Sentenza 21 agosto 2002
Massime • 1
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63), che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., impone che le dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità siano sottoposte oltre che all'esame circa la credibilità intrinseca del dichiarante e la oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, ad una verifica attraverso riscontri che, in quanto collocati nell'ambito di un giudizio limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e quindi non diretto all'affermazione della responsabilità penale come nel caso del giudizio di cognizione, possono assumere il connotato della parziale individualizzazione, in maniera che consentano di collocare la condotta dell'accusato nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2002, n. 31986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31986 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 21/08/2002
Dott. ON ESPOSITO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere - N. 21
Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIVIO PEPINO - Consigliere - N. 21086/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NO ON, nato il avverso l'ordinanza 26 febbraio 2002 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame visti gli atti, sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio PEPINO,
sentite le conclusioni del Procuratore generale Dott. ALBANO che ha chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite o, in difetto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato sentito il difensore del ricorrente avv. ON MANAGÒ OSSERVA
1. Con ordinanza 20 dicembre 2001 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato a NO NT la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di omicidio volontario di OR Umberto, commesso in Carpiano il 11 aprile 1990, e per i connessi reati di detenzione e porto di un'arma comune da sparo (con relativo munizionamento) e di ricettazione di una moto Honda 600F. La misura è stata confermata il 26 febbraio 2002 dal Tribunale di Milano.
L'omicidio - secondo la ricostruzione del gip e del giudice del riesame, effettuata principalmente sulla base delle dichiarazioni del collaborante ET NT - venne deciso da LI NT, esponente di primo piano dell'omonimo gruppo 'ndranghetista operante in Lombardia, come reazione a uno "sgarbo" del OR, operatore presso il carcere di Opera, che aveva rifiutato (o restituito) la somma di 30 milioni offertagli per garantire a LI NI (fratello di NT e detenuto presso il carcere anzidetto) dei benefici penitenziari. Il progetto venne approvato da CO CO VA e da NI PA (esponenti di gruppi criminali alleati con il clan LI) e quindi realizzato, dopo una fase di studio e di pedinamento, dallo ET e da ZZ TO (uomini, rispettivamente, del gruppo LI e del gruppo PA) che, a bordo di una moto Honda 600F rubata, affiancarono l'auto Alfa 33 Station Wagon condotta dal OR, ferma a un semaforo: mentre il ZZ stava alla guida, lo ET esplose sei colpi di pistola che attinsero il OR provocandone la morte. Dopo il fatto gli autori materiali raggiunsero una localita' concordata nei pressi di Lodi dove abbandonarono la moto e si allontanarono a bordo di un'auto Fiat Uno "pulita", condotta da NO NT. Come si è detto, l'elemento fondamentale per la ricostruzione del fatto e delle connesse responsabilità sta nelle dichiarazioni dello ET, confermate peraltro, quanto alla riferibilità dell'omicidio ai gruppi criminali LI, CO VA e PA e al ruolo di esecutore materiale dello ET, da altri collaboranti (IN, SA e PA). Ciò posto, il giudice del riesame indica come gravi indizi di colpevolezza a carico del NO la chiamata in correità dello ET, già ritenuto collaborante attendibile in due giudizi definiti in primo e secondo grado dalla Corte di assise e dalla Corte di assise d'appello di Milano. Le dichiarazioni accusatorie delle ET, oltre a essere reiterate, circostanziate e non motivate da ragioni di rancore o inimicizia, sono confermate - sempre secondo il giudice del riesame - da una pluralità di riscontri consistenti nei numerosi particolari forniti per la identificazione del NO (tutti rivelatisi esatti), nella appartenenza di quest'ultimo (provata anche in sede giudiziaria) alla organizzazione del LI e nella disponibilità in capo allo stesso, all'epoca dei fatti, di un'auto Fiat Uno corrispondente a quella utilizzata, secondo le dichiarazioni dello ET, per la fuga.
