CASS
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 10258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10258 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Simonetta Ciccarelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10258 Anno 2026 Presidente: PE OS Relatore: IN NC Data Udienza: 14/01/2026 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 14 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di LA MI, avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 14 maggio 2025. Osserva la Corte territoriale che l'atto di appello è stato depositato a mezzo pec in data 21 luglio 2025, in violazione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, a pena di inammissibilità, che il deposito avvenga presso il giudice che ha emesso il provvedimento, nel caso di specie il Tribunale di Torino. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di LA MI consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale. L’appello è stato validamente proposto via pec dal momento che il regime transitorio consente ai difensori di depositare atti di impugnazione via pec sino al 31 dicembre 2025. 2.1. Con il secondo motivo si duole della violazione dei principi di equità processuale e ragionevole durata. In particolare, i principi di equità processuale e ragionevole durata escludono l’adozione di sanzioni processuali sproporzionate. 3. Con requisitoria scritta del 4 dicembre 2025, il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Simonetta Ciccarelli, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Giova preliminarmente riassumere sinteticamente la normativa riguardante le modalità di presentazione delle impugnazioni nella fase di introduzione del processo penale telematico. L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia), ha previsto che ogni atto debba essere depositato mediante modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. La riforma Cartabia, tuttavia, ha previsto un'articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico. In particolare, l'art. 87 del citato d.lgs., al comma 1, prevede che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano "definite 2 le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale" e, al comma 3, prevede che, con analogo regolamento, vengano "individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione". Al comma 5, l'art. 87 prevede che le disposizioni dell'art. 111-bis si applichino a partire "dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati". L'art. 87-bis, poi, prevede che: "sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44"; "il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia". La disciplina transitoria, fondata sulla tassatività delle cause invalidanti, è funzionale a prevenire sovrapposizioni di canali e a garantire la sicurezza delle comunicazioni processuali, in coerenza con il principio di legalità delle forme e con la tutela del contraddittorio. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha escluso che possano essere riconosciute cause di inammissibilità diverse da quelle espressamente previste, valorizzando il ruolo delle regole tecniche ministeriali come presidio di uniformità e semplificazione. Il regolamento previsto dall'art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022 è stato emanato con decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303) che, all'art. 3, ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione. Il citato art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206, recante Disposizioni in materia di 3 individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito: sono previste alcune eccezioni, relative ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato. La norma, invero, in relazione a tali procedimenti speciali, consente, sino al 31 marzo 2025, il deposito degli atti "con modalità non telematiche" (art. 3, comma 4). Ebbene, il D.M. n. 217 del 2023, come modificato dal decreto n. 206 del 2024, introduce l'obbligo di deposito telematico degli atti nel processo penale attraverso il Portale del Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Da quanto precede è possibile affermare che la riforma Cartabia ha consolidato, a livello codicistico, la regola del deposito telematico (art. 111-bis cod. proc. pen.) per atti, documenti, richieste e memorie, affidando la concreta attuazione a un plesso regolamentare progressivamente perfezionato. Il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 ha delineato l’architettura tecnica e i profili operativi dei sistemi di deposito e gestione del fascicolo;
