Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9253
CASS
Sentenza 7 luglio 2001

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Massime1

In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il principio tanto dell'immediatezza della contestazione dell'addebito quanto della tempestività del recesso datoriale, la cui "ratio" riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice del merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento di un impiegato di banca svolgente attività di ufficiale di riscossione intimato il 29 ottobre 1997 a fronte di una verifica ispettiva - nella quale erano emersi i gravi inadempimenti dell'impiegato - svolta dalla Guardia di Finanza nel giugno 1997, di una contestazione degli addebiti avvenuta il 12 luglio e di giustificazioni fornite dal dipendente il 13 agosto 1997).

Commentari2

  • 1Licenziamento disciplinare e principio di immediatezza (Cass. n. 16831/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2013

    1. Questione Il lavoratore conveniva davanti il tribunale la società per accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa e per la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda, che è stata riformata con sentenza dalla Corte d'appello, la quale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, condannava la società a risarcire il danno al lavoratore nella misura delle retribuzioni legali di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, con interessi, rivalutazione e contributi previdenziali. La Corte di appello riteneva generica la contestazione disciplinare. La società propone ricorso per cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9253
Data del deposito : 7 luglio 2001

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