Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 1
La pronuncia di precedente sentenza di applicazione della pena su richiesta a carico di un coimputato è idonea a dar luogo a incompatibilità del giudice che tale sentenza ha pronunciato o concorso a pronunciare, nel separato giudizio nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, solo quando essa abbia compiuto una valutazione, sia pure incidentale, della responsabilità di quest'ultimo. (v. C.Cost. sent. 2.11.96, n.371; C.Cost. ord. 14.11.97, n.340).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 9.7.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 2485
3. " EN Amari " REGISTRO GENERALE
4. " IC IL " N. 6546/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da IT NT, nata a [...] il [...]
avverso la ordinanza della Corte di appello di Torino depositata in data 1^ dicembre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. V. Galgano, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza deliberata il 26 novembre 1997 e depositata il 1^ dicembre 1997 la Corte di appello di Torino rigettava la istanza con la quale AN TO, imputata del delitto di calunnia in concorso con EP RN, aveva proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti dei magistrati Alberto Bernardi, Maria Enrica Pennello ed Emanuela Ciabatti, componenti il collegio giudicante della quinta sezione penale del tribunale di Torino innanzi alla quale era stata rinviata a giudizio, assumendo che, ai sensi degli artt. 34, 36, 1^ comma, lett. g), e 37 c.p.p., avendo il predetto collegio, previo stralcio della relativa posizione, provveduto a definire il procedimento, nei confronti del coimputato RN, mediante sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., si era verificata la situazione di incompatibilità del giudice consistente nell'avere il medesimo pronunciato una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di essa istante in ricusazione in ordine alla responsabilità penale era stata, comunque, valutata. La corte territoriale - premesso che la istanza di AN TO era stata proposta a seguito della sentenza n. 371 del 1996 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34, 2^ comma, c.p.p. nella parte in cui essa non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione dello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata, comunque, valutata, e ciò anche quando abbia formato oggetto di una delibazione di merito superficiale e sommaria, indetta seconda ipotesi essendo ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi - rilevava che, contrariamente all'assunto della ricusante, nel contesto della sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena nei confronti del coimputato RN non era ravvisabile alcuna espressione di giudizio, sia pure indiretta od incidentale, sulla responsabilità concorrente della TO nel delitto di calunnia, sicché non sussisteva la denunciata causa di incompatibilità.
Avverso la ordinanza, per il tramite del suo difensore Avvocato Carlo Taormina, ha proposto ricorso per cassazione AN TO, la quale, in unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 34 e 41 stesso codice, per avere il giudice di merito omesso ogni motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza della proposta dichiarazione di ricusazione.
Il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per la inammissibilità del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione di questo giudice di legittimità, con la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della sanzione pecuniaria nella misura equa e proporzionata di un milione di lire.
Secondo il principio ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, l'istituto della incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento penale è preordinato alla garanzia di un giudizio imparziale, che no sia ne' possa apparire condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilità penale dell'imputato manifestate dallo stesso giudice, sicché il principio del giusto processo comporta che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di valutazioni sul merito della imputazione già in precedenza espresse (sentenza Corte cost. n. 177 del1996). Al suddetto principio risulta ispirata, tra le altre, la sentenza del giudice delle legge n. 371 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, 2^ comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque valutata. La sentenza in questione, tuttavia, mantenendo ferme le precedenti acquisizioni giurisprudenziali risalenti alle sentenze n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993, ha precisato che, nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la autonomia della posizione di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro, per cui la incompatibilità del giudice non può essere estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno del reato, ma deve essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità penale di una persona formalmente estranea al processo. Di conseguenza - ha pure precisato il giudice costituzionale - solo attraverso la puntuale analisi dell'effettivo contenuto della sentenza, che si assuma pregiudicante, può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio. Più di recente, infine, sulla più specifica questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, 2^ comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti degli altri concorrenti nei medesimi reati, la Corte costituzionale (ordinanza 10-14 novembre 1997 n. 340) ha dichiarato la questione manifestamente infondata qualora non risulta che il giudice, nelle sentenza di applicazione della pena rese nei confronti di alcuni dei concorrenti, abbia espresso una valutazione, neppure superficiale o sommaria, circa la responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo, la cui posizione e, quindi, rimasta non pregiudicata.
Della esatta interpretazione della norma, nel senso innanzi precisato, la corte territoriale ha fatto conforme applicazione al caso in esame, per il quale ha escluso che il tribunale di Torino, nella sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti di EP RN, abbia compiuto qualsiasi indagine o valutazione, sia pure in via incidentale, sulla condotta della TO e sulle modalità della eventuale partecipazione di costei al delitto del quale figura coimputata con lo stesso RN, anche perché la formulazione del capo di imputazione enuncia chiaramente una netta distinzione di comportamenti ascrivibili a ciascuno degli accusati. La motivazione sul punto della esclusione di implicita valutazione, ancorché sommaria o superficiale, della responsabilità della TO, è sorretta da adeguata e convincente spiegazione e non presenta elementi di interna contraddittorietà, onde la impugnazione è manifestamente infondata.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire 1.000.000 (unmilione) a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 1998.