Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2024, n. 11795
CASS
Sentenza 21 febbraio 2024

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In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo").

Commentari5

  • 1decisione Sezioni Unite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 febbraio 2026

    2. Il contrasto interpretativo sull'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 e la rimessione alle Sezioni Unite A fronte della situazione giudiziaria suesposta, la Sezione prima della Cassazione, assegnataria del suddetto ricorso, lo rimetteva alle Sezioni unite, devolvendo ad essi la seguente questione di diritto ad essa devoluta nel seguente quesito: “Se nel sistema dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile a/l'ufficio giudiziario competente a …

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  • 2Impugnazione trasmessa a indirizzo pec non compreso in elenco DGSIA
    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 14 marzo 2026

    Cass. pen., Sez. Un., 18 febbraio 2026, sentenza n. 6565 LA MASSIMA “L'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di Legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso.” IL CASO Viene proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che dichiara …

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  • 3Deposito via PEC a indirizzo errato: SSUU diranno se l’impugnazione è inammissibile (Cass. 33741/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2025

    È insorto contrasto in giurisprudenza in ordine agli effetti del deposito di un atto di impugnazione trasmesso a mezzo PEC ad un indirizzo diverso da quello formalmente individuato dal decreto del D.G.S.I.A., ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente: un primo orientamento ritiene l'impugnazione inammissibile, escludendo la possibilità di applicare il principio del raggiungimento dello scopo e ritenendo prevalente il rispetto formale dello schema legale previsto dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022. Un opposto indirizzo, invece, valorizza la funzione sostanziale dell'atto e la tempestiva ricezione da parte dell'ufficio competente, riconoscendo validità al deposito …

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  • 4Impugnazione via PEC all’indirizzo “sbagliato”: sollevata questione di costituzionalità sull’inammissibilità automatica (Cass. Pen. Ord. n. 30071/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 settembre 2025

    1. La Corte ritiene di proporre d'ufficio questione di costituzionalità delle disposizioni, rilevanti ai fini della decisione sul ricorso, contenute nell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, introdotto dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 162 del 31/10/2022, conv. con legge n. 199 del 30/12/2022, perché sacrificano irragionevolmente e indebitamente il diritto delle parti di difendersi adeguatamente in giudizio per mezzo della proposizione dell'impugnazione, in tal modo violando gli artt. 3 e 24 Cost. Le disposizioni dell'art. 87-bis d. lgs. n. 150 del 2022 prescrivono che l'atto di impugnazione, inviato tramite PEC, è inammissibile quando «è trasmesso a …

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  • 5Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 14 maggio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2024, n. 11795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11795
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo