Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, poiché la disposizione di cui all'art. 273, comma 1 bis cod. proc. pen. si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, anche nel giudizio di legittimità la gravità del quadro indiziario richiede, oltre alla credibilità intrinseca del dichiarante e l'oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, la verifica dei riscontri "parzialmente individualizzanti" che consentano di collocare la condotta del chiamato in correità nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata, pur nei limiti imposti dalla fase e dalla finalità cui la verifica è collegata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2001, n. 43721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43721 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 02/10/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 3050
3. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 15291/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza, resa il 30 gennaio 2001, dal tribunale di Catania. in funzione di giudice del riesame.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Delehaye, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 30 gennaio 2001 il tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare, emessa l'11 gennaio 2001 dal g.i.p. presso lo stesso tribunale nei confronti di TT OS, per le seguenti specifiche ragioni:
- che priva di fondamento era la eccepita nullità
dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 292, comma 3, c.p.p., in quanto la custodia cautelare in carcere nei confronti di
TT, indagato per il delitto di impiego di danaro di provenienza illecita, aggravato ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, era stata correttamente disposta in virtù della presunzione stabilita dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p. ed in mancanza di elementi che in concreto evidenziassero l'insussistenza di esigenze cautelari;
- che i gravi indizi di colpevolezza, posti a fondamento dell'ordinanza custodiale erano rappresentati dalle dichiarazioni del collaboratore "intrinsecamente" attendibili per OL che risultavano, da un lato, la loro coerenza e coincidenza con altre propalazioni del collaboratore CU OS - attendibilità avvalorata dal fatto che si trattava di propalazione provenienti da persone inserite nel gruppo mafioso capeggiato da UT al quale era affiliato il EL IA, attraverso cui erano materialmente erogate le somme di danaro per l'impiego in attività economiche - dall'altro, per essere "estrinsecamente" riscontrate da precisi elementi desunti dalla movimentazione finanziaria, sul conto corrente del EL IA, di oltre venti assegni emessi in favore del TT per un importo ciascuno compreso tra i due egli otto milioni;
che ulteriori riscontri estrinseci erano offerti dall'attività imprenditoriale di gestore di supermercati svolta dal TT dall'assenza di ogni plausibile giustificazione all'esborso di ingenti somme di danaro in suo favore da parte del EL, all'epoca infermiere professionale presso una clinica privata e con uno stipendio mensile di lire 1.697.000;
- che ulteriori riscontri erano forniti dalle intercettazioni ambientali risalenti all'agosto del 1997 e dalla quali emergevano stretti collegamenti tra il EL ed altri appartenenti al gruppo mafioso all'epoca impegnati nell'attività di reimpiego di danaro proveniente da imprese delittuose nonché da altre intercettazione effettuate dal febbraio all'aprile dell'anno 1999, le quali dimostravano la persistenza dei rapporti con elementi di spicco dell'organizzazione criminosa e dell'interesse del TT a mantenere contatti anche con altri soggetti detenuti, e tutto ciò era emblematico dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa.
