttamente rilevato dai primi giudici, il ricorso introduttivo deve ritenersi tempestivo ed ammissibile.
Nel merito l'appello dell'ufficio deve essere rigettato.
Nel ricorso era stata eccepita la carenza di motivazione dell'accertamento e la mancanza di valide prove a sostegno della pretesa impositiva oltre all'evidente erroneità ed inattendibilità della percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio (una semplice media aritmetica e non ponderata).
La Commissione di Prime Cure aveva accolto detti motivi di impugnazione, rilevando l'illegittima emissione di un accertamento induttivo basato su presunte ed arbitrarie maggiori percentuali di ricarico risultanti dagli studi di settore, applicate senza considerare le oggettive condizioni di svolgimento dell'attività, ritenendo inoltre che l'Ufficio non aveva fornito valida motivazione e concrete prove a sostegno del maggior reddito accertato, affermando sul punto:
“… Nel merito Il ricorso è fondato … L'ufficio ha proceduto a rettificare la dichiarazione dei redditi del contribuente in virtù di quanto previsto dagli studi di settore … Orbene, osserva la Commissione che i redditi dichiarati dalla parte ricorrente sono congrui rispetto a quelli scaturenti dagli studi di settore, per cui il contribuente … non è soggetto ad accertamento automatico ed in caso si accertamento incombe all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati che non devono essere qualsiasi, ma testimoniare una grave incongruenza come espressamente previsto dall'art. 62 … la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata … ma nasce in esito al contraddittorio con il contribuente non attivato nel caso in esame … Dunque le gravi incongruenze pretese dalla norma … nel caso in esame non esistono a differenza di quanto erroneamente attestato dall'ente accertatore … Pertanto l'avviso di accertamento … deve essere dichiarato nullo per evidente difetto di motivazioni attesa la mancanza di elementi probatori sufficienti a supportare e dimostrare la pretesa erariale, riportando l'ufficio nella stessa motivazione unicamente le circostanze ed indizi ripresi dalle risultanze dello studio di settore senza considerare che la capacità contributiva va fondata assolutamente ed esclusivamente sulla capacità contributiva effettiva e che l'art. 62 … prevede che l'accertamento induttivo richieda una previa verifica di gravi incongruenze tra il reddito dichiarato ed il reddito che si sarebbe dovuto dichiarare sulla base degli studi di settore ovvero delle caratteristiche dell'attività svolta … Ebbene risulta evidente che la parte contribuente ha dichiarato importi consentiti da quelli calcolati in base agli studi di settore per cui nessun accertamento induttivo era accessibile all'ufficio, stante la congruità del dichiarato ed in assenza di violazioni o condotte illegittime …”
Sul punto l' Agenzia in appello si è limitata a ribadire quanto già affermato durante il giudizio di primo grado sostenendo di avere determinato la percentuale di ricarico del 135% mediante la media tra le percentuali minima (20%) e massima (250%) previste dallo studio di settore e che non vi sarebbe stato bisogno di fornire ulteriore prova.
Orbene l'Agenzia non ha riferito nulla in relazione all' eccezione di inapplicabilità della semplice media aritmetica in luogo della media ponderata (non poteva essere applicata un'unica ed indistinta percentuale di ricarico per tutta la merce commercializzata), nulla ha riferito in relazione alla circostanza che il contribuente esercitava l'attività di commercio all'ingrosso che comporta un minor margine di ricarico rispetto alle vendite al dettaglio, nulla ha riferito in relazione all'eccezione di carenza di motivazione laddove richiamava, a confronto, ditte similari senza identificare tali ditte, senza precisare l'area geografica di appartenenza delle medesime, impedendo qualsiasi controllo da parte del contribuente per poter verificare le affermazioni.
Il contribuente ha richiamato la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha stabilito che le percentuali medie di ricarico derivante dagli studi, da sole, non costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti e che, in ogni caso, è necessario determinare la percentuale di ricarico in base ad una media ponderata e non aritmetica, quando, come nella fattispecie, il soggetto verificato commercializza una serie di prodotti diversi e disomogenei con differenti margini di ricarico.
Le argomentazioni del contribuente sono stati condivisi dalla Prima Commissione e posti a sostegno della decisione di accoglimento del gravame, mentre nell'atto di Appello l'Agenzia delle Entrate nulla ha osservato in relazione a tali punti di contestazione che dimostrano l'erroneità delle determinazioni dell'Ufficio.
