Sentenza 17 novembre 2025
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- 5. Sicurezza sul lavoro e sequestro probatorio: analisi della sentenza Cass. Pen. n. 37434/2025Aldo Andrea Presutto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Abstract. La sentenza Cass. Pen., Sez. IV, n. 37434/2025 affronta il caso dell'esplosione di un forno industriale che ha causato lesioni a una lavoratrice, con conseguente sequestro probatorio del macchinario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato, ribadendo che i provvedimenti di sequestro probatorio possono essere impugnati in Cassazione solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione. La pronuncia chiarisce i principi fondamentali in materia di sequestro probatorio, distinzione tra misure cautelari e responsabilità del datore di lavoro, sottolineando la centralità della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le implicazioni pratiche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37434 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37434/2025 Roma, li, 17/11/2025
Composta da SALVATORE DOVERE
AT D'IA
- Presidente -
FR IG DA
Sent. n. sez. 923/2025 CC - 16/10/2025 R.G.N. 19226/2025
NA IS LA RI AN WA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del Tribunale del riesame di Varese udita la relazione svolta dal Consigliere AN Luisa Angela CC lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini
con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: NA IS RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17le2
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso promosso, ex art. 324 cod. proc. pen., nell'interesse di ER RR, (indagato nella qualità di legale rappresentante di CCT INOX Spa in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen. in relazione ad un infortunio occorso ad una lavoratrice dipendente), avverso il decreto del Pubblico Ministero di sequestro probatorio del forno industriale marca Scame, che il 18 marzo 2025 era esploso, cagionando ustioni al volto della lavoratrice. Il Pubblico Ministero, a seguito di annullamento da parte del Tribunale del Riesame del precedente decreto di convalida del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, aveva emesso decreto di sequestro al fine di "accertare i profili di responsabilità dell'indagato e, segnatamente, se si sia verificato un malfunzionamento del forno e se questo sia dovuto a profili di negligenza del RR nella manutenzione del bene o sotto altri profili".
2. Avverso l'ordinanza ER RR, a mezzo di proprio difensore, ha proposto appello, formulando tre motivi, davanti allo stesso Tribunale che, con ordinanza del 25 maggio 2025, ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo ha dedotto la illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze probatorie. Il difensore ricorda che presupposti di legittimità del decreto di sequestro sono il fumus commissi delicti e la rilevanza probatoria attribuita alla res, derivante dalla esistenza di una relazione qualificata tra il reato ipotizzato e il bene sottoposto a vincolo. Nel caso di specie la motivazione sarebbe carente sotto entrambi i profili. In particolare: - il decreto conterrebbe una mera elencazione di tipo descrittivo degli elementi di prova e difetterebbe di una valutazione critica della loro gravità. Il PM avrebbe adottato una motivazione per relationem con un semplice riferimento ad un atto del procedimento che è ammissibile solo se detto atto sia conosciuto o conoscibile dall'interessato; - il decreto non avrebbe indicato le ragioni sottostanti alla necessità di sottoporre il bene a vincolo, ma si sarebbe limitato ad un mero richiamo ai verbali di sequestro pervenuti.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 321 cod. proc. pen. Il difensore afferma che nel caso di specie non sussiste il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare e/o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: NA IS RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
la commissione di altri reati, in quanto, nonostante gli accertamenti condotti, non si era ancora giunti a una conclusione certa su quanto accaduto il 18 marzo 2025. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, a fronte del deposito in cancelleria del ricorso in data 28 aprile 2025, aveva emesso il provvedimento solo il 13 maggio 2025 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 324 cod. proc. pen.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Si deve dare atto che al presente procedimento è stato riunito quello n. 20062/25, trattandosi di mera duplicazione di iscrizione del medesimo ricorso.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: NA IS RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod. proc. pen., a tenore del quale "contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricomprese la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606 lett. e) quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, [...]). Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 comma 1 cod. proc. pen. rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv.
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239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009,, Rv. 242916).
3. Ciò premesso, con il primo motivo il ricorrente, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge, ha lamentato un inammissibile vizio di motivazione, sotto il duplice profilo del fumus del reato e del periculum.
3.1. Quanto al fumus, il Tribunale ha dato atto che il decreto di sequestro contiene non solo la menzione della norma violata, ovvero l'art. 590 cod. pen., ma anche il riferimento agli accertamenti in corso finalizzati a individuare eventuali responsabilità del ricorrente, nella qualità di datore di lavoro, in relazione alla esplosione del forno. La motivazione, dunque, lungi dall'essere mancante, dà conto in maniera adeguata e sufficiente delle lesioni riportate da una dipendente in ambiente lavorativo astrattamente riconducibili al mancato assolvimento da parte del ricorrente degli obblighi in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavori connessi alla posizione di garanzia rivestita, con conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta (in tal senso, in ordine alla necessità che la nozione di fumus presupponga l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, si vedano, da ultimo, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, [...]; Sez. 5 n. 3722 del 11/12/2019 dep. 2020, Rv. 278152; Sez 6 n. 33965 del 13/04/2021 non mass.).
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3.2. Anche in relazione al periculum, la motivazione non può dirsi mancante nel senso anzi detto. In ossequio al principio per cui il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, [...]; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...]; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017, [...]; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, [...]; Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, [...]; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, [...]) e, quando abbia ad oggetto cose pertinenti al reato, anche del nesso di pertinenzialità rispetto al reato contestato (Sez. 2 n. 33943 del 15/03/2017, [...]), il Tribunale ha richiamato il contenuto del decreto del PM nella parte in cui ha indicato le esigenze sottese al sequestro, in ragione "della necessità di accertare i profili di responsabilità dell'indagato e segnatamente se si sia verificato un malfunzionamento del forno e se questo sia
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dovuto a profili di negligenza del RR nella manutenzione del bene o sotto altri profili".
4. Il secondo motivo, con cui si censura la insussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro di cui all'art. 321 cod. proc. pen., è inammissibile. Basti in proposito osservare che la doglianza è del tutto inconferente, posto che nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di sequestro probatorio e non già di sequestro preventivo.
5.Il terzo motivo, incentrato sul mancato rispetto dei termini entro i quali deve intervenire la decisione, è manifestamente infondato. L'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., quanto ai termini del procedimento di riesame, rimanda all'art. 309, comma 9, in forza del quale la decisione del Tribunale deve intervenire entro dieci giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente, e all'art. 309, comma 10, in forza del quale se la decisione non interviene entro tale termine, l'ordinanza che dispone la misura perde efficacia. Il termine di dieci giorni entro il quale deve intervenire la decisione, a pena di perdita di efficacia della misura, dunque, decorre dalla ricezione degli atti e non già, come assume il ricorrente, in aperto contrasto con la lettera della legge, dal deposito del ricorso.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Preliminarmente la Corte dispone la riunione al presente procedimento di quello n. 20062/25, trattandosi del medesimo ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Deciso in Roma il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
AN CC
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Il Presidente
SA VE
Firmato Da: GIANFRANCO
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CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: NA IS RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2