Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 14288
CASS
Sentenza 8 gennaio 2014

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L'"ipotesi lieve" di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73, comma quinto del d.P.R. n. 309 del 1990), così come riformulata dall'art. 2, comma primo lett. a) del D.L. n. 146 del 2013, configura una fattispecie autonoma di reato rispetto a quella contemplata dal primo comma primo dello stesso articolo, secondo le indicazioni desumibili dal criterio testuale, da quello sistematico e dall'analisi dell' "intentio legis", non contrastate da decisivi argomenti di segno opposto.

La norma introdotta dal D.L. n. 146 del 2013 per la nuova regolazione dei casi di lieve entità in materia di stupefacenti è rimasta inalterata dopo la sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 che, dichiarando l'illegittimità per motivi procedurali degli artt. 4-bis e 4 - vicies del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006), ha ripristinato il testo originario dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, senza coinvolgere la modifica del comma quinto, stabilita con disposizione successiva a quella colpita da censura e da essa indipendente (Conff. nn. 11128 e 13903 del 2014, non mass.).

Dalla riformulazione dell' "ipotesi lieve" di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti, determinata dal D.L. n. 146 del 2013, discende, con il superamento della pregressa configurazione circostanziale, un più favorevole regime del termine di prescrizione che, in base alla regola stabilita dall'art. 157, comma primo, cod. pen., dovrà ora computarsi sulla base della pena edittale stabilita per la nuova fattispecie autonoma di reato, attestandosi sulla breve misura di sei anni, prorogabile fino alla durata di sette anni e mezzo in caso di atti interruttivi.

In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicazione del principio di prevalenza della disciplina in concreto più favorevole sancito dall'art.2, comma quarto, cod. pen., devono essere considerate non solo le modificazioni concernenti la pena, ma anche l'incidenza del 'novum' sulla prescrizione del reato, quando quest'ultima, in seguito all'applicazione della disciplina sopravvenuta, risulti già maturata. (Fattispecie relativa alle modifiche del regime della prescrizione derivate dalla nuova configurazione quale reato autonomo dell'ipotesi lieve di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 14288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14288
Data del deposito : 8 gennaio 2014

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