Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, sussiste la responsabilità del cosiddetto capo mandamento della provincia, a titolo di concorso nel reato-fine "eccellente" (nella specie strage e delitti connessi) qualora quest'ultimo - ancorché non sussista la prova che abbia partecipato alle riunioni della c.d. commissione in cui si sia deliberato il delitto - sia, tuttavia, in virtù della qualità di capo mandamento, membro di detta "commissione" e legato ai soggetti che all'epoca ne detenevano il controllo e tale delitto sia eseguito nel territorio appartenente al mandamento di cui egli abbia, quale capo, il controllo, considerato che un'eventuale inconsapevolezza al riguardo non solo avrebbe potuto seriamente ostacolarne l'attuazione ma anche comportare seri pericoli per i membri inavveduti; consapevolezza, d'altro canto, nella specie, dimostrata anche da ulteriori precise emergenze storiche in relazione al tempo ed al luogo del delitto (presenza nel territorio immediatamente prima, avvertimento al capo del mandamento vicino e conoscenza del luogo del delitto immediatamente dopo annotato su una cartina stradale).
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Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2007, n. 7660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7660 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ၁ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
7660 /0 7 QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 31/01/2007
SENTENZA
N.236 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE IT N. 046271/2005 2. Dott. AMATO ALFONSO
3. Dott.ROTELLA MARIO "
4.Dott.DIDONE ANTONIO "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 11/09/1936 1) RG VINCENZO avverso SENTENZA del 28/06/2005
di CALTANISSETTA CORTE ASSISE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ROTELLA MARIO udite le conclusioni di rigetto del s.P.G., dr. F. SALZANO;
udits i difeuson di P.C., AN. FORGE, Ju PALERMO, a
-
Aw. NicoSA for le alt. P.C. a t present in puesto pads;
1 La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta
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dal GUP a NC VI, all'ergastolo ed al risarcimento dei danni nei confronti delle Parti
Civili, per concorso con OR IN (di cui ha dichiarato inammissibile l'appello) nella strage di Pizzolungo di Valderice del 2.4.85, e nei reati connessi relativi all'apprestamento di ordigno posto su una autovettura e fatto esplodere lungo strada ad alta densità di circo- lazione, al passaggio dell'autovettura su cui viaggiava il dr. Carlo LE, sostituto Procu- ratore della Repubblica di Trapani. Per l'esplosione perdevano la vita AR IZ ed i fi- gli PE e OR AS che erano su altra vettura. E riportavano lesioni, anche gra- vissime, il dr. LE, l'autista e gli uomini di scorta, Carlo RC, AN GG, OR La PO e IE OL.
La sentenza ricostruisce che Cosa nostra aveva deciso la morte del magistrato per la sua valenza simbolica, per via delle indagini sulla droga e la possibilità che costituisse un pool di magistrati nel territorio di Trapani. VI, capo del mandamento di Trapani, era in- sieme SC MI, capo di quello di Alcamo, legato ai CO di IN, che ave- vano preso il sopravvento nell'associazione, e membro della Commissione provinciale. Mo- tiva che il suo appello, pur non specifico su aspetti rilevanti, è ammissibile. E risponde alla censura che la condanna si fondi sul principio di 'responsabilità di posizione', perché sep- pure nessuno ha sostenuto che abbia preso parte alle riunioni prima del delitto, i riferi- menti dei collaboratori nei suoi confronti non sono generici, e non significano (così Scavez- zo, secondo l'appello) che non avesse influenza nell'assunzione di deliberazioni criminose, e che la precedente assoluzione dei correi è superata da sopravvenienze rilevanti. Né è generica e priva di riscontro la testimonianza di F. MI di essere stato avvertito da lui di non essere presente nel territorio il giorno in cui è stato commesso il delitto, alla luce di un controllo di VI nello territorio di Trapani prima del delitto, ed al rinvenimento conse- cutivo nella sua abitazione di uno stradario, nel quale era "evidenziato" il luogo del delitto.