E sono ampiamente condivise anche da questa Corte.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, la costante giurisprudenza di legittimità ha sempre posto a carico dell'Ufficio l'onere di comprovare la sussistenza dei maggiori ricavi accertati, mentre a carico del contribuente quello dell'inerenza dei costi sostenuti.
Nel caso in esame si verte in materia di maggiori ricavi presuntivamente accertati mediante l'applicazione sul costo del venduto di un'arbitraria percentuale di ricarico determinata con il mero richiamo alla media delle risultanze degli studi di settore ed a presunte e non identificate ditte similari.
E, va evidenziato che più volte la giurisprudenza di legittimità si è pronunziata sulla nullità degli accertamenti basati esclusivamente sulla difformità tra la redditività dichiarata e quella risultante dalla mera applicazione degli studi di settore senza una specifica motivazione ed ulteriore prova atta a dimostrare la sussistenza dei presunti maggiori ricavi accertati.
Deve ritenersi l'inattendibilità della ricostruzione induttiva operata dall'Ufficio in base alle ri- sultanze delle percentuali di ricarico di settore, senza tenere conto della realtà oggettiva e soggettiva del contribuente: luogo di esercizio, ubicazione, la presenza nella zona di una forte concorrenza, applicando una percentuale di ricarico derivata dalla media tra la minima e massima previste dallo studio di settore.
Soprattutto l'Agenzia non ha tenuto conto della diversificazione della merce commercializzata, alla quale non poteva certamente essere applicata un'unica percentuale di ricarico laddove avrebbe dovuto applicare una media ponderata, avendo riguardo ai diversi ricarichi applicabili alla diversa qualità della merce commercializzata ed utilizzando, peraltro, i dettami chiariti nelle metodologie di controllo emanate dalla stessa Agenzia delle Entrate con particolare riferimento ai correttivi territoriali, trattandosi di piccola cittadina della provincia di AS, in un territorio fortemente depresso, oltre agli ulteriori correttivi per la crisi del settore delle “costruzioni edili”.
L'Agenzia invece ha applicato all'intero costo del venduto un'unica percentuale di ricarico, determinando un ricarico del tutto “fuori mercato”.
Né si poteva trascurare che il contribuente svolgeva l'attività di “vendita all'ingrosso” che, come è noto, prevede margini di molto inferiori e diversi dalla vendita al dettaglio.
l'Agenzia non poteva basare il proprio accertamento solo sulla difformità tra il ricarico applicato dal contribuente rispetto a quello derivante dagli studi di settore e, soprattutto, che la maggiore percentuale applicata dall'Ufficio, in maniera univoca a tutta la merce commercializzata, non poteva essere determinata senza tener conto delle caratteristiche del soggetto sottoposto ad accertamento e senza predeterminare l'ampiezza e la diversificazione dei molteplici beni merce offerti e del loro rispettivo valore.
L'Agenzia poi, a sostegno della percentuale di ricarico, ha fatto riferimento alla “osservazione” di aziende similari operanti nello stesso territorio e nel medesimo settore.
L'Ufficio ha omesso di indicare quali fossero le ditte similari considerate, né ha indicato il luogo di esercizio delle presunte ditte, né ha chiarito quali fossero i ricarichi da queste applicate.
La mancanza di tali essenziali dati, ha impedito al contribuente qualsiasi forma di controllo sull'operato dell'Ufficio.
Alla luce delle disposizioni normative in vigore in materia di motivazione degli avvisi di accertamento, l'Agenzia non poteva rideterminare induttivamente il reddito imponibile limitandosi ad operare un mero rinvio a presunte indagini di mercato e a comparazioni con i ricavi dichiarati da altre imprese operanti nel settore non meglio definite,
In definitiva, come correttamente ritenuto dai primi giudici, l'avviso di accertamento era carente di una specifica motivazione e soprattutto di valide prove atte a dimostrare la sussistenza dei maggiori ricavi accertati.
Alla luce di tali considerazioni, va dunque rigettato l'appello.
stante la soccombenza, vanno condannate le parti resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi eruo 2000, oltre accessori quanto al giudizio di appello, euro 3000 oltre accessori quanto al giudizio di legittimità ed euro 2000 oltre accessori quanto al giudizio di rinvio, spese tutte da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.
alla lò
P.Q.M.