Avverso detta ordinanza la difesa del TT ricorre per cassazione e deduce:
- il difetto di motivazione e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, poiché il giudice del riesame non avrebbe adeguatamente giustificato le esigenze cautelari in virtù delle quali sarebbe stata imposta la custodia cautelare in carcere, in tal modo violando il terzo comma dell'art. 292 c.p.p. e, per altro verso, non avrebbe tenuto conto. a differenza di quanto ritenuto per altri episodi ascritti a diversi indagati e risalenti alla stessa epoca, del tempo trascorso dalla commissione dei reati;
- che sarebbero state utilizzate le risultanze di intercettazioni di conversazioni relative ad un periodo successivo rispetto alla data di commissione dei reati dalle quali - nonostante non considerate dal giudice al momento dell'adozione della misura cautelare anche per non essere state oggetto di specifiche contestazione da parte del pubblico ministero - sarebbe stati desunti elementi per ritenere l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati;
- che le attività produttive ed economiche nelle quali vi sarebbe stato il reimpiego di somme di danaro non farebbero più capo all'indagato TT, per essere state cedute ad altri e comunque per non essere mai appartenute al predetto TT, tanto che con la stessa ordinanza sarebbe stato restituito al terzo estraneo il piccolo supermercato oggetto di sequestro;
- che vi sarebbe stata erronea applicazione della legge penale, poiché sarebbe stato contestato il delitto di "impiego di danaro di provenienza illecita" previsto dall'art. 648 ter c.p.p., senza tenere conto che lo stesso presuppone che vì sia stata una precedente attività di "ripulitura" del danaro, poi, "impiegato" in attività produttive da un diverso soggetto, mentre l'impiego di danaro allo scopo di "ripulirlo" dalla provenienza delittuosa realizzerebbe il solo delitto di riciclaggio previsto dall'art. 648 bis c.p.. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. I motivi dedotti, al di là del nomen loro attribuito,
configurano in realtà evidenti censure di merito all'ordinanza impugnata e, come tali, inammissibili in sede di legittimità. Il dedotto difetto di motivazione propone, in realtà, una diversa ricostruzione della vicenda del tutto inammissibile in sede di legittimità, allorché il giudice del merito abbia, come nel caso di specie, adeguatamente giustificato la propria decisione. L'ordinanza impugnata ricostruisce, sulla base di un corretto e esauriente discorso giustificativo, l'attività criminosa posta in essere nell'agosto del 1997 dall'imputato, rendendo ragione dell'attendibilità "intrinseca" della dichiarazione del collaboratore OL e dei riscontri "estrinseci", di profilo "individualizzante", offerti dalla movimentazione bancaria del conto corrente della persona, EL IA, che all'epoca, per conto del gruppo mafioso capeggiato da UT, aveva il compito di "impiegare" il danaro proveniente da attività delittuose in investimenti economici realizzati con l'intervento di imprenditori compiacenti e del tutto insospettabili. Il ruolo del EL IA oltre ad essere definito dal Palazzuolo, con specifico riferimento ai contatti avuti con il TT, trovava riscontro nelle dichiarazioni, "perfettamente coincidenti" di altro collaboratore, CU OS. Il quadro indiziario descritto nella ordinanza impugnata è connotato dal requisito della gravità richiesto dall'art. 273 c.p.p.. Il giudice del riesame ha compiuto attraverso un logico coordinamento ed apprezzamento globale di tutti gli elementi indizianti che, in tal modo considerati e valutati, convergono nella direzione dell'alta probabilità circa la sussistenza dei fatti attribuiti all'imputato(Sez. 6^, 26 gennaio 1999, Di Girolamo, dep. 11, febbraio 1999, n. 124, rv. 212708).
Il discorso giustificativo svolto dal giudice del riesame è, altresì, conforme alle nuove regole di valutazione della gravità degli indizi introdotte dalla legge n. 63 del 2001, n. 63. È stato inserito, infatti, nell'art. 273 c.p.p. il comma 1 bis che estende alla fase cautelare nuove "regole di valutazione" proprie del dibattimento, quali quelle dell'art. 192, comma 3 e 4, c.p.p.. Regole che non possono che applicarsi ai procedimenti incidentali de libertate giunti al giudizio di legittimità dopo l'entrata in vigore della citata legge 2001 n. 63.
Ciò discende dal rilievo che la deroga al principio generale dell'immediata operatività delle nuove "regole di valutazione" ai procedimenti in corso è limitata "entro l'esclusiva orbita del dibattimento", come si ricava dall'art.26, comma 5, legge n. 63 del 2001, (Sez. 6^, 2 luglio 2001, (dep. 24 settembre 2001) Tramonte, n.
2712).
Il quadro indiziario, alla stregua delle nuove "regole di valutazione", non può essere più, dunque, limitato all'accertamento del risultato dell'assetto indiziario circoscritto all'esistenza degli elementi di conferma del fatto, bensì deve sviluppare un itinerario di verifica" tracciato dalle nuove disposizioni codicistiche che - pur nei limiti imposti dalla fase alla quale è riferita la valutazione da compiere e dalla funzione cautelare alla quale la verifica è collegata - richiedono indizi connotati da maggiore significato individualizzante". La valutazione d'insieme del quadro indiziario, pur connotata dalla non più eludibile "individualizzazione", non potrebbe però che essere vincolata, comunque, al momento in cui si impone l'accertamento e potrebbe essere definita "parziale o incompleta". (Sez. 6^, 2 luglio 2001 Tramonte cit.).
Privo di pregio è, inoltre, il rilievo dell'utilizzo di intercettazioni di conversazioni effettuate circa due anni dopo la commissione dei fatti. Tali risultanze sono state utilizzate, entro i limiti dei poteri attribuiti dall'art. 309, comma 9, c.p.p. al giudice del riesame, per sottolineare l'attualità del pericolo di reiterazione di altre condotte criminose che gli stretti collegamenti con appartenenti allo stesso gruppo mafioso rendevano ragionevolmente prevedibili.
Peraltro, la presunzione stabilita dal comma 3 dell'art. 275 c.p.p., correttamente applicata dal giudice cautelare in virtù della contestata aggravante dell'agevolazione delle attività del gruppo mafioso prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l.12 luglio 1991, n. 203, esonerava da ogni riferimento agli elementi comprovanti le esigenze cautelari, salvo che per trarne l'insussistenza.
Priva di pregio, infine, è la lamentata erronea applicazione della legge penale, poiché sarebbe stato contestato il delitto di "impiego di danaro di provenienza illecita" previsto dall'art. 648 ter c.p.p. senza tenere conto che lo stesso presuppone che vi sia stata una precedente attività di "ripulitura" del danaro, poi, "impiegato" in attività produttive da un diverso soggetto, mentre l'impiego di danaro allo scopo di "ripulirlo" dalla provenienza delittuosa realizzerebbe il solo delitto di riciclaggio previsto dall'art. 648 bis c.p.. Tenuto conto dei limiti propri della fase delle indagini preliminari in cui i fatti e le imputazioni si caratterizzano per la loro fluidità, le condotte, come delineate nel provvedimento impugnato, corrispondono a quelle della fattispecie tipica del delitto, previsto dall'art. 648 ter c.p.p., di impiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.
Come noto, il delitto in questione, al pari della ricettazione e del riciclaggio, presuppone la provenienza da delitto del danaro, beni o altre utilità ricevuti dal soggetto attivo. Le tre fattispecie delittuose previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., però, si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza dell'anzidetta provenienza, solo una generica finalità di profitto, mentre il "riciclaggio" e l'"impiego" richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore specificità per il delitto previsto dall'art. 648 ter che tale finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter c.p. è, dunque, in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo lo è a sua volta, con l'art. 648 c.p.(Sez. 4^, 23 marzo 2000, dep. 2 giugno 2000, n. 6534, Ascieri, rv. 216733). In altri termini, l'attività di "impiego" di danaro od altro deve essere compiuta da un soggetto - diverso, come la clausola iniziale di esclusione richiede, rispetto a quello che ricetta o ricicla il danaro di provenienza illecita o comunque sia stato concorrente nel delitto presupposto - che abbia ricevuto il danaro e lo abbia "impiegato" in lecite operazioni finanziarie, così da far perdere a tale risorse le tracce della loro provenienza illecita.
Gli episodi descritti dal giudice cautelare hanno le connotazioni richieste per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 648 ter c.p., perché sono in rapporto di specialità rispetto a quelle di ricettazione e di riciclaggio, tenuto conto delle accertate modalità di consegna e di destinazione data al danaro ricevuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procedurali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2001