Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07555/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7555 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’atto Prot. n. -OMISSIS- (doc. all. 1) del 9.4.25 pubblicato il 10.4.25 dell’Agenzia Delle Entrate – Divisione Risorse – Direzione Centrale Risorse Umane che ha approvato la graduatoria rettificata unica nazionale di merito della procedura per il passaggio dall’area degli Assistenti all’area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico indetta con atto Prot. -OMISSIS- dell’1.10.24;
b) dell’allegato A (graduatoria di merito) all’atto prot. n. -OMISSIS- del 9.4.25 nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 67,77 collocandolo in posizione n. 919 (doc. all. n. 2);
c) dell’allegato B (elenco dei vincitori) all’atto prot. n. -OMISSIS- del 9.4.25 (doc. all. n. 3);
d) della scheda di valutazione del ricorrente del 27.12.24 (doc. all. 4) nella parte in cui per le competenze acquisite nel contesto lavorativo gli viene attribuito il punteggio di 16,84 anziché 20;
c) del verbale n. -OMISSIS- del 5.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente (doc. all. n. 5);
d) del verbale n. -OMISSIS- del 9.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente (doc. all. n. 6);
e) del verbale n. -OMISSIS- del 18.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” nella parte in cui (…) (doc. all. n. 7);
f) del verbale n. -OMISSIS- del 20.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” con ivi l“Allegato 3 – competenze acquisite (FRD): costituito da 2 fogli di lavoro, di cui il primo contenente – per ciascun candidato - le ore valorizzate con il punteggio di 5 e/o 20 punti e il secondo contenente il calcolo – per ciascun candidato – del punteggio complessivo attribuito in base ai criteri del punto 4.9 del bando”, allegato di cui si ignora il contenuto (doc. all. n. 8);
g)del verbale n. -OMISSIS- del 27.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico”, se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente (doc. all. n. 9);
h) dell’art. 4.9 del Bando dell’1.10.24 che prevede “Per valorizzare le competenze acquisite nel contesto lavorativo vengono prese in considerazione le risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021). In particolare - attribuito il riferimento di punti 20 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,5 a 1,7, e di punti 5 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,3 a 1,4 - il punteggio complessivo ai fini della presente procedura viene calcolato come media ponderata dei valori rapportati alle ore lavorate;
i)dell’atto Prot. -OMISSIS- del 31 ottobre 2024 dell’Agenzia dell’Entrate Divisione Risorse - Direzione Centrale Risorse umane - Settore Sviluppo - Ufficio Selezione del Personale che ha così sostituito (…) (doc. all. 10);
l)in via cautelativa, del silenzio inadempimento sull’istanza di correzione del punteggio inviata a mezzo pec il 23.1.25;
m) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NA GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30/06/2025 parte ricorrente ha agito per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, affidandosi ad un unico motivo così articolato:
I. Violazione e falsa applicazione artt. 4.7 e 4.9 del bando – violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza della p.a. – difetto assoluto di motivazione - carenza dei presupposti – travisamento dei fatti – erroneità - violazione e falsa applicazione della procedura di valutazione spettante alla commissione e di attribuzione dei punteggi relativamente alle competenze acquisite nel contesto lavorativo - eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta.
2. Le parti resistenti si sono costituite in giudizio il 7/7/2025, chiedendo di respingere ogni pretesa come da rispettive difese in atti.
3. All’esito della camera di consiglio del 8.10.2025 è stata respinta l’istanza cautelare e disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami (v. ordinanza di questa Sezione n.5497/2025).
4. Alla udienza pubblica del 25.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorrente rappresenta di avere partecipato ad una procedura per il passaggio di personale dell’Agenzia delle Entrate, dall’area degli Assistenti all’area dei Funzionari (v. dettagli in epigrafe) e di essere stato collocato in posizione n. 922 con punteggio 67,77. Lamenta, quindi, l’erronea valutazione delle competenze acquisite nel contesto lavorativo, ai sensi dell’art. 4.9 del bando, rivendicando l’attribuzione di 20 punti (in luogo di 16,84) la sua collocazione in posizione utile nella graduatoria dei vincitori.
6. Il ricorso deve essere integralmente respinto nel merito con conseguente irrilevanza delle eccezioni di parte resistente.
7. La parte ricorrente contesta l’erroneità del punteggio assegnato alla voce di cui al punto 4.9 del bando, afferente alle competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo. In base a tale previsione “ Per valorizzare le competenze acquisite nel contesto lavorativo vengono prese in considerazione le risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021). In particolare - attribuito il riferimento di punti 20 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,5 a 1,7, e di punti 5 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,3 a 1,4 - il punteggio complessivo ai fini della presente procedura viene calcolato come media ponderata dei valori rapportati alle ore lavorate ”.
7.1 In altri termini, l’assegnazione del punteggio contemplava il riferimento alle annualità pregresse 2019-2020-2021 e, ai fini del punteggio massimo assegnabile, risultava determinante l’individuazione del coefficiente a sua volta assegnato, per le annualità di riferimento, nella procedura (denominata “FRD”) messa in campo dall’Agenzia, per l’attribuzione del salario accessorio (produttività individuale).
7.3 Il ricorrente si duole, nel dettaglio, che per l’anno 2019 gli è stata attribuita erroneamente l’attività di “aggiornamento dei dati di possesso”, per un totale di ore 941, mentre, anche per l’anno 2019 l’interessato avrebbe svolto attività di “verifica documenti docfa” (come meglio precisato nel ricorso).
8. Analoga questione è stata già oggetto di disamina da parte di questa Sezione e non vi sono motivi per discostarsi dai principi ivi già espressi (v. T.A.R. Lazio, Sez. II, 2/12/2025, n. 21662 e 2/01/2026 n. 26 cui si rinvia).
8. In tale sede si è, in particolare, ricordato che in base alla predetta previsione della lex specialis , i punteggi attribuiti al parametro delle competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo di riferimento non dovevano essere assegnati in base ad una valutazione operata ad hoc dalla Commissione di concorso, ma scaturivano dall’applicazione dei coefficienti già applicati dall’Agenzia delle Entrate per la corresponsione del salario accessorio (procedura informatica FRD), in base agli accordi sindacali medio tempore intervenuti. La lex specialis rimandava, quindi, per l’attribuzione del punteggio, a quanto risultava dalla procedura informatica (FRD) già utilizzata per la valutazione della produttività individuale ai fini del salario accessorio.
8.1 Come evidenziato, correttamente, da parte resistente (v. memoria del 04/10/2025) la valutazione dell’esperienza professionale maturata è, quindi, avvenuta per il tramite di un’estrazione informatica: sulla base dei dati estratti, in particolare le ore dedicate a una particolare attività lavorativa e il relativo coefficiente FRD attribuito alla medesima, è stato assegnato un punteggio pari alla media ponderata dei valori attribuiti allo specifico coefficiente FRD in rapporto alle ore lavorate.
8.2 Ebbene, le evidenze derivanti dalla procedura informatica FRD non risultano contestate nella pertinente sede dall’interessato. I dati estratti erano, invero, a conoscenza di tutti i dipendenti, che avevano visto retribuita la propria produttività individuale proprio sulla base di questi ultimi (v. memoria resistente del 04/10/2025), sicché il ricorrente avrebbe dovuto, secondo le forme e modalità di legge, rappresentare eventuali incongruenze o erroneità.
8.3 Spettava, dunque, al lavoratore verificare tempestivamente la correttezza dei dati inseriti mentre non è possibile disporre, ora per allora, nel presente giudizio deputato al sindacato sulla procedura per il passaggio di personale dell’Agenzia delle Entrate, una sostanziale modifica delle prestazioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, anni dopo lo svolgimento delle mansioni contestate (e il pagamento delle rispettive retribuzioni).
9. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell’interesse azionato e della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
NA GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA GL | RO TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.