Sentenza 27 aprile 2012
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L'inammissibilità del ricorso non impedisce alla Corte di Cassazione di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irrogare una pena illegale.
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- 1. Alle Sezioni unite la questione della rilevabilità di ufficioGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere l'ordinanza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Non sarà semplice, per le Sezioni unite, il 25 giugno prossimo, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso in proc. Butera, dare risposta nel merito al contrasto sottoposto alla loro cognizione dalla quinta sezione penale con l'ordinanza in rassegna. Vediamo perché. Converrà prendere le mosse dai fatti oggetto di giudizio. Due coniugi, cui si ascrivono lesioni personali in concorso e, per il solo marito, minacce, sono rispettivamente condannati alla pena condizionalmente sospesa di due e tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Sentenza confermata in …
Leggi di più… - 2. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2012, n. 24128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24128 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/04/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1065
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 378/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CR IO N. IL 17/01/1932;
avverso la sentenza n. 80/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del 15/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. V. D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RILEVATO IN FATTO
La corte d'appello di Potenza, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Di IS GI fu condannato alla pena di giorni 15 di reclusione, con riconoscimento di attenuanti generiche, oltre al risarcimento danno in favore della costituita parte civile, perché riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 612 comma secondo cp, perché, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, minacciava IN FR, proferendo nei suoi confronti le frasi "verrò dove abiti con mio figlio HE e, con il fucile, ti faremo fuori", "non finisce qui: vi farò vedere che bel fucile ho". Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione ed errata interpretazione dell'art. 521 c.p.p., errata applicazione dell'art. 192, comma 4, in relazione all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), mancanza di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del teste D'ZI. Argomenta come segue. Vi è difformità tra la frase minacciosa riportata nel capo d'imputazione e quanto riferito dalla persona offesa in dibattimento. Secondo i giudici del merito, trattasi di difformità non essenziale, che - dunque - non incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa. Così non è (e la giurisprudenza di legittimità citata dalla sentenza impugnata non è pertinente) in quanto una diversa formulazione dell'accusa avrebbe diversamente determinato la strategia difensiva, con specifico riferimento al caso di specie. L'imputato, invero, è persona ultraottantenne, con problemi di deambulazione, di talché appare quanto mai improbabile che lo stesso potesse effettivamente recarsi presso l'abitazione del IN. L'imputato poi non possiede un fucile. Se la difesa fosse stata messa per tempo a conoscenza del diverso contenuto dell'accusa, avrebbe adottato una differente strategia per sostenere l'innocenza del Di IS. Tutto ciò non è stato reso possibile e - dunque - si è effettivamente verificata compressione dell'esercizio del diritto di difesa.
Erroneamente poi i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la persona offesa potesse essere sentita con modalità diverse da quelle previste dall'art. 210 c.p.p.. In realtà il IN è stato denunciato dal Di IS per fatti analoghi a quelli per i quali si procede e, allora, deve ritenersi persona imputata o indagata in procedimento connesso o collegato. Erra la corte d'appello quando ritiene che, non essendo la persona offesa imputata, la stessa possa essere liberamente sentita come testimone. In realtà basta lo status di indagato perché il giudice debba adottare la procedura prevista dall'art. 210 codice di rito.
La sentenza ricorsa, peraltro, presenta una grave lacuna nella sua trama motivazionale, atteso che, con i motivi di appello, si era fatto rilevare come le dichiarazioni del D'ZI fossero scarsamente attendibili, in quanto contraddittorie e imprecise e come le stesse, peraltro, fossero non coincidenti con quelle rese alla persona offesa. In ordine a tale censura, il giudice di secondo grado nulla scrive, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni del IN trovano riscontro in quelle di D'ZI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima censura è inammissibile per genericità, tranne, per quel che si chiarirà in seguito, per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio.
Invero il ricorrente sostiene che vi sta difformità tra il contenuto della frase minacciosa come riportata nel capo d'imputazione e quanto la persona offesa avrebbe riferito in dibattimento. Tuttavia, con il ricorso, non si chiarisce ne' si riporta il contenuto delle dichiarazioni dibattimentali del IN, non consentendo - dunque - a questa corte di legittimità di verificare se e fino a che punto sussista la denunciata difformità, ti principio di autosufficienza del ricorso per cassazione comporta che il ricorrente indichi con precisione l'atto cui intenda far riferimento, ovvero ne riporti il contenuto, ovvero ancora ne fornisca copia documentale, non potendo pretendersi che la corte di cassazione ponga in essere una sua attività esplorativa degli atti del procedimento, cui - di regola - non deve avere accesso.
Ad abundantiam, si osserva che, nel capo d'imputazione si riporta il fatto che l'imputato avrebbe fatto riferimento all'aiuto che il figlio HE gli avrebbe prestato per consentire l'espletamento dell'azione (armata) ritorsiva nei confronti del IN. La seconda censura è infondata manifestamente, atteso che la corte lucana afferma che nei confronti del IN non risulta iscritto alcun procedimento penale. Da ciò essa fa derivare la corretta conclusione che il predetto non risulta imputato, ne' indagato. Il fatto che, nei suoi confronti, l'imputato Di IS abbia proposto, a quel che si apprende dal ricorso, querela - ovviamente - non vale, di per sè, a conferire al querelato lo status di indagato;
diversamente ragionando, l'imputato potrebbe, potestativamente, trasformare la persona offesa in persona indagata in procedimento connesso o collegato.
La terza censura si manifesta come aspecifica, atteso che la corte di merito ha affermato che le dichiarazioni della persona offesa appaiono suffragate da circostanze di riscontro, oltre che dalle dichiarazioni del D'ZI. Orbene, la critica del ricorrente si appunta esclusivamente sull'attendibilità delle dichiarazioni di quest'ultimo, trascurando che, per costante giurisprudenza, le dichiarazioni della persona offesa, seppur costituita parte civile, ben possono essere poste alla base del libero convincimento del giudicante, nulla osservando, inoltre, circa il fatto che il giudice d'appello ha qualificato come "suffragate da circostanze di riscontro" (evidentemente diverse e distinte dalle dichiarazioni del D'ZI) le parole del IN.
Tanto premesso, il ricorso dovrebbe, nel suo complesso, essere dichiarato inammissibile.
Resta tuttavia che la pena applicata al Di IS è illegale;
invero, una volta concesse le attenuanti generiche, il delitto di minaccia aggravata, "degrada" in quello di minaccia semplice, con conseguente applicabilità della sola pena di competenza del giudice di pace, vale a dire, quella pecuniaria.
Questa Corte deve ritenersi investita della questione, atteso che il ricorso, negando la responsabilità dell'imputato, non può - al contempo - non disconoscere (anche e residualmente) il trattamento sanzionatorio.
Nè a una pronunzia sul punto può esser di ostacolo la intrinseca inammissibilità delle censure (esplicitamente) formulate, atteso che il principio di legalità ex art. 1 c.p. e la funzione della pena, come concepita dall'art. 27 Cost., non appaiono conciliabili con la applicazione di una sanzione non prevista dall'ordinamento. D'altronde, la giurisprudenza più risalente (ASN 198503369-RV 168651; ASN 198300079-RV 156786 e, per quel riguarda la pena accessoria: ASN 19851123O-RV 171202) ebbe modo di chiarire che il giudice dell'impugnazione, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, deve annullare o modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per specie, genere o quantità. Ciò in applicazione dell'art 152 dell'allora vigente codice di rito. Ma l'art. 152 del "vecchio" codice, come è noto è
contenutisticamente (e quasi letteralmente) riprodotto dall'art. 129 vigente c.p.p..
D'altra parte, la più recente giurisprudenza (certamente formatasi sotto l'imperio del codice entrato in vigore nel 1988) ha escluso, ad es., che possa esser "salvata", mediante rettifica da parte del giudice della impugnazione, la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., che abbia applicato una pena contra legem, meno che mai, dunque, deve ritenersi che, in ipotesi di patteggiamento, la illegalità del trattamento sanzionatorio possa essere non rilevata (ASN 201201883-RV 251796; ASN 201016766-RV 246930; ASN 200734302-RV 237124; ASN 200701411-RV 236033).
E se l'esigenza di legalità della sanzione - si ripete, imposta dall'art. 1 c.p. e presupposta dall'art. 27 Cost. - deve prevalere anche sull'accordo delle parti (e dunque, in ipotesi, sullo stesso consenso dell'imputato a subire una pena più grave di quella prevista dall'ordinamento), a maggior ragione, ciò deve avvenire quando il trattamento sanzionatorio non è frutto di un accordo (sia pure "asimmetrico") tra le parti, ma è determinato dal giudice. Alla illegalità della pena, nel caso in esame, proprio perché la determinazione del trattamento sanzionatorio non dipende da una negoziazione tra le parti (per le quali rappresenta l'obiettivo finale), ma dalla scelta del giudicante, può provvedere direttamente questa Corte, applicando la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva e proporzionalmente alla misura (erroneamente) determinata dal giudice di merito.
Il trattamento sanzionatorio, pertanto, può e deve essere rideterminato in Euro 25 di multa.
Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per quel che riguarda la pena, la quale va rideterminata come sopra indicato. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in Euro venticinque (25) di multa;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012