Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 3
La competenza del giudice del lavoro a conoscere della controversia tra un socio e la cooperativa di produzione e lavoro non è suscettibile di deroga a favore di arbitri se non in forza di clausola compromissoria prevista da contratti e accordi collettivi, sempre che, ai sensi dell'art. 808, comma secondo, cod. proc. civ., ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria; non è pertanto valida una clausola compromissoria che sia contenuta soltanto nello statuto della società cooperativa di produzione e lavoro.
La controversia tra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine - pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato - è comunque equiparabile - al pari di quelli relativi all'impresa familiare - ai vari rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., in considerazione della progressiva estensione operata dal legislatore di istituti e discipline propri dei lavoratori subordinati, dovendo alla graduale applicazione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato corrispondere un'analoga estensione della tutela processuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva, con accertamento di fatto adeguatamente motivato, ritenuto sussistente la competenza del giudice del lavoro in ordine ad una controversia tra un autotrasportatore e la società cooperativa per la quale aveva effettuato trasporti vari nel corso degli anni, sul presupposto che il ricorrente era un piccolo imprenditore artigiano, la cui attività era svolta prevalentemente con il proprio lavoro, ed integrava quindi una prestazione coordinata, continuativa e prevalentemente personale, riconducibile alla previsione dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.).
L'interpretazione dei contratti collettivi è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di trasporto privo della forma scritta, aveva ritenuto applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 18 del CCNL degli autotrasportatori 22 maggio 1995, secondo il quale ogni rivendicazione del vettore deve essere portata a conoscenza del committente entro il termine, di decadenza, di sei mesi decorrente dalla scadenza del contratto stipulato tra le parti, omettendo di considerare che il medesimo accordo aggiunge che i contratti devono aver forma scritta "ad substantiam", e che, in mancanza di contratto scritto, non trova applicazione la citata clausola di decadenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12309 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CAPITANO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO TT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CIRIECO, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELLO GIUBBILEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA CONSORZIO ARTIGIANO AUTOTRASPORTATORI S.C.A.R.L.;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 01/01/4759 proposto da:
CA - CONSORZIO ARTIGIANO AUTOTRASPORTI - S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAUDENZIO VOLPONI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CO TT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CIRIECO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELLO GIUBBILEI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso a sentenza n. 122/00 del Tribunale di PARMA, depositata il 25/10/00 R.G.N. 1456/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato GIUBBILEI;
udito l'Avvocato VOLPONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28 settembre-25 ottobre 2000, il Tribunale di Parma riformava la sentenza parziale del locale Pretore del 6 maggio 1999 e, revocato il decreto ingiuntivo opposto di lire 230.987.443 emesso su istanza di IN TE, dichiarava che era intervenuta la decadenza (prevista dall'art. 18 dell'accordo collettivo nazionale degli autotrasportatori del 22 maggio 1995 in sei mesi dalla scadenza annuale del contratto di autotrasporto) del diritto azionato dallo stesso ricorrente per trasporti vari eseguiti negli anni 1993-1996 su incarico del Consorzio Artigiano Trasporti soc. coop. a responsabilità limitata - CA.
Il primo giudice, nella sentenza parziale, aveva dichiarato la competenza funzionale del giudice del lavoro, la nullità della clausola compromissoria che prevedeva la rimessione agli arbitri di ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie (prevista dall'art.26 dello Statuto CA), l'inapplicabilità delle disposizioni sul tentativo obbligatorio di conciliazione al procedura che inizia con ricorso a decreto ingiuntivo. Infine, dichiarava illegittima la clausola di decadenza contrattuale, ai sensi dell'art. 2965 codice civile, in relazione al termine di prescrizione quinquennale di fonte legale. I giudici di appello concordavano con le prime statuizioni (in materia di competenza del giudice adito, di inapplicabilità della clausola compromissoria e della disposizione di cui all'art. 410 codice di procedura civile).
II Tribunale, invece, riformava la decisione del primo giudice in materia di decadenza.
