Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
La tempestività dell'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro non deve essere intesa in senso assoluto, ma in relazione alle circostanze del caso concreto e deve essere esclusa solo quando risulti dal complesso di tali circostanze che il potere disciplinare è stato esercitato in modo scorretto e per fini diversi da quelli suoi propri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5891 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO relatore
Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere
Dott. Federico ROSELLI Consigliere
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in Roma P.za Barberini 52 presso l'avvocato Carlo Ferzi e da ultimo d'ufficio presso Canc. Corte Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Ferzi, Filippo Menichino, giusta delega in atti;
- Ricorrente -
c o n t r o
CC EN, elettivamente domiciliato in Roma Via di Ripetta 22, presso lo studio dell'avvocato Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- Controricorrente -
avverso la sentenza n. 3208/96 del Tribunale di Genova, depositata il 19/11/96 R.G. N. 3829/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/1/99 dal Consigliere Dott. Ettore Giannantonio;
Udito l'avvocato Ferzi;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con una lettera raccomandata in data 8 aprile 1993 la ND Assicurazioni s.p.a. contestava al proprio liquidatore, il sig. IU CC, una serie di irregolarità avvenute nella liquidazione di nove sinistri, lo invitava a fornire le proprie giustificazioni entro 15 giorni dalla ricezione e gli comunicava di avere disposto la sua sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 20 del contratto collettivo nazionale, ferma la corresponsione della retribuzione.
Il sig. CC rispondeva con una lettera del 19 aprile con la quale rilevava l'eccessiva genericità della contestazione;
la società rispondeva con altra lettera del 26 aprile 1993, comunicando che la documentazione richiesta era a disposizione del CC presso i propri uffici e concedendo un nuovo termine di 15 giorni per le eventuali giustificazioni. il sig. MU forniva le sue giustificazioni con una raccomandata del 6 maggio 1993, ricevuta l'11 maggio 1993.
Con un'altra lettera raccomandata del 6 luglio 1993 la società ND rinnovava, ampliava e specificava le contestazioni di cui alla precedente lettera dell'8 aprile e invitava di nuovo il sig. CC a fornire le sue giustificazioni entro il termine di 15 giorni dalla ricezione.
Il MU presentava le sue giustificazioni con una lettera del 22 luglio 1993, ma evidentemente non riusciva a soddisfare la ND che lo licenziava il 30 luglio 1993.
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., depositato il 9 marzo 1994, il sig. CC chiedeva che il TO di Genova accertasse che il licenziamento era illegittimo e condannasse la ND a reintegrarlo nei posto di lavoro e a risarcirgli il danno. Costituitasi in giudizio la società convenuta ed espletata l'istruttoria, il TO accoglieva le domande del ricorrente, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava la ND a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli i danni nella misura di cinque mensilità di retribuzione. Nella motivazione osservava che la ND aveva ricontestato in luglio gli stessi fatti già contestati in aprile con l'intento evidente di rimediare all'accusa di genericità della contestazione mossale dal CC nella sua lettera di giustificazione;
si doveva quindi ritenere che la sanzione fosse stata irrogata tardivamente e fosse pertanto nulla. La decisione del TO è stata confermata dal Tribunale di Genova con sentenza depositata il 19 novembre 1996. Avverso la decisione del Tribunale la ND Assicurazioni s.p.a. propone ricorso articolato in due motivi. Il sig. EN CC resiste con controricorso, illustrato con memoria, con il quale eccepisce, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di prova circa i poteri di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, il dott. Antonio La Pera. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibiiità del ricorso non può essere accolta in quanto risulta depositata agli atti (nota di deposito del 2 gennaio 1999 ritualmente notificata ai sensi del secondo comma dell'art. 372 del codice di procedura civile) la copia del verbale dell'adunanza del Consiglio di amministrazione della spa La ND assicurazioni del 24 marzo 1997 con il quale è stato, tra l'altro, espressamente conferito al dott. Antonio La Pera il potere di "rappresentare la Società in giudizio per cause attive e passive, conferendo i relativi mandati alle liti nelle controversie di lavoro, previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie avanti le Commissioni provinciali di conciliazione e l'Autorità giudiziaria con espressa facoltà di conciliare, transigere e nominare avvocati e procuratori muniti dei poteri di cui all'art. 420 c.p.c." (lettera d, n. 8 della delibera).
