Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 4
L'"ipotesi lieve" di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73, comma quinto del d.P.R. n. 309 del 1990), così come riformulata dall'art. 2, comma primo lett. a) del D.L. n. 146 del 2013, configura una fattispecie autonoma di reato rispetto a quella contemplata dal primo comma primo dello stesso articolo, secondo le indicazioni desumibili dal criterio testuale, da quello sistematico e dall'analisi dell' "intentio legis", non contrastate da decisivi argomenti di segno opposto.
La norma introdotta dal D.L. n. 146 del 2013 per la nuova regolazione dei casi di lieve entità in materia di stupefacenti è rimasta inalterata dopo la sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 che, dichiarando l'illegittimità per motivi procedurali degli artt. 4-bis e 4 - vicies del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006), ha ripristinato il testo originario dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, senza coinvolgere la modifica del comma quinto, stabilita con disposizione successiva a quella colpita da censura e da essa indipendente (Conff. nn. 11128 e 13903 del 2014, non mass.).
Dalla riformulazione dell' "ipotesi lieve" di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti, determinata dal D.L. n. 146 del 2013, discende, con il superamento della pregressa configurazione circostanziale, un più favorevole regime del termine di prescrizione che, in base alla regola stabilita dall'art. 157, comma primo, cod. pen., dovrà ora computarsi sulla base della pena edittale stabilita per la nuova fattispecie autonoma di reato, attestandosi sulla breve misura di sei anni, prorogabile fino alla durata di sette anni e mezzo in caso di atti interruttivi.
In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicazione del principio di prevalenza della disciplina in concreto più favorevole sancito dall'art.2, comma quarto, cod. pen., devono essere considerate non solo le modificazioni concernenti la pena, ma anche l'incidenza del 'novum' sulla prescrizione del reato, quando quest'ultima, in seguito all'applicazione della disciplina sopravvenuta, risulti già maturata. (Fattispecie relativa alle modifiche del regime della prescrizione derivate dalla nuova configurazione quale reato autonomo dell'ipotesi lieve di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 14288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14288 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/01/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 1
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 37783/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IU, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 14/03/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 843 del 14/03/2012, con la quale è stata confermata la decisione resa in primo grado, l'11/04/2002, dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, nei confronti di LI IU. Quest'ultimo era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 110 c.p., ed al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, relativamente alla detenzione e vendita di un modesto quantitativo di eroina, fatto risalente al 4/04/2001.
Dal testo del provvedimento impugnato, che richiama adesivamente la motivazione stesa dal Giudice di prime cure, si apprende che agenti di polizia giudiziaria avevano osservato tale OS fare ingresso nella tappezzeria gestita dal LI, ed interloquire con quest'ultimo e con tale Di NU, che si trovava a sua volta dietro il banco dell'esercizio commerciale. Proprio sul piano del banco il citato OS aveva poggiato una banconota da 50.000 L., ricevendo in cambio un involucro che, all'esito dei successivi controlli, era risultato contenere sostanza stupefacente del genere eroina. Di NU, al momento dell'intervento degli agenti, aveva inghiottito un ulteriore involucro, della cui sorte nulla si dice nei provvedimenti in questione.
Nella sentenza impugnata è richiamata l'ordinanza dibattimentale con la quale era stata rigettata l'istanza di concessione di un termine a difesa proposta dal Difensore dell'imputato, ribadendo per un verso l'immanenza del rischio di prescrizione del reato, e per altro verso rimarcando la "semplicità del processo".
Quanto alle doglianze espresse con i motivi di appello, per quello che ancora rileva nell'ambito del presente giudizio, la Corte territoriale ha notato come, se anche non fosse stato LI a consegnare la droga nelle mani di OS, la sua responsabilità a titolo concorsuale sarebbe evidente, avendo egli consentito l'uso del proprio negozio per la transazione. In riferimento poi ad altro argomento difensivo, per il quale la presenza del Di NU nell'esercizio avrebbe potuto giustificarsi per l'intenzione dell'odierno ricorrente di acquistare della droga per sè, si è rilevato come non risulti accertata una condizione di tossicodipendenza dell'interessato, aggiungendo che lo spacciatore non avrebbe avuto ragione di trattenersi nel locale, una volta ceduta la droga, come aveva invece fatto, fino a rifornire il già citato OS.
2. Con un primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l'asserita violazione dell'art. 108 dello stesso codice.
LI aveva officiato l'attuale suo Difensore in data 13/03/2012, il giorno prima del dibattimento innanzi al giudice dell'appello, revocando ogni precedente nomina. In apertura del giudizio, richiesto il termine a difesa, sarebbe spettato un rinvio di almeno sette giorni, o, a tutto concedere, di almeno ventiquattro ore, mentre la Corte, come già indicato, aveva respinto l'istanza difensiva. Di qui, a parere del ricorrente, la necessità di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), un vizio della motivazione, definita
"laconica" e comunque illogica e contraddittoria: in effetti, l'appellante non aveva prospettato un'intervenuta cessione da Di NU a LI, ma solo suggerito che in vista dì una cessione il primo fosse entrato nell'esercizio del secondo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reato ascritto al LI deve considerarsi estinto per prescrizione fin da epoca antecedente a quella del giudizio di appello. Un siffatto evento di estinzione, com'è noto, deve essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. 2^, Sentenza n. 34891 del 16/05/2013, rv. Rv. 256096). D'altra parte, nella specie, l'intervenuta prescrizione del reato discende da un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, ed in particolare dall'applicazione "retroattiva" di un più breve termine prescrizionale, di talché la questione non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata in grado di appello (art. 609 c.p.p.). Discende dai rilievi anzidetti, posto che non ricorrono le condizioni indicate all'art. 129 c.p.p., comma 2, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con formula che rilevi l'intervenuta estinzione del reato.
2. Nei confronti del LI era stata riconosciuta, fin dal giudizio di primo grado, l'integrazione della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Essendo il fatto e la sentenza antecedenti alla riforma della recidiva attuata con la legge n. 251 del 2005, la diminuente (cui s'erano aggiunte le attenuanti generiche) aveva potuto essere dichiarata prevalente sulla circostanza di cui all'art. 99 c.p., comma 4. Il Giudice di appello aveva confermato integralmente la decisione del Tribunale e, sebbene operasse ad oltre dieci anni dal fatto ed a quasi dieci anni dalla sentenza di prime cure, non si è imbattuto in un reato già prescritto. Nel caso di specie doveva infatti applicarsi la disciplina vigente prima della già citata legge n. 251 del 2005 (Sez. U, Sentenza n. 15933 del 24/11/2011, Rancan, rv.
252012), che conferiva rilievo alle circostanze attenuanti, e tuttavia prevedeva, per valori di pena corrispondenti o superiori ai cinque anni, un termine di prescrizione decennale, prorogabile fino a quindici in presenza di fattori interruttivi. A legislazione invariata, e considerata la valenza interruttiva dell'atto di citazione per il giudizio di appello (Sez. 6^, Sentenza n. 27324 del 20/05/2008, rv. 240525), il reato per cui si procede non avrebbe potuto considerarsi prescritto neppure alla data odierna. Come si è detto, il diverso esito del presente giudizio di legittimità dipende interamente dalle modifiche recentemente intervenute nella disciplina degli illeciti penali concernenti gli stupefacenti.
3. Si è stabilizzata nei giudizi di merito, in favore del ricorrente, la qualificazione giuridica del fatto a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5: una norma che pacificamente si atteggiava, nel momento in cui è stata applicata, quale previsione circostanziale rispetto all'ipotesi di reato delineata al comma 1 dello stesso art. 73 (ex multis, Sez. 4^, Sentenza n. 3557 del 12/01/2012, rv. 252671). La regolazione del fatto "lieve" in materia di stupefacenti ha tuttavia subito, nelle more del giudizio di legittimità, una profonda innovazione, attraverso un diretto intervento di modifica del comma 5 dell'art. 73, la cui portata va ricostruita considerando anche le mutazioni che hanno interessato, nel complesso, la disciplina della materia.
Al momento in cui la presente decisione è stata assunta, era stato pubblicato ed era entrato in vigore il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 73, comma 5, (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria). Il decreto, all'art. 2, comma 1, lett. a), stabiliva la sostituzione del testo previgente dell'art. 73, comma 5, con il seguente: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostante, è di lieve entità, è punito con le pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 3.000 a Euro 26.000".
