Sentenza 2 luglio 2001
Massime • 1
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 273, comma 1 bis cod. proc. pen., (introdotta dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63) che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge ed anche nei giudizi di cassazione, atteso che la regola derogatoria stabilita dall'art. 26, comma 5, della legge n. 63 del 2001 è limitata al dibattimento. Ne discende che, anche nel giudizio di legittimità, la gravità del quadro indiziario richiede, oltre alla credibilità intrinseca del dichiarante e l'oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, la verifica di riscontri "parzialmente individualizzanti" che consentano di collocare la condotta del chiamato in correità nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata, restando pur sempre nell'ambito di un giudizio limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e non nel giudizio di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2001, n. 34534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34534 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 02/07/2001
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 2712
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 1880/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RE e da AM ZI,
avverso l'ordinanza lo dicembre 2001 del Tribunale di RE. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed i ricorsi. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PP Veneziano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per MA e ZI e per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del AM.
Uditi i difensori, avvocati Marcantonio Bezicheri, Antonio Franchini e Gaetano Pecorella.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1^ dicembre 2000 il Tribunale di RE riformava parzialmente il provvedimento 30 ottobre 2000 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disatteso la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ZI AM, di LF ZI e di LO RI MA, quali persone gravemente indagate del delitto di strage per i fatti commessi a RE, in Piazza della OG, il 28 maggio 1974, adottando la detta misura nei confronti del solo AM, ritenuto confesso in ordine alla partecipazione alla fase preparatoria del delitto.
Il provvedimento del Tribunale esamina minuziosamente gli elementi acquisiti a partire dai primi anni novanta, allorché il AM, prima in termini generici, poi in termini sempre più specifici, addebita alla destra eversiva veneta e, in particolare, ad Ordine NU, la realizzazione della strage, decisa in casa del RO nel corso di una riunione svoltasi dieci giorni, prima alla quale avevano partecipato oltre al dichiarante varie persone appartenenti a tale organizzazione, tra cui, il MA ed il ZZ, strage materialmente eseguita - con la posizionamento dell'esplosivo in piazza della OG - da OV ME (poi deceduto) su incarico del MA;
allo ZI viene addebitato, invece, di aver fornito l'esplosivo dopo aver contattato ER AC preposto alla conduzione dell'"Aginter Presse", che agiva, anziché come un'agenzia di Stampa come una vera e propria organizzazione terroristica, di alta competenza militare e che era finanziata dai servizi segreti americani;
un elemento confermato dalla telefonata del 13 dicembre 1997 al capitano Giraudo nel corso della quale AM afferma di aver riconosciuto nella fotografia di un uomo ripreso in un ristorante di Lisbona uno dei due appartenenti all'"Aginter Presse" che avevano predisposto gli ordigni utilizzati per la strage di RE (secondo una nota della Polizia si tratterebbe dell'unica foto conosciuta del AC). Aveva precisato, ancora, il AM che, nell'intento del MA, scopo dell'attentato era la sua attribuzione alla sinistra: originariamente avrebbe, infatti, dovuto aver luogo nel corso di una manifestazione della c.d. - "maggioranza silenziosa", poi si decise di "dirottarlo" su una manifestazione sindacale contro tutte le forme di terrorismo;
l'ordigno fu, però, collocato nel luogo ove stazionavano i Carabinieri, ma presso il quale, a causa della pioggia battente, si rifugiarono numerosi manifestanti che rimasero così coinvolti nella strage.
Della decisione il AM aveva messo al corrente il suo interlocutore appartenente ai "servizi segreti" che il dichiarante indicava col nome di BE - corrispondente a quello del vice questore di Forlì, dott. Lelio Di ST, la cui identità sarà rivelata solo dopo l'appello del Pubblico ministero contro il diniego del provvedimento cautelare - nella speranza, rivelatasi vana, che la strage venisse impedita.
Posto a conoscenza di quanto dichiarato dall'altro collaborante LO LI, secondo cui ZI avrebbe consegnato al OF un ordigno che sarebbe stato mostrato allo stesso LI, e sarebbe stato portato dal OF a Milano presso le SAM, il AM, in un primo tempo, dopo aver riferito che in quel periodo erano in corso numerosi attentati nel milanese, affermava di non conoscere ne' il OF nè il LI;
per poi dichiarare, nell'interrogatorio del 14 gennaio 1999, che nel corso di una riunione tenutasi in un appartamento di Verona pochi giorni prima della strage, - riunione cui egli non era presente ma che gli era stata descritta dal MA, ed alla quale parteciparono, oltre al MA, il responsabile di ordine NU di Milano, due membri francesi dell'"Aginter Presse", due ufficiali dell'esercito italiano con delicati incarichi istituzionali, due ufficiali dell'esercito americano e LL OF, - fu verificato il programma stragista affidato al MA, prodromico al colpo di stato che sarebbe dovuto divenire operativo a metà agosto 1974.
Circa, poi, il documento contenente la rivendicazione della strage a firma "Ordine Nero-Anno Zero-sez. C.Z. Codreanu", il AM riferisce che esso proverrebbe dal gruppo del ME, anche se in un primo tempo, nei piani degli ideatori, non era prevista - ovviamente - rivendicazione di sorta.
Il Tribunale conclude, dunque, per la natura confessoria delle dichiarazioni del AM nei cui confronti - premessa l'assoluta attendibilità del dichiarante e della quasi totalità delle sue propalazioni che vengono una per una prese in esame e valutate - adotta la misura cautelare della custodia in carcere;
ritiene, invece, non sufficienti i riscontri costituiti dalle dichiarazioni di LO LI (che pure chiama in causa gli stessi personaggi - in particolare MA e ZI, il primo ideatore dell'operazione, il secondo incaricato della consegna dell'esplosivo - e che, a suo dire, lo visionò pochi giorni prima del 28 maggio 1974, ricevette le confidenze del OF il quale trasportò l'ordigno da Mestre a Verona, ordigno che avrebbe dovuto essere consegnato alle SAM di Milano, e partecipò, circa dieci giorni prima della strage, ad una cena in CO nel corso della quale, presenti anche BR e LL OF, MA rivelò che "di lì a pochi giorni ci sarebbe stato un grosso attentato terroristico" in Alta Italia;
riferisce anche di aver saputo dal OF che vi era stato un incontro a Rovigo che avrebbe dovuto riunire elementi del popolo e militari), perché non specificamente riferibili alla strage di piazza della OG, potendo anche aver ad oggetto altri attentati programmati dalla stessa frangia eversiva, di IN SI, elemento di spicco di Ordine NU, legato al MA ed allo ZI e collaboratore relativamente alla strage di piazza AN (che ha riferito degli stretti rapporti tra ZZ, MA, GN, OF e RO, ME, FA e sul fatto che nel primo trimestre del 1974 si parlava nell'ambiente ordinovista di un'azione eclatante in Nord Italia;
si era inoltre convinto, parlando col ME, che egli fosse l'esecutore della strage), di GI NA, di PP ST, di ZI TT (ritenute ambigue e poco credibili), e di NI RI (proprietaria della "TO" utilizzata dai due giovani bresciani il 16 giugno 1974), che confermerebbe solo elementi di contorno delle dichiarazioni del AM.
Le dichiarazioni ora ricordate vengono ritenute, quindi, tutte non sufficientemente significative, al pari delle stesse parziali ammissioni del MA (quanto alla sua conoscenza col RO ed al suo incontro con costui in Abano Terme nei giorni indicati nell'appunto, al suo intendimento di creare una formazione parallela al MSI, alla possibilità di rispondere anche con la violenza alle provocazioni comuniste) e alla pagina di agenda che collegava il ZZ al MA in ordine ai documenti da ritirare, ovvero alla consegna di un pacco di carte dal ZZ al mestrino;
un identico giudizio viene, infine, formulato sul documento rivendicativo della strage. Confermava, così, nei confronti dello ZI e del MA, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. Relativamente alle esigenze cautelari che giustificano la misura custodiale a carico del AM, il Tribunale le ravvisa in quelle indicate dall'art. 274, lettera a, c.p.p., per essere l'indagato intervenuto nei confronti dello TT e della propria moglie al fine di indirizzarne le dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero, deducendo violazione degli artt. 192, 273 e 292 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione.
Si contestano, più in particolare:
a) i criteri generali seguiti per la valutazione della chiamata in correità in sede cautelare, non conformi a quelli indicati dalle Sezioni unite di questa Corte;
b) la rilevanza assegnata a fini indiziari al tempo trascorso dal commesso reato quale elemento che imporrebbe una particolare prudenza nella valutazione delle dichiarazioni, considerando che un episodio come quello della strage di Piazza della OG non è certamente destinato ad affievolirsi nella memoria, così- da giustificare le esitazioni del Tribunale nella verifica dei riscontri;
tanto più che lo stesso AM aveva svolto per lungo tempo, ivi compresa l'epoca "a cavallo" della preparazione e della esecuzione della strage, attività di informatore del SID sotto lo pseudonimo di "Tritone", sulla base delle cui rivelazioni era stato redatto l'appunto del Centro C.S. di Padova in data 6 luglio 1974 inviato al capo reparto D del SID;
appunto fondamentale ai fini delle indagini perché illustra con estrema nitidezza le intenzioni di persone appartenenti alla destra extra parlamentare e al disciolto ordine NU (più in particolare, proprio il MA e NE RO) di costituire una struttura clandestina ed eversiva denominata "Ordine Nero", dando conto di specifici episodi prossimi alla strage di RE;
c) il non aver riconosciuto valenza di risconti, ai fini di cui all'art. 273 c.p.p., alle dichiarazioni del LI quanto al coinvolgimento del MA e dello ZI nella strage, pur essendo risultato: che nel maggio 1974 Ordine NU, nelle persone del MA e dello ZI, stava preparando un grosso attentato in Alta Italia;
che gli indagati avevano la disponibilità di esplosivi e che lo ZI era proprio la persona che li procurava al MA;
che il ME, indicato come colui che pose l'esplosivo il Piazza della OG, era in contatto con il MA proprio in relazione all'attentato da compiere in Alta Italia;
d) l'illogicità della motivazione nella parte in cui viene assegnato un valore non gravemente indiziario alle dichiarazioni del LI relativamente alla "riunione di Rovigo" dell'aprile 1974 ove il MA avrebbe pianificato la successiva attività terroristica, inizialmente affidata a ZI e al suo gruppo, alla "cena di CO" nel corso della quale MA annuncia che di lì a pochi giorni ci sarebbe stato un grosso attentato terroristico;
al trasporto dell'ordigno utilizzato per la strage da parte di LL OF ed ai commenti di quest'ultimo dopo l'evento delittuoso;
elementi che, oltre a costituire riscontro delle dichiarazioni del AM, rappresenterebbero anche un autonomo atto di accusa nei confronti del MA e dello ZI;
la valenza assegnata alle annotazioni autografe del ZZ (condannato in primo grado per questo fatto, assolto in secondo grado con sentenza annullata dalla Cassazione e prima della celebrazione del giudizio di rinvio, ucciso nel carcere di Novara per mano di TU e CU), rinvenute sulle pagine della sua agenda corrispondenti ai giorni 15 e 16 giugno 1974 (e che pure vengono ritenute dal Tribunale uno "straordinario elemento di riscontro delle dichiarazioni del AM, perché vi è scritto 'carte MA', quelle cui si riferisce l'incontro cui presenziò il AM e che vide il 'mestrino' ricevere un voluminoso carico di documenti, episodio già preannunciato nell'appunto SID del 1974), alle dichiarazioni di IN SI (sui rapporti tra il ZZ, il MA, il GN, il OF e il RO, da un lato, e tra il Malioli, il MA e il FA, dall'altro lato, e sulla circostanza che nel primo semestre 1974 Ordine NU stesse organizzando un'azione eclatante in Alta Italia), a quelle di GI NA sul coinvolgimento nella strage del ZZ, del ME e di persone a quest'ultimo vicine), di PP ST (sui legami tra ZZ OF e MA), secondo criteri discordanti dai metodi di verifica dei riscontri indicati dalle Sezioni unite;
f) la natura altamente significativa delle dichiarazioni del MA, che riscontrano l'appunto "Tritone" circa la riunione in casa del RO il 25 maggio 1974, solo tre giorni prima della strage, e che, a loro volta, costituiscono addirittura un riscontro individualizzante delle dichiarazioni del AM;
g) le dichiarazioni di ZI TT (il "GI" spesso evocato dal AM ed il cui nome è stato rivelato da quest'ultimo solo il 22 novembre 2000, dopo l'atto di appello del Pubblico ministero), sempre con riferimento alla riunione in casa del RO alla presenza del MA, alla successiva vicenda della consegna al ZZ di un voluminoso pacco di documenti.
Ha proposto ricorso anche il AM contestando esclusivamente il punto relativo alle esigenze cautelari.
3. All'odierna udienza in camera di consiglio, l'avv. Bezicheri, nell'interesse del MA, ha depositato "note" incentrate soprattutto sull'insussistenza delle esigenze cautelari.
OSSERVA IN DIRITTO
4. Prima di prendere in esame le singole censure avanzate dall'Ufficio ricorrente, occorre contestare le premesse a base del petitum, quelle cioè, che addebitano all'ordinanza impugnata di avere adottato un criterio di verifica del quadro indiziario non corrispondente agli approdi cui sono pervenute le Sezioni unite di questa Corte, a proposito dei riscontri necessari per ritenere sussistente quella che viene definita la qualificata probabilità di commissione del fatto, come condizione (dal punto di vista del risultato) per considerare integrati i presupposti indicati dall'art. 273, comma 1, c.p.p.
Deve, dunque, essere disatteso l'argomento di ordine generale circa la non pertinenza, ai fini della verifica dell'attendibilità della chiamata di correo, della presenza di riscontri che nell'assetto cautelare, quello che qui rileva, assumano valenza individualizzante. Il richiamo alla decisione delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino) che risolse il contrasto emerso in giurisprudenza circa la natura degli elementi di conferma della chiamata in correità, ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare personale, appare, infatti, sovrastato dalla sopravvenienza di modelli normativi che devono ricevere applicazione anche nel giudizio di legittimità.
La decisione ora ricordata, premessa l'applicabilità alle misure cautelari dello stesso regime della prova per quel che si riferisce all'attendibilità intrinseca del dichiarante e della dichiarazione, ritenne di non coinvolgere nella materia cautelare il disposto dell'art. 192 c.p.p.. Affermò, quindi, che il grave indizio di colpevolezza, orbitante esclusivamente nell'area dell'art. 273 dello stesso codice, per essere tale deve esprimere una "qualificata probabilità" di colpevolezza. Dunque, affinché la chiamata in correità possa assurgere a grave indizio di colpevolezza è necessario che la dichiarazione accusatoria sia corredata da riscontri esterni - non necessariamente riferiti in modo specifico alla posizione soggettiva del chiamato, poiché l'assenza di questo ulteriore requisito, nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui, non esclude di per sè, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata - o quanto meno da un principio di riscontro di tale natura da confortarne la portata accusatoria, restando in ogni caso esclusa in materia cautelare l'applicabilità dell'art. 192. La sua valutazione - proseguono le Sezioni unite - che è rimessa sempre al cauto apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della manifesta assenza o illogicità della motivazione, - deve svolgersi sotto il duplice profilo, intrinseco ed estrinseco. Sotto il primo profilo, il giudice è tenuto ad apprezzarne la precisione, la coerenza interna e la ragionevolezza, nonché a individuare il grado di interesse dell'autore per la specifica accusa, alla stregua della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere l'indagato, avendo riguardo alla circostanza che lo spessore dell'attendibilità intrinseca della chiamata è certamente influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, variando secondo che costui riferisca vicende alle quali abbia partecipato o assistito, ovvero abbia appreso de relato. Sotto il secondo profilo, il giudice deve appurare se sussistano o no elementi obiettivi che la smentiscano e se la stessa sia confermata da riscontri esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato; cosicché soltanto quando l'indagine del giudice di merito abbia avuto un esito positivo in ordine ad entrambi i profili indicati, la chiamata in correità integra un grave indizio di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p.. Nello storicizzare l'opera interpretativa della decisione delle Sezioni unite e prescindendo, per il momento, dallo ius novum, se appare, in primo luogo, davvero troppo perentoria l'esclusione dell'art. 192 nel suo integrale contesto dal regime delle misure cautelari, risulta lucidamente definito il discrimine tra prova e indizio e, soprattutto, tra prova indiziaria (art. 192, comma 2) e grave indizio di colpevolezza (art. 273, comma 1). Come è stato autorevolmente affermato, infatti, nel caso di prova indiziaria, il giudice, attraverso un articolato processo logico deduttivo, muovendo da un fatto diverso da quello da provare, perviene a dimostrare l'imputazione soggettiva del fatto stesso. Nel caso previsto dall'art. 273, comma 1, c.p.p., l'indizio non è designato, invece, dall'appartenenza ad una determinata categoria probatoria, restando caratterizzato dalla peculiare consistenza che, di norma, assumono gli elementi conoscitivi posti a base del provvedimento cautelare personale, soprattutto in funzione del momento processuale in cui, di regola, esso viene adottato e che implica che il grado di conoscenza sia sensibilmente inferiore rispetto a quello raggiungibile all'esito del giudizio.
Va ricordato però che mentre il comma 1 dell'art. 192 è sicuramente applicabile alle misure cautelari personali, solo considerando che l'art. 292, avente ad oggetto anche la motivazione dei provvedimenti applicativi di misure coercitive, non contraddice la regola "didascalica" l'espressa dalla norma sopra ricordata, le perplessità insorte con riferimento all'affermata inapplicabilità dell'art. 192, comma 3, divengono la risultante di una sorta di (solo apparente) sincretismo rilevabile dal linguaggio normativo.
Resta comunque da precisare come l'indizio grave, - intesa la gravità come "qualificata probabilità di colpevolezza" - rischiava di divenire una formula vuota senza una corrispondente lettura dell'art. 273 c.p.p. attenta alla serie variegata sia delle tipologie di dichiarazioni sia delle tipologie di riscontri. E evidente - come si vedrà fra poco - che gli elementi a carico non devono identificarsi con quelli richiesti per l'affermazione di responsabilità in esito a giudizio, ma è anche evidente che la detta probabilità di colpevolezza deve necessariamente proiettarsi nel futuro. L'elemento statico (immanente) è l'attendibilità intrinseca della dichiarazione. L'elemento dinamico è il riscontro:
vale a dire, è sufficiente - sono parole tratte dalla decisione delle Sezioni unite - la presenza di quegli elementi a carico di natura logica o rappresentativa che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ma consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità dell'inquisito.
Se la regola deve essere intesa coma vocazione dei riscontri a divenire individualizzanti, il principio può essere condiviso (la prova si forma, infatti, in dibattimento o nell'incidente probatorio) cosicché basterebbe qualunque elemento in grado, da un lato, di confermare le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, dall'altro lato, di allontanare, a livello indiziario, il sospetto che costui possa aver mentito.
Deve riconoscersi che è stato merito di non poche decisioni successive l'opera di assestamento interpretativo sulla tematica dei riscontri, tanto da rendere - anche in conseguenza di una sorta di orror vacui derivante dallo sradicamento della valutazione della chiamata di correo in sede cautelare da un regime normativo rigorosamente delineato - più flessibili gli approdi della sentenza delle Sezioni unite ma, a quanto sembra, secondo modelli solo in apparenza divaricanti dal dictum di tale decisione, la quale utilizzando un talora forzato formalismo argomentativo, peraltro resosi indispensabile nell'esercizio della funzione nomofilattica in una materia così gravida di insidie, aveva fissato come fondamentale principio di diritto in materia di chiamata in correità a fini cautelari l'inapplicabilità del regime di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192.
Diviene, a questo punto altamente significante Il esame di quella giurisprudenza che soltanto formalmente deviando dalla decisione delle Sezioni unite (per non essere mai chiamato in causa il disposto dell'art. 192 c.p.p.), rivela una linea "forte" nella verifica dei riscontri anche in sede cautelare, sempre, però richiamando - esplicitamente o implicitamente - l'incompletezza delle indagini che, almeno di norma, caratterizza il momento cautelare e che, come si è visto, ha costituito una (se non l'unica) delle rationes decidendi della sentenza Costantino.
Si è così affermato che è necessario che i riscontri abbiano carattere individualizzante quando non sia possibile un affidabile giudizio di attendibilità a causa della presenza nelle dichiarazioni accusatorie, di errori, contraddizioni o incoerenze (Sez. 1^, 22 settembre 1995, Rancadore;
Sez. 1^, 4 novembre 1996, Clemente;
Sez. 1^, 2 luglio 1997, NA;
Sez. 6^, 6 giugno 2000, Provenzano); che la semplice dichiarazione accusatoria de relato resa da un collaboratore di giustizia può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci individualizzanti, cioè relativi alla persona incolpata ed al fatto ad essa addebitato (Sez. 1^, 3 luglio 1997, Rigo;
Sez. 1^, 18 ottobre 1997, Bellocco); che resta ferma l'attribuzione alla valutazione del giudice dell'individuazione del tipo di riscontro esigibile, al fine di conferire carattere di gravità all'indizio derivante dalla chiamata e la conseguente non esclusione di riscontri di tipo individualizzante specie nei casi in cui quelli intrinseci appaiano opinabili, incerti ed equivoci (Sez. 1^, 23 marzo 1997, Gasperoni). Una recente decisione, infine, statuendo in tema di sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, afferma che tale sindacato non può nè deve investire detta valutazione, ma va limitato alla verifica della correttezza formale del provvedimento impugnato e, quindi, del vaglio critico operato dal giudice di merito al fine di accertarne l'attendibilità non solo per i requisiti intrinseci che rendono di per sè credibili le propalazioni accusatorie, ma anche sulla base di obiettivi riscontri esterni, assolvendosi così al dettato normativo dell'art. 192 c.p.p. (Sez. 2^, 1^ marzo 2000, Previti); tanto da segnare il primo reale (e sembra, ormai, definitivo) distacco dai tracciati ermeneutici delle Sezioni unite.
4. Come è noto, la legge lo marzo 2001, n. 63, ha inserito all'art. 273 c.p.p., il comma 1 - bis, in base al quale "Nella valutazione degli indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271, comma 1. Un esame attento delle disposizioni richiamate induce a ritenere l'immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge del precetto del comma 1 bis dell'art. 273
L'art. 192, comma 3 (il comma 4 ha riferimento all'imputato di reato "collegato), stabilisce che "Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (modificato, peraltro, dall'art. 1 della legge n. 63 del 2001) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".
L'art. 193, comma 7, dispone, a sua volta, che "non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame".
L'art. 203, comma 1 - bis, stabilisce, ancora, in relazione alle informazioni della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza, che "L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati assunti a sommarie informazioni".
Molto significativamente, poi, anche per comprendere il fine perseguito dal legislatore, l'art. 271, comma 1, trova la sua canonizzazione cautelare. La norma, infatti, stabilisce, "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3".
In presenza di un quadro normativo così articolato, non sembra che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di dettare la disciplina applicabile ai procedimenti in corso, emergendo con assoluta chiarezza che i precetti di diritto intertemporale sono rivolti prevalentemente a disciplinare lo ius novum in funzione dell'utilizzazione della prova in dibattimento.
La regola di principio ricavabile dall'art. 26 della legge n. 63 del 2001 resta però quella della immediata applicabilità ai processi
(recte, ai procedimenti) in corso alla data di entrata in vigore delle novellazioni. A parte i "recuperi" concessi all'attività del pubblico ministero, resta come dato insuperabile per il giudizio davanti a questa Corte, il precetto del comma 5 di tale articolo, in base al quale "Alle dichiarazioni acquisite nel fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse".
Dunque, di fronte ad un simile assetto intertemporale che addita entro l'esclusiva orbita del dibattimento la deroga, esplicitamente affermata nel comma 1, non resta che accedere alla tesi della immediata applicabilità dello ius novum.
Ciò anche considerando gli approdi giurisprudenziali di questa Corte sul tema dell'incidenza dello ius novum sui criteri di valutazione della prova. Principi ovviamente riferibili anche alla materia cautelare, per l'essenziale funzione di garanzia spiegata dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., appositamente richiamato dall'art. 273, comma 1 - bis, dello stesso codice.
5. Più in particolare, le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 25 febbraio 1998, Gerina) chiamate a pronunciarsi sull'applicabilità ai giudizi pendenti davanti alla Cassazione dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, che ha inserito una complessa disciplina intertemporale con l'introduzione di articolate prescrizioni, ciascuna corrispondente alla singola fase del procedimento pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa, in presenza di un contrasto interpretativo già profilatosi in giurisprudenza, hanno statuito nel senso dell'operatività dei principi espressi dalla norma di diritto intertemporale anche al giudizio di legittimità. La decisione rileva non soltanto per le argomentazioni addotte al fine di giustificare l'applicabilità della nuova normativa e che paiono prevalentemente incentrate sul rapporto tra inutilizzabilità della prova e vizio concernente la motivazione, ma anche con riferimento al regime intertemporale di valutazione della prova. Hanno osservato le Sezioni unite che in materia di prova occorre, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria, e pure a prescindere dalla esistenza di una normativa di questo tipo, aver riguardo, non soltanto al momento dell'ammissione e dell'assunzione (nonché dell'acquisizione) della prova, ma all'intero procedimento probatorio culminante con il "risultato gnoseologico offerto alla percezione del giudice". Cosicché la prova avrebbe una significazione "polisemantica" in grado di ricomprendere anche il momento valutativo.
Le Sezioni unite hanno, dunque, precisato che se pure sia possibile scindere l'inutilizzabilità della prova dal momento "formativo- acquisitivo al momento valutativo", nel senso che possono darsi situazioni in cui solo l'uso della prova è colpito dalla inutilizzabilità, mai, invece, possono prefigurarsi ipotesi in cui il divieto di utilizzazione non si riferisca al momento gnoseologico;
così da pervenire implicitamente alla conclusione che il divieto di uso della prova, inteso come inutilizzabilità riferita al momento valutativo diviene un dato ontologico, in grado di rendere coessenziale la sola endiadi inutilizzabilità valutazione della prova. Conseguente la conclusione: il divieto opera anche nel giudizio di cassazione, "dato che una applicazione limitata ai soli giudizi di merito manca di qualsiasi base logica e sistematica", considerando che la diversa tipologia del sindacato della Corte Suprema "non autorizza a ritenere che il giudice di legittimità non compia una valutazione delle prove sulle quali è fondata la decisione impugnata", perché, alla stregua dell'art. 192, comma 1, c.p.p., la Corte "compie certamente un'operazione di valutazione della prova allorché, quale supremo garante della legalità della decisione, è chiamata a controllare la motivazione della sentenza impugnata al fine di stabilire se l'interpretazione delle prove sia stata eseguita dal giudice di merito seguendo le regole della logica e le massime di comune esperienza e di verificare se l'utilizzazione delle stesse prove sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano".
Proprio con riferimento ai compiti "valutativi" assegnati alla Corte di cassazione emerge il ruolo esponenziale assegnato al profilo assiologico reso evidente dall'insistito richiamo al precedente delle Sezioni unite che ritenne applicabile ai processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti la regola di giudizio introdotta dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli). Tanto da riaffermare (pur nell'ambito di una problematica incentrata soprattutto sul regime intertemporale della prova vietata e, dunque, ricorrendo all'argomento a fortiori) il principio che le norme che modificano i criteri di valutazione della prova e, quindi, il come la prova deve essere valutata, sono di immediata applicazione.
Il fatto che il procedimento probatorio sia ancora in atto comporta che la Corte - pur in presenza di una decisione immune da errores in iudicando o in procedendo secondo la disciplina vigente all'epoca in cui fu pronunciata la sentenza - è tenuta a verificare, alla stregua della motivazione della decisione sottoposta al suo esame, se questa sia conforme ai criteri concernenti l'utilizzazione probatoria vigenti al momento del controllo di legittimità; il che sarebbe univocamente confermato dalle disposizioni dell'art. 609, comma 2, ultima parte (in base al quale "La Corte decide le questioni..... che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello", e 619, comma 3 (in base al quale la Corte provvede senza pronunciare annullamento "nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto").
Tutto ciò dispone per un concetto di "risultato della prova" che va attentamente meditato perché da esso emergono due nozioni di prova:
come mezzo (o fonte) di prova e come risultato del mezzo (o della fonte) di prova. Un risultato verificabile pure in cassazione che, in relazione all'opera di controllo ad essa demandata, nel suo ruolo di giudice ultimo della legittimità, "compie certamente un'operazione di valutazione della prova allorché, quale supremo garante della legalità della decisione è chiamata a controllare la motivazione della sentenza impugnata al fine di stabilire se l'interpretazione delle prove sia stata eseguita dal giudice di merito seguendo le regole della logica e le massime di comune esperienza e di verificare se l'acquisizione e l'utilizzazione delle stesse prove siano avvenute nel rispetto delle disposizioni che le disciplinano". Donde la conclusione che "il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in fieri nel corso del giudizio di legittimità allorquando la Corte di cassazione sia investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Regole ribadite da una successiva pronuncia delle Sezioni unite (Sez. un., 13 luglio 1998, Citaristi) che sembra cogliere, appunto, proprio l'importante profilo, insito nella distinzione operata dalla norma transitoria, tra modalità di assunzione della prova e regola di giudizio.
6. Da ciò deriva, alla stregua dello ius novum, che la verifica la Corte sarà tenuta ad effettuare in materia di dichiarazioni accusatorie su fatto altrui al fine di valutare se il quadro indiziario possa considerarsi così grave la legittimare l'adozione di una misura cautelare non potrà arrestarsi agli approdi cui era pervenuta la sentenza Costantino, limitarsi, cioè, all'accertamento del risultato dell'assetto indiziario circoscritto all'esistenza degli elementi di conferma sul fatto, ma dovrà perseguire un itinerario di verifica, che - considerata la fase delle indagini in cui si iscrive, nella specie, il procedimento incidentale - sia in grado, attraverso l'uso di criteri di inferenza puntualmente indicati, di collocare la condotta del chiamato in correità in quello specifico fatto che forma oggetto dell'imputazione provvisoriamente elevata. Sempre pero considerando che, in sede di cautela personale, il richiamo alla prova appare davvero esorbitante, incentrandosi proprio nella funzione cautelare l'esclusiva ragione della verifica. Il che rende sufficiente, da un lato, una sorta di individualizzazione incompleta e implica, dall'altro lato, che questa sorta di "individualizzazione parziale" non scompagini l'assetto complessivo delineato dal sistema codicistico (v., in proposito, quanto statuito da Sez. 6^, 2 luglio 2001, Ferraro). Il tema dell'individualizzazione resta, allora, condizionato dal momento in cui si impone l'accertamento, che non è quello del giudizio di cognizione ma quello dell'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale;
in un panorama che assume quale risultato da perseguire (ma secondo modelli vincolati ed entro uno schema complementare) sia il procedimento adottato per la verifica della gravità dell'indizio sia il suo risultato, vale a dire, l'alta probabilità di commissione del fatto.
Non può, d, altro canto, trascurarsi la circostanza che il legislatore abbia adottato (e mantenuto, pur dopo la novellazione intervenuta in forza dell'art. 11 della legge n. 63 del 2001) nell'art. 273, comma 1, l'espressione indizio, in una significazione riferibile ad un accertamento - per definizione - sommario ed incompleto. Così da perpetuare una polisemia ormai immanente nel sistema che utilizza nell'art. 192, comma 2, l'indizio nel diverso senso di "prova indiziaria", donde la necessità che, come impone la norma adesso richiamata, condizione ineludibile perché gli indizi acquistino valore di prova è che siano "gravi, precisi e concordanti". Il legislatore rende sempre rilevante quando si formuli un giudizio del primo tipo (pure se, ove ci si trovi in presenza di una chiamata in correità, con l'innesto del riscontro individualizzante, secondo modelli, peraltro, non di rado designati da talune distonie strutturali e funzionali, derivanti dalla giurisprudenza in tema di riscontri alla chiamata in correità necessari per pervenire ad una decisione di condanna), l'altro elemento "di prova" - individuato ancora nella sua consistenza indiziaria - in grado di confermare l'attendibilità della singola dichiarazione accusatoria. Donde, il duplice carattere indiziario (nella prospettiva voluta dall'art. 273, commi 1 e 1 - bis), degli elementi richiesti, quale minimum per l'adozione di misura cautelare personale, cioè sia della chiamata in correità sia dei riscontri.
7. Si impongono, a questo punto, due ordini di precisazioni. In primo luogo, l'innesto, da parte del legislatore del 2001, art. 273, comma 1 - bis, c.p.p., pur rivelando l'intendimento di operare una sorta di omologazione tra i riscontri richiesti per l'adozione della misura cautelare personale e i riscontri richiesti per la dichiarazione di responsabilità, deve confrontarsi con gli approdi interpretativi di questa Corte sul precetto dell'art. 192, commi 3 e 4, non sempre coincidenti quanto alla nozione di riscontro individualizzante.
In secondo luogo, il riscontro resta, in materia di misure cautelari personali, definito nell'ambito puramente indiziario in cui esso assume valenza designante, donde la possibilità che il "principio di individualizzazione" possa derivare dalla valutazione complessiva di plurime chiamate il cui comune attributo rimane definito dalla "vocazione individualizzante"; secondo una metodologia che esprime un contesto indiziario grave perché derivante non da una frammentaria verifica di ciascuna dichiarazione, ma dall'accertamento della concomitante presenza di momenti di individualizzazione che nel loro insieme implichino la formazione di un quadro indiziario definito alla stregua del combinato disposto dei commi 1 e 1 - bis dell'art. 273 c.p.p.. 8. Poiché la novazione normativa investe, prima ancora che la disposizione, la norma quale vivente nell'ordinamento, è necessario ricordare come antecedentemente all'intervento delle Sezioni unite (Sez. un., 22 ottobre 1992, Marino) - in tema di riscontri alla chiamata di correo ai fini dell'affermazione di responsabilità, - erano enucleabili in giurisprudenza due contrapposte linee interpretative. L'una, nel senso che deve considerarsi riscontro qualsiasi elemento, anche di ordine logico, idoneo a confermare l'attendibilità complessiva del dichiarante, anche se non avente direttamente ad oggetto la partecipazione del chiamato al fatto;
l'altra, nel senso che il riscontro deve avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell'imputazione. Le Sezioni unite si attestarono alla seconda delle due linee ermeneutiche proprio muovendo dall'implicito presupposto che il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità. Un principio ricavabile dal lessico dello stesso art. 192, comma 3, c.p.p. che incentra la verifica di attendibilità
esclusivamente sulla dichiarazione. Così da pervenire ad un'ulteriore designazione degli elementi di conferma che, collegati alla sola dichiarazione, assumono coerentemente una portata espansiva purché inerenti al fatto oggetto della narrazione. L'opzione maggiormente garantista lascia però ampi spazi per l'individuazione degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione: riscontri, dunque, sia di tipo soggettivo sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzazione anche di una chiamata incrociata o plurima. Con ciò affidando alla capacità logico - argomentativa del giudice di merito ogni questione concernente l'affidabilità della chiamata sulla base di qualsivoglia riscontro, con l'assegnare, poi, al controllo sulla motivazione il giudizio sull'osservanza dei criteri logici e giuridici indicati dalla legge.
Quando lo schema entro il quale si è proceduto alla valutazione della prova risulti quello del riscontro incrociato si perviene ad una conclusione solo apparentemente corretta allorché si pretenda l'esistenza di un assetto dimostrativo al quale rapportare i riscontri. E ciò perché l'identica tipologia delle fonti di prova rende necessario un omologo procedimento verificatorio in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni, così da pervenire all'utilizzazione di criteri interpretativi dotati di un maggior tasso di complessità.
Una linea, quella ora ricordata, costante nella giurisprudenza della Corte di cassazione, attenta a rimarcare come il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da un'altra chiamata purché questa risulti autonoma e convergente (Sez. 2^, 17 novembre 1994, Saporito); l'art. 192 c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", richiede la presenza di qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte (Sez. 6^, 9 novembre 1993, Sparacio). Poiché, però, la chiamata in correità non può essere considerata come un elemento estraneo da verificare e, quindi, come un dato estraneo alla prova, da ritenere, certo, non costituita esclusivamente dai riscontri, ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell'imputazione (Sez. 2^, 7 dicembre 1993, Alessandrino) - gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione, non debbono provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione risulterebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale dei medesimi è quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni in questione, così- da porsi - come già si è detto - in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, bensì la regola generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. 2^. 28 febbraio 1994, Badioli).
