Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2002, n. 31986
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Sentenza 21 agosto 2002

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In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63), che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., impone che le dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità siano sottoposte oltre che all'esame circa la credibilità intrinseca del dichiarante e la oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, ad una verifica attraverso riscontri che, in quanto collocati nell'ambito di un giudizio limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e quindi non diretto all'affermazione della responsabilità penale come nel caso del giudizio di cognizione, possono assumere il connotato della parziale individualizzazione, in maniera che consentano di collocare la condotta dell'accusato nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2002, n. 31986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31986
    Data del deposito : 21 agosto 2002

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