Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 166 del 2025, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Shara Zolla, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Potenza, alla via Lamarmora n. 33, e domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica e Prefettura di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento,
previa sospensione
- del decreto emesso dalla Prefettura di Potenza prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, notificato il successivo 23 di febbraio, recante il divieto di detenzione armi e munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2026, il Consigliere TO NA;
Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con ricorso notificato il 24 aprile 2025 e depositato il successivo 23 di maggio, è insorto avverso il decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, con cui la Prefettura di Potenza ha disposto il divieto assoluto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di cessione entro 150 giorni.
1.1. In fatto emerge quanto segue:
- il 7 gennaio 2025 si è svolto un sopralluogo da parte dei Carabinieri presso l’abitazione del ricorrente, a seguito di segnalazione di lite familiare;
- tanto il deducente quanto la coniuge -OMISSIS-. hanno confermato la circostanza dell’avvenuto diverbio verbale; la -OMISSIS-. ha pure evidenziato l’impossibilità di proseguire la convivenza, sostenendo che il marito abusasse di alcolici;
- la situazione di conflittualità, peraltro, è proseguita anche alla presenza dei militari, i quali hanno ritenuto opportuno procedere al ritiro, in via cautelativa e in presenza di possibile degenerazione della situazione, delle “armi lunghe” detenute dall’odierno deducente, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.;
- è seguito il provvedimento qui avversato.
1.2. In diritto, il ricorrente ha dedotto con l’unico motivo, la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., carenza della motivazione e vizio del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti”, contestando la ricostruzione dei fatti, la valutazione di inaffidabilità, la carenza di motivazione e di istruttoria, il difetto di proporzionalità, e sostenendo che un singolo diverbio verbale non sarebbe sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità,
2. L’Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 25 giugno 2025, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025 l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris, in quanto: “ - le misure impeditive della detenzione di armi possono essere assunte con riferimento a situazioni di fatto o singoli comportamenti che siano espressione del pericolo di abuso e di un possibile vulnus alle condizioni di sicurezza e ordine pubblico, indipendentemente dalla presenza di misure di condanna in sede penale; - nel caso di specie l’avversata determinazione prefettizia, espressione di ampia discrezionalità, non appare manifestamente irragionevole né sproporzionata al fine perseguito”.
4. Il ricorrente non ha successivamente svolto attività difensiva.
5. Alla pubblica udienza svoltasi il 25 febbraio 2026 il procuratore di parte resistente si è riportato agli scritti difensivi in atti e l’affare è transitato in decisione.
6. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., norma che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Il divieto di detenzione armi postula un giudizio sull’affidabilità del soggetto e sulla sua capacità di non abusare delle armi. Tale valutazione ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi, differendo radicalmente dall'accertamento compiuto in sede penale. Ciò in quanto l'autorizzazione di polizia è un'eccezione al generale divieto di portare armi, concessa solo in assenza di rischi anche solo potenziali.
Spetta al prudente apprezzamento dell'Autorità preposta l’individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive. Tale potere è volto a prevenire non solo delitti, ma anche sinistri involontari derivanti dalla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (Cons. Stato, sez. III, n. 4121/2014). Il giudizio non è di pericolosità sociale, bensì una prognosi sull'assenza di rischio, che può fondarsi anche su situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta", pur in assenza di condanne penali.
6.1.1. Nel caso di specie, dagli atti di causa e dalla relazione dei Militari intervenuti (che fa fede sino a querela di falso ex art. 2700 c.c.) emerge che la lite non sia un episodio isolato e banale, ma costituisca il sintomo di una evidente situazione di crisi del legame familiare. In particolare, sono state refertate accuse reciproche tra i coniugi alla presenza dei Militari, con la volontà espressa dalla moglie di separarsi e allontanare il marito. Inoltre, è emersa la contestazione mossa al ricorrente circa l’abuso di sostanze alcoliche. Tali circostanze, complessivamente valutate, erodono il requisito della totale affidabilità richiesto per il possesso di armi.
6.1.2. Orbene, secondo la giurisprudenza qui condivisa, le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare costituiscono idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2996/2016; id . n. 1843/2019). Il possesso di armi in contesti di tensione domestica potrebbe infatti agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti. È dunque ragionevole la scelta dell'Amministrazione di intervenire preventivamente per evitare che la tensione domestica possa degenerare, poiché il rischio di abuso può ancorarsi anche a singoli episodi specifici, finanche al di là di condotte rimproverabili (Cons. Stato, sez. III, n. 3643/2025).
6.1.3. Non sussiste il dedotto vizio di motivazione del decreto prefettizio avversato, in quanto quest’ultimo non si limita a un richiamo formale degli atti, ma si fondata su fatti accertati dai Carabinieri, principi giurisprudenziali consolidati e sulla valutazione prognostica sull’affidabilità del ricorrente scevra da aspetti di travisamento, palesi errori, irragionevolezza. Neppure, infine, è ravvisabile il lamentato difetto di proporzionalità, trattandosi non di sanzione ma di tutela anticipata dell’ordine pubblico rispetto al quale l’interesse del privato assume portata recessiva.
7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
8. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, coll'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
TO NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO NA | FA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.