Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato ha natura di debito di valuta. Ne consegue che il colposo ritardo nell'adempimento della suddetta obbligazione, per l'ingiustificato superamento dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, genera l'accessoria e coordinata obbligazione dell'assicuratore di prestazione degli interessi di cui all'art. 1224, comma primo cod. civ. ed, eventualmente, del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., anche oltre i limiti del massimale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO FE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.CARONCINI 27, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GIORGI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IF LU, DI NZ AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F.MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
COMP LLOYD INTERNAZIONALE SOC;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 06193/93 proposto da:
MILANO ASSIC SOC, (che ha assorbito per incorporazione il LLOYD INTERNAZIONALE SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 15, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO PESATURO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RO FE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.CARONCINI 27, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GIORGI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
IF LU, DI NZ AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2727/92 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 22/05/92, depositata il 14/10/92 (R.G. 1583/88);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Attilio PESATURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10 ed il 14.2.1982, ES RO, quale legale rappresentante del figlio minore ER, premesso che quest'ultimo il 25.3.1981, mentre attraversava la Via Gregorio VII, in Roma, era stato investito dalla moto Honda 500 ed aveva riportato lesioni con postumi permanenti, conveniva il conducente GI NI, la proprietaria NN Di FO, e la Compagnia assicuratrice S.p.a Lloyd Internazionale davanti al Tribunale di Roma per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. I convenuti resistevano.
Il tribunale, con sentenza del 25.9 1987, dichiarava il NI esclusivo responsabile dell'incidente e condannava i solido i convenuti al pagamento della somma di L. 26.625.000, di cui L. 825.000 per danno biologico da inabilità temporanea e L. 25.800.000 per danno biologico permanente nella misura del 10%. Proponeva appello la S.p.a. Lloyd Internazionale, contestando l'attribuzione esclusiva responsabilità del sinistro al NI, l'entità del risarcimento del danno e la sua condanna oltre il limite del massimale, pari a L. 20.000.000.
Resisteva il RO, che proponeva a sua volta appello incidentale, richiedendo la condanna della Compagnia di assicurazione al pagamento del massimale di polizza rivalutato dalla data di insorgenza del danno al suo ristoro.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14.10.1992, accoglieva entrambi gli appelli per quanto di ragione. Riteneva la corte:
- che la responsabilità dell'incidente doveva essere addebitata nella misura del 90% al conducente del motoveicolo, per aver tenuto una velocità eccessiva in relazione alle condizioni della strada, la cui carreggiata risultava ristretta dalla presenza di auto in sosta sulla destra ed in particolare dalla presenza di un autocarro fermo in seconda fila, con la colpa concorrente del minore, che aveva attraversato la strada in zona non servita da apposito passaggio pedonale senza dare la precedenza al motoveicolo;
- che l'importo del risarcimento del danno, correttamente liquidato dal primo giudice, doveva essere ridotto, tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa del minore, a L. 23. 962. 500;
- che, non avendo la Compagnia di assicurazione provveduto a corrispondere il massimale di polizza, pari a L. 20.000.000 (come accertato a seguito della produzione della polizza in secondo grado), entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di indennizzo ex art 22 della legge n.990 del 1969, effettuata dal RO il 9.4.1981, ma soltanto in data 19.4.1988, l'inadempimento dell'assicuratore, essendo relativo ad una obbligazione pecuniaria, soggetta al principio nominalistico, determinava l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori, oltre al maggior danno da svalutazione limitato al pregiudizio non soddisfatto dalla misura degli interessi ex art. 1224 c.c.;
- che l'obbligazione dell'assicuratore, alla data della corresponsione del massimale (18.4.1988) ammontava a L. 37.400.000, comprensiva di capitale (L.20.000.000), interessi moratori (L.7.000.000) e maggior danno (L.10.400.000), sicché residuava un debito di L. 17.400.000, sul quale erano dovuti interessi (L.3.830.000) e maggior danno (L. 694.000).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RO, sulla base di due motivi. Hanno resistito, con controricorso, il NI e la Di FO, e, con separato controricorso, la S.p.a. Milano Assicurazioni, incorporante la S.p.a. Lloyd Internazionale, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, ai quali ha resistito, con controricorso, il RO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n.4840/93
2. Con il primo motivo il ricorrente svolge due censure. 2. 1. In primo luogo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 134 del codice della strada, deduce che erroneamente la corte d'appello ha riconosciuto a carico del pedone investito un concorso di colpa nella misura del 10%, per non aver dato la precedenza al motoveicolo.
Sostiene che la corte non ha considerato che nessuna colpa era ascrivibile al pedone, poiché la presenza di veicoli in sosta impediva l'avvistamento del motoveicolo.
