Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2000, n. 5223
CASS
Sentenza 17 ottobre 2000

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La sentenza (intesa come atto documentale della decisione, comprensivo della relativa motivazione, formato nella fase successiva alla deliberazione) deve ritenersi inesistente se priva della sottoscrizione dell'estensore, senza che tale inesistenza possa comunicarsi al dispositivo, nel quale risulta già espressa la decisione del giudice; ne consegue che, dovendosi ritenere senza effetti nel mondo giuridico un atto privo di sottoscrizione e perciò non attribuibile ad alcun soggetto, la sentenza carente di sottoscrizione deve essere riprodotta con la data di pronuncia del dispositivo, nonché sottoscritta e depositata dal giudice che l'ha pronunciata. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo" per una nuova redazione della sentenza-documento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2000, n. 5223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5223
    Data del deposito : 17 ottobre 2000

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