Solo nel caso in cui sussista una perfetta coincidenza dei soggetti chiamanti è da ritenere corretta l'affermazione di responsabilità, dovendosi altrimenti procedere alla separazione di quella parte di dichiarazione incompatibile con l'altra; non tanto sulla base di un giudizio formulato secondo criteri di logica formale ma conformemente alla funzione di garanzia alla base dell'art. 192, comma 3, e senza che ne possa risultare compromessa la valenza dimostrativa delle chiamate. Ciò seguendo itinerari interpretativi reiteratamente percorsi dalla Corte Suprema, nel senso sia che, in tema di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale potrebbe, essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Sez. 1^, 14 aprile 1995, Carbonaro); sia che, di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti, rese dai medesimi soggetti, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. 6^, 18 febbraio 1994, Goddi;
Sez. 6^, 21 maggio 1998, Caruana); sia, infine, che l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiama in correità non è sufficiente per escludere l'attendibilità dell'accusa allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare la prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Sez. 1^, 30 novembre 1995, Riggio).
È non è trascurabile la constatazione che più di recente questa Corte ha in parte attenuato il rigore di talune decisioni in tema di riscontro individualizzante statuendo, sempre ai fini del giudizio sulla responsabilità, che i riscontri possono essere di qualsiasi tipo o natura, sia rappresentativi sia logici, purché idonei a conseguire l'effettivo risultato a base dell'art. 192, comma 3, c.p.p., quello di confermare, cioè, l'attendibilità della dichiarazione;
traendone la conclusione che, proprio in relazione al fine avuto di mira dalla norma adesso ricordata, non è necessario che concernano in modo diretto il thema probandum e, tanto meno, che consistano in prove autonome della colpevolezza (Sez. 5^, 18 gennaio 2000, Orlando).
9. Sotto il secondo profilo, occorre ribadire come "gli altri elementi di prova" che confermano l'attendibilità della chiamata richiesti dall'art. 273, comma 1 - bis, anche nella materia cautelare devono comunque essere intesi nella loro consistenza indiziaria, adesso maggiormente qualificata per la vocazione individualizzante che li designa. In un quadro che - proprio per la più volte ricordata incompletezza delle indagini - richiede un, attenta disamina ad opera del giudice di merito dell'integrale contesto indiziario, assegnando così convergenza a plurime dichiarazioni accusatorie purché i nuclei fondamentali di esse siano concordanti. 10. Ciò posto, il ricorso del Pubblico ministero è fondato. Nonostante i criteri interpretativi cui la Corte conformerà il suo giudizio - decisamente divergenti da quelli invocati dal Pubblico ministero - l'ordinanza impugnata va ritenuta egualmente affetta dal vizio indicato dall'art. 606, comma 1, lettera e, c.p.p.. Per procedere ad una simile verifica, estremamente complessa, considerando la molteplicità degli elementi indiziari che possono assumere rilevanza nel caso di specie, ritiene questa Corte che sia preferibile - pur nell'ambito degli specifici motivi di censura dedotti dal Pubblico ministero - prendere l'abbrivo dal contenuto narrativo dell'ordinanza impugnata allorché descrive la comparazione tra elementi favorevoli all'accusa, elementi "neutri" ed elementi contrastanti con l'esistenza di un grave assetto indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari.
Nella tipologia degli elementi "favorevoli" all'accusa vengono annoverati:
A. L'attività del AM quale fonte "Tritone"; il propalante, per avere prestato la propria attività a favore del SID, si trovava in una posizione "privilegiata" in forza della sua appartenenza a gruppi veneti di estrema destra;
B. La corrispondenza fra il racconto del AM e quanto emerso dalle risultanze istruttorie e dibattimentali riguardanti la strage di Piazza AN e numerosi altri attentati riferibili alla destra eversiva tra la fine degli anni 60 ed il primo quinquiennio degli anni 70;
C. La congruità del racconto del collaborante circa la contiguità tra gruppi della destra eversiva italiana, agenzie terroristiche internazionali ("Aginter Presse"), servizi segreti italiani ed americani, alla stregua delle risultanze processuali emergenti da altre, collegate vicende giudiziarie;
D. La "plausibilità" delle dichiarazioni del AM circa il ruolo di PI RA, alla luce della documentazione rinvenuta nell'archivio dell'Ufficio affari riservati;
E. La coincidenza tra le dichiarazioni del collaborante sul ruolo del ZZ, limitatamente ai rapporti con Ordine NU veneto ed i suoi principali esponenti e le altre risultanze delle indagini (agenda del ZZ, dichiarazioni di IN SI, di LO LI, di GI NA).
Elementi neutri vengono considerati:
A. Le dichiarazioni di ZI TT, ritenute ambigue e poco credibili;
B. Il racconto sulle cause della morte di OV IG;
C. Le vicende relative ai corsi di addestramento per gli appartenenti a Ordine NU e ad Avanguardia Nazionale nel campo di Folgaria, perché le dichiarazioni del AM hanno ricevuto conferme solo parziali;
D. La circostanza che sia stata individuata RI NI come la proprietaria della TO utilizzata in occasione dell'incontro del 16 luglio 1974, descritto dal AM, fra GI e due ragazzi;
non essendo stato possibile accertare, da un lato, chi avesse partecipato a tale incontro e, dall'altro lato, se la NI avesse legami con altri soggetti raggiunti dalle indagini;
E. Il manoscritto che rivendicava come autore della strage il gruppo "Ordine Nero-Anno Zero-Sez. C.Z. Codreanu", un gruppo riconducibile al ME, indicato dal AM come autore materiale della strage;
a dire del AM, infatti la strage avrebbe dovuto essere addebitata ai gruppi eversivi dell'estrema sinistra. È poi, significativa la constatazione che elementi sfavorevoli all'accusa sono considerati proprio quelli destinati a penetrare maggiormente in medias res. Si indicano, infatti:
A. L'ambigua personalità del AM;
B. L'inesistenza del personaggio denominato BE;
C. Il fatto che la maggior parte delle dichiarazioni debbano considerarsi inutilizzabili perché rese in assenza delle garanzie difensive;
D. "L'insanabile contrasto" tra le dichiarazioni del AM e quelle di LO LI;
E. L'incompatibilità tra il ruolo assegnato al ZZ dal collaborante e le vicende processuali che lo avevano riguardato;
F. L'illogicità del coinvolgimento nei fatti del generale EL;
G. La incompatibilità tra la versione del AM e le due "piste alternative" di indagine che indicavano come autore della strage, l'una GI RE, l'altra il FE, appartenente alla destra extraparlamentare milanese;
H. L'inverosimiglianza della partecipazione del FA, all'epoca espatriato in Grecia, alle riunioni presso la libreria Ezzelino di Padova, successive all'attentato di Piazza della OG;
I. La mancata individuazione del giovane mestrino più volte ricordato dal AM;
L. La giovane età del AM, reclutalo a sedici anni come informatore e presente a riunioni strategiche a soli diciassette anni;
M. La scelta come obiettivo dell'attentato di una manifestazione antifascista.
11. La Corte ritiene necessario, anzi tutto, puntualizzare come, quella che si è definita "vocazione individualizzante" dei riscontri estrinseci alla chiamata in correità comporta un'operazione nella specie resa ancor più complessa dalla serie di episodi in cui risulterebbero coinvolti da un lato il AM, nei confronti del quale, pure, l'ordinanza denunciata ha ritenuto l'esistenza del grave quadro indiziario, in quanto partecipante alle varie riunioni nel corso delle quali venne deliberata l'esecuzione dell'attentato e, perciò, considerato uno dei "potenziali" autori della strage, secondo una logica da lui stesso rivelata;
dall'altro lato, il MA, quale determinatore nel corso degli incontri con i consociati e di soggetto che avrebbe scelto sia l'obiettivo sia colui che avrebbe dovuto procurare le armi sia l'esecutore dell'attentato; lo ZI, in quanto incaricato dal MA di fornire l'esplosivo. Con la conseguenza che quelli che potrebbero apparire e che talora vengono definiti elementi di contorno non significativi assumono univoca valenza designante;
ne' vanno trascurati gli episodi che si riferiscono ad epoca immediatamente successiva alla strage e che, risultando a questa collegati, acquistano un valore indiziario complementare.
Al contempo, ed anzi, prima di ogni ulteriore approccio alla vicenda in esame, gli elementi che si richiamano all'intrinseca attendibilità del dichiarante e delle sue dichiarazioni divengono la premessa per ogni ulteriore verifica;
pure perché nel provvedimento denunciato le esitazioni che avevano mosso il Giudice per le indagini preliminari a rigettare la richiesta di adozione del provvedimento custodiale risultano sul punto ampiamente superate dal Tribunale senza che, però, ne vengano fatte derivare le dovute conseguenze sul piano indiziario.
Diviene allora indispensabile individuare i criteri di inferenza additati da questa Corte al fine di determinare l'attendibilità sia del dichiarante sia della dichiarazione, anche per delineare come dal complessivo assetto motivazionale dell'ordinanza impugnata emergano talune incongruenze - rilevanti pure nella prospettiva degli elementi di conferma - surrettiziamente attestata ad una logica "debole"; una metodologia intrinsecamente contraddittoria perché, oltre tutto, smentita dalla stessa statuizione in tema di gravi indizi a carico del AM.
12. Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte la verifica della chiamata in correità richiede, in primo luogo, un, indagine sulla credibilità del dichiarante che consideri la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con i chiamanti, la genesi della sua risoluzione, la confessione e l'accusa di coautori e complici.