2. 1. In secondo luogo, deduce che la corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita inidoneità del NI, in quanto minore degli anni 21 a condurre un motoveicolo di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
3. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili di censura. 3. 1. La corte territoriale ha proceduto alla ricostruzione dell'incidente esaminando il comportamento del conducente del motoveicolo investitore e del pedone investito.
Ha quindi rilevato, con riferimento al primo, che, tenuto conto delle tracce lasciate sul manto stradale, il conducente del motoveicolo procedeva in zona urbana ad una velocità superiore a 50 Km orari;
che tale velocità doveva ritenersi eccessiva in relazione alle condizioni della strada, la cui carreggiata risultava ristretta dalla presenza di auto in sosta sulla destra ed in particolare dalla presenza di un autocarro fermo in seconda fila.
Ha poi osservato che anche la condotta del pedone non era conforme alle regole della circolazione, atteso che il minore (all'epoca di anni otto) aveva attraversato la strada in zona non servita da apposito passaggio pedonale, senza dare la precedenza al motoveicolo.
Ha quindi conclusivamente affermato che la responsabilità dell'incidente doveva essere addebitata nella misura del 90% al conducente del motoveicolo, con la colpa concorrente del pedone nella residua misura del 10%.
3.1.1. Ora, la prima doglianza investe appunto la ricostruzione dell'incidente è la valutazione dell'incidenza della condotta dei protagonisti ai fini del riparto di responsabilità come compiuta dalla corte territoriale.
Ma tale una censura siffatta è inammissibile, poiché, gli accertamenti compiuti dalla corte territoriale e le conseguenti valutazioni, in quanto sorretti da congrua motivazione, non sono sindacabili in questa sede.
3.2. La seconda doglianza va del pari disattesa.
La corte d'appello, avendo riscontrato in concreto gravi elementi di colpa nella condotta del motociclista (nei sensi già precisati), sufficienti ad attribuire al predetto la responsabilità quasi totale del sinistro (fissata nella misura del 90%), ha implicitamente ritenuto assorbita, per superfluità, la valutazione dell'incidenza dell'inidoneità del NI, per ragioni di età, alla guida del motoveicolo, in ragione della sua cilindrata.
4. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1277, 2056, 1223 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente deduce che la corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato l'obbligazione dell'assicuratore come obbligazione pecuniaria, e conseguentemente applicato, ai fini del risarcimento da tardivo adempimento, l'art. 1224 c.c., riconoscendo il diritto agli interessi di mora a decorrere dalla scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n.990 del 1969, oltre al maggior danno non coperto dai detti interessi.
Sostiene che l'obbligazione in questione ha natura di debito di valore, suscettivo di automatica rivalutazione dalla data del sinistro a quella della pronuncia di condanna, con diritto anche agli interessi sulla somma rivalutata.
4. 1. Il motivo non è fondato.
Per costante giurisprudenza di, questa S.C., in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore nei confronti del danneggiato che abbia fatto richiesta del risarcimento ai sensi dell'art. 22 della legge n.990 del 1969, integra un debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico, il cui inadempimento, decorso il termine di sessanta giorni dalla suindicata richiesta, comporta, ai sensi dell'art. 1224 c.c, che l'assicuratore è tenuto alla corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno, anche oltre il limite del massimale (sent. n. 1785/96; n. 11561/92). Al suindicato principio si è correttamente uniformata la corte territoriale.
Ricorso n. 6193/93.
5. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art 134 c.s., nonché difetto di motivazione, la ricorrente incidentale deduce che erroneamente la corte d'appello avrebbe limitato il concorso di colpa del minore nella misura del 10%.
5. 1. Il motivo non è fondato.
Come già rilevato nell'esaminare il primo motivo del ricorso principale (v. n. 3.1.), la corte d'appello ha proceduto alla ricostruzione dell'incidente ed alla valutazione delle colpe concorrenti dei soggetti coinvolti con motivazione adeguata, pervenendo al riparto di responsabilità nelle percentuali del 90% e del 10%.
La censura, in quanto rivolta ad un apprezzamento di fatto sorretto da congrua motivazione, risulta quindi inammissibile in questa sede.
6. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. e difetto di motivazione, la ricorrente incidentale si duole della condanna al risarcimento del danno non coperto dagli interessi moratori.
Sostiene che la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere esaustiva l'attribuzione dei soli interessi moratori. 6. 1. Il motivo non è fondato.
Nel caso di mora nel pagamento di debito pecuniario, ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c., spetta al creditore il risarcimento del danno da lucro cessante, nella misura forfettaria assicurata dagli interessi moratori.
Il comma 2 della suindicata disposizione riconosce tuttavia al creditore, il quale deduca e dimostri di avere subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi legali, il diritto ad essere risarcito di tale maggior danno.
Ed a tale principio si è sostanzialmente attenuta la corte territoriale.
7. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.
8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999