Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il comma 1 bis dell'art. 273 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nello stabilire che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano, tra le altre, le disposizioni dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., comporta soltanto che le dichiarazioni accusatorie provenienti da coimputati o coindagati per il medesimo reato ovvero per reato connesso o interprobatoriamente collegato debbono essere valutate, ai fini del giudizio in ordine alla loro gravità indiziaria, "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", senza che ciò implichi anche la necessità che i detti elementi (c.d. "riscontri") abbiano anche carattere individualizzante giacché, altrimenti, verrebbe meno la sostanziale differenza tra "prova" richiesta ai fini del giudizio di responsabilità e "indizio grave", richiesto ai soli fini cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2002, n. 21088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21088 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 18/04/2002
1. Dott. CALABRESE R. LUIGI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SICA GIUSEPPE - Consigliere - N. 1225
3. Dott. AMATO ALFONSO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI POPOLO ANGELO - Consigliere - N. 000766/2002
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) GL SANTO N. IL 04/03/1961
avverso ORDINANZA del 18/09/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE sentite le conclusioni del P.G. Dott. Luigi Ciangoli: rigetto Udito il difensore Avv. Antonio Managò di Reggio Calabria RITENUTO IN FATTO
Il GIP presso il tribunale di Catania con ordinanza 12/5/2000 applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di GL SANTO, in quanto gravemente indiziato del triplice omicidio di CH AR, CI Lo ES FI e AB AL, nonché del sequestro di persona in danno degli stessi e detenzione illegale di armi.
Il tribunale di Catania, in data 9/6/2000, rigettava la richiesta di riesame, mentre la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza del 19/3/2001, annullava con rinvio. Con il provvedimento impugnato del 18/9/2001, il tribunale di Catania, confermava l'ordinanza emessa dal GIP nei confronti del GL, limitatamente ai delitti di cui ai capi A) e B), con riferimento al reato commesso ai danni di AB AL e C) della rubrica.
Annullava, inoltre, l'ordinanza relativamente ai delitti di cui al capo B) commessi in danno di CH AR e Lo PR FI. Ricorrono per cassazione, con distinti atti, sia il GL personalmente che il difensore.
L'indagato deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge processuale (art. 273.1 bis e 192 cpp)., in quanto il quadro gravemente indiziario era stato ritenuto unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità Di ON NA, collaboratore di giustizia, che aveva affermato di avere compartecipato al triplice omicidio, ma senza alcun riscontro ulteriore.
Secondo il tribunale, infatti, la sola chiamata in correità era sufficiente a fondare il giudizio di probabile responsabilità, affermazione fatta in violazione dell'art. 273.1 bis cpp., in quanto, dopo la novella introdotta dalla legge 1/3/2001, n. 63, alla valutazione dei gravi indizi dovevano applicarsi le disposizioni dell'art. 192.3.4 cpp, principio riconosciuto anche dalla nuova giurisprudenza sul punto (Cass. Sez. 6^, 2/7/2001, n. 34534), la quale aveva precisato che, quando "come nella specie" la prova è data dalla chiamata in correità, i riscontri, per l'affermazione di responsabilità, debbono essere di natura individualizzante. Nel caso di specie, invece, gli elementi indiziari discendevano da una serie di propalazioni provenienti da vari collaboratori, ed avevano una generica valenza, ma nessuna idoneità indiziaria nei confronti del ricorrente.
L'unico riscontro individualizzante alle dichiarazioni del Di ON NA era costituito dalle dichiarazioni di MA FI, che lo stesso tribunale aveva ritenuto inattendibile. Anche con riguardo alle esigenze cautelari, il ricorrente invocava l'annullamento non sussistendo sul punto alcuna motivazione. A sua volta, il difensore del GL, deduceva la violazione dell'art. 606, lett. E), in relazione agli artt. 273.1 bis e 192.3.4 cpp. e 575, 577 C.P. e legge sulle armi.
