Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento disciplinare (in assenza del quale si può presumere che manchi l'interesse del datore di lavoro all'esercizio del potere di recesso) la incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere ravvisata, nonostante il differimento del recesso, in presenza di specifiche manifestazioni della permanente volontà di irrogare eventualmente la sanzione espulsiva; il requisito in questione non costituisce d'altro canto ostacolo alla reiterazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma. (Nella specie, a seguito della declaratoria di nullità di un primo licenziamento disciplinare con sentenza del Pretore, il procedimento disciplinare era stato rinnovato nelle more del giudizio di appello; nel successivo processo instaurato con l'impugnazione del secondo licenziamento i giudici di merito avevano ravvisato una violazione del principio di immediatezza in relazione al tempo decorso dalla prima decisione pretorile. La S.C. ha annullato la sentenza impugnata, sul rilievo che tale elemento non valeva di per sè a dimostrare una carenza di interesse del datore di lavoro all'esercizio del diritto potestativo di licenziare, in presenza della precedente manifestazione della volontà di recesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1999, n. 6408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6408 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC RO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in RO VIA BRUXELLES 61, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO RD, elettivamente domiciliato in RO VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MORTELLITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GASPARE PICCIOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1956/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 22/02/97 r.g.n.721/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Giovanni G. GENTILE per delega Avv. Roberto PESSI;
udito l'Avvocato Gaspare PICCIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di contestazione di addebito disciplinare comunicata con lettera del 2 giugno 1992, il Banco di S.Spirito intimava al dipendente ND ZO il licenziamento in tronco in data 31 luglio 1992. Su ricorso proposto dal lavoratore, il Pretore di Milano con sentenza del 31 luglio 1993 dichiarava la nullità del provvedimento sul rilievo della genericità, ed anzi incomprensibilità, della contestazione dell'addebito. Avverso tale decisione la CA di RO (subentrata al Banco di S.Spirito) proponeva appello chiedendone la riforma;
nelle more del giudizio di impugnazione la CA con successiva comunicazione del 19 aprile 1994 apriva un nuovo procedimento disciplinare rinnovando la contestazione degli addebiti e con lettera del 3 giugno 1994 intimava un altro licenziamento.
Il ZO impugnava anche questo provvedimento con ricorso al Pretore di Milano, che dichiarava l'illegittimità del recesso, condannando la società datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. In sede di appello il Tribunale di Milano con sentenza del 22 febbraio 1997 confermava questa decisione, rilevando che la seconda contestazione ed il nuovo licenziamento erano intervenuti a distanza di nove ed undici mesi dalla prima decisione pretorile. Tale periodo di tempo era sicuramente eccessivo e non giustificabile, anche tenendo conto della relatività del principio di immediatezza.
Avverso questa sentenza la CA di RO ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed illustrato da memoria. ND ZO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente CA di RO ha chiesto la riunione al presente procedimento di quello di cui al ricorso n. 11222/1977, vertente tra le stesse parti. L'istanza non può trovare accoglimento, perché non sussistono i presupposti di cui all'art.335 cod.proc.civ., e la connessione esistente tra i due procedimenti (in relazione alla vicenda esaminata) non impone la loro riunione.
Con il primo motivo si denuncia l'omessa o comunque insufficiente motivazione sulla questione dell'efficacia ricognitiva riconosciuta alla prima contestazione disciplinare. Premesso che la sentenza dichiarativa della nullità della sanzione irrogata nel 1992 è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Milano, che ha invece ritenuto la legittimità del provvedimento, si osserva che il dato storico della conoscenza da parte del dipendente dei fatti contestati (con la prima comunicazione di addebito) doveva ritenersi acquisito, nonostante il mancato passaggio in giudicato della sentenza di appello.
Con il secondo motivo si denunciano i vizi di violazione o falsa applicazione dell'art.7 della legge 20 maggio 1970 n.300, nonché omessa o comunque insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia rappresentato dalla adeguata tempestività della sanzione disciplinare. La ricorrente osserva che su questo punto la sentenza impugnata si limita a rilevare l'eccessiva durata, non giustificabile, del tempo trascorso: posto che la prima contestazione esisteva comunque come fatto storico, non poteva dubitarsi della tempestività di un provvedimento con il quale si contestavano nuovamente circostanze già note con altra lettera di addebito. Se l'immediatezza è finalizzata a dimostrare l'impossibilità di una prosecuzione anche temporanea del rapporto e la volontà del datore di lavoro di non tollerare tale prosecuzione, allora la reazione immediata - anche se non validamente manifestata - realizzava in ogni caso tali scopi ed eliminava ogni questione in ordine alla tempestività anche con riferimento ad un successivo licenziamento correttamente intimato.
