Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4155
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Sentenza 26 aprile 1999

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato ha natura di debito di valuta. Ne consegue che il colposo ritardo nell'adempimento della suddetta obbligazione, per l'ingiustificato superamento dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, genera l'accessoria e coordinata obbligazione dell'assicuratore di prestazione degli interessi di cui all'art. 1224, comma primo cod. civ. ed, eventualmente, del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., anche oltre i limiti del massimale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4155
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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