Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2012, n. 845
CASS
Sentenza 19 dicembre 2012

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La condotta consistente nell'imbrattare cose di interesse storico ed artistico mediante affissione di manifesti è penalmente rilevante sebbene non inquadrabile nella fattispecie criminosa di cui all'art. 635 cod. pen. (danneggiamento) bensì in quella sussidiaria prevista dall'art. 639 cod. pen., essendo possibile ripristinare, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrata la condotta di imbrattamento con l'affissione di manifesti, mediante uso di colla, sulla "Porta Rudiae" di Lecce).

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  • 1Art. 635 c.p. Danneggiamento
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    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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  • 2Imbrattamento, cose di interesse storico e artistico, manifesti, affissione, dannoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2012, n. 845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 845
Data del deposito : 19 dicembre 2012

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