Sotto il diverso profilo della garanzia di una immediata efficace difesa del lavoratore, doveva essere considerato che la reazione del datore di lavoro era di per sè sufficiente a garantire tale funzione, essendo irrilevante il decorso del tempo fra la prima intimazione del licenziamento e la seconda.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro connessione logica, sono fondate. In tema di licenziamento disciplinare, la tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento assume rilevanza sotto due distinti e specifici profili. Per un primo aspetto, quando si tratti di licenziamento senza preavviso, il tempo decorso fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod.civ., in base alla presunzione che il ritardo nella contestazione dimostri la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare: infatti il decorso di un lungo intervallo di tempo tra il momento in cui il provvedimento espulsivo viene adottato, ed il momento nel quale il fatto posto a fondamento dello stesso è stato posto in essere, ovvero è giunto a conoscenza del datore di lavoro, sta ragionevolmente a significare la compatibilità del fatto stesso con la prosecuzione del rapporto di lavoro, ed esclude, quindi, la sussistenza di una causa giustificatrice di un licenziamento avente immediato effetto risolutivo (v. per tutte Cass.25 luglio 1994 n. 6903). Per questa ragione, la giusta causa può
essere ravvisata, nonostante il differimento del recesso, in presenza di specifiche manifestazioni della permanente volontà del datore di lavoro di irrogare eventualmente la sanzione del licenziamento (Cass.23 novembre 1991 n. 12617, 27 giugno 1997 n. 5751, 18 aprile 1998
n. 3964); con riferimento all'ipotesi (prevista dalla contrattazione collettiva) di sospensione dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale, Cass. 23 gennaio 1998 n. 624 ha escluso che la protrazione della misura cautelare per tutto il corso del giudizio penale comporti una violazione del principio di immediatezza, considerando in particolare che dalla stessa sospensione si desume, nonostante il differimento del recesso, l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione anche temporanea del rapporto e la volontà del datore di lavoro di non prestare acquiescenza alle infrazioni commesse dal lavoratore rinunziando al potere di licenziamento. Il requisito della tempestività del recesso non può d'altro canto costituire ostacolo alla reiterazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma, dovendo essere riferito esclusivamente all'esigenza di correlare in modo inequivoco il provvedimento del datore di lavoro alla causa posta a fondamento dello stesso nonché al riscontro dell'insussistenza di un comportamento del datore di lavoro incompatibile con la volontà di recedere dal rapporto (Cass. 6 settembre 1995 n. 9386). Per un altro aspetto, poi, l'intervallo temporale tra l'illecito disciplinare e la contestazione del licenziamento può impedire un'adeguata difesa dell'incolpato, concretando un vizio procedimentale lesivo del relativo diritto garantito dall'art.7 della legge n.300/1970 (cfr. per questa distinzione Cass. 23 giugno 1994
n. 6051, 18 novembre 1994 n. 9773 cit., 27 giugno 1997 n. 5751, 15 ottobre 1998 n. 10204, in motivazione). In questa seconda accezione il principio dell'immediatezza, che esprime l'esigenza della continuità cronologica tra la mancanza e la contestazione dell'addebito, è posto a garanzia del civile e corretto esercizio del potere disciplinare e della possibilità di un'efficace difesa del lavoratore;
il requisito in questione deve essere inteso con ragionevole elasticità, tenendo conto del margine temporale necessario per il preciso accertamento dell'infrazione commessa, ma in maniera, comunque, da evitare che il datore di lavoro possa ritardare la contestazione, in modo da rendere difficile, se non addirittura impossibile, la difesa da parte del dipendente (v. Cass.17 aprile 1987 n. 3845, 17 luglio 1992 n. 8722, 10 maggio 1995 n. 5093,
21 maggio 1998 n. 5090). Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato che "la seconda contestazione ... ed il secondo licenziamento sono intervenuti non tanto a distanza di oltre due anni dagli eventi addebitati, ma, soprattutto, di nove e, rispettivamente, undici mesi dalla prima decisione pretorile. Una durata sicuramente eccessiva anche per un'organizzazione complessa come una banca, soprattutto se si considera che nella specie vi era stato già un giudizio, con il conseguente coinvolgimento dell'ufficio legale, di consulenti esterni e di organi decisionali". La decisione si fonda unicamente su questo rilievo, espresso in termini di eccessiva durata (non giustificata) del tempo decorso, ma non spiega per quali ragioni tale ritardo determinerebbe - come ritenuto dal primo giudice - l'illegittimità del recesso.
Con riguardo al primo profilo sopra indicato, il giudice dell'appello avrebbe dovuto specificare gli elementi che consentivano di ravvisare un comportamento del datore di lavoro incompatibile con la volontà di recedere dal rapporto: a tal fine il mero decorso del tempo non poteva certo essere considerato sufficiente per dimostrare una carenza di interesse del datore di lavoro all'esercizio del diritto potestativo di licenziare, posto che tale volontà era già stata in concreto manifestata, sia pure con provvedimento impugnato dal lavoratore, e rispetto a tale elemento la questione della regolarità o meno della contestazione disciplinare precedente a tale licenziamento (che il Tribunale ha considerato "per la sua valenza comunicativa" non utilizzabile) risultava logicamente irrilevante. Sotto il secondo profilo, la motivazione della decisione non contiene alcuna valutazione in ordine all'incidenza del periodo di tempo considerato (dalla decisione del Pretore sulla legittimità del primo licenziamento alla rinnovazione del procedimento disciplinare) sulla possibilità di una efficace difesa del lavoratore rispetto alla nuova contestazione di addebiti. Risulta così omesso l'esame di un punto decisivo, perché la garanzia prevista dall'art.7 della legge n.300/1970 può ritenersi violata, come si è rilevato, solo se il ritardo nella contestazione abbia creato in concreto un ostacolo a tale difesa;
per questo aspetto si doveva necessariamente tener conto del contenuto della comunicazione con cui si era aperto il rinnovato procedimento disciplinare, per stabilire se in relazione alla nuova definizione degli elementi dell'incolpazione (eventualmente raffrontata con la motivazione del precedente licenziamento) il decorso del tempo aveva in qualche modo compromesso la possibilità del lavoratore di confutare le accuse mosse.
Tale indagine non è stata compiuta dal Tribunale, sicché anche per questo aspetto la decisione risulta affetta dai vizi denunciati. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa a nuovo giudice - designato nel Tribunale di Monza - che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Monza.
Così deciso in RO, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 1999