Ad un simile accertamento deve seguire l'indagine sulla intrinseca consistenza e sulle caratteristiche della dichiarazione e, cioè, la verifica della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, etc.
Solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito al giudice constatare l'esistenza degli elementi di prova che confermano l'attendibilità di tali dichiarazioni. Un criterio non surrogabile, pure se le problematiche relative ai singoli momenti possono risultare fra loro intrecciate perché non può pervenirsi alla valutazione della chiamata di correo, rapportandola agli elementi di conferma se non si opera un previo accertamento della chiamata in sè.
Se, dunque, si assegnano alle disposizioni più volte ricordate il valore di mera regola metodologica e non di principio scientifico, regola adattabile alle particolari situazioni del caso concreto, pare certo che è la dichiarazione il punto di rilevanza interpretativa dalla quale non si può, in ogni caso, prescindere.
E ciò prefigurandosi due ordini di prospettive. In primo, luogo, così come un soggetto inattendibile può esprimere un narrato accusatorio del tutto affidabile, un soggetto affidabile per scelta collaborativa (o per altre ragioni) può esprimere un narrato accusatorio del tutto inaffidabile. La problematica è - appare evidente - estremamente complessa perché molto spesso l'affidabilità o l'inaffidabilità del propalante deriva dai suoi precedenti narrati la cui attendibilità non risulta confermata per l'assenza di riscontri. In secondo luogo, pur riferendosi l'art. 192, comma 3, c.p.p. alla valutazione comparativa delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della chiamata, l'accertamento dei riscontri resta comunque subordinato alla consistenza della chiamata ex se considerata, come è comprovato dall'univoca espressione "altri elementi di prova" che designa il riscontro. Il che sembrerebbe presupporre che la chiamata di correo può assumere connotazioni in grado di consentire una verifica estrinseca del suo valore dimostrativo solo in quanto corrisponda a quei requisiti intrinseci che la definiscono come tale, tanto da connotarla come elemento - in certo senso condizionato - di prova. Le ragioni per le quali la giurisprudenza ha chiarito che i dubbi sull'attendibilità del dichiarante vanno sciolti con assoluta precedenza rispetto all'esame degli elementi di conferma, trova così una sua consistenza logica ampiamente significativa. Il che rende necessario introdurre un, ulteriore, rilevante tematica, da collegare alla distinzione tra dichiarante e dichiarazione, secondo regole che impongono l'utilizzazione di operazioni interpretative non necessariamente sovrapponibili.
Le affermazioni volte ad individuare come fondamentale criterio ermeneutico - per quel che qui rileva nell'ambito dell'osservanza delle regole concernenti la motivazione in fatto - la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l'origine delle sue dichiarazioni, cui deve seguire l'indagine sulle caratteristiche di ciascuna dichiarazione o di ciascuna serie di dichiarazioni, descrivono attributi di qualificazione che, come tali, non possono essere caratterizzati se non da un alto tasso di relatività. Non sembra, infatti, compromettere l'attendibilità del dichiarante la circostanza che talune dichiarazioni possano essere dotate di sicura forza altre di minor forza intrinseca, purché vengano individuate le ragioni che, nonostante la rispondenza al primo postulato, compromettono la valenza dimostrativa di ciascuna di esse. Cosicché, sempre sul piano dell'attendibilità intrinseca, è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato. Tali rilievi consentono di introdurre quell'ulteriore profilo dell'attendibilità intrinseca che si incentra sull'affidabilità della dichiarazione.
Per la verità, alla dichiarazione si richiama 11 art. 192, comma 3, c.p.p., nel senso che è la dichiarazione il punto di riferimento degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione stessa. Ma, come si è visto, il necessario passaggio all'esame dell'attendibilità della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio sull'attendibilità intrinseca del chiamante;
pure se talora è soltanto dalla qualità della dichiarazione che è possibile formulare un giudizio circa l'intrinseca credibilità di chi dichiara fatti sfavorevoli nei confronti di coimputati ovvero di imputati di reati connessi o collegati.
Il tutto per significare come, una volta formulato il giudizio sull'affidabilità del chiamante, la verifica dell'attendibilità delle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo il propalante aver rivelato fatti rispondenti a verità e accuse non veritiere. Il procedimento verificatorio non può, dunque, pervenire omisso medio all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice verifichi se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia, a sua volta, attendibile. Un procedimento davvero non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad un controllo di attendibilità intrinseca, si finirebbe per conferire al riscontro il compito, logicamente, oltre che giuridicamente, con esso incompatibile di costituire la vera prova da riscontrare, così indebolendo la consistenza dimostrativa delle dichiarazioni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.. Un principio, quello ora ricordato, più volte affermato dalla giurisprudenza, attenta a precisare come la chiamata di correo non può considerarsi come elemento estraneo da verificare e, quindi, come estraneo alla prova (che sarebbe costituita esclusivamente dai riscontri), ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell'imputazione, dovendo essere qualificati elementi che, direttamente o indirettamente, confermano l'attendibilità della chiamata di correo che resta la prima ed essenziale fonte di prova. Con la conseguenza che i riscontri si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla chiamata, pur dovendo rivestire idoneità dimostrativa rispetto al thema decidendum. Il rapporto di complementarità fra chiamata e riscontro rende, quindi, necessario non enfatizzare la sistemazione topografica della disciplina delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato in reato connesso o inteprobatoriamente collegato, costituendo una chiamata non riscontrata una probatio semiplena. Per tornare alle sedimentazioni giurisprudenziali recepite dalle Sezioni unite (Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino), è interessante considerare come verso una simile pronuncia paiono, singolarmente, convergere giudizi di prevalente ordine etico, ricavate da una lettura dell'art. 192, comma 3, c.p.p. attenta, più che al profilo precettivo, al progressivo allineamento della chiamata di correo tra i mezzi di prova.
L'attendibilità intrinseca del chiamante, vale a dire la sua affidabilità, pur essendo richiamata come canone logico, resta confinata in un ambito eminentemente categorico: il principio enunciato dalle Sezioni unite circa i varchi che occorre valicare per pervenire alla verifica dell'attendibilità della dichiarazione ne costituisce una conferma davvero non eludibile.
Il criterio dell'attendibilità intrinseca del chiamante risulta, peraltro, decisamente informato a canoni di garanzia che, coinvolgendo non il dichiarante ma la dichiarazione, permettono di perseguire un sillogismo giudiziale, altrimenti sovrastato da canoni categorici. Pure se l'elevazione a criterio logico del principio di attendibilità intrinseca del dichiarante rischia di provocare conseguenze davvero irrazionali ove, e la norma dell'art. 192, comma 3, sembrerebbe consentirlo - enfatizzandosi il concetto di attendibilità intrinseca, venga affermato il valore assolutamente esponenziale della persona del chiamante, fino a trascurare, come si desume da taluni enunciati giurisprudenziali, l'attendibilità della specifica dichiarazione, oltre che i riscontri esterni alla chiamata. Solo il superamento di regole informate ad un dover essere, di per sè refrattarie ad inserirsi nello schema del giudizio penale, al quale resta preclusa l'esigenza di uniformarsi a principi non derivanti da regole di garanzia, può allora dar conto della necessità di conformare il giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. entro un quadro essenzialmente logico. Il solo che consenta di esaminare i vari snodi problematici sottesi alla verifica delle singole chiamate in correità e di ricollegarli al principio del libero convincimento.
Ciò, ovviamente, seguendo una metogologia attenta ad assegnare al libero convincimento il valore di regola fondamentale alla base del giudizio;
conformemente all esigenza di indicare i criteri necessari per comprovare la valenza dimostrativa delle dichiarazioni in base al giudizio logico risultante dalla decisione, non al richiamo quasi fideistico a tale principio, che lo svuoterebbe del suo contenuto essenzialmente critico.
Semmai, il libero convincimento viene qui in considerazione - riflettendo sull'esclusiva incidenza del vizio motivazionale ed il solo nominalistico appunto della violazione di legge - in funzione dell'opera di controllo della Corte di cassazione. Ciò perché le regole concernenti la chiamata, svincolate dal dover essere astratto, vengono a prospettarsi come affermazioni formali di principio volte proprio a limitare il libero convincimento.
La scelta del punto di rilevanza ermeneutica della chiamata in correità diviene allora l'unico approdo perseguibile;
e tale punto non può essere individuato che nella dichiarazione, nella sua valenza dimostrativa, secondo un percorso conoscitivo in grado di assegnare alla dichiarazione stessa attributi in grado di consentire un giudizio di valore che, nell'ambito del contesto motivazionale, individui gli indici di sequenze logiche sufficientemente approfondite. Un percorso gravido di incertezze se alla conformità della motivazione ad uno schema logico si sovrappongano indici soltanto di apparente rilevanza ermeneutica, quali quelli incentrati sulla personalità del chiamante.
Lo schema logico e le connotazioni giuridicamente rilevanti si concretizzano allora in conferme altamente significative. Al di là del lessico, talora davvero tralaticio, risulta chiarito come sia del tutto inconferente la considerazione che i collaboratori mirino alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento, ai fini della verifica della loro attendibilità soggettiva - meglio, al fine di valutare l'attendibilità delle loro dichiarazioni - alla persistenza delle medesime, alla puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti, elementi, questi, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo che ha indotto il collaboratore a formulare le sue accuse. E, proprio in considerazione della tipologia di controllo demandato alla Corte di cassazione, l'affermazione di principio in base alla quale la chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento del giudice, tenuto a verificare se la dichiarazione sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua spontaneità, alla veridicità, alla costanza ed alla logica interna del racconto, offre un primo indirizzo interpretativo che enuclea nella dichiarazione il fondamentale momento di rilevanza ermeneutica.