1.1 - Il ricorso del difensore enuncia: "violazione degli artt. 606/1 lett. b) c), e);
649; 238 bis e 192/3 CPP'. Argomenta che la Corte di merito nega valenza all'accertamen- to di sentenza irrevocabile della stessa Corte acquisita documentalmente, che ha assolto coloro che erano stati imputati in concorso con il ricorrente. E fa propria la motivazione della condanna del Tribunale di quel procedimento, per sostenere che in realtà gli assolti erano colpevoli in concorso con l'odierno denunciante, come dimostrerebbero anche pres- sioni subite dal Giudice di appello. Ma a tali pressioni VI è estraneo. L'inosservanza del giudicato sullo stesso fatto dimostra che la sua condanna di VI si fonda essenzialmente sulla "responsabilità da posizione".
La sentenza disconosce il relativo principio. Ma, a pg. 69, afferma che la responsabili- tà di VI era da considerare ...assodata in Cosa nostra... atteso il suo ruolo nel manda- mento di Trapani...». Ma, nelle pagine 35 e seguenti, informa che VI non partecipa alle discussioni funzionali al delitto, e non è interessato alla raffineria di droga la cui scoperta dal parte del dr. LE sarebbe ragione del delitto. Pertanto formula un contraddittorio collegamento del movente a MI, BR (intanto assolti) e VI, per i loro interessi nel campo della droga. Esclusa perciò l'attendibilità di un movente di VI, la sua presen- za a Trapani al momento del delitto è oggetto di valutazione contraddittoria, a fronte del rilievo che il ricorrente non aveva interesse a restare nel territorio mentre lo si commette- va. L'evidenziazione dello stradario è valutata secondo massima di esperienza irriconoscibi- le (quella per cui chi si fa trasportare da un autista non ha ragione di sottolineare un percorso), e non dà conto del tempo in cui VI ha operato la sottolineatura. 1.2 - La difesa di P.C. ha depositato memoria assai dettagliata. Rileva che la que- stione sul mancato rispetto del giudicato non era già stata proposta in appello. E, per e- scludere comunque valenza dell'argomento, fa riferimento a Cass., sez. I, SS ed altro, n.
12595/98, di cui riporta massima (cfr. CED rv. 211769). Sostiene quindi infondata la tesi che VI sia stato ritenuto responsabile per la sua posizione, perché il ricorso estrapola valutazioni dal contesto motivazionale. La sentenza impugnata (pg. 32) riferisce delle so- pravvenute accuse
contro
VI, dirette di ER e di altri collaboranti già appartenenti a cosche del Trapanese ed ai vertici di Cosa nostra. In particolare quelle di SC, Sinacori
e EZ risultano sovrapponibili, e sostengono applicate le regole di Cosa Nostra, anche con riferimento ad attentati coevi (
contro
LD CC, CH, AL), per cui è stata ac- certata la responsabilità di IN, capo della Commissione provinciale. Esse significano il movente, riferito a SC da suo padre, del progetto di eliminare il dr. LE per il peri- colo che costituisse a Trapani il pool contro l'associazione. E, per le regole di Cosa Nostra nessun delitto poteva essere deliberato e commesso, senza il consenso di coloro che eser- citano il potere criminale sul territorio in cui avviene il delitto. Ed è incontroverso (ER e
MI in particolare), che nel territorio di Trapani tale potere appartenesse agli alleati dei CO, VI ed a MI. Pertanto la sentenza dimostra che, seppure non ha parte- cipato alle riunioni, VI ha tenuto quantomeno un "atteggiamento idoneo ad influire sulla decisione adottata" (formula di cui a Cass. 2.12.03). Infine contrasta le altre valutazioni del ricorso (circa l'avviso di VI a MI di non venire a Trapani l'indomani, cioè il gior- no in cui si sarebbe verificato l'eccidio, e l'annotazione sulla cartina stradale9.