Con il primo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 300/70, nonché dell'art. 1375 cod. civ. in rapporto all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che il Tribunale abbia omesso completamente di considerare, ai fini di una corretta valutazione della tempestività della contestazione disciplinare, due fatti decisivi: a) la decisione della società di tenere ben ferma, per tutta la durata del procedimento, la sospensione cautelare immediatamente disposta nei riguardi del CC già all'atto della prima contestazione disciplinare;
b) il fatto che la lettera di giustificazioni del CC, con la quale questi replicava alla prima contestazione, eccependone, tra l'altro, la genericità, a seguito della quale sorgeva in capo alla ND l'onere di specificare ulteriormente gli addebiti, era stata inviata per errore a un ufficio sbagliato, privo della facoltà di esercitare alcun potere disciplinare, ritardando di circa un mese la reazione dell'effettivo titolare del potere disciplinare.
Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia il vizio di contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Assume che il Tribunale, dopo avere affermato l'assenza, nel comportamento della ND, di qualunque volontà di abbandonare il procedimento disciplinare intrapreso, ha contraddittoriamente ritenuto la violazione da parte della società del principio della immediatezza sulla semplice considerazione del decorso del tempo di tre mesi tra la prima contestazione e il licenziamento.
I due motivi possono essere esaminati unitariamente e debbono essere considerati fondati.
L'art. 7 dello statuto dei lavoratori prevede una serie di limiti sostanziali e procedurali del potere disciplinare del datore di lavoro: questo non può quindi essere esercitato liberamente, come in precedenza, ma è soggetto a una certa procedura.
La norma è stata ritenuta, dopo una iniziale incertezza, applicabile non soltanto alle sanzioni minori, ma, per evidenti ragioni di tutela del lavoratore, anche a quella più grave di tutte, il licenziamento disciplinare e cioè il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore. La norma non prevede il termine entro il quale il datore di lavoro deve esercitare il suo potere disciplinare. Tuttavia alcuni contratti collettivi hanno integrato la norma prevedendo ulteriori oneri a carico del datore di lavoro per assicurare la certezza e l'immutabilità dell'addebito; e la giurisprudenza ha affermato un generale principio della tempestività o, con termine che ha avuto maggiore fortuna, della immediatezza dell'esercizio del potere disciplinare e, in particolare, del potere di licenziamento. Il principio, applicato in un primo tempo al solo licenziamento per giusta causa, è stato successivamente esteso all'ipotesi di giustificato motivo soggettivo e riguarda sia la fase della contestazione dell'addebito, sia la fase successiva della applicazione della sanzione.
Il requisito dell'immediatezza deve peraltro essere inteso in senso non assoluto, ma relativo ed è quindi, in concreto, compatibile con un intervallo di tempo indispensabile per l'accertamento dei fatti e la loro valutazione (Cass. 24 novembre 1994 n. 9961 e numerose altre). Non sempre, infatti, è possibile una immediata contestazione dell'addebito e una altrettanto immediata applicazione della sanzione. In molti casi, la contestazione dell'addebito richiede particolari e talora non agevoli accertamenti per avvalorare un primo sospetto, ovvero per compiere la valutazione unitaria di più infrazioni commesse dal dipendente in tempi diversi;
e anche l'applicazione della sanzione richiede una attenta valutazione da parte degli organi competenti circa la sua necessità e il tipo di sanzione da applicare, specie quando, la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere.
L'accertamento della tempestività dell'esercizio del potere disciplinare richiede quindi una valutazione delle varie circostanze del caso concreto. Esso deve essere svolto dal giudice del merito e non può essere sindacato in sede di legittimità se non sotto il profilo del difetto di motivazione. (Cass. 2 aprile 1987 n. 3190 e numerose altre).
Peraltro l'accertamento della tempestività da parte del giudice del merito non ha carattere meramente arbitrario, ma deve corrispondere alle esigenze e alle funzioni per le quali il principio stesso è stato riconosciuto.
Al riguardo va osservato che il principio non introduce, come pure è stato sostenuto, un obbligo contrattuale del datore di lavoro per la tutela del diritto di difesa del lavoratore e per assicurare un effettivo ed equilibrato contraddittorio tra le parti, ma attiene ai limiti stessi del potere disciplinare. Questo deve essere esercitato per i fini suoi propri, per sanzionare un illecito comportamento del dipendente, e non può essere utilizzato per fini diversi: per sbarazzarsi di un lavoratore poco gradito al datore di lavoro o per tenerlo in un indeterminato e ingiustificato stato di soggezione. Il giudice non deve accertare se il procedimento disciplinare si sia svolto con un immediato e, perciò stesso, poco meditato scambio di colpi tra le parti che finirebbe per danneggiare soprattutto il lavoratore, ma deve accertare se il potere disciplinare sia stato esercitato con correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
in particolare deve accertare se sussista effettivamente un nesso di causalità tra l'addebito contestato e il potere disciplinare e che questo non sia stato usato in modo distorto per fini diversi da quelli suoi propri. Il decorso del tempo tra l'accertamento dell'illecito e la contestazione o tra la contestazione e l'applicazione della sanzione non costituisce dunque la violazione di un obbligo procedimentale, ma può costituire l'indice di un non corretto uso del potere disciplinare. In tal caso il procedimento disciplinare deve essere considerato illegittimo anche se nel caso particolare non abbia avuto alcun effetto pregiudiziale sulle capacità di difesa del lavoratore;
e d'altra parte è stato ritenuto che l'esercizio del potere disciplinare può avvenire anche molto tempo dopo la commissione dell'illecito qualora il datore di lavoro, per cause a lui non imputabili, sia pervenuto a conoscenza di esso solo in quel momento. (Cass. 28 gennaio 1992 n. 867; Cass. 4 febbraio 1992 n. 1165). Come è stato giustamente osservato, "il giudizio circa la tempestività dell'avvio dell'azione disciplinare deve essere condotto prendendo a riferimento il momento della conoscenza da parte del datore di lavoro dell'episodio da contestare, e non quello del concreto accadimento dell'episodio stesso: con la conseguenza che sono pacificamente ritenute possibili contestazioni relative ad episodi verificatisi molto tempo addietro, di cui il datore di lavoro solo in seguito ha acquisito conoscenza, e dei quali ben può il dipendente avere perduto la precisa memoria storica".
