Sentenza 24 novembre 2014
Massime • 1
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso "deficit" di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per avere il difensore d'ufficio dapprima svolto la sua attività nel corso di tutto il giudizio d'appello senza mai eccepire alcunché e poi proposto ricorso per cassazione limitandosi a rilevare l'irrituale notificazione senza, tuttavia, lamentare l'ignoranza del suo assistito)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2014, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2014 |
Testo completo
# 28 18 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIA VESSICHELLI - Presidente - N.3524 - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 7275/2014 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR RC N. IL 02/08/1989 avverso la sentenza n. 2821/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. аш - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Umberto De Agustinis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. - Udito, per il ricorrente, l'avv. Vincenzo Pagano in sostituzione dell'avv. Claudia Marenzi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Voghera, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Milano in data 3/5/2013, ha condannato RC EM per il furto di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Alla base della decisione vi è il riconoscimento del ladro operato dai testi RG e BE GA.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Claudia Marenzi con tre motivi. Col primo eccepisce la nullità del decreto di citazione in appello, che è stato notificato all'imputato mediante consegna al difensore d'ufficio, ex art. 157,comma 8-bis, cod. proc. pen. Col secondo si duole della erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., perché "il Giudice di merito era tenuto a motivare meglio le ragione della attendibilità accordata alla deposizione di chi effettua il riconoscimento". Col terzo lamenta la illogicità della motivazione sul punto del riconoscimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il motivo in rito è infondato. Effettivamente, il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato all'imputato ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., sebbene l'avv. Marenzi fosse stato nominato d'ufficio, e sebbene sia noto che la procedura prevista dalla norma suddetta può essere seguita allorché il difensore sia investito di mandato fiduciario. Va aggiunto, però, che la nullità conseguente alla violazione delle norme disciplinanti i modelli di notificazione della citazione (nel domicilio reale invece che nel domicilio eletto, o viceversa;
alla parte ovvero al suo difensore;
nel domicilio eletto o nel luogo in cui è stata eseguita la prima notificazione;
ecc., ecc.) è di carattere intermedio, perché non dà luogo ad una citazione "omessa", ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., bensì ad una citazione viziata che non impedisce sempre e - оли 2 inequivocabilmente la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Deve sottolinearsi, invero, che il regime delle nullità riguardanti le notificazioni - all'imputato è diverso a seconda della gravità del vizio e delle conseguenze che da esso sono derivate. Questa Corte, con riguardo alla citazione in giudizio, ha già precisato, in precedenti arresti, che solo la mancanza della notificazione dà luogo ad una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. In tutti gli altri casi il vizio che inficia la notificazione dà luogo ad una nullità intermedia, o relativa, che è priva di effetti se non dedotta o eccepita tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. (Cass., SU, n. 19602 del 27/3/2008; SU, n. 119 del 27/10/2004). E' ben vero che, secondo la giurisprudenza citata, è "mancante" non solo la notificazione totalmente omessa, ma anche quella che, oltre a discostarsi dal modello legale, non "raggiunga comunque il suo scopo", perché alla nullità della notificazione "si accompagna la mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato". Ma è stato altresì precisato che, quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuol far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 comma 1 c.p.p., "non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile" (Cass., SU, n. 119 del 27/10/2004). Questo perché, in un processo basato sulla iniziativa delle parti, e dominato dal principio della concentrazione e della buona fede processuale, è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, o perché dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione, o perché la parte può non avere interesse a far risultare l'anomalia della notificazione (essendo, per esempio, interessata ad una rapida definizione del procedimento). In applicazione di tali principi è stata, quindi, ritenuta a regime intermedio e priva di effetti, se non dedotta tempestivamente, la nullità conseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto altrove