Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12309
CASS
Sentenza 21 agosto 2003

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La competenza del giudice del lavoro a conoscere della controversia tra un socio e la cooperativa di produzione e lavoro non è suscettibile di deroga a favore di arbitri se non in forza di clausola compromissoria prevista da contratti e accordi collettivi, sempre che, ai sensi dell'art. 808, comma secondo, cod. proc. civ., ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria; non è pertanto valida una clausola compromissoria che sia contenuta soltanto nello statuto della società cooperativa di produzione e lavoro.

La controversia tra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine - pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato - è comunque equiparabile - al pari di quelli relativi all'impresa familiare - ai vari rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., in considerazione della progressiva estensione operata dal legislatore di istituti e discipline propri dei lavoratori subordinati, dovendo alla graduale applicazione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato corrispondere un'analoga estensione della tutela processuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva, con accertamento di fatto adeguatamente motivato, ritenuto sussistente la competenza del giudice del lavoro in ordine ad una controversia tra un autotrasportatore e la società cooperativa per la quale aveva effettuato trasporti vari nel corso degli anni, sul presupposto che il ricorrente era un piccolo imprenditore artigiano, la cui attività era svolta prevalentemente con il proprio lavoro, ed integrava quindi una prestazione coordinata, continuativa e prevalentemente personale, riconducibile alla previsione dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.).

L'interpretazione dei contratti collettivi è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di trasporto privo della forma scritta, aveva ritenuto applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 18 del CCNL degli autotrasportatori 22 maggio 1995, secondo il quale ogni rivendicazione del vettore deve essere portata a conoscenza del committente entro il termine, di decadenza, di sei mesi decorrente dalla scadenza del contratto stipulato tra le parti, omettendo di considerare che il medesimo accordo aggiunge che i contratti devono aver forma scritta "ad substantiam", e che, in mancanza di contratto scritto, non trova applicazione la citata clausola di decadenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12309
    Data del deposito : 21 agosto 2003

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