Giudicando in sede di rinvio rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
Condanna le parti resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori quanto al giudizio di appello, € 3.000,00 oltre accessori quanto al giudizio di legittimità ed € 2.000,00 oltre accessori quanto al giudizio di rinvio, spese tutte da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1286/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 701/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 5 e pubblicata il 19/02/2019
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302857-17 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302857-17 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302857-17 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 478/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appelo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Ricorrente_1, esercente l'attività di “Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione” a seguito dell'invito n. I00190 prot. n. 13389 dell'Agenzia delle Entrate di AS, in data 31/03/2017 produceva la documentazione contabile relativa all'anno di imposta 2012 restando in attesa della convocazione da parte dell'Ufficio per l'instaurazione del contraddittorio.
In data 01/03/2018 il contribuente riceveva la notifica dell'avviso di accertamento n. TF7010302857/2017 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AS – Ufficio Controlli ai sensi degli artt.
39 del DPR 600/73, 5 del D.Lgs. 446/97 e 54 del DPR 633/72 relativa all'anno 2012 riguardante le imposte
IRPEF e relative Addizionali Regionale e Comunale IRPEF, IRAP, IVA e contributi, oltre sanzioni ed interessi.
Con tale atto l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la redditività dichiarata ritenendo la percentuale di ricarico, applicata sul costo del venduto, inverosimile e non congrua rispetto alle risultanze degli studi e delle medie di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. n. 331/93.
Di conseguenza aveva applicato sul costo del venduto una percentuale di ricarico del 135%, accertando maggiori ricavi di euro 141.441,17, rettificando quelli dichiarati da euro 108.002,00 ad euro 249.443,17.
La percentuale di ricarico era stata determinata dall'Agenzia in base alla media della forbice minima e massima prevista dagli studi di settore, che oscillava tra il 20% ed il 25% ed in relazione ad aziende similari operanti nello stesso territorio e nel medesimo settore.
L'Ufficio aveva anche contestato la mancata produzione di documentazione in ordine alle fatture di acquisto dei beni strumentali e, quindi, aveva recuperato a tassazione l'ulteriore importo di euro 9.451,00 quale quote di ammortamento indeducibili.
Il risultato della gestione dichiarato e risultante dalle scritture contabili regolarmente tenute veniva rettificato, da una perdita di euro 82.160,00 ad un reddito di euro 68.732,00 (maggiori ricavi € 141.441,00 + costi non riconosciuti € 9.451,00 – perdita dichiarata € 82.160,00) determinando le maggiori imposte: IRPEF di euro
27.729,00, Addizionale Regionale di euro 1.395,00, Addizionale Comunale di euro 343,00, IRAP di euro
4.329,00, IVA di euro 29.703,00, Contributi di euro 11.753,00, il tutto maggiorato di relativi interessi (maturati al 18/12/2017) per euro 11.743,43 e sanzioni irrogate in euro 40.099,05. Avverso detto atto il contribuente aveva proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
AS chiedendone l'annullamento ( evidenziava difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio, mancata instaurazione di un preventivo contraddittorio endo-procedimentale, carenza di motivazioni e mancanza di prove a sostegno della pretesa impositiva denunciando l'arbitrarietà, inattendibilità ed erroneità della maggiore percentuale di ricarico applicata, ulteriore incongruenza dei presunti maggiori ricavi accertati chiedendo in via subordinata una congrua riduzione in considerazione dei correttivi previsti dagli studi di settore evoluti, indebita irrogazione delle sanzioni).
L'Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio eccependo in via preliminare la tardività ed inammissibilità del ricorso e sosteneva poi bontà del suo operato ( regolarità della sottoscrizione, non necessità di un preventivo contraddittorio ed nel merito la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva).
Successivamente il contribuente produceva memorie illustrative con le quali replicava alle controdeduzioni dell'Ufficio, evidenziando in particolare la tempestività ed ammissibilità del ricorso introduttivo e formulando formale eccezione di disconoscimento specifico della documentazione prodotta in fotocopia dall'Ufficio, l'irregolarità del provvedimento di delega depositato ed eccependo infine l'infondatezza delle affermazioni dell'Ufficio.
In data 19/02/2019 veniva depositata la sentenza n. 701/5/19 del 09/10/2018 con la quale la Commissione
Tributaria Provinciale di AS accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento.
Con tale sentenza i Primi Giudici, dopo avere stabilito l'ammissibilità e tempestività del ricorso annullavano,
l'atto impositivo rilevando l'illegittima emissione di un accertamento induttivo basato su presunte ed arbitrarie maggiori percentuali di ricarico risultanti dagli studi di settore, determinate in base ad una media aritmetica e non ponderata, ed applicate senza considerare le oggettive condizioni di svolgimento dell'attività, rilevando inoltre che l'Ufficio non aveva fornito valida motivazione e concrete prove a sostegno del maggior reddito accertato.
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la totale riforma, eccependo in via preliminare una carenza di motivazione della sentenza, insistendo poi nell'eccepire la inammissibilità del ricorso per presentazione tardiva e contestando l'erroneità della pronuncia sostenendo di aver legittimamente determinato la percentuale di ricarico del 135% mediante la media tra le percentuali minima e quella massima previste dallo studio di settore, concludeva sostenendo che nessuna altra prova doveva essere fornita.
Il contribuente si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza delle tesi sostenute dalla Agenzia.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 4608/24/20 del 25/09/2020 accoglieva l'appello dell'Ufficio ritenendo inammissibile il ricorso introduttivo, così confermando integralmente la pretesa impositiva.
In particolare i Giudici di appello ritenevano tardivamente proposto il ricorso rispetto alla notifica dell'accertamento, considerata perfezionata 10 giorni dopo la compiuta giacenza della relativa raccomandata, considerando ininfluente ai fini del perfezionamento della notifica la data di effettiva ricezione del plico.
Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione indicando ben sette motivi, in particolare veniva eccepita la nullità della sentenza per violazione ed errata interpretazione dell'art. 112
c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92 in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c sotto diversi profili. L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte Di Cassazione, con l'ordinanza n. 27948/24, aveva accolto il ricorso e aveva cassato la sentenza n. 4608/24/20 con rinvio della controversia in secondo Grado, innanzi ad altra sezione.
La Corte aveva accolto il terzo motivo di ricorso con il quale si era contesta la tardività della notificazione del ricorso rilevando che la Commissione di secondo grado non aveva accertato l'effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario del plico contenente l'atto impositivo e che, quindi la notifica richiamata dall'ufficio non si era perfezionato fino a quando lo stesso non era stato ritirato presso l'ufficio postale: “… Secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha composto un precedente contrasto giurisprudenziale, «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021; conf. Cass. n. 36562 del 25/11/2021). Ne consegue che «allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere nella cassetta postale del medesimo e, quindi,
a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.
c.» (Cass. n. 8895 del 18/03/2022).
2.2. Nel caso di specie, la CTR ha accertato che «l'avviso di accertamento impugnato in data 3.11.2017 venne depositato presso l'Ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, a cui venne data comunicazione con raccomandata c.d. CAD n. 66813067768-5 del 7.11.2017
».
2.3. Non risulta, peraltro, che la CTR abbia accertato l'effettiva ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario del plico, sicché la sentenza impugnata va cassata e rinviata affinché il giudice del rinvio compia il predetto accertamento”
Il processo veniva riassunto dal contribuente che chiedeva quindi di rigettare l' appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e confermare la sentenza di primo grado.
Alla odierna udienza il relatore, su invito del Presidente, esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte di ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte, giudicando in sede di rinvio, che l'appello della Agenzia debba essere rigettato.
In primis va rigettato l'appello dell'Ufficio in relazione alla inammissibilità per tardiva presentazione del ricorso di primo grado. Risulta dagli atti che la notifica dell'accertamento si era perfezionata in data 01/03/2018 (data di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione della tentata precedente notifica non andata a buon fine) e che il ricorso era stato notificato all'Ufficio in data 24/04/2018, tempestivamente rispetto ai 60 gg. previsti dalla legge e poi depositato in Commissione entro i successivi 30 giorni.
Nell'atto di appello l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione, contestando la decisione del primo giudice che aveva considerato tempestivo il ricorso, poiché l'atto impositivo era stato ricevuto dal contribuente solo in data del 01/03/2018.
Anche a parere di questa Corte non vi è dubbio che la notifica dell'avviso di accertamento si sia perfezionata in data 01/03/2018.
Risultava dalle copie delle notifiche in atti che il plico contenente l'atto impositivo non era mai stato consegnato al contribuente e che la successiva raccomandata n. 66813067768-5 del 07/11/2017 (contenente l'avviso di notifica e per la quale manca la prova che tale raccomandata informativa sia stata effettivamente spedita) non era mai stata consegnata al contribuente che, solo in data 01/03/2018, ne aveva avuto conoscenza ed aveva ritirato il plico contenente l'atto impositivo presso l'ufficio postale ove era in giacenza.