domicilio per le notificazioni (SU, n. 19602/2008); la notificazione eseguita presso lo studio del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., invece che presso il domicilio eletto (Cass., n. 42755 del 24/9/2014); la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il domicilio 3 du reale, invece che presso il difensore domiciliatario (SU, n. 119 del 2004); la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente anziché presso il domicilio eletto (Cass., n. 19546 del 2/4/2012). Si tratta, in quelli esaminati, di casi in cui non era stato rispettato il modello di notificazione imposto dalla scelta dell'imputato o dalla legge, e pur tuttavia la conseguente nullità non è stata ritenuta assoluta, in quanto non aveva impedito, in radice, la conoscibilità dell'atto da parte dell'imputato, sicché era onere di quest'ultimo far valere il vizio nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. e, ove non avesse avuto contezza dell'atto, quantomeno "rappresentare la mancata conoscenza" dello stesso in sede d'impugnazione, per consentire una verifica postuma degli effetti dello scostamento dal modello imposto (dalla legge o dalla volontà di parte). Nonostante l'esistenza, nella giurisprudenza di questa Corte, di un diverso orientamento, deve ritenersi che una situazione analoga si verifichi allorché la notifica della citazione venga effettuata a mani del difensore di ufficio, ex art. 157, comma 8-bis (nel caso in cui la notificazione dovesse, invece, essere effettuata personalmente all'imputato, già destinatario di un avviso di procedimento), giacché anche in questo caso una citazione esiste, anche se viziata, ed è verosimilmente destinata ad essere conosciuta dall'imputato. Infatti, se la qualità di difensore d'ufficio "non consente alcuna presunzione fisiologica di conoscenza concreta da parte dell'imputato" (Cass., n. 8150 del 29/2/2012), nulla toglie che essa, soprattutto se perdurante nel corso dell'intero procedimento e specie se caratterizzata da una intensa attività difensiva (segno, nella generalità dei casi, di un effettivo rapporto con l'assistito), dia luogo ad una conoscenza piena da parte dell'interessato. Anche in questo caso, quindi, la conseguente nullità non può ritenersi operante senza un'espressa deduzione di parte, accompagnata come nelle ipotesi già esaminate dalla "rappresentazione” di un deficit di conoscenza. -che questaNel caso di specie emerge pacificamente dalla lettura degli atti Corte è abilitata a compiere, trattandosi di valutare la sussistenza di un error in procedendo che l'imputato elesse domicilio presso l'avv. BE Longo, - nominato in data 4/2/2011, e che fu assistito, fin dal primo grado, dall'avv. Marenzi, nominato d'ufficio dopo la rinuncia dell'avv. Longo;
che l'appello fu proposto dall'avv. Marenzi e che l'avvocato suddetto assistette l'imputato per tutta la durata del giudizio d'appello, senza che mai il difensore abbia sollevato eccezioni intorno alle modalità di notificazione della citazione. Lo stesso avvocato Marenzi ha proposto, per conto dell'imputato, ricorso in cassazione e si è limitato a rilevare l'anomalia della notificazione in appello, senza lamentare una mancanza di conoscenza dell'atto da parte di EM. L'imputato, quindi, che è stato quantomeno destinatario dell'estratto contumaciale della sentenza, non ha 4 a n nemmeno addotto, attraverso il suo difensore, di non aver avuto conoscenza dell'atto, per cui la nullità, che si è verificata, della citazione, va ascritta al novero delle nullità intermedie, che resta priva di effetto nel presente procedimento perché non eccepita nel corso del giudizio d'appello, a cui il suo difensore ha assistito (art. 182, comma 2, cod. proc. pen.).
2. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per assoluta genericità. Il giudizio di responsabilità è sorretto dalla deposizione dei testi BE e RG GA, che assistettero al furto ed ebbero modo di verificare chi ne fosse l'autore. Nessuna possibilità di errore poteva inficiare le loro dichiarazioni, perché conoscevano già da prima l'autore e sapevano che aveva un neo sul viso. A fronte di questa accusa precisa e circostanziata il difensore non fa - in questo come nel giudizio d'appello che contestare genericamente il contenuto della - prova e dolersi dell'assenza di un riconoscimento di persona che non era imposto dalle circostanze, potendo ritenersi raggiunta la prova già col riconoscimento fotografico. La motivazione della sentenza è logica e congruente mentre le critiche ad essa mosse sono vaghe e prive di specificità, come tali non idonee ad incidere, nemmeno in termini dubitativi, sul complesso degli elementi che hanno portato all'affermazione della responsabilità. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2014 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Maria Vessichelli) Muluce DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 21 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise один 5