Sentenza 21 agosto 2008
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, non costituisce presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di consegna verso l'estero, la trasmissione da parte dello Stato emittente del testo della legislazione relativa ai termini massimi di carcerazione preventiva, essendo dovere del giudice nazionale adoperarsi per acquisire tutte le necessarie informazioni prima di assumere la propria decisione, come prescrive l'art. 16 L. 22 aprile 2005 n. 69.
In tema di mandato di arresto europeo, non è in contrasto con le garanzie costituzionali di cui all'art. 2, comma primo della legge 22 aprile 2005, n. 69 la richiesta di consegna che si fondi su indizi di colpevolezza costituiti da reperti biologici prelevati all'imputato ad altri fini e conservati in una banca-dati del DNA. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache, nel quale gli indizi che avevano giustificato la custodia in carcere erano costituiti dalla prova del DNA, effettuata su prelievi ematici prelevati all'imputato durante un pregresso periodo di detenzione in Germania e ivi conservati in una apposita banca- dati).
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- 1. Mandato di arresto europeo, 15 anni di giurisprudenza di cassazione sul MAE (Cass., 12/2020)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2021
Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2008, n. 34294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34294 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/08/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 61
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 024333/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS AR, N. IL 25/07/1978;
avverso ORDINANZA del 19/06/2008 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE E., per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. DE PASCALIS G. per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 9 gennaio 2008, nei confronti del cittadino italiano RI SA, dalla competente autorità giudiziaria austriaca al fine di procedere a suo carico per il delitto di furto con scasso di notevoli quantitativi di prodotti chimici in danno della ditta Kwida, commesso il 15 settembre 2007 in Leobendorf e ne ha disposto la consegna allo Stato emittente. La Corte d'appello premette che:
- il mandato d'arresto europeo e la documentazione successivamente inviata, in particolare la nota 27 aprile 2008 della Procura della Repubblica di Koneburg tradotta in lingua italiana, enunciano le modalità esecutive dei fatti e gli indizi che hanno giustificato la custodia cautelare in carcere;
indizi costituiti dagli accertamenti di laboratorio su di un cacciavite trovato nel luogo del delitto, con conseguente rinvenimento su di esso di tracce del DNA di SA, i cui riferimenti furono inseriti nella "banca dati" posta a disposizione della polizia austriaca dalle autorità tedesche che ebbero a effettuare il prelievo in un periodo di detenzione di SA per altri fatti in Germania fino al maggio 2007;
- SA non ha contestato, in sede di interrogatorio per la convalida, di essere ricercato dall'autorità austriaca ed egli nel corso dell'interrogatorio fu informato dell'accusa formulata a suo carico e dichiarò solo di non acconsentire alla consegna. La Corte d'appello pone in rilevo che i fatti ascritti all'estradando costituiscono reato per la legge italiana e per la legge austriaca sono puniti con la pena della reclusione da uno a dieci anni. Non ricorrono ragioni ostative previste dalla L. n. 69 del 2005, art.18, essendo stato acquisita dallo Stato richiedente la legislazione relativa ai termini di custodia cautelare stabiliti per la fase delle indagini e fino all'inizio del dibattimento nella durata massima di sei mesi in relazione all'imputazione ascritta a SA con ulteriore proroga sino a due anni nell'ipotesi di particolari difficoltà nell'accertamento dei fatti. Per la Corte d'appello, si è in presenza di norme conformi alla statuizioni della CEDU in materia di termini massimi di custodia e che, peraltro, rilevanti nel caso concreto, trattandosi di procedimento ancora nella fase di indagini preliminari.
La Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza della questione relativa all'inutilizzabilità della prova de DNA effettuata mediante prelievo di reperti biologici, poiché il fatto che tale prova non sia prevista nel nostro ordinamento non comporta il divieto di utilizzazione non essendo in contrasto con principi fondamentali. Al riguardo, si precisa ancora che non è stato dedotto che i prelievi siano stati effettuati con modalità che abbiano potuto comportare lesione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. Si precisa infine che la consegna, funzionale all'esercizio dell'azione penale nei confronti di cittadino italiano, va subordinata alla condizione prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c) nel senso che RI SA, dopo essere
"ascoltato", sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente inflitte a suo carico.