ritenuto
Il ricorso è infondato, per le ragioni puntualmente esposte nella memoria di P.C.. 1 - Innanzitutto denuncia di violazione degli articoli 649 e 238 bis CPP. Ma la denun- cia di violazione del ne bis in idem implica verifica di rispondenza del fatto oggetto del pro- cesso con quello già coperto da giudicato, che non può essere richiesta per la prima volta in questa sede, se poteva esserlo in appello (cfr. Cass., Sez. I, n. 31123/04, Cascella, CED rv. 229283 e Sez. II, n. 41069, Chiaberti, 230708). Il motivo pertanto è inammissibile per preclusione (art. 606/3° u.p.), perché nella specie già la sentenza di 1° grado aveva ope- rato lo stesso ragionamento, superando le valutazioni del giudicato sui correi di VI. E si pone in evidente contrasto con il diritto vivente.
Il principio da osservare nella specie, consolidato già sotto il codice abrogato (cfr. Cass., sentenza n. 9510/88 - CED, rv. 179259), ripetuto in quello nuovo (già in Cass. n. 12058/95 - CED, rv. 203379), e da ultimo riaffermato nel 2005 dalla sentenza n. 21998
(CED rv. 231924) è espresso con assoluta chiarezza dalla sentenza SS (giusta la massi- ma riportata nella memoria di P.C.) nei seguenti termini: «Il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesi- mo reato;
il che comporta, tra l'altro, che qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel mede- simo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine
- fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare».
La sentenza impugnata non viola dunque il ne bis in idem, a tutela della posizione dei concorrenti assolti. Rivaluta, ed è libera di farlo, la loro posizione alla luce delle diverse prove emerse nel presente giudizio, ed in parte sopravvenute per trarne implicazione sclusiva a carico di VI.
2- Il ricorso in effetti sostiene la violazione dell'art. 649 CPP quale argomento della tesi che, risultando altrimenti la motivazione inosservante delle norme di cui all'art. 192/3
CPP sui criteri di valutazione delle prove, e della regola sul concorso di persone nel reato (implicitamente richiamata nell'enunciato dal riferimento alla lettera b dell'art. 606 CPP), la condanna non ha sostegno probatorio, ed afferma la responsabilità da posizione di VI, per il ruolo da lui rivestito.
Sennonché il ricorso equivoca sulle affermazioni di principio in proposito. A partire da Cass., Sez. V n. 22897/01, IN ed altri (omicidio Lima), cui fanno se- guito Sez. V, Aglieri, n. 18845 (strage di Capaci), Sez. V, n. 552/03, Attanasi ed a.; Sez. V,
n. 11914/04, IN ed a. (attentato Borsellino), ed ancora Sez. I, n. 13349/04, IN ed a., che ha fatto uso della locuzione "responsabilità da posizione", questa Corte ha affermato che deve essere dimostrato in concreto che la deliberazione di alcun "delitto eccellente" sia stata assunta dalla Commissione Provinciale di mafia, e che alla deliberazione dell'or- ganismo abbia partecipato chi ne sia ritenuto astrattamente membro per il ruolo rivestito nel territorio, per poterlo ritenere responsabile.
Il Giudice di diritto non esclude la valenza indiziaria del fatto di essere membro della
Commissione Provinciale, ma che l'essere membro dimostri per sé il concorso in reato - fi- ne "eccellente" dell'associazione, anche alla luce dell'evoluzione delle sue vicende interne, come ricostruite da più sentenze di merito irrevocabili, giusto l'art. 192/2 CPP.
Orbene la motivazione della sentenza impugnata dimostra innanzitutto, proprio con riferimento a giudicati intorno ai delitti di rilievo coevi, che la Commissione era all'epoca del fatto (1985) effettivamente operante in proposito. E, benché nessuno affermi che Vir- ga abbia partecipato alle riunioni della Commissione provinciale in cui si è deliberato il de- litto di cui è processo, assume valenza indiziaria ancorché imprecisa il fatto che fosse, qua- le capo di un mandamento della provincia, membro della Commissione.