In sostanza ciò che si prende in considerazione è solo la buona fede e la correttezza del datore di lavoro e non le conseguenze pregiudiziali del decorso del tempo sulle possibilità difensive del lavoratore;
queste potranno essere considerate in sede di accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati, ma non potranno per ciò solo comportare l'intempestività dell'esercizio del potere disciplinare.
Nel caso in esame il Tribunale, dopo avere ritenuto che la società avesse legittimamente rinnovato con la lettera del 6 luglio 1993 la contestazione dell'8 aprile, ha affermato che "il lungo intervallo di tempo trascorso tra la prima contestazione e la seconda non può certamente essere giustificato con la necessità di ovviare all'accusa di genericità della contestazione mossa dal CC inizialmente, perché se gli accertamenti, comunque, erano stati completati alla metà di aprile, la compagnia avrebbe potuto già da allora ricontestare compiutamente gli addebiti. Nè la ND ha provato, come sarebbe stato suo onere, che il tempo trascorso tra le due contestazioni le sia stato necessario per svolgere accertamenti più approfonditi. Ne consegue che la seconda contestazione deve essere ritenuta illegittima perché tardiva. Analogo giudizio d'illegittimità va espresso dunque anche con riferimento alla sanzione del licenziamento, intimato il 30 luglio 1993, e cioè a distanza di quasi quattro mesi dalla prima contestazione, senza che vi fosse alcuna ragione per procrastinare così a lungo la decisione disciplinare".
In tal modo il Tribunale ha giudicato circa la tempestività del procedimento disciplinare in modo del tutto formalistico e procedurale, tenendo conto solo del tempo, a suo parere, eccessivo trascorso tra la prima e la seconda contestazione e tra la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione, e senza considerare se dalle circostanze concrete risultasse un esercizio in malafede o scorretto del procedimento disciplinare;
se, in altri termini, questo apparisse rivolto al perseguimento di fini diversi rispetto a quelli propri del procedimento disciplinare. In particolare il Tribunale non ha considerato che la tempestività del nuovo recesso va riferita alla necessità di correlare in maniera non dubbia e mediante elementi oggettivi il provvedimento del datore di lavoro alla causa nella quale trova legale giustificazione, con il riscontro della insussistenza di un comportamento del datore stesso incompatibile con la manifesta volontà di recedere dal rapporto (Cass. 13 dicembre 1991 n. 13455);
che nel caso in esame la volontà di recesso è stata tenuta ferma dal datore di lavoro in tutto l'intervallo di tempo decorso tra la prima contestazione e l'applicazione della sanzione;
che in tale intervallo (meno di quattro mesi) il datore di lavoro non soltanto ha proceduto alla rinnovazione della contestazione, ma ha mantenuto fermo il provvedimento di sospensione immediatamente disposto già all'atto della prima contestazione disciplinare;
e che la lettera di giustificazioni con il quale il lavoratore rispondeva alla prima contestazione era stata inviata per errore a un ufficio diverso da quello titolare del potere disciplinare.
Deve quindi essere accolto il ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata e deve essere rinviata la causa al Tribunale di Chiavari che procederà al riesame della tempestività del recesso in base al seguente principio di diritto:
"La tempestività dell'esercizio del potere disciplinare non deve essere intesa in senso assoluto, ma in relazione alle circostanze del caso concreto e deve essere esclusa solo quando risulti dal complesso di tali circostanze che il potere disciplinare è stato esercitato dal datore di lavoro in modo scorretto e per fini diversi da quelli suoi propri".
Il Tribunale di rinvio provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, del codice di procedura civile.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Chiavari che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999