Sentenza 7 luglio 2001
Massime • 1
In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il principio tanto dell'immediatezza della contestazione dell'addebito quanto della tempestività del recesso datoriale, la cui "ratio" riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice del merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento di un impiegato di banca svolgente attività di ufficiale di riscossione intimato il 29 ottobre 1997 a fronte di una verifica ispettiva - nella quale erano emersi i gravi inadempimenti dell'impiegato - svolta dalla Guardia di Finanza nel giugno 1997, di una contestazione degli addebiti avvenuta il 12 luglio e di giustificazioni fornite dal dipendente il 13 agosto 1997).
Commentari • 2
- 1. Licenziamento disciplinare e principio di immediatezza (Cass. n. 16831/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2013
1. Questione Il lavoratore conveniva davanti il tribunale la società per accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa e per la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda, che è stata riformata con sentenza dalla Corte d'appello, la quale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, condannava la società a risarcire il danno al lavoratore nella misura delle retribuzioni legali di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, con interessi, rivalutazione e contributi previdenziali. La Corte di appello riteneva generica la contestazione disciplinare. La società propone ricorso per cassazione …
Leggi di più… - 2. Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza 23/08/2006 n° 18377Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9253 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AL SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO DE SARNO, RAIMONDO INGANGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO RIZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1049/99 del Tribunale di NOLA, depositata il 26/10/99 R.G.N. 285/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA per delega AVVOCATO RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor ER Di MA conveniva in giudizio dinanzi al TO di Nola, sezione distaccata di S. Anastasia, quale giudice del lavoro, il BA di OL S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Esponeva che dal 1993, quale impiegato di prima categoria del BA di OL, aveva svolto l'attività di ufficiale di riscossione dei tributi;
che il 17 luglio 1997 il BA gli aveva contestato che nel corso di una verifica era emerso che egli aveva predisposto numerosi verbali di esecuzione negativa falsi, in quanto non corrispondevano ad alcun effettivo accesso sul luogo;
che tali verbali, benché privi di notifica, erano stati dotati di un numero di registro cronologico ed erano stati inseriti negli elenchi predisposti per l'invio al visto.
Aggiungeva che, nonostante le sue giustificazioni, in data 29 ottobre 1997 il servizio di riscossione dei tributi gli aveva intimato licenziamento per giusta causa. Chiedeva che il TO dichiarasse il licenziamento nullo perché tardivo e discriminatorio. Costituitosi in giudizio il BA di OL ed espletata l'istruttoria, con sentenza il TO riteneva che il licenziamento fosse fondato non su una giusta causa, ma su un giustificato motivo soggettivo;
di conseguenza da una parte rigettava la domanda e, dall'altra, condannava il BA al pagamento dell'indennità di preavviso.
La decisione del TO è stata confermata dal Tribunale di Nola con sentenza depositata il 26 ottobre 1999. Avverso quest'ultima decisione il signor Di MA propone ricorso illustrato con memoria.
Il BA di OL resiste con controricorso illustrato anch'esso con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 1 e 5 della legge n. 604 del 1966 e degli artt. 1362, 2119, e 2697 del codice civile. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo nonostante la mancanza di immediatezza tra l'accertamento dei fatti e l'adozione del provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro. Il motivo è infondato.
L'art. 7 dello statuto dei lavoratori prevede una serie di limiti sostanziali e procedurali del potere disciplinare del datore di lavoro: tale potere non può quindi essere esercitato liberamente, come in precedenza, ma è soggetto a una certa procedura. La norma è stata ritenuta, dopo una iniziale incertezza, applicabile non soltanto alle sanzioni minori, ma, per evidenti ragioni di tutela del lavoratore, anche a quella più grave di tutte, il licenziamento disciplinare e cioè il licenziamento motivato da una condotta colposa, o comunque manchevole, del lavoratore.
La norma non prevede il termine entro il quale il datore di lavoro deve esercitare il suo potere disciplinare. Tuttavia alcuni contratti collettivi hanno integrato la norma prevedendo ulteriori oneri a carico del datore di lavoro per assicurare la certezza e l'immutabilità dell'addebito; e la giurisprudenza ha affermato un generale principio della tempestività o, con termine che ha avuto maggiore fortuna, della immediatezza dell'esercizio del potere disciplinare e, in particolare, del potere di licenziamento. Il principio, applicato in un primo tempo al solo licenziamento per giusta causa, è stato successivamente esteso all'ipotesi di giustificato motivo soggettivo e riguarda sia la fase della contestazione dell'addebito, sia la fase successiva della applicazione della sanzione.
Il requisito dell'immediatezza deve peraltro essere inteso in senso non assoluto, ma relativo ed è quindi, in concreto, compatibile con un intervallo di tempo indispensabile per l'accertamento dei fatti e la loro valutazione (Cass. 24 novembre 1994 n. 9961 e numerose altre).
Non sempre, infatti, è possibile una immediata contestazione dell'addebito e una altrettanto immediata applicazione della sanzione. In molti casi, la contestazione dell'addebito richiede particolari e talora non agevoli accertamenti per avvalorare un primo sospetto, ovvero per compiere la valutazione unitaria di più infrazioni commesse dal dipendente in tempi diversi;
e anche l'applicazione della sanzione richiede una attenta valutazione da parte degli organi competenti circa la sua necessità e il tipo di sanzione da applicare, specie quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere.
L'accertamento della tempestività dell'esercizio del potere disciplinare richiede quindi una valutazione delle varie circostanze del caso concreto. Esso deve essere svolto dal giudice del merito e non può essere sindacato in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. (Cass. 2 aprile 1987 n. 3190 e numerose altre).
Peraltro l'accertamento della tempestività da parte del giudice del merito non ha carattere meramente arbitrario, ma deve corrispondere alle esigenze e alle funzioni per le quali il principio stesso è stato riconosciuto.
Al riguardo va osservato che il principio non introduce, come pure è stato sostenuto, un obbligo contrattuale del datore di lavoro per la tutela del diritto di difesa del lavoratore e per assicurare un effettivo ed equilibrato contraddittorio tra le parti, ma attiene ai limiti stessi del potere disciplinare. Questo deve essere esercitato per i fini suoi propri, per sanzionare un illecito comportamento del dipendente, e non può essere utilizzato per fini diversi: per sbarazzarsi di un lavoratore poco gradito al datore di lavoro o per tenerlo in un indeterminato e ingiustificato stato di soggezione. Il giudice non deve accertare se il procedimento disciplinare si sia svolto con un immediato e, perciò stesso, poco meditato scambio di colpi tra le parti che finirebbe per danneggiare soprattutto il lavoratore, ma deve accertare se il potere disciplinare sia stato esercitato con correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
in particolare deve accertare se sussista effettivamente un nesso di causalità tra l'addebito contestato e il potere disciplinare e che questo non sia stato usato in modo distorto per fini diversi da quelli suoi propri.
Il decorso del tempo tra l'accertamento dell'illecito e la contestazione o tra la contestazione e l'applicazione della sanzione non costituisce dunque la violazione di un obbligo procedimentale, ma può costituire l'indice di un non corretto uso del potere disciplinare. In tal caso il procedimento disciplinare deve essere considerato illegittimo anche se nel caso particolare non abbia avuto alcun effetto pregiudiziale sulle capacità di difesa del lavoratore;
e d'altra parte è stato ritenuto che l'esercizio del potere disciplinare può avvenire anche molto tempo dopo la commissione dell'illecito qualora il datore di lavoro, per cause a lui non imputabili, sia pervenuto a conoscenza di esso solo in quel momento. (Cass. 28 gennaio 1992 n. 867; Cass. 4 febbraio 1992 n. 1165). Come è stato giustamente osservato, il giudizio circa la tempestività dell'avvio dell'azione disciplinare deve essere condotto prendendo a riferimento il momento della conoscenza da parte del datore di lavoro dell'episodio da contestare, e non quello del concreto accadimento dell'episodio stesso: con la conseguenza che sono pacificamente ritenute possibili contestazioni relative ad episodi verificatisi molto tempo addietro, di cui il datore di lavoro solo in seguito ha acquisito conoscenza, e dei quali ben può il dipendente avere perduto la precisa memoria storica".
In sostanza ciò che si prende in considerazione è solo la buona fede e la correttezza del datore di lavoro e non le conseguenze pregiudiziali del decorso del tempo sulle possibilità difensive del lavoratore;
queste potranno essere considerate in sede di accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati, ma non potranno per ciò solo comportare l'intempestività dell'esercizio del potere disciplinare.
Nel caso in esame la verifica ispettiva della Guardia di Finanza dalla quale sono emersi i fatti imputati al signor Di MA è stata svolta dal 4 al 13 giugno 1997; gli addebiti sono stati contestati al ricorrente il 12 luglio 1997; il signor Di MA si è giustificato con una lettera pervenuta al BA di OL il 13 agosto 1997; e, ritenuta l'insufficienza delle giustificazioni fornite dal ricorrente, il BA di OL ha intimato il licenziamento il 29 ottobre 1997.
In sostanza tra la lettera di giustificazione e l'atto di licenziamento sono passati poco più di due mesi: un periodo di tempo tale da non potere costituire violazione dell'obbligo di correttezza da parte del BA e un ingiustificato stato di soggezione del dipendente;
un periodo di tempo che comunque il Tribunale ha ritenuto giustificato dalla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro e dalla necessità di una adeguata valutazione della gravità degli addebiti mossi al dipendente e della validità o meno delle sue giustificazioni.
La valutazione del Tribunale costituisce una valutazione di merito e non può essere sindacata dinanzi a questa Corte di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo, e al pagamento degli onorari di avvocato che si liquidano in favore del BA di OL in lire cinque milioni.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, spese che liquida in lire 22.000, e al pagamento degli onorari di avvocato che liquida in favore del resistente BA di OL nella somma di lire cinque milioni.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2001