Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1999, n. 6408
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Sentenza 23 giugno 1999

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Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento disciplinare (in assenza del quale si può presumere che manchi l'interesse del datore di lavoro all'esercizio del potere di recesso) la incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere ravvisata, nonostante il differimento del recesso, in presenza di specifiche manifestazioni della permanente volontà di irrogare eventualmente la sanzione espulsiva; il requisito in questione non costituisce d'altro canto ostacolo alla reiterazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma. (Nella specie, a seguito della declaratoria di nullità di un primo licenziamento disciplinare con sentenza del Pretore, il procedimento disciplinare era stato rinnovato nelle more del giudizio di appello; nel successivo processo instaurato con l'impugnazione del secondo licenziamento i giudici di merito avevano ravvisato una violazione del principio di immediatezza in relazione al tempo decorso dalla prima decisione pretorile. La S.C. ha annullato la sentenza impugnata, sul rilievo che tale elemento non valeva di per sè a dimostrare una carenza di interesse del datore di lavoro all'esercizio del diritto potestativo di licenziare, in presenza della precedente manifestazione della volontà di recesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1999, n. 6408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6408
    Data del deposito : 23 giugno 1999

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