La conferma delle su esposte considerazioni si rinviene in quella giurisprudenza che ha ritenuto del tutto corretta la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità; con la conseguenza che l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno, avvertendosi, con ulteriore significativa emarginazione del giudizio di attendibilità del chiamante, che la "credibilità", ammessa per una parte dell'accusa, non può significare, in modo automatico, attendibilità per l'intera narrazione;
o, ancora, che non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento la sua comunicabilità, per traslazione, all'intero racconto, dovendo ogni parte di questo essere oggetto di verifica, così da far residuare l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate;
col fare, talora, anche appello - quanto mai significativamente - al principio della scindibilità della dichiarazione di qualsiasi soggetto. Una linea ulteriormente rafforzata dalla precisazione che il problema relativo all'affidabilità o inaffidabilità del dichiarante deve essere risolto con riferimento al caso specifico, senza che possano dedursi conseguenze in ordine alla "credibilità" del soggetto, in senso positivo o negativo, dall'accertamento della correttezza o scorrettezza delle dichiarazioni da lui rese in relazione a reati diversi da quelli attribuiti al singolo imputato.
Le regole ora riportate convincono, dunque, del ruolo decisivo della dichiarazione, intesa nella sua valenza intrinseca. Vero è che le pronunce della Corte paiono indirizzate a valorizzare il ruolo del riscontro estrinseco alla chiamata;
ma lo schema logico risulta rigorosamente attestato alla dichiarazione in sè, derivando dalla inaffidabilità intrinseca della dichiarazione o dalla mancata dimostrazione del fatto oggetto di essa la qualificazione di autonomo mezzo di prova del c.d. riscontro.
13. Dopo aver perseguito l'identica metodologia frammentatoria delle singole valutazioni riscontrabile nell'ordinanza che ha disatteso nel suo integrale contenuto la richiesta di applicazione custodia cautelare - un modello che caratterizza non soltanto la premessa in fatto, ma anche i singoli passaggi argomentativi del provvedimento qui denunciato - il giudice a quo, nel trarre le fila della valenza indiziaria di ciascuna delle propalazioni, giunge a conclusioni dalle quali emerge un decisivo capovolgimento sia dell'uso dei criteri di inferenza sia delle singole valutazioni rispetto al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, secondo quanto emerge - sul piano puramente formale - dalla motivazione tanto dell'ordinanza reiettiva della richiesta tanto dell'ordinanza del giudice di appello.
Più precisamente, a pagg. da 79 a 90 dell'ordinanza, il Tribunale perviene all'approdo circa l'attendibilità intrinseca del propalante riconoscendone la spontaneità, la diretta conoscenza dei fatti, l'immediatezza delle dichiarazioni, la coerenza e la logicità delle stesse, il sostanziale disinteresse (nei termini rilevanti ai fini impliciti nel precetto dell'art. 192), concludendo nel senso che "il giudizio di intrinseca attendibilità del AM" può "essere positivamente superato..... tuttavia, vuoi in ossequio del dato normativo, vuoi per le ragioni più volte esposte, si imponga il conforto di riscontri estrinseci di spessore ed univocità adeguati". Se già si è contestata la logicità (sotto il profilo rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e) del modello motivazionale utilizzato per la verifica dell'attendibilità del dichiarante e della dichiarazione, i singoli passaggi argomentativi volti a sindacare il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari assurgono a valenza davvero designante, perché essi rivelano - come si vedrà tra poco - l'erronea nozione di riscontro individualizzante assunta dal Tribunale.
Il primo punto preso in considerazione dal giudice a quo è l'appunto fonte "Tritone" (poi sicuramente identificata nella persona del AM), nel quale sono contenute (in epoca non sospetta) notizie davvero inquietanti quali, solo per citarne due dal quadro complessivo del documento (che delinea con sconvolgente lucidità i vari momenti della metodologia stragista della destra veneta approfondendo frequentazioni, movimenti di pensiero, finalità e prospettive operative), in primo luogo, la riunione la sera del 25 maggio 1974 nell'abitazione del RO in Abano Terme, alla presenza del MA e di altri "camerati" appartenenti alla frangia veneta: nel corso di tale incontro il MA monologò circa la situazione della destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di "Ordine NU" rivelando il suo intendimento di far confluire parte degli ex militanti in "Ordine Nero", con creazione di una frangia operante nella clandestinità "sul terreno dell'eversione violenta, contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta"; in secondo luogo, il commento del MA sui fatti di RE e l'implicito riconoscimento della paternità della strage, allorché l'indagato afferma che "quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato" perché "il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi".
Nel prendere in esame la coerenza e la logicità del narrato del collaborante, il Tribunale, censura le perentorie affermazioni del provvedimento oggetto dell'appello circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni concernenti il coinvolgimento del capitano EL, precisando che occorrerà "vagliare accuratamente se non ci si trovi in presenza dell'ennesima tra le tristi peculiarità di quel momento storico e del modo distinto di intendere la difesa dello Stato in quegli anni da parte di alcuni apparati istituzionali". Ancora, con riferimento alla presenza di MI FA presso la libreria Ezzelino in occasione di riunioni successive alla strage, viene osservato che la latitanza in Grecia del predetto non è assolutamente in contrasto con una saltuaria presenza in Italia. Puntuali censure vengono rivolte ad uno degli argomenti davvero decisivi per precludere la ravvisabilità del grave quadro indiziario, vale a dire, la giovane età del AM, nel quale il Tribunale esplicita momenti davvero significanti circa il suo ruolo di collaboratore in quanto ben inserito nella destra padovana e nipote di un vice questore.
Sennonché l'ordinanza impugnata finisce per contestare analiticamente le statuizioni preclusive del Giudice per le indagini preliminari relativamente a quattro punti, davvero cruciali;
quelli, cioè, concernenti, non soltanto i ruoli di ZI TT, di MA ZZ e di CO EL, ma anche, e con precise quanto logicamente insuperabili argomentazioni, quelle incentrate sull'obiettivo della strage.
A) Quanto alla intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni circa la visita a RE collocata nel giorno 23 giugno 1974, lo stesso giorno, cioè del viaggio a Salò, Verona e Desenzano in compagnia di una persona di Mestre in possesso di una FIAT 1500 e di un bresciano alla guida di una "TO", il Tribunale ne giustifica lo scarto temporale osservando, da un lato, che il tempo trascorso poteva aver determinato una simile contraddizione e, dall'altro lato, che entrambi gli incontri erano avvenuti nei giorni immediatamente successivi alla strage;
senza contare che, mentre il primo viaggio era stato riferito nell'appunto SID, il secondo era frutto della memoria del AM.
B) Di rilevante significazione appare, poi, la valutazione dell'approccio con il ZZ;
più in particolare, si era diffusa negli ambienti eversivi della destra la preoccupazione che il ZZ potesse "parlare" della strage al suo referente all'interno del Carabinieri e cioè il AN EL, che pare avesse mutato il suo atteggiamento verso il ZZ dopo i fatti di Piazza della OG. Di qui l'incontro presso il distributore AGIP e le minacce per le quali il AM era stato indagato;
il narrato non sarebbe, secondo il Tribunale, assolutamente contraddittorio, sia perché il ME, che era apparsa la persona più preoccupata per la "tenuta" del ZZ, e gli altri esecutori dell'attentato potevano non sapere che il referente di quest'ultimo fosse proprio il capitano EL, sia perché delle pressioni sul ZZ aveva appreso dal presunto autore della strage;
d'altro canto, il ruolo del AN nell'attentato era stato rivelato al AM dal MA.
C. Circa, infine, le finalità della strage e l'obiettivo prescelto, non sussisterebbe alcuna contraddizione, considerato il posizionamento dell'ordigno e le ragioni per le quali coinvolti nell'attentato erano stati i manifestanti e non i soli carabinieri di servizio. Senza contare che lo scopo della manifestazione era quello di dimostrare il dissenso contro ogni forma di terrorismo (tanto di destra quanto di sinistra).
In ordine, ancora, alle perplessità avanzate dal Giudice per le indagini preliminari sulle persone denominate "GI" ed BE, il Tribunale ricorda come il 22 novembre 2000 il AM ha rivelato l'identità dei due. La tardività di tale rivelazione è - sul piano formale - correttamente giustificata dall'ordinanza impugnata assegnando credibilità, per un verso, al dichiarato intento di non coinvolgere lo TT nella vicenda, e, per un altro verso, al timore del propalante di fare il nome del Di ST che pure aveva accusato di non aver voluto impedire la strage.
14. Passando ora all'esame dei riscontri (ma seguendo un percorso ermeneutico complementare rispetto a quello intrapreso alla stregua dei rilievi che immediatamente precedono), ritiene il Collegio, che l'ordinanza impugnata non abbia adeguatamente motivato circa la natura di principio di individualizzazione, giungendo a conclusioni contraddittorie rispetto alle premesse.
Assumono, a giudizio del Tribunale, valore fondamentale le dichiarazioni di LO LI. Costui riferisce:
a) di aver saputo che nell'aprile 1974 vi era stata una riunione in una trattoria di Rovigo, cui parteciparono, oltre al MA, i "camerati più duri di Rovigo, Mestre e Venezia e che in tale riunione si decise di colpire duramente le sinistre"; OF, che era presente all'incontro, gli aveva riferito che erano stati scelti "ZI e i mestrini", così ricollegando nel Diglilio il racconto del OF alla strage di Piazza della OG (interrogatorio davanti al Giudice istruttore di Milano del 31 gennaio 1996);
b) che dieci giorni prima della strage, mentre era a tavola in una trattoria di CO, con BR e LL OF, TO e MA, quest'ultimo aveva affermato che "di lì a pochi giorni ci sarebbe stato un grosso attentato terroristico" (interrogatorio davanti al Giudice istruttore di Milano del 19 aprile 1996);
c) che un ordigno era stato trasportato da LL OF, su ordine del MA, da Mestre a Verona, ove era stato prelevato da LF ZI, per poi trasportarlo a Milano;
dallo ZI aveva appreso che per quella operazione il suo contributo si sarebbe limitato alla fornitura dell'esplosivo contenuto in una valigetta;
con questa il OF era tornato in treno a Verona nell'appartamento di via Stella ove si trovava anche il LI;
il OF gli mostrò terrorizzato il contenuto della valigetta: nell'interno vi erano una decina di candelotti e un congegno costituito da una pila a 4,5 volt, nonché una sveglia con dei bilancieri che facevano rumore mentre i fili erano già collegati tra la pila e la sveglia che aveva il perno sistemato sul quadrante e le lancette piegate in alto per agevolare il contatto;
aveva notato che il quadrante non era in vetro, ma in plastica;
aveva redarguito il OF perché l'operazione di trasporto era davvero pericolosa;
si era comunque alzato il perno del quadrante riducendo così il pericolo di contatto;
l'esplosivo era stato trasportato dal OF a Milano presso le SAM;
dopo pochissimi giorni si era consumata la strage di RE;
il OF, entrato in contrasto con il MA e lo ZI, dai quali temeva di essere soppresso. su consiglio del LI, aveva intensificato i viaggi all'estero; il LI trae le conclusioni da quegli eventi ravvicinati: incontro a Rovigo, arrivo del OF a Verona, cena di CO (verbale del 4 maggio 1996);
d) che il OF gli aveva in un secondo tempo rivelato che la riunione di Rovigo era avvenuta un paio di settimane prima del suo viaggio a Mestre, precisando che l'attentato si era reso necessario perché occorreva dimostrare agli Americani che la destra "era in grado di effettuare attentati e di spaventare la sinistra"; accenna poi alla riunione di Rovigo, organizzata da persone che avevano ascendente sulla destra veneziana, tra i quali il MA, precisando che alla riunione avevano partecipato una trentina di civili e una ventina di militari;
nel corso dell'incontro era stato designato per l'operazione LF ZI, ma questi ultimo si era limitato alla fornitura dell'esplosivo; aveva partecipato alla cena di CO insieme al OF, al MA, al TO ed era rimasto colpito dalle espressioni del MA (interrogatorio davanti al Pubblico ministero di RE del 15 maggio 1996);
e) che aveva appreso dal OF che ZI si era dichiarato disposto non solo a fornire l'ordigno, ma anche a confezionarlo, mentre il OF aveva il compito di trasportare l'esplosivo da Mestre a Verona e, quindi, da Verona a Milano per consegnarlo alle SAM.
Nel valutare il narrato del LI, il Tribunale, pur non ritenendolo incompatibile con le dichiarazioni del AM, lo qualifica non sufficientemente significativo perché risulterebbero confermati solo quattro profili: e cioè che nel maggio 1974 MA e ZI stavano preparando "un grosso attentato nell'Alta Italia"; che il MA e lo ZI avevano disponibilità di esplosivi;
che ZI era la persona che procurava l'esplosivo al MA;
che ME era in contatto con MA in relazione all'attentato da compiersi in Alta Italia.
Rileva il Collegio che le dichiarazioni del LI assumano. allo stato, valore di principio di riscontro individualizzante delle dichiarazioni del AM, non solo quanto al generico progetto stragista dei due ma, più specificamente, alla strage di RE. Le cadenze temporali ravvicinate degli incontri "preparatori", i medesimi soggetti coinvolti, la ritenuta compatibilità tra le dichiarazioni dei due collaboranti anche quanto all'esplosivo utilizzato, il fatto che il MA sia stato chiamato in causa dal AM come l'ideatore della strage, sono circostanze tutte che assumono - allo stato - valore altamente designante ai fini indicati dall' art. 273, comma 1 - bis, c.p.p.., tanto da far ritenere violato tale precetto da parte del Tribunale cui va addebitata l'assoluta genericità della motivazione nella parte in cui riferisce il racconto del OF ad altri attentati, che in quei giorni non furono però eseguiti;
ne' quella programmazione indicata nell'ordinanza appare, sempre allo stato, anche alla luce degli elementi indiziari di ordine complementare, in grado di far assumere specificità alle alternative così perentoriamente introdotte sul piano probabilistico dal giudice a quo.
15. La natura di principio di riscontro individualizzante delle dichiarazioni del LI proietta, dunque, significativi riverberi sulla logicità della motivazione che mentre, per un verso, valutati criticamente i vari elementi indiziari prospetta un rapporto di compatibilità e talora anche di sovrapponibilità delle dichiarazioni, ne trae la conclusione che i riscontri non possono considerarsi individualizzanti, rivelando così anche una non corretta identificazione della nozione di riscontro individualizzante in sede cautelare;
tanto da giustapporre surrettiziamente la vocazione del riscontro a divenire individualizzante (quale ora individuata dall'art. 273, comma 1 bis) e la nozione di riscontro necessario ai fini della condanna.
Il concetto di principio di riscontro individualizzante appare, infatti, assolutamente estraneo all'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, attestata a proposizioni manichee dalle quali risulta evidente l'assenza di ogni spazio da riservare all'elemento indiziario, per concentrarsi, in effetti, la valutazione entro l'endiadi indizio-prova. Così da pervenire ad un anticipato, ed in questa sede non consentito, giudizio di assenza di elementi probatori in vista di una statuizione non di alta probabilità di colpevolezza, ma di assoluta certezza in ordine alla responsabilità degli indagati.
In più, il provvedimento denunciato, in un'esasperata opera di segmentazione del quadro complessivo, mostra di rifuggire dalle regole di coerenza e completezza che devono designare una corretta motivazione perché questa non degradi nel vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e, c.p.p.. Si allude, più in particolare, all'esame asistematico degli ulteriori elementi indiziari, pur minuziosamente analizzati dal giudice a quo, ma in un contesto avulso dal complessivo assetto sottoposto a verifica.
15. Ci si riferisce, in proposito: alle risultanze dell'agenda del ZZ circa la consegna dei documenti del MA, che conferma come fonte del tutto autonoma, il narrato del AM;
alle dichiarazioni di IN SI, elemento di spicco di "Ordine NU" veneto legato a ZI e a MA, che ha descritto i rapporti tra il ZZ, il MA, il GN, il OF (che faceva da guardaspalle al MA) ed il RO, da un lato, tra ME e MA e tra FA e MA, dall'altro lato, nonché sul fatto che nel primo trimestre del 1974 si parlava nell'ambiente ordinovista di compiere un, azione eclatante in Alta Italia;
alle dichiarazioni di GI NA, legato al ME e che ebbe da costui inquietanti dettagli sull'esecuzione della strage. Dichiarazioni ciascuna valutata in un microcosmo indiziario, senza alcuna interazione con l'assetto derivante e del LI e, come tali, non dalle dichiarazioni del AM correttamente, definite conferme su episodi marginali della vicenda. Al di fuori del complessivo contesto indiziario appaiono, dunque, in un, indebita opera di parcellizzazione, le ulteriori risultanze indicate nel ricorso del Pubblico ministero (dichiarazioni del MA, di ZI TT, di PP ST). 16. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, limitatamente al MA ed allo ZI.
Il giudice del rinvio sarà tenuto a nuovo esame circa il ruolo individualizzante dei riscontri in una prospettiva volta esclusivamente alla verifica della gravità indiziaria, senza alcuna incursione in giudizi che appartengono esclusivamente all'accertamento della prova della responsabilità, secondo i canoni sopra indicati. Dovrà altresì procedere ad un esame complessivo degli ulteriori elementi indiziari allo scopo di determinare se ciascuno di essi offra un contributo ulteriore ad una verifica di insieme.
Resta fermo che lo stesso giudice dovrà, ove ravvisi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del MA e dello ZI, pronunciarsi sulle esigenze cautelari.
18. Va rigettato, invece, il ricorso del AM, investendo le sue censure il giudizio sulle esigenze cautelari espresso con assoluto rigore logico e giuridico dal giudice a quo. Le censure del ricorrente si profilano, infatti, ai limiti dell'inammissibilità denunciando circostanze ampiamente argomentate dal Tribunale in merito al pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova. Al rigetto del ricorso del AM consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà, limitatamente al AM, agli adempimenti di cui all'art. 28 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, annulla l'impugnata ordinanza nei confronti di ZI LI e di MA LO RI e rinvia per nuovo esame al Tribunale di RE. Rigetta il ricorso di AM ZI che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale limitatamente al AM.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2001