2. Il ricorrente deduce:
- violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), per la mancanza di una relazione illustrativa dei fatti e delle prove a carico;
mancanza ostativa alla consegna e, peraltro lesiva del diritto difesa;
- violazione dell'art. 6, comma 4, lett. c) della stessa legge, per la mancata trasmissione dei dati segnaletici dell'estradando benché il Presidente della Corte d'appello ne avesse fatto espressa richiesta, e ciò comporta il diniego di consegna;
- violazione del citato art. 6, comma 1, lett. e), per la mancanza nel mandato d'arresto europeo delle informazioni relative alla descrizione dei fatti, quali luogo, momento e grado di partecipazione dell'indagato;
- violazione dell'art. 13, comma 2, ultima parte della cit. legge, in quanto in violazione dell'art. 10 legge cit. il Presidente non ha provveduto alla contestazione dell'accusa per la quale era richiesta la consegna e ciò comporta l'inefficacia della custodia cautelare;
- violazione dell'art. 18, lett. e) della legge attuativa, poiché le informazioni al riguardo, ottenute dopo un ulteriore richiesta di sollecito, non risultano conformi ai principi affermati dalle Sezioni unite, non trattandosi di disciplina che offra garanzie equivalenti a quelle stabilite dal nostro ordinamento e, come tale, si pone in contrasto con l'art. 13 Cost.; per il ricorrente va preso atto che nella procedura di consegna de qua difetta una piena conoscenza in ordine alle previsioni di legge processuale austriaca in termini di durata della custodia preventiva sino alla sentenza di primo grado e ciò impedisce la consegna;
- violazione dell'art. 16, comma 1, e art. 6, comma 6, della legge attuativa, poiché le informazione relative alla disciplina della custodia cautelare non sono state inviate nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e la Corte d'appello, benché vi fossero le condizioni per respingere la consegna, ha riformulato l'acquisizione, ritenendo che con la prima richiesta non fu indicato il termine di invio della risposta;
si deduce al riguardo che le informazioni poi trasmesse non sono conformi alla richiesta formulata dalla Corte d'appello poiché fanno riferimento soltanto alla fase delle indagini e non anche alla definizione del giudizio e ciò comporta il diniego di consegna come stabilito dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e) e, comunque, per non essere pervenute le informative richieste nel termine stabilito;
- violazione della L. n. 69 del 2005, art. 2, lett. a) e b): la richiesta di consegna avrebbe dovuto essere respinta poiché le modalità di raccolta della prova del DNA sono in contrasto con i principi costituzionali, non potendo essere utilizzate informazioni della "banca dati" DNA di altra nazione non prevista dal nostro ordinamento per essere contraria alla libertà individuale e al diritto di difesa. Il divieto di utilizzazione di elementi posti a fondamento del quadro indiziario avrebbe dovuto comportare il diniego della richiesta;
- difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà, in quanto la Corte d'appello non ha reso risposta alcuna alle questioni poste nel corso dell'udienza e relative ai motivi di censura di cui a nn. 1, 2, 3 e 4 del ricorso;
mentre, contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento della legislazione dei termini massimi di custodia cautelare.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le censure dedotte riproducono in termini pressoché analoghi questioni già poste alla Corte d'appello e risolte correttamente con la sentenza impugnata.
2. Infondate le censure relative alla mancanza della relazione illustrativa dei fatti e delle prove a carico e alla omessa indicazione nel mandato d'arresto europeo delle informazioni relative alla descrizione dei fatti, quali luogo, momento e grado di partecipazione dell'indagato.