I giudici di appello osservavano, preliminarmente, che le parti concordavano sul fatto che il rapporto intercorso tra il IN ed il Consorzio Artigiano Trasporti CA fosse disciplinato dall'accordo collettivo nazionale stipulato a Genova il 22 maggio 1995. L'art. 18 di tale accordo dispone che qualsiasi rivendicazione che il vettore intenda avanzare nei confronti del committente debba essere portata a conoscenza di questo a pena di decadenza entro il termine di sei mesi alla scadenza annuale del contratto stipulato tra le parti.
La decadenza, osservava ancora il Tribunale, è cosa ben diversa dalla prescrizione e una clausola di decadenza può ben essere inserita in un rapporto per il quale la legge prescrive una prescrizione quinquennale invece che quella ordinaria decennale. Nè ha rilievo la circostanza che il termine di prescrizione sia stato portato da annuale a quinquennale.
Avverso tale decisione il IN ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi.
La CA resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, illustrato da memoria, cui resiste il IN con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere innanzi tutto riuniti i due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione. Occorre preliminarmente esaminare il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la soc. CA ribadisce l'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro, già rigettata in primo e secondo grado.
Ad avviso della CA, il caso di specie non potrebbe essere equiparato ad una semplice controversia tra soci e cooperativa, anche per la esistenza di una organizzazione imprenditoriale da parte del IN. La società cooperativa sottolinea che il vettore mono veicolare (quale appunto era il IN) "fa investimento di capitali, ammortizzando l'autoveicolo, pagando la tassa di possesso, l'assicurazione R.C.A., furto e incendio, i pedaggi autostradali, i costi del lubrificante, di pneumatici, oltre alle spese generali.
La tesi della prevalenza del capitale sull'apporto personale di lavoro - conclude la ricorrente incidentale - era stata del resto accolta da alcuni giudici di merito.
Il Collegio giudica inammissibile ancor prima che infondato tale motivo.
A seguito della attribuzione al Tribunale delle competenze già riconosciute al Pretore in funzione di giudice del lavoro, la questione dibattuta nella presente controversia non attiene più ad un profilo di competenza, bensì di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio di Tribunale.
Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale rileva che, ove si dovesse ritenere l'incompetenza del giudice del lavoro, l'esistenza della clausola compromissoria, prevista dall'art.26 dello Statuto del Consorzio (art.26).sottrarrebbe la materia al giudizio del giudice ordinario, essendo devoluta ogni controversia tra soci e società consortile ad un collegio di probiviri. Anche tale secondo motivo si rivela infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10906 del 30 ottobre 1998 hanno affermato il seguente principio: "La controversia tra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine - pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato - è comunque equiparabile - al pari di quelli relativi all'impresa familiare - ai vari rapporti previsti dall'art. 409 codice di procedura civile, in considerazione della progressiva estensione operata dal legislatore di istituti e discipline propri dei lavoratori subordinati, dovendo alla graduale applicazione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato corrispondere un'analoga estensione della tutela processuale".
Questa Corte ha già avuto occasione di ritenere affidate alla competenza del giudice del lavoro altre controversie, nelle quali si discuteva di adeguamento del prezzo dei trasporti, affidati da una società al titolare di una ditta di autotrasporti (Cass. 4152 del 1992, 10385, 11375, 11581 del 1995, 2459 del 1996). In alcune decisioni, questa Corte ha ricordato poi, per quanto riguarda la prestazione d'attività prevalentemente personale, che il requisito postula, ai detti fini, l'utilizzazione del lavoro altrui, familiari compresi, in forma meramente secondaria, e, dall'altro, la preminenza dell'attività lavorativa rispetto all'entità del capitale investito.
Con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, i giudici di appello hanno osservato che il IN era un "piccolo imprenditore artigiano, che svolge la propria attività prevalentemente con il lavoro proprio, svolgendo, di fatto, quella prestazione di opera coordinata, continuativa e prevalentemente personale, prevista dal n.3 dell'art 409 codice di procedura civile". Una volta ritenuta, infatti, la competenza del giudice del lavoro a conoscere della presente controversia, ne discende l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 808 codice di procedura civile, secondo la quale (secondo comma) "Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto da contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria...." Per tali controversie, la disposizione di cui all'art. 808, secondo comma, codice di procedura civile ammette la possibilità di inserire la clausola compromissoria, con determinate limitazioni, solo nei contratti e negli accordi collettivi. Poiché nel caso di specie tale clausola è contenuta solo nello Statuto della società CA, la stessa non può considerarsi valida (Cass. 23 maggio 1992 n. 6206). È ora possibile procedere all'esame del primo motivo del ricorso principale, con il quale il IN denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 codice civile nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio, e cioè sulla mancata applicazione dell'art.
2.6 dell'accordo collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 1995, in relazione ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 codice di procedura civile. Il Collegio ritiene fondato tale motivo.
Stabilisce l'art. 18 dell'accordo collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 1995 che qualsiasi rivendicazione del vettore deve essere portata a conoscenza del committente entro il termine (di decadenza) di sei mesi decorrente dalla scadenza annuale del contratto stipulato tra le parti.
Lo stesso accordo, tuttavia, aggiunge che i contratti devono avere forma scritta "ad substantiam" (art.2.5) e precisa che, in mancanza di contratto scritto (art.2.6) "non trova applicazione la clausola di decadenza di cui al successivo art 18".
Poiché, nel caso di specie, non risulta stipulato un contratto scritto di trasporto tra il IN e la CA ed allo stesso non possono essere equiparate le lettere di vettura, di volta in volta redatte, contenenti altri elementi richiesti dalla legge a fini fiscali, il termine semestrale di decadenza non può trovare applicazione. Appare opportuno sottolineare che la soc. CA si è limitata sul punto a generiche difese, precisando che l'incarico veniva conferito giornalmente all'autotrasportatore, senza ulteriori formalità.
La sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile al caso di specie la decadenza prevista dal contratto deve essere sul punto riformata (sono assorbite, logicamente, tutte le argomentazioni circa la validità delle clausole contenute nei contratti collettivi che prevedano un termine ragionevole per la decadenza del diritto del lavoratore), risultando applicabile al caso in esame solo la prescrizione (Cass. 18 febbraio 1997 n. 1459). È appena il caso di aggiungere che con una recente pronuncia il giudice delle leggi (sentenza n.26 del 16 gennaio-4 febbraio 2003) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delPart.3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n.256, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, secondo il quale la annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi della iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligo della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 codice civile, ma rilevano solo nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.
L'interpretazione prevalente dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge n. 298 del 6 giugno 1974 come modificato dall'art. 1 del decreto legge 29 marzo 1993 n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, era nel senso che i contratti di trasporto di cose per conto terzi dovessero assumere forma scritta "ad substantiam". In presenza, tuttavia, di un orientamento di segno contrario, fondato sull'eccesso rappresentato da strumento della nullità del contratto rispetto al fine perseguito (Cass. 6 giugno 2002 n. 8256, anche, in generale, Cass. 25 novembre 2002 n. 16582), la Corte Costituzionale ha escluso la illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, volta ad imporre, tra le varie opzioni possibili, anche nei giudizi pendenti, la non essenzialità della forma scritta ai fini della validità del contratto di autotrasporto cose per conto terzi.
Le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale pubblicate successivamente a tale pronuncia non hanno aggiunto nuovi elementi e nuovi dubbi di legittimità costituzionale (Ord. N. 43 del Tribunale di Sassari, in G.U. serie speciale, 1^, 19 febbraio 1993, n. 7, pg.74). In questa ultima ordinanza, il Tribunale ribadisce che l'intervento del legislatore, consistente nel ritenere possibile per i contratti di autotrasporto di cose per conto terzi la forma verbale, non può essere considerato interpretativo ma innovativo, ed attuato senza il rispetto dei limiti costituzionali che si pongono rispetto alla possibilità di emanare norme retroattive. Rimane assorbito, per effetto dell'accoglimento del primo motivo, il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2965 codice civile, nonché omessa motivazione sulla particolare situazione del IN, ai fini del decorso della decadenza, e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine alla decorrenza del termine semestrale stabilito nell'accordo collettivo nazionale.
Una volta escluso, infatti, l'applicabilità della decadenza, ogni ulteriore considerazione circa la "ragionevolezza" del termine e la decorrenza dello stesso non ha più ragione di essere esaminata. Il ricorso principale deve essere accolto nei limiti sopra indicati, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame.
Il giudice di rinvio pronuncerà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003