il successivo D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, ha reso obbligatorio dal 1° gennaio 2025 il deposito esclusivamente telematico per i soggetti esterni presso UR e Tribunali ordinari, modulando un regime transitorio di “doppio binario” per specifiche tipologie di atti e differendo al 31 dicembre 2025 taluni obblighi per i soggetti interni. 3. La disciplina delle impugnazioni assume particolare rilievo nel contesto del processo penale telematico, poiché la digitalizzazione incide sulle modalità di presentazione degli atti senza alterarne il contenuto sostanziale né i requisiti di validità. L’art. 581 cod. proc. pen. continua a fissare i requisiti formali dell’atto di impugnazione – indicazione del provvedimento impugnato, dei capi e punti contestati, dei motivi e delle richieste – la cui omissione comporta l’inammissibilità. Tali elementi devono essere rispettati anche nel documento informatico, in conformità alle regole tecniche ministeriali, a presidio della certezza e dell’autenticità dell’atto. L’art. 582 cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), recepisce il principio del deposito telematico quale modalità ordinaria per la presentazione dell’impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo le regole di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. Il deposito cartaceo resta ammesso, in via eccezionale e transitoria, per le parti private, anche tramite incaricato, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa 4 nella fase di transizione digitale. Tale innovazione, coerente con gli obiettivi della riforma Cartabia di accelerazione dei tempi processuali, semplificazione delle procedure e digitalizzazione integrale, supera il precedente sistema basato sulla consegna fisica e assicura la certezza della data e dell’ora di ricezione attraverso il portale ministeriale. L’art. 583 cod. proc. pen., che consentiva la trasmissione dell’atto di impugnazione mediante raccomandata o telegramma, è stato abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con efficacia dal 1° gennaio 2023, in quanto incompatibile con il nuovo modello di fascicolo informatico e con le modalità di deposito telematico introdotte dalla riforma. Le nuove disposizioni, coordinate con l’art. 111-bis cod. proc. pen., mirano a garantire la provenienza certa, l’autenticità e la tracciabilità degli atti, requisiti imprescindibili per la validità delle impugnazioni nel contesto del processo penale telematico, in linea con la finalità di modernizzazione ed efficienza del sistema perseguita dalla riforma Cartabia. 3.1. A fronte di tale premessa ricostruttiva, l'art. 582 nella nuova formulazione prevede, come già prevedeva, che - salvo che la legge disponga altrimenti, come è per l'impugnazione proposta dall'istituto di detenzione ex art. 123 cod. proc. pen. - la presentazione dell'impugnazione debba avvenire presso la cancelleria "del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato", sia che l'atto sia depositato con modalità telematiche, ex art. 111-bis cod. proc. pen. (comma 1), sia che avvenga in forma cartacea, per quanto previsto dal citato decreto, sia anche nel caso in cui la parte privata depositi l'atto personalmente (comma 1 -bis). L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sancisce che è inammissibile l'impugnazione "quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586". 4. Il primo motivo è inammissibile. Invero, la difesa non ha tenuto conto dei confini applicativi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. e dei poteri del giudice in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. L’attestazione del dirigente dell’ufficio (comma 4) integra il presupposto legale della deroga: gli atti devono essere formati in analogico e depositati con modalità non telematiche, con successiva digitalizzazione ai sensi dell’art. 111-ter, comma 3, cod. proc. pen. La riforma conferma la funzione dell’art. 175-bis cod. proc. pen. quale clausola di salvaguardia: accertato il malfunzionamento con le forme prescritte, il deposito analogico è non solo consentito ma imposto, con successiva digitalizzazione (art. 111-ter cod. proc. pen.), senza che il giudice possa sindacare 5 l’attestazione né far discendere inammissibilità dal mancato utilizzo del canale telematico. Ne risulta una fisionomia complessiva in cui la telematizzazione resta la regola, mentre il ricorso a PEC o cartaceo costituisce eccezione tipizzata e temporalmente circospetta, ancorata all’esigenza di evitare che la tecnologia divenga barriera all’accesso alla giurisdizione. Orbene, nell’odierna vicenda la difesa si è limitata a dedurre, senza dimostrarlo, di aver segnalato alla Cancelleria che il fascicolo telematico relativo al procedimento penale di primo grado non era alla data di deposito dell’atto di appello non era visualizzabile sul PDP, senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di appello cha hanno evidenziato come al momento della deposito mediante pec dell’appello alcun malfunzionamento era stato segnalato dall’Ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino. Le argomentazioni difensive non tengono conto che la ratio sottesa all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141; conformi;
Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399). In coerenza con la ratio di sistema e con gli obiettivi del PNRR, la telematizzazione assume carattere di regola, mentre l’ammissibilità del deposito non telematico (ivi incluso l’uso della PEC) è eccezionale e tassativa, confinata alle ipotesi espressamente individuate dalle norme transitorie e dalle specifiche tecniche;
ne è, pertanto, da escludere l’applicazione nell’odierna fattispecie. Pertanto, il dato letterale della normativa prima ricordata non si presta a interpretazioni diverse da quella proposta dalla Corte torinese. Il tema della decisione impugnata è, a differenza di quanto ritiene il ricorrente, non la certezza della provenienza dell'atto di impugnazione, bensì il 'luogo' - intendendo l'espressione anche con riferimento alla destinazione telematica - della 'presentazione' dell'impugnazione. È evidente che il sistema come ricostruito, già prima della riforma Cartabia, ma ancor più dopo - data la finalità acceleratoria di molti interventi del d.lgs. 150 del 2022 in materia processuale - è funzionale a razionalizzare il procedimento, a ridurre i tempi decorrenti fra l'impugnazione e la trattazione del relativo giudizio, cosicché deve ritenersi ancora valido il principio fissato dalle richiamate pronunce, che implica l'assunzione del rischio da parte dell'impugnante in caso di presentazione erronea della impugnazione. 6 Analogamente, per come prima riferito, la rimodulazione operata dal D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 ha confermato l’obbligo del deposito telematico per i soggetti esterni dal 1° gennaio 2025 e differito al 31 dicembre 2025 l’adempimento per gli utenti interni, mantenendo deroghe circoscritte per specifici atti. Invero, l’art. 2, comma 2, D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 prevede deroghe con possibilità di deposito cartaceo ovvero pec solo per atti cautelari, riesami e riti speciali. 5. Inammissibile anche il secondo motivo. La digitalizzazione del processo penale, pur rappresentando una svolta organizzativa e tecnologica di rilievo, deve essere costantemente valutata alla luce delle garanzie convenzionali sancite dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Va ricordato, infatti, che l’art. 6 CEDU tutela il diritto di ogni persona ad un processo equo, che comprende il diritto di accesso effettivo al giudice e la possibilità di ottenere una decisione nel merito della propria causa;
l’art. 13 CEDU, a sua volta, garantisce il diritto ad un ricorso effettivo contro le violazioni dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione, imponendo agli Stati l’obbligo di predisporre strumenti procedurali idonei a tutelare concretamente le situazioni giuridiche soggettive. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha elaborato, in una serie di pronunce di particolare rilievo, principi fondamentali che orientano la digitalizzazione della giustizia penale, sottolineando come le regole tecniche e procedurali non possano mai trasformarsi in ostacoli insormontabili all’esercizio dei diritti fondamentali. In particolare, la Corte ha ribadito la necessità di evitare formalismi eccessivi e di garantire che le limitazioni all’accesso al giudice siano sempre giustificate da un fine legittimo e proporzionato. Nella sentenza BA c. RO (Grande Camera, 5 aprile 2018), la Corte ha affermato che, nell’applicare le norme procedurali, i tribunali nazionali devono evitare il formalismo eccessivo, in quanto contrario al diritto concreto ed effettivo di accesso a un tribunale. Il diritto di accesso è compromesso quando le norme non servono più a conseguire i fini della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia, ma si trasformano in una barriera che impedisce ai litiganti di ottenere una decisione nel merito della causa. Con la pronuncia OS Santos LA e altri c. OR (31 marzo 2020), la Corte ha precisato che una limitazione all’accesso al giudice non è compatibile con l’articolo 6 § 1 quando non persegua un fine legittimo e non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi e fini. 7 Nel caso CI e altri c. Italia (28 ottobre 2021), la Corte ha affrontato il tema delle conseguenze di un formalismo eccessivo nell’interpretazione dei requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione. La Corte ha censurato la prassi italiana che, attraverso una lettura restrittiva e formalistica delle regole di accesso, rischiava di privare il ricorrente della possibilità di ottenere una decisione nel merito. La motivazione sottolinea che il diritto di accesso deve essere concreto ed effettivo e che la tutela convenzionale non può essere sacrificata sull’altare di automatismi procedurali, soprattutto quando questi non sono giustificati da esigenze di certezza o di tutela dell’interesse pubblico. La Corte ha ribadito che il sistema processuale deve essere orientato al raggiungimento dello scopo e alla tutela effettiva dei diritti fondamentali, in linea con il principio di proporzionalità e con il favor impugnationis. La sentenza AV AS c. CI (9 giugno 2022) ha posto l’accento sul rapporto tra digitalizzazione e accesso alla giustizia, affermando che la digitalizzazione può migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, ma l’imposizione del deposito elettronico senza considerare gli ostacoli pratici e in modo formalistico viola l’accesso al giudice garantito dall’art. 6 § 1. Infine, nella decisione OL e altri c. Italia (CEDU, Prima Sezione, sentenza 23 maggio 2024), la Corte si è pronunciata su una serie di ricorsi presentati contro decisioni di improcedibilità adottate dalla Corte di cassazione italiana, in relazione al mancato rispetto di requisiti formali nel deposito degli atti durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico. La Corte ha riconosciuto che, in linea generale, il rispetto dei termini e delle formalità processuali può perseguire il legittimo fine della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia. Tuttavia, ha distinto tra i casi in cui la mancanza della relazione di notificazione della sentenza impugnata costituisce legittimo motivo di improcedibilità (non violando l’art. 6 CEDU), e quelli in cui l’assenza dell’attestazione di conformità della copia cartacea all’originale telematico non impedisce alla Corte di cassazione di verificare la tempestività del ricorso. In particolare, la Corte ha sottolineato che, durante la transizione dal processo cartaceo a quello telematico, dichiarare i ricorsi improcedibili senza offrire ai ricorrenti una ragionevole possibilità di integrare l’attestazione in una fase successiva eccede il legittimo fine perseguito dalla normativa interna e compromette la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale. La Corte ha quindi affermato il principio secondo cui, in situazioni di transizione tecnologica, è necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nell’applicazione dei requisiti formali, al fine di evitare che il formalismo procedurale si traduca in una lesione del diritto di accesso al giudice garantito dall’art. 6 CEDU. La sentenza richiama inoltre il parere n. 14 (2011) del Consiglio consultivo dei giudici europei, secondo 8 cui le tecnologie dell’informazione devono essere strumenti per migliorare l’amministrazione della giustizia e rafforzare le garanzie convenzionali, non per diminuirle o ostacolarle. 6. Sul piano della sistematica e delle finalità della riforma, autorevoli ricostruzioni hanno messo in luce contesto, obiettivi e linee di fondo della legge delega n. 134/2021, segnalando il nesso tra telematizzazione, certezza/tracciabilità degli atti e ragionevole durata del processo. Ne discende, per gli operatori, un obbligo di diligente conformazione alle prescrizioni tecniche ministeriali (elenchi DGSIA, regole sul deposito e sulla sottoscrizione digitale). Al riguardo si osserva che con decisione n. 6565 dell’11/12/2025, dep. 2026, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui l’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco ministeriale è inammissibile, anche se riferibile all’ufficio competente, salvo che la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità, anche a un indirizzo compreso nell’elenco e riferibile all’ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito. Resta comunque a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività. Questa pronuncia delle Sezioni Unite costituisce indubbiamente un fondamentale punto di riferimento nel sistema delle impugnazioni digitali, in quanto sancisce la prevalenza della certezza formale e della sicurezza del circuito telematico rispetto a letture sostanzialistiche fondate sul principio del raggiungimento dello scopo o sul favor impugnationis. La soluzione adottata impone agli operatori del diritto un rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche relative all’individuazione dell’indirizzo PEC destinatario, escludendo la possibilità di sanatoria in caso di errore, salvo l’ipotesi eccezionale di doppio invio e di ricezione tempestiva presso l’indirizzo conforme alle disposizioni ministeriali. In tal modo, la Corte di cassazione ribadisce la centralità della regola formale quale presidio di certezza e di effettività del sistema processuale telematico, richiedendo una particolare diligenza nell’adempimento degli obblighi di deposito. Questa opzione nomofilattica rafforza sicurezza e tracciabilità. La disciplina prima richiamata, fondata sulla tassatività delle cause invalidanti, è funzionale a prevenire sovrapposizioni di canali e a garantire la sicurezza delle comunicazioni processuali, in coerenza con il principio di legalità delle forme e con la tutela del contraddittorio, con la conseguenza che alcuna lesione dei principi dedotti dal ricorrente nel secondo motivo è configurabile. 9 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC IN OS PE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Simonetta Ciccarelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10258 Anno 2026 Presidente: PE OS Relatore: IN NC Data Udienza: 14/01/2026 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 14 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di LA MI, avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 14 maggio 2025. Osserva la Corte territoriale che l'atto di appello è stato depositato a mezzo pec in data 21 luglio 2025, in violazione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, a pena di inammissibilità, che il deposito avvenga presso il giudice che ha emesso il provvedimento, nel caso di specie il Tribunale di Torino. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di LA MI consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale. L’appello è stato validamente proposto via pec dal momento che il regime transitorio consente ai difensori di depositare atti di impugnazione via pec sino al 31 dicembre 2025. 2.1. Con il secondo motivo si duole della violazione dei principi di equità processuale e ragionevole durata. In particolare, i principi di equità processuale e ragionevole durata escludono l’adozione di sanzioni processuali sproporzionate. 3. Con requisitoria scritta del 4 dicembre 2025, il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Simonetta Ciccarelli, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Giova preliminarmente riassumere sinteticamente la normativa riguardante le modalità di presentazione delle impugnazioni nella fase di introduzione del processo penale telematico. L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia), ha previsto che ogni atto debba essere depositato mediante modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. La riforma Cartabia, tuttavia, ha previsto un'articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico. In particolare, l'art. 87 del citato d.lgs., al comma 1, prevede che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano "definite 2 le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale" e, al comma 3, prevede che, con analogo regolamento, vengano "individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione". Al comma 5, l'art. 87 prevede che le disposizioni dell'art. 111-bis si applichino a partire "dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati". L'art. 87-bis, poi, prevede che: "sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44"; "il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia". La disciplina transitoria, fondata sulla tassatività delle cause invalidanti, è funzionale a prevenire sovrapposizioni di canali e a garantire la sicurezza delle comunicazioni processuali, in coerenza con il principio di legalità delle forme e con la tutela del contraddittorio. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha escluso che possano essere riconosciute cause di inammissibilità diverse da quelle espressamente previste, valorizzando il ruolo delle regole tecniche ministeriali come presidio di uniformità e semplificazione. Il regolamento previsto dall'art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022 è stato emanato con decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303) che, all'art. 3, ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione. Il citato art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206, recante Disposizioni in materia di 3 individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito: sono previste alcune eccezioni, relative ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato. La norma, invero, in relazione a tali procedimenti speciali, consente, sino al 31 marzo 2025, il deposito degli atti "con modalità non telematiche" (art. 3, comma 4). Ebbene, il D.M. n. 217 del 2023, come modificato dal decreto n. 206 del 2024, introduce l'obbligo di deposito telematico degli atti nel processo penale attraverso il Portale del Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Da quanto precede è possibile affermare che la riforma Cartabia ha consolidato, a livello codicistico, la regola del deposito telematico (art. 111-bis cod. proc. pen.) per atti, documenti, richieste e memorie, affidando la concreta attuazione a un plesso regolamentare progressivamente perfezionato. Il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 ha delineato l’architettura tecnica e i profili operativi dei sistemi di deposito e gestione del fascicolo;