Va posto in rilievo che questa Corte si è più volte espressa nel senso che la mera mancata trasmissione di informazioni e di completezza degli atti inviati non determina di per sè la conclusione negativa del procedimento poiché ciò costituirebbe un'abnorme espressione di formalismo burocratico, contrario allo spirito e alla lettera della decisione quadro perché scollegata da ogni esigenza di reale garanzia (Sez. 6, 8 maggio 2006, dep. 15 maggio 2006, n. 16542). In tale contesto, si è affermata la regula iuris per la quale spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa (Sez. 6, 21 novembre 2006, dep. 12 dicembre 2006, n. 40614). Nel nostro caso, la Corte d'appello si è puntualmente attenuta a tale regola e ha ricostruito, in base alla documentazione trasmessa in relazione alla richiesta di consegna formulata con il mandato d'arresto, le precise modalità esecutive dei fatti e gli elementi di prova posti a fondamento dell'ipotesi d'accusa. In tal modo, è stata svolta la doverosa verifica volta ad accertare se l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato che può realizzare anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. 6, 23 settembre 2005, dep. 26 settembre 2005, n. 34355). La regula iuris è stata enunciata dalle Sezioni unite, secondo cui la riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 17, comma 4, legge citata, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. un., 30 gennaio 2007, dep. 6 febbraio 2007, n. 4614). Ne discende che la gravita indiziaria non può essere sindacata in applicazione delle regole stabilite dal nostro ordinamento. L'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che siano state esposte le ragioni e gli elementi posti a fondamento della richiesta.
In conclusione, va riaffermato il principio secondo cui può essere dato corso in ogni caso alla consegna qualora tutte le informazioni relative ai fatti addebitati alla persona richiesta, con riferimento alle fonti di prova, al tempo e al luogo dei commessi reati, nonché la qualificazione giuridica degli stessi siano contenute in un atto equipollente alla relazione, con conseguente irrilevanza pertanto della sua mancata allegazione al ma.a.e. (Sez. 6, 14 febbraio 2007, dep. 28 febbraio 2007, n. 8449).
3. Le questioni relative all'omessa trasmissione dei dati segnaletici dell'estradando e alla mancata contestazione dell'ipotesi d'accusa avrebbero dovuto essere oggetto di autonoma impugnazione della provvedimento di convalida dell'arresto e della contestuale applicazione della custodia cautelare. Questa Corte ha stabilito che le questioni relative ai provvedimenti di custodia devono essere fatte valere con specifico ricorso ex art. 719 c.p.p., come prescritto dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, u.c.. Pertanto, le stesse debbono ritenersi precluse in sede di ricorso contro i provvedimenti di consegna, se non dedotte per far valere la mancata osservanza dei termini complessivi previsti per la definizione della procedura di consegna (Sez. 6, 3 marzo 2006, dep. 7 marzo 2006, n. 7915). Si tratta di vizi genetici dei provvedimenti de quibus e non anche della decisione con la quale, all'esito della procedura garantita dalla presenza della difensore e della persona richiesta in consegna, è stato sviluppato un esame complessivo della vicenda, nei suoi profili giuridici e fattuali anche relativi alla corretta identificazione dell'imputato.
Del resto, la Corte territoriale da atto in sentenza - circostanze risultanti anche dai verbali in atti - che SA non ha posto in discussione di essere ricercato dalle autorità austriache e inoltre precisa che i fatti e gli elementi di prova a suo carico gli furono specificamente contestati.
4. Le censure relative ai termini di custodia cautelare e al mancato accertamento della disciplina austriaca vanno esaminate unitariamente Anzitutto, occorre in linea di principio porre in rilievo che la realtà istituzionale dell'Unione europea non è più assimilabile ad un ordinamento "straniero", cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri - almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali (art. 6, n. 2, del vigente Trattato UE) nonché nella parte in cui si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina normativa che il giudice italiano deve conoscere, in base al principio RA VI UR (Sez. 6, 13 febbraio 2007, dep. 19 febbraio 2007, n. 6901). Ne discende che gli accertamenti richiesti sulla legislazione dello Stato emittente non possono essere ricondotte alla disciplina della informazioni integrative. Queste riguardano il singolo caso concreto con le conseguenze a esse ricollegate nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini o di incompletezza delle informazioni. Ogni censura relativa a tali profili è dunque priva di giuridico fondamento.
Le informazioni rese, tramite ministero, sono peraltro complete e danno il quadro della legislazione austriaca sulla materia de qua. In ogni caso, indipendentemente dalle conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte d'appello, occorre precisare che - con riguardo alla previsione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e) - l'autorità giudiziaria italiana deve verificare, ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa" (Sez. un., 30 gennaio 2007, dep. 5 febbraio 2007, n. 4614). Questa Corte già si è espressa che non ricorre l'ipotesi prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione a un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca, poiché il codice di procedura penale austriaco prevede limiti massimi per la custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari e, una volta iniziato il dibattimento un sistema di periodica verifica da parte del giudice della sussistenza delle ragioni giustificatrici del permanere della custodia (Sez. 6, 20 marzo 2007, dep. 23 marzo 2007, n. 12405).