Prima di analizzare l'incidenza della novella nell'ambito del presente giudizio, va brevemente osservato che rilevanti fenomeni di ulteriore modifica hanno interessato il quadro normativo dopo la deliberazione assunta dal Collegio. Intanto, è sopravvenuta la legge di conversione del decreto n. 146, che non ha apportato modifiche al testo novellato del comma 5, ma ha introdotto, rispetto ad altre norme, novità che sono certamente significative anche per l'interpretazione della nuova figura di "fatto lieve" (L. 21 febbraio 2014, n. 10). In secondo luogo, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.
4 - bis e 4 - vicies ter, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. L'art.
4 - bis, com'è noto, aveva tra l'altro modificato il comma 5 dell'art. 73 del T.U. in materia di stupefacenti: una modifica travolta, quindi, dalla dichiarazione di illegittimità della norma sostitutiva. Le implicazioni dell'impetuosa successione di norme saranno di seguito valutate al solo fine di verificare la "tenuta" dell'opzione interpretativa ed applicativa che sottende alla presente pronuncia.
4. Il Collegio si è interrogato, in primo luogo, sulla natura della nuova previsione contenuta nell'art. 73, comma 5. In particolare, si è trattato di stabilire se debba essere confermata la considerazione della fattispecie quale circostanza attenuante, con le ovvie implicazioni del caso, o se piuttosto il legislatore della novella abbia inteso introdurre una nuova ed autonoma figura di reato. In favore della prima soluzione parrebbe militare, per la verità, qualcuno tra i criteri che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato per la classificazione di singole previsioni quali fattispecie circostanziali o quali figure indipendenti di reato (Sez. U, Sentenza n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, rv. 221663). Nondimeno, ritiene la Corte che vada affermata la sopravvenienza di una nuova fattispecie di reato, in rapporto di autonomia con le altre previste dall'art. 73 del T.U. in materia di stupefacenti. Ciò per ragioni letterali e sistematiche, alle quali si coniuga l'inequivoca ricostruzione della intentio legis.
4.1. La prima considerazione di carattere letterale nasce dall'esame della norma novellata, che contiene in esordio una clausola di sussidiarietà, testualmente e logicamente compatibile solo con il carattere di autonomia della previsione: "salvo che il fatto costituisca più grave reato". Una classificazione alternativa della medesima fattispecie concreta può riguardare, ovviamente, solo previsioni incriminatrici del medesimo rango. Ancor più immediata, se non altrettanto decisiva, l'indicazione desumibile dalla rubrica del D.L. n. 146, art. 2, cioè della norma novellatrice dell'art. 73, che testualmente recita: "Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità".
Non basta, perché il Parlamento, anche alla luce delle prime discussioni sul tema, è poi intervenuto in sede di conversione con ulteriori modifiche, che univocamente designano la nuova fattispecie quale figura automa. Si allude qui alle norme che hanno novellato disposizioni a carattere processuale, ove la natura circostanziale delle "ipotesi" lievi era data per scontata, ed è invece enunciata ora, in conseguenza della riforma, l'opposta connotazione di delitti autonomi. In primo luogo va citato il comma 1 - bis, inserito nell'art. 2 del provvedimento d'urgenza, per effetto del quale l'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. h), esclude dalla previsione di arresto obbligatorio non più il caso in cui "ricorra la circostanza prevista dal comma 5" dell'art. 73, ma l'ipotesi che si tratti dei "delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo". Analogamente, nel corpo della norma che regola l'adozione di misure cautelari per i minorenni (D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, art. 19), dopo la modifica introdotta con il comma 1 - ter del citato art. 2, le ipotesi lievi sono citate come "delitti di cui all'art. 73, comma 5, del testo unico" in materia di stupefacenti.
4.2. Le intenzioni del legislatore, a proposito del conferimento d'autonomo rango di reato alla fattispecie, sono state enunciate con rara chiarezza.
Già l'occasio legis, per la verità, avrebbe rappresentato un segnale univoco. La riforma della norma che qui interessa è stata adottata in un provvedimento specificamente mirato alla riduzione del sovraffollamento carcerario, anche in conseguenza della nota sentenza "Torreggiani" deliberata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Il dato emerge all'evidenza dalla titolazione del decreto - legge (supra), dal relativo preambolo ("straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di... reati concernenti le sostanze stupefacenti"), dal complesso delle disposizioni introdotte con il provvedimento in considerazione.