La sentenza poi ritiene altro indizio il fatto che quel mandamento concerne il territo- rio in cui doveva essere eseguito il delitto. E su questo ulteriore indizio il ricorso sorvola.
Esso giustifica il ricorso da parte del Giudice di merito a più complessa massima di espe- rienza, per indurre la necessità che fosse consapevole che il delitto doveva esser commes- so nel territorio da lui controllato. All'evidenza il delitto era di enorme rilievo, concernendo il magistrato che svolgeva indagini di mafia, e l'inconsapevolezza di chi aveva il controllo di mafia sul territorio avrebbe potuto cagionare seri ostacoli per l'attuazione, oltre il pericolo per i membri inavvertiti, e consecutivamente generare fratture interne a Cosa nostra.
Questo indizio consente di escludere qualsiasi equivocità del precedente, ed insieme radicano ben più di una presunzione astrattamente connessa al rapporto con la Commis- sione, vieppiù che si sottolinea la vicinanza di VI al gruppo prevalente in Cosa Nostra, cui si attribuisce peso determinante nella deliberazione.
Difatti il Giudice d'appello rileva che è sostenuto in maniera incontroversa dei collabo- ratori di giustizia il legame di VI con i CO, fermo che non solo non ha creato o- stacoli all'esecuzione del delitto, ma che aveva interesse pregnante alla sua commissione, per le indagini in corso nel settore del traffico degli stupefacenti da parte della vittima de- signata, ed il pericolo che costituisse un pool di magistrati (v. il riferimento di SC), Pertanto la sentenza, a fronte dell'assenza di prova che il ricorrente abbia partecipato alle riunioni preventive, ha dimostrato sin qui inconfutatamente che a) VI era capo di mandamento, e perciò membro della Commissione Provinciale che ha deliberato il delitto, e legato ai CO (IN ed i suoi), che controllavano la stessa Commissione all'epoca; b) il delitto doveva eseguirsi nel territorio del suo mandamento, e contro il magistrato che operava su quel territorio, e svolgeva indagini che, nella loro evoluzione avrebbero impli- cato lo stesso VI. Tutto questo, oltre ad essere già indotto (di qui la rivalutazione della ragionamento di condanna in primo grado dell'altro processo dei già coimputati) trova fondamento in accuse dei collaboranti, anche sopravvenute, e da nulla smentite.
A questo punto ha ritenuto decisive precise emergenze storiche, direttamente con- nesse al luogo ed al tempo del delitto, e cioè che VI risulta immediatamente prima presente nel territorio, ed intanto dà avvertimento al capo del mandamento vicino (ed è evidente che i due elementi concordano nello spazio oltre che nel tempo, superando le perplessità del ricorso), ed immediatamente dopo a conoscenza del luogo dell'attentato (il sequestro della carta, la cui evidenziazione la sentenza intende chiaramente apprestata prima del delitto, e perciò connessa all'avvertimento dato a MI).
Ne segue l'offerta di induzione univoca della prova di piena consapevolezza di quanto
,
stava per accadere e di contributo, quale responsabile sul territorio verso Cosa nostra.
La sentenza risulta in questa luce esente da errore di diritto (violazione art. 110 CP),
e di metodo (art. 192 CPP), ed il ricorso va rigettato.
Le spese di P.C. vanno liquidate distintamente, a seconda che si tratti di difesa con- giunta o separata.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quelle sostenute dalle Parti Civili, che liquida in complessivi euro duemila per la P.C. LE e 4000 in favore di tutte le altre.
Roma, 31.1.2007
il consigliere est. il presidente Maris Rotella
| DEPOSITATA IN CANCELLERIA
ков.addi 23 FEB. 2007 ou un IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise