Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 1
La condotta consistente nell'imbrattare cose di interesse storico ed artistico mediante affissione di manifesti è penalmente rilevante sebbene non inquadrabile nella fattispecie criminosa di cui all'art. 635 cod. pen. (danneggiamento) bensì in quella sussidiaria prevista dall'art. 639 cod. pen., essendo possibile ripristinare, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrata la condotta di imbrattamento con l'affissione di manifesti, mediante uso di colla, sulla "Porta Rudiae" di Lecce).
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- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
Leggi di più… - 2. Imbrattamento, cose di interesse storico e artistico, manifesti, affissione, dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2012, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 19/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 3243
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 29484/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AR SS N. IL 08/01/1972;
2) LE AV N. IL 07/08/1966;
3) LE AV N. IL 28/05/1978;
4) ER IN N. IL 01/07/1975;
avverso la sentenza n. 4/2008 TRIBUNALE di LECCE, del 14/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Udito il difensore Avv. Giuseppe MINARVA, difensore di LE AV, il quale si riporta ai motivi del ricorso;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi:
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udito il S. Procuratore Generale, Aldo Pollastro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Uditi i difensori degli imputati che si sono riportati ai rispettivi ricorso.
FATTO E DIRITTO
-1- De CA AS e LE RI, personalmente, AN RI e ER NZ, tramite difensore, già condannati in primo e secondo grado - sentenze del giudice di pace di Lecce in data 30.4.2008 e del tribunale, in composizione monocratica,della stessa città in data 14/20.2.2012 - alla pena di Euro 600,00 di multa per il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui ex art. 639 c.p., ricorrono per cassazione avverso questa seconda decisione, deducendo nell'ordine, tutti, due ragioni di doglianza: nullità della impugnata sentenza per erronea applicazione della legge penale perché la mera affissione di manifesti sulla Porta Rudiae in Lecce, non integrerebbe la condotta di imbrattamento, e vizio di motivazione in ordine al diniego della ricorrenza, nel caso di specie, non già di un illecito penale, ma al più dell'illecito amministrativo previsto dal R.D. n.773 del 1931, art. 113 (T.U.P.S.). De CA e LE si dolgono anche del vizio di motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. I ricorsi non sono fondati perché la condotta tipicizzata - l'imbrattamento - specie ove incidente, come nella specie su cose di interesse storico e artistico, come la "Porta Rudiae" di Lecce, deve interpretarsi, ad avviso del Collegio, in modo rigoroso, proprio tenendo conto dell'alto valore per l'appunto storico e artistico della cosa, che trova corrispondenza peraltro nella previsione di una mirata circostanza aggravante che sottolinea della relativa condotta il particolare disvalore giuridico - sociale.
Invero la condotta di imbrattamento presuppone che l'evento conseguente consista in un pregiudizio sul versante della pulizia, nettezza, tale da rendere sudicia, sporca la superficie interessata. Può aggiungersi anche che il reato contestato costituisce una forma sussidiaria rispetto al delitto di danneggiamento, dal quale si differenzia perché il danno suo costitutivo, pur avendo una certa rilevanza, sia di facile e completa eliminazione. Nel caso di specie gli stessi giudici di appello hanno attestato che, pur se nessun danno è conseguito alla affissione, e pur se le forze dell'ordine intervenute hanno subito e facilmente staccato i manifesti senza alcuna particolare attività di ripristino, pur tuttavia la colla necessaria per l'affissione ha imbrattato la superficie oggetto di un particolare, specifico impegno di tutela giuridico - penale. Quanto al dolo, può ben dirsi che l'elemento psicologico può ritenersi in re ipsa per il fatto che l'uso della colla imbratta, secondo la ricostruzione normativa, per definizione la superficie sulla quale è apposta.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2013