Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' ITALI NO0278 5 /0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 22172/98 Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere- Cron. 5778 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE - Rep. - Consigliere- Ud.19/12/00 Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. LA DI, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 2000 # 26 FEB, 2001 VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e Bu 3000 difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente-
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2000 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', 5564 giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO -1- TUCCARI di ROMA del 17/11/00, rep.55463; resistente con procura avverso la sentenza n. 23/98 del Tribunale di ANCONA, depositata il 16/01/98 R.G.N. 264/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 29 ottobre 1993 IO AR, premesso di avere contratto, a causa della propria attività lavorativa di conduttore di caldaie, produttive di rumore, malattia professionale (ipoacusia), con postumi permanenti in misura indennizzabile, chiedeva che il OR di Ancona condannasse l'INAIL a corrispondergli la relativa rendita con decorrenza ed interessi di legge, avendo avuto esito negativo la procedura amministrativa. Si costituiva l'INAIL e chiedeva il rigetto della domanda, contestando la sussistenza di malattia professionale. Il OR, disposta consulenza tecnica, con sentenza del 6 ottobre 1994, accoglieva il ricorso e condannava l'INAIL a costituire in favore dell'assicurato una rendita pari ad un danno del 15,75%, con interessi di legge sugli arretrati. Ayverso tale decisione proponeva appello l'INAIL, con ricorso depositato il 25 novembre 1994, e ne chiedeva la riforma;
contestava le conclusioni del CTU del f OR in ordine all'origine professionale della malattia ed alla quantificazione del danno. Si costituiva l'appellato e chiedeva il rigetto del gravame, riportandosi ai dati clinici evidenziati dal CTU ed alle argomentazioni del proprio consulente di parte. Disposte due nuove consulenze -in quanto l'appellato aveva contestato il procedimento di visita sanitaria del primo dei due consulenti- l'adito Tribunale di Ancona, sulla scorta della disposta CTU, pur riconoscendo la natura professionale della malattia, rilevava che il danno per ipoacusia era del 6% e non raggiungeva quindi la soglia indennizzabile, e pertanto accoglieva l'appello, rigettando, di conseguenza, la domanda proposta dal AR con il ricorso introduttivo. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il AR con un unico motivo. L'INAIL non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.61, 437 e 441 c.p.c. nonché degli artt. 66 e 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e conseguente erronea e contraddittoria motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), deduce sostanzialmente il palese contrasto esistente tra i due pareri espressi dai consulenti tecnici nominati nei gradi di merito, con conseguente difetto di motivazione della sentenza del Tribunale, la quale, sulla considerazione assorbente della insussistenza di elementi idonei a disporre il rinnovo della disposta consulenza tecnica o, comunque, i richiesti chiarimenti, adeguandosi apoditticamente alla relazione resa dall'ausiliare in secondo grado, non aveva in concreto evidenziato le ragioni del privilegio così accordato, incorrendo in tal modo nel lamentato difetto di motivazione. Il motivo non può trovare accoglimento. Questa Corte ha in più occasioni affermato che difetta indubbiamente di motivazione la sentenza che, non cogliendo il contrasto tra due consulenze tecniche disposte d'ufficio, aderisca all'una od all'altra senza evidenziare le ragioni della accordata preferenza, ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente taluna, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre. Tale principio, peraltro, soffre due eccezioni, correlate, la prima, alla disomogeneità delle situazioni patologiche tecnicamente valutate dalle contrastanti consulenze, nella ipotesi in cui, successivamente all'iniziale accertamento peritale, intervenga un fattore novativo morboso, non valutato in precedenza e determinante in ordine al responso demandato al secondo ausiliare;
e la seconda, al metodo tecnico adoperato successivamente dal consulente a fini di indagine, ove sollecitato dalle più aggiornate teorie scientifiche e che possano indurre a differenti valutazioni pur in presenza del medesimo substrato 2 patologico. In entrambi i casi, tuttavia, purché il giudice, recependo il parere in sentenza e facendolo proprio a fini decisori, esponga adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto ad aderirvi, in quanto in linea con i criteri di legge e corretto sul piano medico-legale. Con il corollario che la definitiva valutazione del giudice costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato della Corte di Cassazione, sollecitato con specifico ricorso, deve limitarsi alla verifica della sufficienza e della correttezza logico-giuridica della motivazione di supporto (in particolare, Cass.7 gennaio 2000 n. 105). Nella specie il Tribunale di Ancona ha applicato correttamente detti principi, in quanto, ricorrendo la ipotesi di adozione in secondo grado di un nuovo metodo di valutazione, peraltro recepito anche nell'accordo INAIL - Patronati del 1994, e ritenuto tale metodo, utilizzato dal perito per calcolare la percentuale della perdita uditiva del AR, più valido rispetto a quello adottato dal consulente di primo grado, ne ha motivato la scelta, sia pur riproducendo le medesime argomentazioni adottate dal consulente nominato in grado di appello. Ha, infatti, in proposito osservato che tale metodo aveva sostituito, per la valutazione del danno, quello scaturito dall'accordo INAIL-Patronato del 12 dicembre 1991, in quanto, recependo le osservazioni del giudice di legittimità, aveva elaborato una tabella valutativa redatta su basi scientificamente più corrette delle precedenti. Di guisa che, logicamente cosi' spiegando le divergenze di valutazioni, non solo ha evidenziato che il denunciato contrasto era in realtà soltanto apparente, in quanto strettamente connesso alla scelta del metodo utilizzato dal perito per calcolare la percentuale della perdita uditiva, -pacifica essendo la natura professionale della lamentata ipoacusia- ma ha anche sufficientemente motivato sulle ragioni logiche della preferenza accordata 3 all'adozione del cennato metodo novativo, coerentemente fornendo, poi, in ulțima analisi, adeguato supporto argomentativo alle conclusioni negative raggiunte in tema di percentuale di inabilità permanente parziale (5,8%, arrotondato al 6%). Peraltro, il Giudice a quo ha anche dato atto che, alla stregua delle considerazioni del C.T.U., applicando alla audiometria tonale liminare, praticata nel corso della consulenza tecnica di primo grado, il metodo in uso (cioè quello dell'accordo INAIL-Enti Patronato del 16 giugno 1994), si giungeva ad una valutazione del danno del 7,6%, comunque al disotto del limite indennizzabile;
onde, anche sotto il profilo di una pretesa “valutazione preferenziale ai dati pervenuti dall'INAIL”, la critica avanzata dal ricorrente appare destituita di fondamento. Le esposte considerazioni, dunque, consentono di ritenere che la sentenza impugnata non appare inficiata dai vizi di motivazione prospettati in gravame, sicche' la stessa regge al controllo di legittimita' sollecitato sul punto. Per l'effetto il ricorso va rigettato. Non si procede ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, non essendosi l'INAIL costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
mulla per le spese di questo giudizio. Roma, 19 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente D E L L L G G A 1 - 8 5 E E 3 . 1 3 7 - N 3 Eresze D I T R O N I A I T S O I S ' L R A E E D T 0 L 1 . E G S A R R I I A D T , S O A T N E O S G , A P E S S IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA Depositata in Cancelleria L O L , B O A I D T S P O oggi, 26 FEB, 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA