Sentenza 17 ottobre 2000
Massime • 1
La sentenza (intesa come atto documentale della decisione, comprensivo della relativa motivazione, formato nella fase successiva alla deliberazione) deve ritenersi inesistente se priva della sottoscrizione dell'estensore, senza che tale inesistenza possa comunicarsi al dispositivo, nel quale risulta già espressa la decisione del giudice; ne consegue che, dovendosi ritenere senza effetti nel mondo giuridico un atto privo di sottoscrizione e perciò non attribuibile ad alcun soggetto, la sentenza carente di sottoscrizione deve essere riprodotta con la data di pronuncia del dispositivo, nonché sottoscritta e depositata dal giudice che l'ha pronunciata. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo" per una nuova redazione della sentenza-documento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2000, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZIUGALE - Presidente - del 17/10/2000
Dott. GIUSEPPE COSENTINO - Consigliere - SENTENZA
Dott. LIONELLO MARINI - Consigliere - N. 5223
Dott. ALESSANDRO CONZATTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 18286/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della repubblica presso la corte di appello di Firenze
avverso la sentenza del pretore di Firenze in data 23.9.1998 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinnovazione della stesura del solo locumento, da parte del pretore.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Firenze, decidendo sull'accordo delle parti in data 23.9.1998, applicava a NI GI, imputato dei reati ex artt. 648, 61, n. 2, e 640 C.P., la pena patteggiata di mesi quattro di reclusione e L. 400.000= di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Firenze deducendo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546, cm. 3 CPP per omessa sottoscrizione del giudice che l'aveva pronunciata. Ha chiesto pertanto l'annullamento con rinvio degli atti, per il nuovo giudizio, ad altro pretore di Firenze.
Motivi della decisione
La fattispecie in esame - carenza della sottoscrizione della sentenza completa di motivazione, da parte del giudice che l'ha pronunciata - non integra una mera omissione, ovviabile con la procedura ex art.130 CPP: infatti la semplice omissione non intacca la validità ed efficacia dell'atto in riferimento alla funzione assegnatagli dell'ordinamento, trattandosi solo di una formale carenza rispetto al reale ed intangibile suo contenuto. L'omessa sottoscrizione della sentenza completa di motivazione, della quale - come nel caso specifico - non si è provveduto nemmeno alla stesura e lettura in udienza, implica la mancanza di un requisito indispensabile per la stessa sua esistenza, in quanto l'atto prende vita proprio con la sottoscrizione di colui che lo redige, la quale conferisce al documento il collegamento necessario fra la sua materiale formazione e lo autore, facendogli acquisire, quindi, la valenza giuridica propria del contenuto. La sentenza priva della sottoscrizione dello estensore, dunque, è affetta da un vizio sostanziale che non la rende semplicemente nulla, ma incide sulla stessa ma esistenza nel mondo giuridico "tamquam non esset", per cui essa non può essere sanata con la firma postuma del giudice al quale è attribuita. Perciò, secondo la condivisibile tesi più accreditata della dottrina e giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 2.4.1997, n. 3018), essa deve considerarsi giuridicamente inesistente come atto documentale della decisione formato nella fase post-dibattimentale o. più precisamente, durante l'attività successiva alla deliberatoria, con la conseguenza che vivere nel mondo giuridico l'atto stesso dev'essere formato "ex novo". D'altra parte, l'inesistenza attiene, appunto. Al documento-sentenza e non al dispositivo in cui risulta già espressa la decisione del giudice che lo ha emesso;
di qui la necessità che la sentenza completa di motivazione venga riprodotta con la data di pronunzia del dispositivo e depositata però contestualmente o anche successivamente alla data in cui acquisisce effettiva esistenza con la nuova stesura materiale e la sottoscrizione, da parte del giudice che l'ha pronunciata. Ciò si giustifica in quanto l'atto privo di sottoscrizione, come detto, non esiste giuridicamente e quindi non è attribuibile ad alcun soggetto, potendo provenire da chiunque;
donde l'esigenza che la sentenza priva di sottoscrizione venga nuovamente redatta e sottoscritta dallo stesso giudice - persona fisica che ha pronunciato il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Firenze per la redazione della sentenza-documento, da parte del Giudice che l'ha emessa in funzione di pretore.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2000