In base al principio della scissione degli effetti della notifica, derivante dalla nota sentenza della Corte Cost.
n. 477/2002, si considera avvenuta la notifica per il soggetto notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficio postale e per il soggetto destinatario dell'atto al momento della ricezione dell'accertamento, salvaguardando entrambe le ragioni di tempestività dell'esercizio del diritto e di conoscenza dell'atto.
Ossia per il notificante la notifica si perfeziona nella data di spedizione della raccomandata, per il destinatario si perfeziona alla data di ricezione.
E la Suprema Corte ha poi stabilito (Cass. n. 5077 del 21/02/2019, n. 16601 del 20/06/2019 e n. 6363 del
05/03/2020) il principio di diritto per cui “in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” .
Alla dichiarata ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 in questione, quest'approccio ermeneutico reputa «imprescindibile» per il vaglio di regolarità della notifica, l'esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D. “in considerazione del fatto che solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale”
Nel caso in esame l'unica notifica valida dell'atto impositivo, quindi, era ed è quella del 01/03/2018 ed il ricorso introduttivo era stato notificato all'Ufficio in data 24/04/2018 tempestivamente rispetto ai 60 gg. previsti dalla legge e poi depositato in Commissione entro i successivi 30 giorni, come era stato già correttamente rilevato dalla Prima Commissione.
Dalle copie depositate dall'Agenzia infatti non risulta provata né l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa (c.d. cad) alla data del 03/11/2017 , né l'avvenuta immissione del relativo avviso nella cassetta postale del contribuente medesimo nella data del 07/11/2017.
Da tali copie risultava che il plico inviato mediante raccomandata postale n. 7670932899-3 e contenente l'avviso di accertamento non era mai stato consegnato al contribuente che non era stato rinvenuto all'indirizzo di spedizione, che mancava la prova dell'avvenuta spedizione della successiva raccomandata informativa (c.d. CAD) n. 66813067768-5 in quanto sul relativo avviso di ricevimento prodotto non risulta alcun timbro postale di spedizione, che mancava la prova che l'avviso di consegna di tale raccomandata informativa (c.
d. CAD) n. 66813067768-5 sia stata effettivamente inserita nella cassetta postale del destinatario in sua assenza nella data del 07/11/2017 in quanto sul relativo avviso di ricevimento prodotto non risulta alcun riferimento al n. di raccomandata n. 66813067768-5, che ben poteva riferirsi quindi ad una diversa raccomandata o diversa CAD.
Risulta dalla copia della raccomandata informativa n. 66813067768-5 che manca il timbro di spedizione postale e su altra copia, che secondo l'Ufficio doveva rappresentare il retro dello stesso avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD) n. 66813067768-5) ove l'ufficiale postale aveva attestato l'ulteriore assenza del destinatario e l'avvenuto inserimento dell'avviso nella cassetta postale del contribuente in data
07/11/2017, non risulta alcun riferimento alla CAD n. 66813067768-5.
Non vi è prova che tale documentazione fosse effettivamente riferita a detta raccomandata informativa e, di conseguenza, non vi è prova né che tale raccomandata informativa sia stata effettivamente spedita né che il contribuente abbia effettivamente ricevuto detta raccomandata informativa.
non vi è in definitiva prova che la notifica sia stata mai perfezionata nella date indicate dall'Ufficio.
In definitiva il contribuente non ha mai ricevuto la raccomandata informativa (c.d. CAD) n. 66813067768-5, né il relativo avviso è mai stato reperito nella sua cassetta postale e che, in realtà, l'unica certezza che si poteva rilevare dalla documentazione presente agli atti è che il contribuente è venuto a conoscenza dell'esistenza dell'avviso di accertamento e del suo contenuto solo in data 01/03/2018 mediante ritiro del plico in giacenza presso l'ufficio postale, come risulta dalla relativa ricevuta di consegna.
La notifica valida dell'atto impositivo era quella del 01/03/2018 ed il ricorso introduttivo era stato notificato all'Ufficio in data 24/04/2018 tempestivamente rispetto ai 60 gg. previsti dalla legge e poi depositato in
Commissione entro i successivi 30 giorni.
Conseguentemente, come era stato già correttamente rilevato dai primi giudici, il ricorso introduttivo deve ritenersi tempestivo ed ammissibile.