2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso, tramite in difensore, il NO eccependo illogicità della motivazione sotto due profili. Con il primo motivo il ricorrente, richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, a seguito della introduzione nell'art. 273 cpp del comma 1 bis (operata dall'art. 11 legge 1 marzo 2001 n. 63),
"ai fini della individuazione dei gravi indizi legittimanti l'imposizione di una misura cautelare personale gli elementi esterni di conferma dell'attendibilità delle propalazioni di un coimputato o di un imputato in procedimento connesso ex art. 12 cpp o collegato nel caso di cui all'art. 371 cpp devono essere individualizzanti e cioè riguardare la persona dell'accusato" (Cass., sez. 5^, 28 novembre 2001, n. 16201), rileva che il giudice del riesame non si è attenuto a tale principio posto che l'unico elemento indiziante a proprio carico sta nella chiamata in correità dello ET, del tutto priva di elementi di riscontro aventi il carattere anzidetto. Tali, infatti, non possono considerarsi - secondo il ricorrente - ne' gli "elementi circostanziali del fatto di sangue" riferiti dal collaborante, ne' il proprio stabile inserimento nella organizzazione criminale dei fratelli LI, ne' l'indicazione di elementi di fatto utili alla sua identificazione effettuata dallo ET, ne' la circostanza che egli fosse in allora proprietario di una Fiat Uno di colore grigio scuro metallizzato (corrispondente a quella indicata dallo ET) posto che, secondo la teste ZZ NG, la persona che aveva abbandonato la moto utilizzata per l'omicidio si era poi allontanata a bordo di una vettura tipo Renault di colore chiaro. A ciò il ricorrente aggiunge specifici rilievi critici in punto sottovalutazione da parte del tribunale del fatto che nessun altro collaborante lo abbia indicato come autore dell'omicidio e una generale censura delle dichiarazioni dello ET, inficiate da mancanza di linearità e precisione.
Con il secondo motivo il NO eccepisce l'assenza di esigenze cautelari legittimanti la misura custodiale osservando che il fatto delittuoso risale a ben dodici anni addietro e che ogni periculum libertatis (sia in termini di inquinamento probatorio che in termini di fuga e di reiterazione della condotta) deve ritenersi escluso essendo egli già detenuto in forza di una pesante condanna e, dunque, con la prospettiva di una detenzione "prognosticamente lunga".
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
3. Il primo motivo di ricorso prospetta, in realtà, una duplice questione: di erronea interpretazione di legge da un lato e di illogicità della motivazione dall'altro.
Il dedotto vizio di violazione di legge riguarda l'individuazione delle condizioni necessarie per l'applicazione delle misure cautelari personali nel sistema conseguente alla legge 1^ marzo 2001 n. 63, che ha novellato l'art.273 cpp introducendo il comma 1 bis, secondo cui "nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192, 3^ e 4^ comma (...)". Tale norma, secondo l'ordinanza impugnata (che richiama Cass, sez. 1^, 28 aprile 2001, n 17243), richiede, per conferire portata "gravemente indiziante" alla chiamata in correità, la presenza di "riscontri esterni" ma non implica l'inderogabile necessità che le dichiarazioni accusatorie siano corroborate da riscontri individualizzanti, giacché, altrimenti, verrebbe meno la stessa differenza tra prova della responsabilità e gravi indizi (cioè qualificata probabilità) di colpevolezza". Al contrario, secondo il ricorrente (che cita a sostegno Cass., sez. 6^, 2 luglio 2001, n. 34534; Cass., sez. 6^, 2 ottobre 2001, n. 43721; Cass., sez. 5^, 28 novembre 2001, n. 1621), a seguito dell'intervento additivo sopra ricordato, "ai fini della individuazione dei gravi indizi legittimanti l'imposizione di una misura cautelare personale, gli elementi esterni di conferma dell'attendibilità delle propalazioni di un coimputato o di un imputato in procedimento connesso ex art. 12 cpp o collegato nel caso di cui all'art.371 cpp, devono essere individualizzanti e cioè riguardare la persona dell'accusato". Sul punto l'orientamento prevalente, ancorché non univoco, della giurisprudenza di legittimità successiva alla legge 1^ marzo 2001, n.63 è nel senso della necessità di riscontri individualizzanti
(così, oltre alle sentenze sopra ricordate, Cass., sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 43980, Caliò, riv. 220176; Cass., sez. 6^, 20 giugno 2001, n. 29807, Caterino, riv. 220652 e Cass., sez. 1^, 7 febbraio 2002, Schiavone, riv.221330; contra Cass., sez. 5^, 18 aprile 2002, n. 21088, Battaglia, che si riallaccia tuttora a Cass., sez. un., 21 aprile 1995, Costantino, riv. 202001, punto di approdo della giurisprudenza anteriormente alla novella sopra richiamata). Si tratta di orientamento del tutto condivisibile per la fondamentale ragione che l'art. 192, comma 3, cpp (ora richiamato dall'art.273, comma 1 bis, cpp) è stato costantemente interpretato (a partire da Cass., sez. un., 21 ottobre 1992, Marino) nel senso che "il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità" e che - come puntualmente osservato da Cass., sez. 6^, 2 luglio 2001, Zorzi - "la novazione normativa investe la norma quale vivente nell'ordinamento". In altri termini, ciò che il legislatore ha voluto con l'inserimento dell'art. 273, comma 1 bis, cpp è una definizione delle situazioni legittimanti l'emissione di misure coercitive ancor più rigorosa di quella enucleata dalla precedente giurisprudenza di legittimità (in particolare con la citata sentenza Costantino), consistente - come è stato scritto - in "situazioni indiziarie obiettivamente convalidate e idonee a sorreggere un giudizio prognostico di responsabilità". Questa intentio legis ha dato vita a un intervento novellistico che, anche ai fini della emissione di misure cautelari, impone, sia per ragioni letterali (l'art. 193, comma 3, cpp incentra la verifica di attendibilità sulla dichiarazione e non sul dichiarante) che per le già ricordate ragioni sistematiche, riscontri individualizzanti alle chiamate in correità.
Ciò posto, e ricordato che con la definizione "riscontri individualizzanti" si fa riferimento a elementi di conferma che "non consistono semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offrono elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato" (Cass., sez. 1^, 13 giugno 2001, n. 29679, Chiofalo, riv. 219889), resta da precisare che, seppur affievolita, permane una ovvia differenza tra regola di valutazione della prova in giudizio e regola di valutazione del quadro indiziario legittimante l'emissione di misura cautelare, come evidenziato dal mancato richiamo, nell'art. 293, co. 1 bis, cpp, dell'art.192, co. 2, cpp, e costantemente ribadito dalla giurisprudenza secondo cui "anche nel giudizio di legittimità, la gravità del quadro indiziario richiede, oltre alla credibilità intrinseca del dichiarante e alla oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, la verifica di riscontri 'parzialmente individualizzanti' che consentano di collocare la condotta del chiamato in correità nello specifico fatto della imputazione provvisoriamente elevata, restando pur sempre nell'ambito di un giudizio limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e non nel giudizio di cognizione" (Cass., sez. 6^, 2 luglio 2001, n. 34534, Tramonte, riv. 220175) e "in sede di cautela personale il richiamo alla prova appare davvero esorbitante, incentrandosi proprio nella funzione cautelare l'esclusiva ragione della verifica. Il che rende sufficiente, da un lato, una sorta di individualizzazione incompleta e implica, dall'altro lato, che questa sorta di 'individualizzazione parziale' non scompagini l'assetto complessivo delineato dal sistema codicistico" (Cass., sez. 6^, 2 luglio 2001, Zorzi, cit.).
4. In questo quadro normativo va esaminata la motivazione del provvedimento impugnato, viziata, secondo il ricorrente, dalla attribuzione di piena credibilità alle dichiarazioni dello ET (in realtà prive della necessaria "linearità" e precisione), dalla individuazione di elementi di riscontro delle stesse privi di carattere individualizzante, dall'omessa adeguata considerazione della circostanza che nessuno degli altri collaboranti indichi il NO come concorrente nell'omicidio.