il successivo D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, ha reso obbligatorio dal 1° gennaio 2025 il deposito esclusivamente telematico per i soggetti esterni presso UR e Tribunali ordinari, modulando un regime transitorio di “doppio binario” per specifiche tipologie di atti e differendo al 31 dicembre 2025 taluni obblighi per i soggetti interni. 3. La disciplina delle impugnazioni assume particolare rilievo nel contesto del processo penale telematico, poiché la digitalizzazione incide sulle modalità di presentazione degli atti senza alterarne il contenuto sostanziale né i requisiti di validità. L’art. 581 cod. proc. pen. continua a fissare i requisiti formali dell’atto di impugnazione – indicazione del provvedimento impugnato, dei capi e punti contestati, dei motivi e delle richieste – la cui omissione comporta l’inammissibilità. Tali elementi devono essere rispettati anche nel documento informatico, in conformità alle regole tecniche ministeriali, a presidio della certezza e dell’autenticità dell’atto. L’art. 582 cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), recepisce il principio del deposito telematico quale modalità ordinaria per la presentazione dell’impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo le regole di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. Il deposito cartaceo resta ammesso, in via eccezionale e transitoria, per le parti private, anche tramite incaricato, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa 4 nella fase di transizione digitale. Tale innovazione, coerente con gli obiettivi della riforma Cartabia di accelerazione dei tempi processuali, semplificazione delle procedure e digitalizzazione integrale, supera il precedente sistema basato sulla consegna fisica e assicura la certezza della data e dell’ora di ricezione attraverso il portale ministeriale. L’art. 583 cod. proc. pen., che consentiva la trasmissione dell’atto di impugnazione mediante raccomandata o telegramma, è stato abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con efficacia dal 1° gennaio 2023, in quanto incompatibile con il nuovo modello di fascicolo informatico e con le modalità di deposito telematico introdotte dalla riforma. Le nuove disposizioni, coordinate con l’art. 111-bis cod. proc. pen., mirano a garantire la provenienza certa, l’autenticità e la tracciabilità degli atti, requisiti imprescindibili per la validità delle impugnazioni nel contesto del processo penale telematico, in linea con la finalità di modernizzazione ed efficienza del sistema perseguita dalla riforma Cartabia. 3.1. A fronte di tale premessa ricostruttiva, l'art. 582 nella nuova formulazione prevede, come già prevedeva, che - salvo che la legge disponga altrimenti, come è per l'impugnazione proposta dall'istituto di detenzione ex art. 123 cod. proc. pen. - la presentazione dell'impugnazione debba avvenire presso la cancelleria "del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato", sia che l'atto sia depositato con modalità telematiche, ex art. 111-bis cod. proc. pen. (comma 1), sia che avvenga in forma cartacea, per quanto previsto dal citato decreto, sia anche nel caso in cui la parte privata depositi l'atto personalmente (comma 1 -bis). L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sancisce che è inammissibile l'impugnazione "quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586". 4. Il primo motivo è inammissibile. Invero, la difesa non ha tenuto conto dei confini applicativi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. e dei poteri del giudice in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. L’attestazione del dirigente dell’ufficio (comma 4) integra il presupposto legale della deroga: gli atti devono essere formati in analogico e depositati con modalità non telematiche, con successiva digitalizzazione ai sensi dell’art. 111-ter, comma 3, cod. proc. pen. La riforma conferma la funzione dell’art. 175-bis cod. proc. pen. quale clausola di salvaguardia: accertato il malfunzionamento con le forme prescritte, il deposito analogico è non solo consentito ma imposto, con successiva digitalizzazione (art. 111-ter cod. proc. pen.), senza che il giudice possa sindacare 5 l’attestazione né far discendere inammissibilità dal mancato utilizzo del canale telematico. Ne risulta una fisionomia complessiva in cui la telematizzazione resta la regola, mentre il ricorso a PEC o cartaceo costituisce eccezione tipizzata e temporalmente circospetta, ancorata all’esigenza di evitare che la tecnologia divenga barriera all’accesso alla giurisdizione. Orbene, nell’odierna vicenda la difesa si è limitata a dedurre, senza dimostrarlo, di aver segnalato alla Cancelleria che il fascicolo telematico relativo al procedimento penale di primo grado non era alla data di deposito dell’atto di appello non era visualizzabile sul PDP, senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di appello cha hanno evidenziato come al momento della deposito mediante pec dell’appello alcun malfunzionamento era stato segnalato dall’Ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino. Le argomentazioni difensive non tengono conto che la ratio sottesa all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141; conformi;
Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399). In coerenza con la ratio di sistema e con gli obiettivi del PNRR, la telematizzazione assume carattere di regola, mentre l’ammissibilità del deposito non telematico (ivi incluso l’uso della PEC) è eccezionale e tassativa, confinata alle ipotesi espressamente individuate dalle norme transitorie e dalle specifiche tecniche;
ne è, pertanto, da escludere l’applicazione nell’odierna fattispecie. Pertanto, il dato letterale della normativa prima ricordata non si presta a interpretazioni diverse da quella proposta dalla Corte torinese. Il tema della decisione impugnata è, a differenza di quanto ritiene il ricorrente, non la certezza della provenienza dell'atto di impugnazione, bensì il 'luogo' - intendendo l'espressione anche con riferimento alla destinazione telematica - della 'presentazione' dell'impugnazione. È evidente che il sistema come ricostruito, già prima della riforma Cartabia, ma ancor più dopo - data la finalità acceleratoria di molti interventi del d.lgs. 150 del 2022 in materia processuale - è funzionale a razionalizzare il procedimento, a ridurre i tempi decorrenti fra l'impugnazione e la trattazione del relativo giudizio, cosicché deve ritenersi ancora valido il principio fissato dalle richiamate pronunce, che implica l'assunzione del rischio da parte dell'impugnante in caso di presentazione erronea della impugnazione. 6 Analogamente, per come prima riferito, la rimodulazione operata dal D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 ha confermato l’obbligo del deposito telematico per i soggetti esterni dal 1° gennaio 2025 e differito al 31 dicembre 2025 l’adempimento per gli utenti interni, mantenendo deroghe circoscritte per specifici atti. Invero, l’art. 2, comma 2, D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 prevede deroghe con possibilità di deposito cartaceo ovvero pec solo per atti cautelari, riesami e riti speciali. 5. Inammissibile anche il secondo motivo. La digitalizzazione del processo penale, pur rappresentando una svolta organizzativa e tecnologica di rilievo, deve essere costantemente valutata alla luce delle garanzie convenzionali sancite dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Va ricordato, infatti, che l’art. 6 CEDU tutela il diritto di ogni persona ad un processo equo, che comprende il diritto di accesso effettivo al giudice e la possibilità di ottenere una decisione nel merito della propria causa;
l’art. 13 CEDU, a sua volta, garantisce il diritto ad un ricorso effettivo contro le violazioni dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione, imponendo agli Stati l’obbligo di predisporre strumenti procedurali idonei a tutelare concretamente le situazioni giuridiche soggettive. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha elaborato, in una serie di pronunce di particolare rilievo, principi fondamentali che orientano la digitalizzazione della giustizia penale, sottolineando come le regole tecniche e procedurali non possano mai trasformarsi in ostacoli insormontabili all’esercizio dei diritti fondamentali. In particolare, la Corte ha ribadito la necessità di evitare formalismi eccessivi e di garantire che le limitazioni all’accesso al giudice siano sempre giustificate da un fine legittimo e proporzionato. Nella sentenza BA c. RO (Grande Camera, 5 aprile 2018), la Corte ha affermato che, nell’applicare le norme procedurali, i tribunali nazionali devono evitare il formalismo eccessivo, in quanto contrario al diritto concreto ed effettivo di accesso a un tribunale. Il diritto di accesso è compromesso quando le norme non servono più a conseguire i fini della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia, ma si trasformano in una barriera che impedisce ai litiganti di ottenere una decisione nel merito della causa. Con la pronuncia OS Santos LA e altri c. OR (31 marzo 2020), la Corte ha precisato che una limitazione all’accesso al giudice non è compatibile con l’articolo 6 § 1 quando non persegua un fine legittimo e non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi e fini. 7 Nel caso CI e altri c. Italia (28 ottobre 2021), la Corte ha affrontato il tema delle conseguenze di un formalismo eccessivo nell’interpretazione dei requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione. La Corte ha censurato la prassi italiana che, attraverso una lettura restrittiva e formalistica delle regole di accesso, rischiava di privare il ricorrente della possibilità di ottenere una decisione nel merito. La motivazione sottolinea che il diritto di accesso deve essere concreto ed effettivo e che la tutela convenzionale non può essere sacrificata sull’altare di automatismi procedurali, soprattutto quando questi non sono giustificati da esigenze di certezza o di tutela dell’interesse pubblico. La Corte ha ribadito che il sistema processuale deve essere orientato al raggiungimento dello scopo e alla tutela effettiva dei diritti fondamentali, in linea con il principio di proporzionalità e con il favor impugnationis. La sentenza AV AS c. CI (9 giugno 2022) ha posto l’accento sul rapporto tra digitalizzazione e accesso alla giustizia, affermando che la digitalizzazione può migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, ma l’imposizione del deposito elettronico senza considerare gli ostacoli pratici e in modo formalistico viola l’accesso al giudice garantito dall’art. 6 § 1. Infine, nella decisione OL e altri c. Italia (CEDU, Prima Sezione, sentenza 23 maggio 2024), la Corte si è pronunciata su una serie di ricorsi presentati contro decisioni di improcedibilità adottate dalla Corte di cassazione italiana, in relazione al mancato rispetto di requisiti formali nel deposito degli atti durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico. La Corte ha riconosciuto che, in linea generale, il rispetto dei termini e delle formalità processuali può perseguire il legittimo fine della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia. Tuttavia, ha distinto tra i casi in cui la mancanza della relazione di notificazione della sentenza impugnata costituisce legittimo motivo di improcedibilità (non violando l’art. 6 CEDU), e quelli in cui l’assenza dell’attestazione di conformità della copia cartacea all’originale telematico non impedisce alla Corte di cassazione di verificare la tempestività del ricorso. In particolare, la Corte ha sottolineato che, durante la transizione dal processo cartaceo a quello telematico, dichiarare i ricorsi improcedibili senza offrire ai ricorrenti una ragionevole possibilità di integrare l’attestazione in una fase successiva eccede il legittimo fine perseguito dalla normativa interna e compromette la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale. La Corte ha quindi affermato il principio secondo cui, in situazioni di transizione tecnologica, è necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nell’applicazione dei requisiti formali, al fine di evitare che il formalismo procedurale si traduca in una lesione del diritto di accesso al giudice garantito dall’art. 6 CEDU. La sentenza richiama inoltre il parere n. 14 (2011) del Consiglio consultivo dei giudici europei, secondo 8 cui le tecnologie dell’informazione devono essere strumenti per migliorare l’amministrazione della giustizia e rafforzare le garanzie convenzionali, non per diminuirle o ostacolarle. 6. Sul piano della sistematica e delle finalità della riforma, autorevoli ricostruzioni hanno messo in luce contesto, obiettivi e linee di fondo della legge delega n. 134/2021, segnalando il nesso tra telematizzazione, certezza/tracciabilità degli atti e ragionevole durata del processo. Ne discende, per gli operatori, un obbligo di diligente conformazione alle prescrizioni tecniche ministeriali (elenchi DGSIA, regole sul deposito e sulla sottoscrizione digitale). Al riguardo si osserva che con decisione n. 6565 dell’11/12/2025, dep. 2026, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui l’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco ministeriale è inammissibile, anche se riferibile all’ufficio competente, salvo che la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità, anche a un indirizzo compreso nell’elenco e riferibile all’ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito. Resta comunque a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività. Questa pronuncia delle Sezioni Unite costituisce indubbiamente un fondamentale punto di riferimento nel sistema delle impugnazioni digitali, in quanto sancisce la prevalenza della certezza formale e della sicurezza del circuito telematico rispetto a letture sostanzialistiche fondate sul principio del raggiungimento dello scopo o sul favor impugnationis. La soluzione adottata impone agli operatori del diritto un rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche relative all’individuazione dell’indirizzo PEC destinatario, escludendo la possibilità di sanatoria in caso di errore, salvo l’ipotesi eccezionale di doppio invio e di ricezione tempestiva presso l’indirizzo conforme alle disposizioni ministeriali. In tal modo, la Corte di cassazione ribadisce la centralità della regola formale quale presidio di certezza e di effettività del sistema processuale telematico, richiedendo una particolare diligenza nell’adempimento degli obblighi di deposito. Questa opzione nomofilattica rafforza sicurezza e tracciabilità. La disciplina prima richiamata, fondata sulla tassatività delle cause invalidanti, è funzionale a prevenire sovrapposizioni di canali e a garantire la sicurezza delle comunicazioni processuali, in coerenza con il principio di legalità delle forme e con la tutela del contraddittorio, con la conseguenza che alcuna lesione dei principi dedotti dal ricorrente nel secondo motivo è configurabile. 9 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC IN OS PE