5. La questione relativa all'utilizzo come prova del DNA è assolutamente priva di fondamento.
Nel nostro ordinamento la prova de qua è ammessa ed è ritenuta legittimamente utilizzabile (Sez. 1, 30 giugno 2004, dep. 15 dicembre 2004, n. 48349) anche nel caso in cui il reperto per l'esame sia stato prelevato, in mancanza di uno specifico consenso dell'imputato, nell'ambito di accertamenti sanitari cui la persona si è sottoposta per altre e diverse finalità (Sez. 6, 28 aprile 2005, dep. 4 luglio 2005, n. 24586). La mancanza di una espressa previsione nel nostro ordinamento di una norma che stabilisca "casi" e "modalità" per i prelievi "ematici coattivi" per svolgere gli accertamenti DNA, nei limiti stabiliti dalla sentenza costituzionale n. 286 del 1996, non esclude il prelievo di altri reperti biologici, con modalità non invasive e non lesive dell'integrità personale;
reperti che gli attuali protocolli medico-scientifici ritengono altrettanto affidabili per svolgere accertamenti sul DNA. Ciò trova conferma nell'art. 349 c.p.p. che prevede espressamente il prelievo di "saliva" o di "capelli", anche senza il consenso dell'interessato mediante autorizzazione scritta dell'autorità giudiziaria.
Del resto, la disciplina processuale di altro Stato - relativa all'acquisizione e all'utilizzo di prove che non siano in contrasto con il principio fondamentale del divieto di "influire sulla libertà di autodeterminazione e non pregiudica la libertà morale" - non integra la lesione di diritti fondamentali anche preveda prelievi biologici per l'esame del DNA con modalità diverse da quelle stabilite nel nostro ordinamento.
L'acquisizione di reperti per l'esame del DNA, dunque, non vulnera diritti fondamentali e, come tale, non costituisce violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 2, lett. b) e non integra un divieto di consegna ex art. 18, lett. t) legge citata.
Peraltro, nella vicenda de qua ciò che si contesta non è il prelievo del reperto da analizzare, già avvenuto e inserito nel quadro degli indizi a carico, bensì l'acquisizione dell'elemento da una "banca dati" centralizzata di uno Stato diverso rispetto a quello che ha richiesto la consegna e alla quale non potrebbe fare ricorso lo Stato italiano.
La questione è priva di fondamento giuridico.
La circostanza che l'informazione relativa al DNA di SA RI risulti già inserita in una "banca dati" di altro Stato ne legittima l'acquisizione come prova nell'ambito di attività di cooperazione di polizia o giudiziaria e l'utilizzo, senza che possa avere rilievo l'accesso o meno delle autorità italiane a tale "banca dati" estera. La "Decisione quadro" e la legge attuativa non pongono divieti alcuno al riguardo, fermo restando la violazione di diritti fondamentale che, come già più volte detto, non è ravvisabile nella vicenda de qua.
Mette conto, infine, osservare che le modalità di acquisizione della prova e i limiti di utilizzo previsti nello Stato richiedente non possono essere oggetto di sindacato ai fini della sussistenza delle condizioni richieste per la consegna nell'ambito della procedura del mandato d'arresto europeo, sempre che non si tratti di accertamenti ontologicamente lesivi di diritti fondamentali della persona. Le questioni poste dal ricorrente, pertanto, debbono trovare la loro soluzione giuridica e fattuale nell'ambito del processo che si svolgerà nello Stato estero emittente.
6. La clausola cui è stato subordinata la consegna, infine, va interpretata nel senso che la consegna è subordinata alla condizione, prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c), che, trattandosi di cittadino italiano, la persona, una volta esaurito il giudizio a suo carico, sia trasferita nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
7. Il ricorso va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva la redazione della motivazione, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 4. Così deciso in Roma, il 21 agosto 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2008