È noto, d'altra parte, come la crescita di durata delle pene detentive scontate in carcere fosse stata in larga misura l'effetto delle riforme attuate con la L. n. 251 del 2005, ed in particolare dell'introduzione, nel corpo dell'art. 69 c.p., del divieto di subvalenza della recidiva reiterata concorrente con circostanze di segno opposto. In presenza dell'ipotesi di violazione "lieve" dell'art. 73, il divieto valeva a neutralizzare l'effetto di attenuazione connesso all'applicazione del comma 5, e ad imporre la commisurazione della pena nell'ambito dei severi valori edittali previsti dall'ipotesi base. Una situazione chiaramente lesiva del principio di proporzionalità, tanto da indurre la Corte costituzionale a rimuovere la disciplina speciale della comparazione proprio e solo con riguardo all'ipotesi del concorso tra la recidiva reiterata e l'attenuante di cui si discute (sentenza 15 novembre 2012, n. 251, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 69 c.p., comma 4, nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sulla recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4).
Ora, sembra evidente come, fecalizzato l'obiettivo di una ulteriore attenuazione dei meccanismi sanzionatori connessi agli episodi piccolo traffico, il legislatore non potesse che compiere proprio la scelta operata: quella cioè di garantire l'effettività dei valori edittali previsti per l'ipotesi lieve sottraendo quest'ultima alla comparazione con fattispecie aggravanti di qualunque genere;
di impedire che, per effetto d'un giudizio di equivalenza o subvalenza della circostanza, si imponesse l'applicazione di una pena minima corrispondente al massimo previsto per la condotta "lieve". Ha concorso allo scopo perseguito dal legislatore, naturalmente, anche la diminuzione del valore massimo della pena detentiva già prevista dall'art. 73, comma 5, (da sei a cinque anni di reclusione). Ma non v'è dubbio che, da solo, un siffatto intervento non avrebbe implicato conseguenze significative in termini di riduzione, con effetti immediati, della popolazione carceraria.
4.3. Non si tratta solo di ricostruire la logica dell'intervento di riforma. Nella relazione governativa che accompagnava il disegno di legge di conversione del Decreto n. 146 (presentato alla Camera dei deputati il 23/12/2013, n. 1921) si legge testualmente che per l'ipotesi lieve è stata prevista "una disciplina sanzionatoria autonoma" proprio allo scopo di sottrarla al giudizio di comparazione regolato dall'art. 69 c.p., in modo che le circostanze eventualmente presenti nei casi concreti operino, previa eventuale comparazione tra loro, con riguardo a valori edittali compresi, per la pena detentiva, tra un anno ed i cinque anni. Ciò, dichiaratamente, allo scopo di "ridurre in maniera significativa il numero dei detenuti presenti nei nostri istituti penitenziari".
4.4. A fronte di una siffatta convergenza di indici letterali, storici e sistematici, si constata come nessuno degli ulteriori criteri normalmente utilizzati per il discrimine tra forma circostanziale e previsione autonoma possa risolutivamente ostacolare la soluzione adottata.
Il criterio topografico è particolarmente insicuro, dato che non mancano casi di reati autonomi previsti in un medesimo articolo di legge (e di fattispecie circostanziali istituite in articoli diversi). Anche una considerazione del bene giuridico - a parte il rilievo che la relativa identificazione si basa sugli essentialia delicti, e quindi presuppone piuttosto che favorire l'individuazione di fattispecie diverse - non appare risolutiva, molti essendo i casi di moltiplicazione delle figure destinate alla protezione d'un medesimo interesse.
Restano semmai gli indizi desumibili dalla tecnica di costruzione della fattispecie, cui occorre prestare particolare attenzione, posto che "il criterio strutturale della descrizione del precetto penale" è considerato il più efficiente a fini di discriminazione tra ipotesi circostanziali e non (Sez. U, Sentenza n. 4694/12 del 27/10/2011, Casani, rv. 251270, ove si richiama adesivamente Sez. U, Sentenza n. 26351 del 2002, cit.). Anche in questa direzione, per altro, non si rinvengono elementi risolutivi.
