Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2014, n. 27619
CASS
Sentenza 28 maggio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come modificata dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non costituisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio si rivela per le cosiddette "droghe pesanti" di maggior favore per il reo, non consentendo più il giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rilevando d'ufficio che la novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 comportava un trattamento sanzionatorio di maggior favore per l'imputato, giacché non consentiva il bilanciamento con la ritenuta recidiva ex art. 69 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Il difficile percorso del TU 309/90
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2014, n. 27619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27619
Data del deposito : 28 maggio 2014

Testo completo