Infatti, pur avendo tutti i collaboranti reso dichiarazioni per l'omicidio di AB, CI e CH, solo il Di ON aveva indicato l'imputato genericamente e senza attribuirgli alcun ruolo specifico, senza addebitargli una qualsiasi azione esecutiva da lui compiuta, ne' aveva indicato come presente ai fatti. Il tribunale del riesame, discostandosi dalla precedente giurisprudenza che riteneva insufficiente una sola chiamata di correità per l'applicazione della misura cautelare, aveva invece affermato l'opposto principio, senza tener conto della novella dell'art. 273 cpp., la quale con l'inserimento del comma 1 bis ed il rinvio all'art. 192.3.4 cpp, aveva, viceversa, ritenuto che le dichiarazioni di un collaborante andavano valutate unitamente ad ulteriori elementi di prova e da riscontri estrinseci individualizzanti, che ne confermassero l'attendibilità. La stessa precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite, pur non richiedendo riscontri specifici con riguardo alla posizione del chiamato, riteneva necessario la ricorrenza di circostanze obiettivamente riscontrate che ne facessero ritenere probabile la partecipazione all'impresa criminosa.
Il ricorrente deduce, poi, che il tribunale del riesame era incorso in errore, quando aveva affermato che il riscontro era dato dalla circostanza che i collaboranti appartenevano a consorterie mafiose che, invece, non era dimostrativa della attendibilità del dichiarante, ma soltanto che potesse avere conosciuto determinati fatti.
In sostanza, il quadro probatorio nei confronti del GL era limitato al chiamante in correità Di ON NA ed al chiamante in reità, peraltro de auditu, MA FI. Le risultanze, poi, dell'incidente probatorio, celebratosi nelle more avevano dimostrato l'assoluta inattendibilità intrinseca ed estrinseca del MA, come riconosciuto dallo stesso giudice, per cui la chiamata in correità non risultava corroborata da alcun riscontro individualizzante.
Anzi, l'illogicità del ragionamento del tribunale era evidente, in quanto il riscontro doveva essere almeno logicamente e storicamente riconducibile all'indagato.
Pertanto, poiché il concorso nel reato si era sostanziato nell'aver partecipato alla fase esecutiva dell'accadimento, gli elementi probatori dovevano riguardare tale momento.
Inoltre, la ricerca di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore doveva essere rinvenuta nelle dichiarazioni rese da altri collaboranti, nessuno dei quali, però, aveva mai indicato come compartecipe il GL SANTO, pur narrando con dovizia di particolari l'accaduto, i suoi presupposti e quanto avvenuto dopo l'esecuzione del fatto di sangue.
Difettava, poi, qualsiasi motivazione in ordine al movente. Lamentava, infine, che anche con riguardo alle esigenze cautelari mancava qualsiasi motivazione, per cui chiedeva l'annullamento dell'ordinanza cautelare ovvero di modificare il regime custodiale con altra misura meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
1. Il tribunale ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del GL, in ordine a tutti i delitti contestati, fatta eccezione per i sequestri di persona commessi in danno di CH AR ed CI Lo ES FI. Tali indizi emergono dalle dichiarazioni rese da Di ON NA le quali, oltre ad essere particolarmente dettagliate ed affidabili, in quanto il collaborante riferisce circostanze apprese direttamente, avendo partecipato egli stesso alle fasi esecutive dell'episodio omicidiario, risultano ab externo puntualmente riscontrate con riferimento al fatto-reato in sè e per sè considerato. Il tribunale, nel provvedimento impugnato, ha precisato che, pur difettando i riscontri c.d. estrinseci di tipo individualizzante riferibili all'indagato, in quanto non potevano essere ritenute attendibili le dichiarazioni rese dal MA FI, in ordine alla partecipazione del GL ai fatti delittuosi, pur tuttavia, riteneva idonea ad integrare il presupposto probatorio richiesto dalla legge per l'adozione di misure cautelari personali, una singola chiamata in correità (non de relato), proveniente da un soggetto intrinsecamente credibile, specifica, dettagliata ed oggettivamente attendibile, riscontrata esternamente, anche se senza specifico riferimento alla persona dell'indagato.
2. Secondo il GL e il suo difensore, invece, a seguito della novella legislativa introdotta con l'art. 11, legge 1/3/2001, n. 63, ai sensi dell'art. 273.1 bis cpp, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza dovevano applicarsi le disposizioni degli artt. 192.3.4 cpp., per cui, richiamando un precedente giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 6^, sent, 34534/01), affermava che quando la prova era data da una chiamata in correità, i riscontri, per l'affermazione di responsabilità, dovevano essere di natura individualizzante.
3. Si osserva.
Ai fini del decidere occorre, innanzi tutto, partire dai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (Sent. 13/1/96), secondo la quale le misure cautelari personali possono essere applicate, quando il giudice ritenga l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e, quindi, di condanna dell'indagato, tenendosi conto che trattasi di un giudizio prognostico, prossimo ad un giudizio di colpevolezza sia pure presuntivo, in quanto condotto allo stato degli atti e non su prove, ma su indizi.
4. Secondo i ricorrenti, la modifica normativa, facendo espresso riferimento all'art. 192.3.4 cpp, comportava che la valutazione della gravità indiziaria da parte del giudice doveva essere ora effettuata non sulla base di riscontri generici, ma individualizzanti, riferibili al singolo chiamato, essendo venuto meno ormai il limite costituito dall'inapplicabiiità dell'art. 192 cpp. in tema di valutazione della gravità indiziaria.
5. Tali argomentazioni non possono essere condivise, in quanto "concordemente con l'ordinanza cautelare" ritiene la Corte, che i criteri legali dettati dall'art. 192.3.4 cpp., non impongono certamente la necessità che, in ogni caso, i riscontri esterni alle dichiarazioni di correità debbano essere individualizzanti, quasi che l'innesto del comma 1 bis nell'art. 273 cpp., da parte del legislatore, abbia comportato un automatico allineamento delle nozioni di indizio grave e prova e, quindi una equiparazione probatoria tra i due dati.
Invero, la modifica legislativa è stata apportata all'art. 273 cpp, per cui il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 192.3.4 cpp., deve pur sempre avvenire nell'ambito delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari, ovviamente tenendo conto del dato normativo introdotto.
In sostanza, si vuole affermare che non è stata introdotta la regola generale secondo la quale le dichiarazioni accusatorie elevate dal coimputato nel medesimo reato, da persona imputata in un procedimento connesso ovvero imputata di un reato collegato a quello per cui si procede ex art. 371.2, lett. b) cpp., per essere rilevanti cautelarmente, debbano essere sostenute da riscontri individualizzanti.
Invero, in tal caso verrebbe chiaramente meno la sostanziale differenza tra prova, ai fini della responsabilità in ordine ad un determinato fatto-reato e indizi gravi ai fini della emissione di una misura cautelare: rimane sempre ferma la necessità di accertare la gravità degli indizi posti a base del giudizio cautelare.
6. Ritiene, tuttavia, la Corte che l'affermazione semplicistica di una automatica trasposizione dei criteri di valutazione degli elementi di prova anche alle misure cautelari, non tenga conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui non è corretto ritenere che, prima della novella, la conferma della chiamata non dovesse mai essere individualizzante.
7. Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (21/4/1995, Costantino), con riguardo al valore da attribuire alle chiamate in correità in materia di misure cautelari personali, avevano escluso la necessità di riscontri individualizzanti rispetto alla posizione del chiamato, quando l'attendibilità della chiamata, considerata nel suo complesso fosse stata confermata estrinsecamente da "una serie di riscontri che per numero, precisione, e coerenza, siano idonei a confermare quanto meno le modalità obbiettive del fatto descritte dal chiamante". Tuttavia, si era, poi, chiarito che in caso di chiamata in correità, questa doveva essere verificata nella sua attendibilità intrinseca "valutandone, in relazione alla posizione del singolo indagato- imputato, la genuinità, la spontaneità, il disinteresse, e la coerenza logica" ed essere confortata da un riscontro obiettivo ed estrinseco di qualsivoglia natura, compatibile con le dichiarazioni accusatorie, tale da consentire un collegamento diretto e univoco, sul piano logico-storico con i fatti per cui si procedeva, con esclusione di riscontri personali, in presenza di una elevata attendibilità intrinseca della chiamata o di precisi riscontri esterni sul fatto-reato stesso (Cass. 28/3/1996, Chilè; Cass.26/11/1997, Clemente;
Cass. 22/9/1995, Roncadore).
Quando, invece, non era possibile pervenire ad un giudizio di attendibilità affidabile, per la presenza di errori, incongruenze e/o contraddizioni nelle dichiarazionì del chiamante in correità, la giurisprudenza riteneva gravi gli indizi emersi, solamente in presenza di riscontri riguardanti la posizione del singolo indagato.
8. In tema di gravi indizi di colpevolezza, ai fini della emissione di misura cautelare personale, in caso di chiamata in correità (ferma comunque la necessità di elementi estrinseci di conferma dell'attendibilità del chiamante), non era esclusa certamente la possibilità di esigere riscontri diretti a confermare le singole posizioni di responsabilità dei chiamati, nel caso in cui i riscontri estrinseci concernenti il complesso dei fatti riferiti fossero incompleti, incerti od equivoci. Era, perciò, rimessa alla valutazione del giudice la ricerca del tipo di riscontro esigibile al fine di conferire carattere di gravità agli indizi conseguenti la chiamata (Cass., 24/3/1997, Gasperoni;
Cass, 4/11/1996, Clemente).
9. La stessa Corte Costituzionale (Sent. 25/7/1996, n. 314) aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192.3.4 cpp., nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, non era richiesto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, che la chiamata di correo dovesse essere confermata da un riscontro esterno individualizzante, nonché dell'art. 273 cpp., nella parte in cui consentiva di ravvisare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sempre a fini cautelari, a chiamate di correo, non provviste di riscontri individualizzanti.
10. Perciò, l'introduzione dell'art. 1 bis nell'art. 273 cpp., non ha altro effetto che quello di superare le affermazioni giurisprudenziali, secondo le quali le disposizioni dettate dal codice di rito in tema di prove, non sono applicabili alla fase delle indagini preliminari e non sono riferibili alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari, ma, nello stesso tempo, non impone certamente che i riscontri debbano avere il carattere necessario del riferimento specifico alla posizione del soggetto chiamato.
11. Come già ricordato, il riferimento alle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari, comporta solamente che ora, espressamente, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza "in presenza di dichiarazioni rese da soggetti di cui all'art. 210 cpp" debba essere effettuata "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", secondo uno schema che sostanzialmente già era applicato dalla giurisprudenza di questa Corte.
12. Passando al merito, nel caso di specie, le propalazioni rese dal Di ON, sono state ritenute dai giudici di merito, con una motivazione adeguata e logicamente corretta, estremamente precise ed affidabili, nonché puntualmente riscontrate estrinsecamente con riferimento all'episodio delittuoso e ritenute tali da integrare i gravi indizi a carico del GL, idonei all'adozione nei suoi confronti della misura cautelare personale applicata. Invero, una volta stabilita la piena attendibilità intrinseca del chiamante, precisate le specifiche accuse rivolte al ricorrente, valutate sulla base dell'avvenuta estensione dei principi generali in tema di prova alla materia cautelare (art. 273.1 bis cpp) "ferma restando la distinzione tra prova e indizio" il tribunale è pervenuto ad un giudizio di idoneità delle propalazioni a ritenere la qualificata probabilità di colpevolezza ex art 273.1 cpp. del GL.
14. La stessa piena attendibilità soggettiva è stata accertata con riferimento alle dichiarazioni degli altri numerosi collaboranti e che sono state poste a fondamento dell'ordinanza custodiale. Infatti, una volta emerso dalle propalazioni del Di ON, che SANTO GL, era presente nelle campagne tra Belpasso e Ragaina e che aveva partecipato al triplice omicidio, le dichiarazioni di numerosi altri collaboranti tutti soggettivamente attendibili, hanno costituito i riscontri esterni ed obiettivi di quanto riferito dal Di ON. Trattasi di elementi che confermano come le dichiarazioni del propalante fossero vere, in quanto riportavano dati di fatto corrispondenti all'accaduto e, quindi, di riscontro. Il collaborante, (alle cui complete dichiarazioni riportate nell'ordinanza impugnata, si rinvia), tra l'altro, aveva dichiarato che il giorno degli omicidi si era incontrato con AN LO (circostanza confermata dal AZ GI); che le vittime conoscevano il AN di cui si fidavano, avendo insieme commesso delle rapine;
che il GL gli aveva detto di condurre le vittime presso l'abitazione del suocero, in quanto in quella di Squillaci, inizialmente indicata, giaceva RE GI, feritosi mentre armeggiava con un fucile che il più anziano dei tre barcellonesi (AB AL) era stato sottoposto ad interrogatorio e successivamente strangolato ad opera, inizialmente, di PI SI, il quale aveva, poi, riferito a AZ GI, il giorno dopo, che gli "facevano male ancora le braccia"; che gli altri due (CH e CI Lo ES), invece, erano stati strangolati appena entrati nell'abitazione di Gravagna Orazio).
In particolare, poi, dalle dichiarazioni del Di ON, a sua volta presente, emergeva che le fasi esecutive del delitto erano state caratterizzate dalla partecipazione di un numero rilevante di persone.
Ebbene, con una ricostruzione puntuale e particolareggiata, il tribunale ha messo in evidenza come tutti collaboranti, con maggiore o minore specificità abbiano riscontrato le varie fasi esecutive dei delitti e, in particolare, come tutti i presenti, tra cui il GL, abbiano preso parte allo strangolamento dei tre barcellonesi.
Infatti, dalle dichiarazioni rese da tutti i collaboranti emerge un quadro indiziario di sicura pregnanza nei confronti del GL e, sulla base della corretta applicazione dei principi sopra richiamati in tema di valutazione della chiamata in correità, il tribunale ha offerto una corretta e adeguata giustificazione sia della assoluta attendibilità delle propalazioni del Di ON, sia dei riscontri esterni e, cioè, degli "altri elementi di prova" che ai sensi dell'art. 192.3.4 cpp., sono confermativi della chiamata in correità stessa, fornendo la prova del loro valore confermativo, attraverso una particolareggiata coordinazione delle dichiarazioni dei numerosi propalanti. Invero, tali elementi hanno solo la funzione di confermare, direttamente o indirettamente, l'attendibilità specifica delle dichiarazioni e si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla chiamata stessa, in quanto essi debbono essere valutati, nel contesto della incompletezza delle indagini, nella loro consistenza indiziaria, in funzione della probabilità di divenire, nel prosieguo, individualizzanti.
15. Quanto alle esigenze cautelari, la censura sollevata (carenza di attualità) è manifestamente infondata, atteso che nella specie trova applicazione la presunzione di cui all'art. 275.3 cpp, in quanto tutti i delitti per la commissione dei quali il GL è gravemente indiziato, risultano aggravati ai sensi dell'art. 7 D. L.152/91, poiché posti in essere avvalendosi del metodo mafioso ed essendo finalizzati ad agevolare (associazione di stampo mafioso facente capo a AN Benedetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cpp. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2002