Sentenza 28 aprile 2005
Massime • 1
È utilizzabile, a fini di prova, il campione di sangue prelevato all'imputato nell'ambito degli ordinari accertamenti sanitari effettuati ai sensi dell'ordinamento penitenziario, essendo irrilevante la mancanza di uno specifico consenso a tal fine. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima, per l'accertamento del reato di cui all'art. 567 cod. pen., la utilizzazione dei risultati dell'esame del DNA disposto dal P.M. sul campione ematico prelevato a fini sanitari all'imputato detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2005, n. 24586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24586 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 28/04/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 658
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 24072/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE SE;
avverso la sentenza del 3/3/2004 della Corte drappello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Legnasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. NOCERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 3/3/2004 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato decisione del Tribunale di Paola che aveva dichiarato SE GL colpevole, in concorso con altri separatamente giudicati, del reato di cui agli artt. 81cpv e 567 cpv C.P. - per avere alterato lo stato civile di due gemelli nati da US FA, falsamente dichiarandoli all'ufficiale di stato civile come nati dalla unione naturale di lui con la predetta.
Essendosi accertata attraverso l'esame del D.N.A. la non paternità del predetto, i giudici del merito escludevano anche possibili profili di buona fede da parte del GL (che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la FA) avendo egli stesso ammesso di aver conosciuto la donna nell'agosto del 1995 mentre i gemelli erano nati nell'ottobre 1995. La sentenza di appello esamina succintamente anche altre questioni di diritto che sostanzialmente vengono riproposte col ricorso per Cassazione sottoscritto dal difensore.
Si lamenta in particolare col primo motivo violazione dell'art. 606 lett. c) in relaz. agli artt. 359, 360 e 526 c.p.p., sotto il profilo che la consulenza tecnica disposta dal P.M. ai fini dell'esame del D.N.A. su campione di sangue "sequestrato all'imputato in carcere" età stata eseguita senza i rituali avvisi, a nulla rilevando il rilievo della Corte territoriale sulla ripetibilità dell'accertamento stesso: il sangue, prelevato per altre ragioni, non poteva essere destinato, "con inganno" è con palese violazione dei principi del contraddittorio, a finalità istruttorie, finalità per le quali l'interessato non aveva certo prestato il proprio consenso (tanto che del reperto il P.M. aveva dovuto disporre il sequestro). Col secondo motivo si deduce difetto assoluto di motivazione per non avere "il Tribunale" valutato: la dichiarazione a firma della FA per l'affido "al padre naturale" dei gemelli, dichiarazione che neppure la Corte d'appello ha tenuto in considerazione sebbene dalla stessa emerga la perfetta buona fede del prevenuto in ordine al reato contestato;
la testimonianza di NA SA che riferisce del tradimento della moglie durante la sua detenzione;
il biglietto anonimo pervenuto ai CC. e al P.M. circa il programma delittuoso in via di attuazione, segnalazione rimasta senza seguiti investigativi ancorché pervenuta parecchi giorni prima della dichiarazione di nascita.
Il terzo motivo lamenta travisamento del fatto ricostruito sulla sola deposizione della FA al GIP - deposizione rimasta isolata e perciò inutilizzabile, visto che la predetta si era sempre sottratta all'esame dibattimentale - e su una parte soltanto della testimonianza di UT CI (quella che riferisce della confidenza ricevuta dalla FA circa l'intenzione di cedere i figli a una coppia di Reggio), trascurando la parte confermativa della relazione della stessa con un uomo di Reggio;
deduce ancora travisamento del fatto là dove il Tribunale e la Corte dichiarano inattendibili tutti i testi (GL NN, Dagoberti, Commisso, la stessa Femia) i quali della relazione - tra l'imputato e la madre naturale dei gemelli - hanno fornito particolari significativi anche per il tempo (in altri termini la prova di una relazione extraconiugale risalente ad epoca compatibile col concepimento dei gemelli, darebbe conto della linea difensiva del prevenuto, secondo la quale la FA gli aveva fatto credere di essere padre naturale dei bambini, convincendolo a prenderli con sè); censura infine la sentenza per difetto di motivazione in punto di attenuante ex art. 62 n. 1 C.P., negata dalla Corte territoriale col solo riferimento al
"sentimento esclusivamente personale e utilitaristico" che avrebbe animato la condotta, senza considerare che il GL aveva accolto i piccoli in casa sua è li aveva fatti curare per una delicata affezione alle vie respiratorie.