In ordine alla attendibilità intrinseca dello ET, alla complessiva coerenza delle sue dichiarazioni e alla pluralità di riscontri in punto movente e modalità e dell'omicidio la motivazione della Corte d'appello è ampia, articolata e priva di vizi logici: la stessa difesa, che ben altrimenti aveva affrontato la questione in sede di appello, sembra averla di fatto abbandonata, limitandosi a un cenno ("v'è ancora da segnalare come la stessa ordinanza ammette che lo ET non ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo lineare avendo compiuto più volte azioni di depistaggio avendo interrotto il programma di protezione sia pure per rientrare successivamente") del tutto generico e, in ogni caso, oggetto di puntuale e convincente confutazione in sede di merito. Più controverso il profilo del carattere dei riscontri alla chiamata in correità del NO da parte dello ET. Taluni di essi sono pacificamente privi di carattere individualizzante: è il caso degli "elementi circostanziali" dell'omicidio riferiti dal collaborante e dei dati di fatto, egualmente indicati dallo ET, utili alla identificazione del NO (che - a ben guardare - neppure possono definirsi riscontri in senso tecnico). Diversa, invece, la natura degli altri elementi di conferma utilizzati dai giudici di merito: lo stabile inserimento del NO nella organizzazione criminale dei fratelli LI e il possesso da parte dello stesso, all'epoca del fatto, di un'auto corrispondente a quella utilizzata, secondo lo ET, per la fuga sua e del ZZ dopo l'abbandono della moto utilizzata per l'omicidio. Tali riscontri hanno infatti quel carattere individualizzante compatibile con l'accertamento sommario e incompleto proprio della fase delle indagini di cui si è detto in precedenza e che legittima l'emissione della misura cautelare. Più specificamente: l'appartenenza del NO al clan LI è fatto provato anche in sede giudiziale, del tutto autonomo dalle dichiarazioni dello ET, dotato di un indubbio peso indiziario, essendo conforme a consolidate massime di esperienza che solo un appartenente all'organizzazione criminale viene reso partecipe di un omicidio di 'ndrangheta (ed e' questo il profilo che qui interessa, diverso dall'impropria traslazione della prova del reato associativo al delitto fine, giustamente contestata, con ampia giurisprudenza, dal ricorrente); analogamente l'accertato possesso da parte del NO di un'auto come quella descritta dallo ET è un elemento di riscontro esterno e individualizzante, da solo non decisivo ma evidentemente rilevante (mentre nessun peso può essere attribuito alla testimonianza di ZZ NG, essendo rimasto imprecisato se la scena da lei vista fosse davvero quella del trasbordo degli assassini del povero OR dalla moto all'auto). Nè alcuna illogicità o debolezza della motivazione può essere tratta dalla circostanza che del NO non facciano menzione altri collaboranti, e in particolare il PA (destinatario delle confidenze dello ET): ciò - come rilevato dal giudice di merito - non suona smentita dello ET "risultando la discrasia spiegabile in mille modi tra cui lo scarso rilievo del ruolo del NO (non operativo ne' deliberativo ma di semplice appoggio) e l'assenza di una consuetudine tra i vari gruppi (e PA e ET facevano riferimento a due consorterie differenti) di riferire sempre nei dettagli le modalità operative del fatto e soprattutto l'identità dei partecipi".
Correttamente, dunque, il Tribunale di Milano ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, idonei a legittimare la applicazione della misura cautelare.
5. Il secondo motivo di ricorso riguarda la (asserita) inesistenza di esigenze cautelari. Sul punto gli argomenti del tribunale del riesame sono i seguenti: a) il tempo trascorso dal fatto è irrilevante, con riferimento alla pericolosità, data la natura e la genesi dei reati contestati, che evidenziano uno stabile inserimento in un contesto di criminalità organizzata e un'attività criminosa continuativa, interrotta solo dalla cattura (come confermato dal coinvolgimento del NO, anche dopo l'omicidio del OR, in attività criminali per le quali è stato condannato alla pena di trent'anni di carcere);
b) sussiste, inoltre, il pericolo di inquinamento delle prove, evidenziato dal fatto che gli accertamenti processuali connessi alle vicende sin qui esaminate hanno conosciuto molteplici tentativi di inquinamento (con intimidazioni e pressioni sui collaboratori di giustizia) suscettibili di proseguire;
c) il contesto associativo in cui l'omicidio è nato, tuttora non totalmente smantellato e dotato di ramificazioni in più regioni, fa presumere l'esistenza di mezzi idonei a garantire la latitanza (e dunque la fuga) agli associati. Si tratta di considerazioni razionali e logicamente inattaccabili di fronte alle quali il rilievo del NO di essere attualmente detenuto per altro titolo è destinato a soccombere in considerazione del fatto che tale titolo è, a quanto consta, non definitivo. Anche questo motivo è, dunque, infondato.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 agosto 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2002