Sentenza 15 marzo 2017
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio di denaro costituente corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, sia in ordine al nesso di pertinenzialità tra il denaro stesso ed il reato siccome contestato, sia in ordine all'esigenza probatoria giustificativa dell'apposizione del vincolo cautelare.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2017, n. 33943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33943 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2017 |
Testo completo
33943-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI 1.618.N. - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - N. 49854/2016 - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CE N. IL 18/10/1970 avverso l'ordinanza n. 83/2016 TRIB. LIBERTA' di TARANTO, del 07/10/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ful Bolds che he chiesto l'unam ur ti re oke ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Ricorre per cassazione ON VI, a mezzo del difensore, avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Taranto che il 7.10.2016 ha confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio del P.M. presso il Tribunale di Taranto del 23.9.2016 avente ad oggetto, tra l'altro, somme di denaro. Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge per carenza assoluta di motivazione con riferimento sia al nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro sequestrato e il reato ipotizzato, sia all'esigenza probatoria che giustifica il provvedimento di cautela con riguardo alla somma sequestrata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Con riguardo ai presupposti del sequestro probatorio vengono registrati in sede di legittimità diversi orientamenti. A fronte di un orientamento che si richiama alle indicazioni delle Sezioni Unite - nel senso di ritenere nullo il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato in assenza di un'idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. 5, n. 1769 del 07/10/2010 - dep. 2011, P.M. in proc. Cavone, Rv. 249740; Sez. 3, n. 13044 del 06/03/2013, Borri, Rv. 255116) - si registra anche un orientamento di segno diverso, nel senso di ritenere necessaria, ai fini della validità del provvedimento di sequestro probatorio, soltanto un'idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine e non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, ritenendo che l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa (Sez. 2, Sentenza n. 15801 del 2015 Rv. 263759; Sez. 2 n. 46357 del 2016 Rv. 268510 trattasi di fattispecie in materia di sequestro di merce contraffatta, situazione in cui la caratteristica stessa bene rendeva evidente in sè l'esigenza probatoria). Con riguardo specifico al denaro è stato invece affermato che il decreto di sequestro probatorio, deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, a meno che la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente rispetto alla natura delle cose inquadrabili in quel concetto (Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379: fattispecie in materia di contraffazione di marchi di orologi, nella quale la Corte nell'annullare il provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, ha osservato che il denaro, anche nelle ipotesi in cui integri il corpo del reato, è privo di connotazioni identificative e dimostrative, salvo che proprio quelle banconote o monete, ad esempio L perché contrassegnate o sospettate di falsità, occorrano al processo come elemento di tipo probatorio). In sintesi il denaro, qualora costituisca corpo del reato, esprime in sé l'esigenza probatoria, solo quando le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare. ( in tal senso anche Sez. 3, n. 36921 del 2015 Rv. 26500 che ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio avente ad oggetto non solo merci di contrabbando, ma anche il denaro custodito in buste di plastica chiuse da elastici e perciò ritenuto, per le modalità di conservazione, astrattamente riconducibile alle operazioni illecite ipotizzate). E' stato però anche affermato che la somma di denaro costituente corpo di reato è assoggettabile a sequestro probatorio, anche in assenza di rilevanza probatoria in sé di detto compendio, a condizione che, nella motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, sia specificato il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato per cui si procede, evidenziando - al riguardo - che il nesso tra il denaro e l'attività criminosa (nella specie si trattava di attività di narcotraffico) può essere desunto o da specifiche fonti di prova - quali pregressi accertamenti di polizia giudiziaria o dichiarazioni di persone coinvolte nei fatti o da varie circostanze di fatto - quali l'entità della somma di denaro in rapporto al reddito del detentore, il frazionamento di essa in banconote di piccolo taglio, il luogo di rinvenimento o altro ancora (Sez. 6, n. 2083 del 08/06/1999, Cafagna, Rv. 214681). Tutto ciò premesso deve rilevarsi che nel caso in esame a ON VI, indagato per reati di usura commessi fino al dicembre 2009 all'esito della perquisizione eseguita nel settembre 2016 è stata sequestrata la somma di € 9415,00 in quanto corpo del reato o comunque di cose il cui mantenimento in sequestro è indispensabile per la prosecuzione delle indagini e comunque perché si tratta di beni soggetti a confisca. Il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento di sequestro ritenendo il denaro rinvenuto certamente riconducibile all'attività di usura, in quanto prodotto dello stesso, considerando irrilevante deposito degli scontrini relativi all'attività di macellaio espletata dal ricorrente negli ultimi mesi, sostenendo che comunque senza la perpetrazione dei reati di usura il ON non avrebbe potuto beneficiare di quell'incremento patrimoniale coincidente con il denaro in sequestro. Nel caso in esame il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione non solo in ordine all'esigenza probatoria che giustifica il provvedimento di cautela, ma considerato che i reati sono contestati come commessi fino al 2009, non ha dato spiegazione neppure in ordine al nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato, essendosi limitato ad affermare che senza la commissione del delitto di usura non vi sarebbe stato quell'incremento patrimoniale coincidente con il denaro sequestrato, ritenendo irrilevanti le giustificazioni documentali in ordine a proventi da attività lecita perché tali somme erano comunque sequestrabili perché confiscabili ex art. 240 co 1 c.p., come prodotto del reato di usura. 2 и Proprio quest'ultima affermazione evidenzia l'errore in cui sono caduti i giudici del riesame che hanno mostrato di ritenere che il sequestro probatorio possa indifferentemente soddisfare anche le finalità del sequestro preventivo, visto che la cautela finalizzata a consentire la confisca integra proprio il caso in cui è normativamente stabilita la possibilità di disporre il sequestro preventivo, a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 2. La totale assenza di motivazione sul vincolo di pertinenzialità a fronte delle deduzioni difensive e al lasso di tempo intercorso fra la data di commissione dei reati e il sequestro - e sulle finalità probatorie del sequestro -limitatamente alla somma di denaro, unico tema devoluto come oggetto di ricorso tanto nella ordinanza impugnata che nel provvedimento- di sequestro, ne impone l'annullamento senza rinvio, con la conseguente necessità di disporre la restituzione della somma di denaro sequestrata all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro del P.M. limitatamente alla somma di denaro disponendone la restituzione all'avente diritto CA VI. Si provveda ai sensi dell'art. 626 c.p.p. Così deliberato in Roma il 15.3.2017 Il Consigliere estensore I Presidente Giovanni DIQTALLEVI Giovanna VERGA Feller Send DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 12 LUG. 2017 CAN Bere. Claudia Pianelli 3