Con l'ultimo motivo si lamenta che i giudici del merito non abbiano disposto confronto tra l'imputato e la FA per stabilire l'epoca d'inizio della loro relazione.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso non ha fondamento. Al di là di espressioni a effetto utilizzate dal ricorrente per affermare la irritualità della consulenza tecnica disposta dal P.M., va rilevato che: a) il prelievo di sangue all'atto dell'ingresso nella struttura carceraria rientrava - lo stesso ricorrente non lo contesta - negli ordinati accertamenti sanitari che, a sensi dell'ordinamento penitenziario, si compiono su chiunque entri per rimanere ristretto;
b) il successivo esame di laboratorio per la individuazione del DNA era un accertamento tecnico per sua natura ripetibile, sicché non richiedeva previo avviso per la partecipazione di difensore (art. 359 C.P., norma che proprio per questo si distingue dagli accertamenti tecnici "non ripetibili", menzionati nell'articolo successivo); c) non avendo in alcun modo il prevenuto contestato nella sede di merito i risultati della consulenza, non può - meno che mai nella discussione di questa fase - sostenere addirittura non esservi certezza che il campione di sangue sottoposto ad analisi sia stato effettivamente quello a lui prelevato.
L'inequivoco esito della "generica" sarebbe già di per sè sufficiente a togliere rilievo a ogni altra doglianza. Posto comunque che l'imputato continua a sostenere profili di buona fede - ai quali in definitiva sembra riferito il contenuto del secondo e del terzo motivo - va ricordato che a gran parte di tali aspetti hanno già risposto i giudici del merito, specie là dove hanno osservato che l'imputato aveva dichiarato nell'interrogatorio al GIP di avere conosciuto la FA nell'agosto del 1995, mentre al dibattimento, resosi conto dell'incompatibilità di tale epoca con quella di concepimento dei bambini, aveva retrodatato l'inizio del rapporto al dicembre 1994.
Questa circostanza - unitamente al rilievo assegnato all'affermazione sostanzialmente ammissiva della responsabilità ("...cercavo di fare del bene non avendo bambini..." - ha consentito già al giudice di primo grado di togliere ogni significato alle sospette testimonianze di GO e di IS circa l'epoca di avvio della relazione tra FA e GL. La stessa testimonianza del UT è stata valutata per il suo esatto valore, come quella cioè di una persona che, invitata a dare dei riferimenti fattuali sulla detta relazione, conclude col dire "...non lo so, penso io..."- Del tutto specioso è il riferimento a "inutilizzabilità" della "deposizione" della FA, atto che non risulta considerato in alcuna delle decisioni di merito.
In fatto, quindi precluse in sede di legittimità - sono poi le censure riguardanti lo scritto ad apparente firma FA e la testimonianza di NA SA, mentre non si comprende - a parte il carattere ancora una volta fattuale del mezzo - quale rilievo giuridico possa avere avuto sul perfezionamento del reato in esame l'asserito mancato intervento di organi pubblici a seguito di una segnalazione anonima.
Va infine osservato - per seguire un ordine logico che non sempre il ricorso rispetta - che circa la doglianza di cui al quarto motivo (mancato confronto GL/FA) già il giudice di appello ha puntualmente ricordato che, a tenore della norma di cui al primo comma dell'art. 603 c.p.p., l'assunzione di nuova prova in appello è
da disporre solo quando non si sia in grado di decidere alto stato degli atti, cosa che essa Corte territoriale ha esplicitamente escluso.
Quanto alla doglianza espressa nell'ultima parte del terzo motivo è sufficiente dire che, con concisa motivazione immune da errori di diritto, la stessa Corte di Catanzaro ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui al n. 1 dell'art. 62 C.P., non potendosi ravvisare i particolari motivi ivi previsti nel fatto di chi coltiva e persegue sentimenti di tipo utilitaristico (appagamento del bisogno di paternità), addirittura pretendendo di assegnare valore positivo alle cure (doverose) somministrate a dei bambini nel tempo in cui li ha avuti in affidamento.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2005