Il giudizio si orienta generalmente verso l'ipotesi circostanziale nei casi in cui la figura presa in considerazione, per l'indicazione degli elementi costitutivi della condotta, compie un rinvio ad altra fattispecie, enunciando solo i fattori specializzanti che inducono ad una variazione del trattamento sanzionatorio. E non v'è dubbio che, nell'ipotesi "lieve" in materia di stupefacenti, sia rimasta inalterata la scelta del rinvio ad altra figura di reato, contenuta nello stesso articolo, con l'aggiunta un profilo qualitativo (la lieve entità, appunto) che specializza la condotta punibile. Il rinvio si limita, per altro, alla conformazione dei "fatti" cui si connette la previsione punitiva, dato che ad esso - con significativa variazione rispetto al precedente - viene affiancato un diretto riferimento al soggetto attivo ("chiunque").
Non mancano d'altra parte, nel codice penale, casi in cui la tecnica del parziale rinvio ad una diversa previsione di reato è stata utilizzata per delineare figure pacificamente considerate a carattere autonomo (ancora Sez. U, Sentenza n. 26351 del 2002, cit., che menziona tra gli altri il caso dell'art. 251, comma 2). Va aggiunto, sempre nella prospettiva dell'analisi strutturale, che un segnale di autonomia potrebbe" cogliersi nella modalità prescelta per la determinazione del più mite trattamento sanzionatorio, che non si fonda su un criterio di riduzione proporzionale delle pene altrove comminate, ma piuttosto, ed appunto, su una previsione del tutto indipendente. In questo, per la verità, la norma non è diversa rispetto alla versione precedente, ma non sembra privo di significato, al proposito, il passaggio dall'espressione "si applicano le pene" alla dizione "è punito con le pene", tipica, a differenza della prima, delle autonome previsioni di reato.
4.5. In definitiva, nella mancanza di decisivi argomenti di segno opposto, criterio testuale e intentio legis devono certamente orientare l'interprete verso la raffigurazione della nuova "ipotesi lieve" quale figura di reato autonoma rispetto a quella delineata al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. Risulta del resto che, dopo la deliberazione della presente sentenza, diverse ulteriori pronunce di questa Corte abbiano enunciato lo stesso principio (Sez. 4^, Sentenza n. 7367 del 9/01/2014, Fazio;
Sez. 4^, Sentenza n. 10514 del 28/02/2014, Verderamo).
5. La fattispecie novellata dell'art. 73, comma 5, è rimasta inalterata, anche nel suo atteggiarsi ad autonoma figura di reato, pur dopo i mutamenti di quadro normativo sopravvenuti alla presente decisione.
Come si è visto, la legge di conversione del D.L. n. 146 del 2013, non ha modificato la norma in questione, e nel contempo ne ha modificate altre in guisa tale da enunciare letteralmente il superamento della "ipotesi lieve" quale figura circostanziale. Neppure la sopravvenuta e già citata sentenza della Corte costituzionale, n. 32 del 2014, sembra avere alterato la stabilità del principio applicato nella presente sede. La Corte, dichiarando l'illegittimità per motivi procedurali del D.L. n. 272 del 2005, art.
4 - bis, ha eliminato ab initio l'efficacia dell'intervento modificativo attuato con la norma, ed ha chiarito espressamente come, "a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornino a ricevere applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente" all'indicata modifica. Nel contempo, e però, la stessa Consulta ha inteso precisare che gli effetti della sua pronuncia, relativamente all'art. 73, comma 5, "non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il D.L. n. 146 del 2013... in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da quest'ultima".
Insomma, in un panorama di grande movimento, la cui ulteriore ricostruzione esula dai compiti della presente sentenza, la norma introdotta con il D.L. n. 146 del 2013, è rimasta stabile, nella sua confermata natura di nuova fattispecie regolatrice dei casi di lieve entità in materia di stupefacenti (in tal senso, di recente, Sez. 4^, Sentenza n, 19514 del 28/02/2014, Verderamo).
6. Le implicazioni dello ius superveniens sono molteplici. Di una tra esse, direttamente perseguita dal legislatore, si è già detto: il caso lieve va considerato quale norma di base sulle cui previsioni di pena possono operare elementi accidentali, di segno aggravante o attenuante, eventualmente in conflitto tra loro. V'è per altro una ulteriore implicazione, pure foriera di conseguenze assai rilevanti. Alla luce della vigente disciplina della prescrizione, che nasce dal testo novellato dell'art. 157 c.p., il termine per l'estinzione dei fatti lievi di narcotraffico si è drasticamente ridotto. Fin quando si è atteggiata a circostanza attenuante, infatti, l'ipotesi in questione è rimasta del tutto indifferente a fini di computo del termine prescrizionale (comma 2 del citato art. 157), con la conseguenza che tale computo andava operato sugli elevatissimi valori di pena indicati al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, (reclusione per venti anni). Quanto alla nuova ed autonoma figura di reato, invece, il termine prescrizionale è determinato dall'art. 157, comma 1, e si attesta sulla "breve" misura di sei anni, prorogabile solo fino alla durata di sette anni e mezzo, in caso di atti interruttivi, secondo il disposto dell'art. 161 c.p., comma 2, (con le eventuali implementazioni dovute alla recidiva).
7. Delle implicazioni appena illustrate occorre tener conto, naturalmente, per valutare se, ed in quali casi, la nuova fattispecie del comma 5 debba essere considerata norma sopravvenuta più favorevole, ed essere quindi applicata anche riguardo a fatti commessi in epoca antecedente alla sua introduzione nell'ordinamento. Ai fini del presente giudizio rileva la nuova disciplina del termine prescrizionale. È orientamento consolidato che, ai fini dell'applicazione del principio attualmente sancito all'art. 2 c.p., comma 4, debbano essere considerate non solo le modificazioni concernenti la pena, ma anche l'incidenza del novum sulla prescrizione del reato, quando quest'ultima, in seguito all'applicazione della disciplina sopravvenuta, risulti già maturata (Sez. 3^, Sentenza n. 1797 del 16/01/1996, rv. 205385; in precedenza, nello stesso senso, Sez. U, Sentenza n. 10625 del 06/10/1979, D'Elia, rv. 089650; da ultimo, con espresso riferimento alla recente riforma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, Sez. 4^, Sentenza n. 7367 del 9/01/2014, Fazio). Il principio è valido anche per le modifiche che attengano direttamente alle modalità di computo ed alla determinazione di durata del termine per la prescrizione del reato. La conferma viene dal lungo e travagliato dibattito concernente la legittimità costituzionale di una norma transitoria che aveva avuto proprio la funzione di limitare la retroattività degli effetti della riforma attuata con la L. n. 251 del 2005. Il problema, come può ricordarsi qui in termini del tutto generali, non è se le modifiche favorevoli della disciplina della prescrizione debbano retroagire a norma dell'art. 2 c.p., comma 4, ma se siano tollerabili, nella prospettiva della Costituzione e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, norme che valgano a limitare l'effetto di retroazione. Il quale effetto dunque, nell'assenza di una disciplina derogatrice, si propaga all'indietro con il solo limite del giudicato. È appena il caso di notare, a quest'ultimo proposito, che nessuna rilevanza può assumere la progressione del giudizio al momento di entrata in vigore del testo novellato dell'art. 157 c.p., secondo quanto stabilito alla citata L. n. 251 del 2005, art. 10, nel testo "emendato" dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 23/11/2006. La disciplina di transizione riguardava e riguarda, infatti, gli effetti di retroazione della specifica legge sopravveniente, ed a quei soli fini interferisce con la regola generale dell'art. 2 c.p.. 8. Alla luce di quanto fin qui si è detto, risulta chiaro come, nei confronti dell'odierno ricorrente, debba farsi applicazione della norma sopravvenuta, cioè della vigente previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in quanto più favorevole all'interessato.
Come a suo tempo si è visto, il fatto in contestazione risale al 4/04/2001. Non risulta alcuna sospensione della corsa del termine prescrizionale. L'estinzione del reato - tenendo conto dell'effetto interruttivo connesso alla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, ed anche del prolungamento della proroga determinato dalla recidiva (due terzi del termine, invece che un quarto) - deve comunque intendersi maturata, alla luce dello ius superveniens, prima della definizione del giudizio di appello.
Con la conseguenza, secondo quanto enunciato in esordio, che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014