Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5334 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SU0 5 334 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALANO EMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 16798/99 Consigliere Cron. 16248логид Dott. Alberto SPANO Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 06/02/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: LA NT AS, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato STUDIO GHERA GAROFALO, rappresentato GIACINTO OCCHIONERO, giusta difeso dall'avvocato delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 569 rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, -1- CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
controricorrente - avversSo la sentenza n. 44/99 del Tribunale di -CAMPOAS, depositata il 24/05/99 R. G. N. 807/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign. IO LA, titolare di un'impresa ammessa alia fiscalizzazione degli oneri sociali per effetto della l.n. 339/ 89 ha proposto opposizione innanzi al Pretore avverso il decreto ingiuntivo con cui l'INPS gli aveva richiesto il pagamento di tutti i contributi dovuti per il periodo 1.1.89- 30.9.92, oltre le somme aggiuntive, non avendo egli provveduto a corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni loro dovute ai sensi del comma 1 della predetta legge. L'istituto previdenziale si è costituito rilevando che la richiesta di condono era ad esso pervenuta dopo la notificazione del decreto ingiuntivo e che la stessa non era stata accompagnata dal versamento dei contributi evasi, e che l'opponente non aveva aderito all'invito a regolarizzare la sua posizione sulla base del d.l. n.71/93 intervenuto in corso di causa. Il Pretore, avendo ritenuto insufficiente il versamento dedotto dall'opponente, ha revocato il decreto riducendo il debito dello stesso. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 24.5.99 ha rigettato l'appello proposto dal sign.LA. Esso ha rilevato: a- che risultava che l'appellante pur avendo beneficiato della fiscalizzazione degli oneri sociali ai sensi dell'art.6 1.n.339/89 non aveva corrisposto ai suoi dipendenti una retribuzione pari a quella prevista dall'art. 1 comma 1 della predetta legge;
la sola contribuzione omessa ammontava a lire 22. 968. 000; b- che egli non poteva beneficiare del c.d. condono previsto ad d.l. n. 71/93, modificativo dell'art. 10 della 1.n.339/89, perché lo stesso era condizionato alla regolarizzazione delle retribuzioni dovute ai dipendenti entro il termine perentorio di 60 giorni concesso dall'INPS- che non era avvenuta- né a sanare la propria posizione contributiva versando una somma largamente inferiore al debito contributivo accertato in lire 22. 968.000; c- che non poteva beneficiare nemmeno del condono di cui al d.l. 166/96, invocato nell'appello, in quanto esso costituiva domanda nuova e,comunque, rispetto ad esso i versamenti eseguiti apparivano larga mente insufficienti a sanare la posizione contributiva. Il sign. LA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
l'INPS resiste con controricorso;
il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia, senza alcuna specificazione, violazione e falsa applicazione della normativa in materia di regolarizzazione spontanea, motivazione insufficiente e quanto meno omessa. La censura sembra contenere due distinti profili. Il primo di essi sembra attenere alla questione relativa alla efficacia dell'istanza di condono una volta intervenuto da parte dell'INPS l'accertamento delle irregolarità: il ricorrente addebita al Tribunale di aver accolto la tesi dell'INPS (ostativa all'istanza di condono per intervenuta ispezione ) laddove una tale statuizione non è 2 contenuta nella decisione impugnata che si articola, invece, nei punti indicati nella parte relativa allo svolgimento del processo. Il secondo profilo attiene, invece, alla statuizione della sentenza che ha negato che il ricorrente potesse beneficiare del condono previsto dal d.l.n.71/93 per aver egli omesso sia di versare i contributi incontestabilmente dovuti ( 22.968.889) фи 968,889) limitandosi a versare solo una minima parte di essi - sia di corrispondere, nel termine assegnatogli, le retribuzioni dovute ai suoi dipendenti nella misura necessaria per beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali. Egli (in particolare, p. 11 del ricorso e p. 3 della memoria) contesta tali accadimenti: senonchè egli non chiarisce se il Tribunale, nel ritenerli, evidentemente, insussistenti sia incorso in un travisamento dei fatti (in relazione al quale avrebbe dovuto essere esperito il rimedio revocatorio) o sia addivenuto alla predetta conclusione per vizi logici. Trattandosi, di conseguenza, di una mera affermazione contestativa di fatti posti a fondamento del Tribunale della propria decisione la censura risulta inammissibile. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 230 1.n.662/96, dell'art.2797 cc., insufficiente e contraddittoria motivazione. Con esso il ricorrente censura la parte della decisione impugnata che attribuisce carattere di domanda nuova, inammissibile in appello, all'istanza di condono Vensi proposta, in detta sede ai del d.l. 166/96 rilevando che la predetta istanza può esser proposta anche in tale sede. ༣ Ora, a prescindere dalla esattezza di tale censura, va rilevato che tale statuizione del Tribunale contiene- oltre tale asserzione di carattere processuale- anche l'affermazione che i versamenti eseguiti appaiono largamente insufficienti a sanare la posizione contributiva- escludendo pertanto l'avvenuta regolarizzazione della stessa - presupposto per beneficiare del condono. Questa ratio decidendi- avente carattere autonomo ed idonea a sorreggere la statuizione impugnata ( impossibilità di beneficiare del condono previsto dal d.l. 166/96) avrebbe dovuto esser censurata dal ricorrente- che invece non lo ha fatto, rendendo, di conseguenza inammissibile la censura relativa a tale statuizione. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 7,80 - Oltre € 2.200,00 per onorari. Roma 5 febbraio 2002 Il Consigliere es. Lorcado Sugliclin Presidente CANCELLIG