Nel merito l'appello dell'ufficio deve essere rigettato.
Nel ricorso era stata eccepita la carenza di motivazione dell'accertamento e la mancanza di valide prove a sostegno della pretesa impositiva oltre all'evidente erroneità ed inattendibilità della percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio (una semplice media aritmetica e non ponderata).
La Commissione di Prime Cure aveva accolto detti motivi di impugnazione, rilevando l'illegittima emissione di un accertamento induttivo basato su presunte ed arbitrarie maggiori percentuali di ricarico risultanti dagli studi di settore, applicate senza considerare le oggettive condizioni di svolgimento dell'attività, ritenendo inoltre che l'Ufficio non aveva fornito valida motivazione e concrete prove a sostegno del maggior reddito accertato, affermando sul punto:
“… Nel merito Il ricorso è fondato … L'ufficio ha proceduto a rettificare la dichiarazione dei redditi del contribuente in virtù di quanto previsto dagli studi di settore … Orbene, osserva la Commissione che i redditi dichiarati dalla parte ricorrente sono congrui rispetto a quelli scaturenti dagli studi di settore, per cui il contribuente … non è soggetto ad accertamento automatico ed in caso si accertamento incombe all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati che non devono essere qualsiasi, ma testimoniare una grave incongruenza come espressamente previsto dall'art. 62 … la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata … ma nasce in esito al contraddittorio con il contribuente non attivato nel caso in esame … Dunque le gravi incongruenze pretese dalla norma … nel caso in esame non esistono a differenza di quanto erroneamente attestato dall'ente accertatore … Pertanto l'avviso di accertamento … deve essere dichiarato nullo per evidente difetto di motivazioni attesa la mancanza di elementi probatori sufficienti a supportare e dimostrare la pretesa erariale, riportando l'ufficio nella stessa motivazione unicamente le circostanze ed indizi ripresi dalle risultanze dello studio di settore senza considerare che la capacità contributiva va fondata assolutamente ed esclusivamente sulla capacità contributiva effettiva e che l'art. 62 … prevede che l'accertamento induttivo richieda una previa verifica di gravi incongruenze tra il reddito dichiarato ed il reddito che si sarebbe dovuto dichiarare sulla base degli studi di settore ovvero delle caratteristiche dell'attività svolta … Ebbene risulta evidente che la parte contribuente ha dichiarato importi consentiti da quelli calcolati in base agli studi di settore per cui nessun accertamento induttivo era accessibile all'ufficio, stante la congruità del dichiarato ed in assenza di violazioni o condotte illegittime …”
Sul punto l' Agenzia in appello si è limitata a ribadire quanto già affermato durante il giudizio di primo grado sostenendo di avere determinato la percentuale di ricarico del 135% mediante la media tra le percentuali minima (20%) e massima (250%) previste dallo studio di settore e che non vi sarebbe stato bisogno di fornire ulteriore prova.
Orbene l'Agenzia non ha riferito nulla in relazione all' eccezione di inapplicabilità della semplice media aritmetica in luogo della media ponderata (non poteva essere applicata un'unica ed indistinta percentuale di ricarico per tutta la merce commercializzata), nulla ha riferito in relazione alla circostanza che il contribuente esercitava l'attività di commercio all'ingrosso che comporta un minor margine di ricarico rispetto alle vendite al dettaglio, nulla ha riferito in relazione all'eccezione di carenza di motivazione laddove richiamava, a confronto, ditte similari senza identificare tali ditte, senza precisare l'area geografica di appartenenza delle medesime, impedendo qualsiasi controllo da parte del contribuente per poter verificare le affermazioni.
Il contribuente ha richiamato la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha stabilito che le percentuali medie di ricarico derivante dagli studi, da sole, non costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti e che, in ogni caso, è necessario determinare la percentuale di ricarico in base ad una media ponderata e non aritmetica, quando, come nella fattispecie, il soggetto verificato commercializza una serie di prodotti diversi e disomogenei con differenti margini di ricarico.
Le argomentazioni del contribuente sono stati condivisi dalla Prima Commissione e posti a sostegno della decisione di accoglimento del gravame, mentre nell'atto di Appello l'Agenzia delle Entrate nulla ha osservato in relazione a tali punti di contestazione che dimostrano l'erroneità delle determinazioni dell'Ufficio.
E sono ampiamente condivise anche da questa Corte.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, la costante giurisprudenza di legittimità ha sempre posto a carico dell'Ufficio l'onere di comprovare la sussistenza dei maggiori ricavi accertati, mentre a carico del contribuente quello dell'inerenza dei costi sostenuti.
Nel caso in esame si verte in materia di maggiori ricavi presuntivamente accertati mediante l'applicazione sul costo del venduto di un'arbitraria percentuale di ricarico determinata con il mero richiamo alla media delle risultanze degli studi di settore ed a presunte e non identificate ditte similari.
E, va evidenziato che più volte la giurisprudenza di legittimità si è pronunziata sulla nullità degli accertamenti basati esclusivamente sulla difformità tra la redditività dichiarata e quella risultante dalla mera applicazione degli studi di settore senza una specifica motivazione ed ulteriore prova atta a dimostrare la sussistenza dei presunti maggiori ricavi accertati.
Deve ritenersi l'inattendibilità della ricostruzione induttiva operata dall'Ufficio in base alle ri- sultanze delle percentuali di ricarico di settore, senza tenere conto della realtà oggettiva e soggettiva del contribuente: luogo di esercizio, ubicazione, la presenza nella zona di una forte concorrenza, applicando una percentuale di ricarico derivata dalla media tra la minima e massima previste dallo studio di settore.
Soprattutto l'Agenzia non ha tenuto conto della diversificazione della merce commercializzata, alla quale non poteva certamente essere applicata un'unica percentuale di ricarico laddove avrebbe dovuto applicare una media ponderata, avendo riguardo ai diversi ricarichi applicabili alla diversa qualità della merce commercializzata ed utilizzando, peraltro, i dettami chiariti nelle metodologie di controllo emanate dalla stessa Agenzia delle Entrate con particolare riferimento ai correttivi territoriali, trattandosi di piccola cittadina della provincia di AS, in un territorio fortemente depresso, oltre agli ulteriori correttivi per la crisi del settore delle “costruzioni edili”.
L'Agenzia invece ha applicato all'intero costo del venduto un'unica percentuale di ricarico, determinando un ricarico del tutto “fuori mercato”.
Né si poteva trascurare che il contribuente svolgeva l'attività di “vendita all'ingrosso” che, come è noto, prevede margini di molto inferiori e diversi dalla vendita al dettaglio.
l'Agenzia non poteva basare il proprio accertamento solo sulla difformità tra il ricarico applicato dal contribuente rispetto a quello derivante dagli studi di settore e, soprattutto, che la maggiore percentuale applicata dall'Ufficio, in maniera univoca a tutta la merce commercializzata, non poteva essere determinata senza tener conto delle caratteristiche del soggetto sottoposto ad accertamento e senza predeterminare l'ampiezza e la diversificazione dei molteplici beni merce offerti e del loro rispettivo valore.
L'Agenzia poi, a sostegno della percentuale di ricarico, ha fatto riferimento alla “osservazione” di aziende similari operanti nello stesso territorio e nel medesimo settore.
L'Ufficio ha omesso di indicare quali fossero le ditte similari considerate, né ha indicato il luogo di esercizio delle presunte ditte, né ha chiarito quali fossero i ricarichi da queste applicate.
La mancanza di tali essenziali dati, ha impedito al contribuente qualsiasi forma di controllo sull'operato dell'Ufficio.
Alla luce delle disposizioni normative in vigore in materia di motivazione degli avvisi di accertamento, l'Agenzia non poteva rideterminare induttivamente il reddito imponibile limitandosi ad operare un mero rinvio a presunte indagini di mercato e a comparazioni con i ricavi dichiarati da altre imprese operanti nel settore non meglio definite,
In definitiva, come correttamente ritenuto dai primi giudici, l'avviso di accertamento era carente di una specifica motivazione e soprattutto di valide prove atte a dimostrare la sussistenza dei maggiori ricavi accertati.
Alla luce di tali considerazioni, va dunque rigettato l'appello.
stante la soccombenza, vanno condannate le parti resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi eruo 2000, oltre accessori quanto al giudizio di appello, euro 3000 oltre accessori quanto al giudizio di legittimità ed euro 2000 oltre accessori quanto al giudizio di rinvio, spese tutte da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.
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P.Q.M.
Giudicando in sede di rinvio rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
Condanna le parti resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori quanto al giudizio di appello, € 3.000,00 oltre accessori quanto al giudizio di legittimità ed € 2.000,00 oltre accessori quanto al giudizio di rinvio, spese tutte da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.