Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2014, n. 2818
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Sentenza 24 novembre 2014

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La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso "deficit" di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per avere il difensore d'ufficio dapprima svolto la sua attività nel corso di tutto il giudizio d'appello senza mai eccepire alcunché e poi proposto ricorso per cassazione limitandosi a rilevare l'irrituale notificazione senza, tuttavia, lamentare l'ignoranza del suo assistito)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2014, n. 2818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2818
    Data del deposito : 24 novembre 2014

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