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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5112 del R.G. 2023
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Monteleone e Parte_1
EL UT
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Gungolo e Daniela CP_1
IN
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 13-11-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-10-2023, premesso di aver Parte_1
1 contratto in data 12-9-2009 matrimonio in Palagianello con CP_1
dal quale erano nati i figli ( il 18-9-2011) ed (il 26-9- Per_1 Per_2
2017), chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito al ,con CP_1
affido esclusivo dei figli , con i provvedimenti economici per il concorso al mantenimento proprio e della prole e per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibire ad abitazione familiare. Esponeva a sostegno l'attrice che la convivenza coniugale si era irrimediabilmente deteriorata a causa del contegno dispotico e collerico del marito,
manifestatosi con episodi di aggressività , violenza e denigrazione della moglie. Aggiungeva la : che negli ultimi tempi vi erano stati litigi Pt_1
continui ai quali si erano aggiunti episodi sempre più frequenti di violenza verbale agita dal ed umiliazioni in danno di essa attrice, sin quando CP_1
il 9-9-2023, dopo l'ennesima lite per una banale incomprensione, il marito era andato in escandescenze ed il 10-9-2023 si era allontanato dalla casa coniugale senza alcuna giustificazione non facendovi ritorno e non dando più
notizia di sé; che nel contempo il aveva prelevato abusivamente CP_1
denaro giacente su conto corrente comune, facendo mancare i mezzi di sostentamento a moglie e figli minori e non pagando spese per bollette per il pagamento di tributi e per il pagamento di rata di un mutuo contratto per l'acquisto della residenza familiare, ed aveva prelevato un'autovettura Fiat
Punto di proprietà del padre di essa ricorrente;
precisava di Parte_2
non disporre di redditi essendo casalinga dedita alla cura della casa e della prole, mentre il marito era l'unico percipiente il salario di € 2000 quale operaio autista alle dipendenze di impresa ortofrutticola.
Si costituiva il convenuto contestando quanto affermato circa le ragioni di addebito;
deduceva che la vita coniugale si era progressivamente logorata
2 perché tra i coniugi si erano manifestati insanabili conflitti mentre egli non aveva mai tenuto comportamenti violenti o di denigrazione del coniuge;
aggiungeva che la nel corso del tempo aveva manifestato un Pt_1
progressivo distacco ed era venuta meno al rispetto del marito non provvedendo alle necessità quotidiane, e giungendo ad allontanarlo definitivamente dall'abitazione coniugale il 9-9-2023 con la collaborazione del proprio padre;
che in seguito la gli aveva impedito di incontrare Pt_1
i figli;
che egli aveva prelevato solo € 1000 dal conto comune ai coniugi il
26-9-2023, mentre la moglie aveva posto in essere in precedenza ripetuti ed ingiustificati prelievi nel mese di agosto 2023, dovendosi considerare che il conto era alimentato dai soli redditi di esso resistente;
negava di avere prelevato abusivamente l'autovettura Fiat Punto tg.FF283YW da lui pagata e che solo per ragioni di convenienza riguardanti il premio assicurativo era stata intestata a , ma in realtà era stata sempre da lui utilizzata Parte_2
per recarsi al lavoro;
aggiungeva che le somme richieste dalla ricorrente erano eccessive tenuto conto che nei mesi invernali il proprio salario si riduceva sinanche ad € 1000 mensili;
deduceva che nulla spettava alla moglie per mantenimento avendo la stessa capacità di trovare occupazione;
che era infondata la richiesta di addebito non avendo egli mai fatto mancare il proprio apporto in termini affettivi e materiali alla famiglia. Instava per il rigetto della domanda di addebito e di concorso al mantenimento della moglie, chiedeva che i figli, da collocarsi presso la madre,fossero affidati in via condivisa con contributo paterno al loro mantenimento nella misura di € 400 mensili e che la rata del mutuo contratto per l'acquisto di una nuova casa familiare fosse posta a carico della moglie;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Adottati il 7-2-2024 i provvedimenti temporanei ed urgenti la causa è stata
3 istruita mediante prove orali, informative e produzioni documentali.
Ciò premesso quanto al fatto, e passando all'esame del merito, va rigettata la domanda di addebito della separazione proposta da . Come è Parte_1
noto tale pronuncia presuppone che sia raggiunta, da parte di chi la richieda,
la prova di un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, oltre che del nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza.
Nella specie, pur essendo incontroverso tra le parti che la convivenza sia di fatto cessata tra le parti nel settembre del 2023 con allontanamento del dall'abitazione familiare, è da rilevare che l'attrice non ha fornito CP_1
prova adeguata di quanto riconducibile alle violazioni allegate nell'atto introduttivo, in particolare al paragrafo 5, e precedenti quell'allontanamento
(comportamenti aggressivi connotati da violenza verbale o altrimenti denigranti della moglie o volti ad “annullare” la sua personalità e ad arrecarle offesa od umiliazione) e comunque non ha dimostrato il nesso causale tra queste condotte, genericamente allegate, e la sopravvenuta intollerabilità
della convivenza. E' pacifico inoltre, perché affermato da entrambi i coniugi
, che il 10-9-2023 il lasciò in maniera definitiva la casa familiare in CP_1
Palagianello. Differenti sono state le versioni fornite in proposito dalle parti,
in quanto secondo l'attrice l'allontanamento del marito sarebbe stato ingiustificato e privo di spiegazioni ed accompagnato dal prelievo di somme dal conto cointestato ai coniugi e di un'autoveicolo intestato al padre della
4 ; per contro il ha sostenuto che il proprio allontanamento dal Pt_1 CP_1
domicilio familiare in quella occasione non sarebbe stato spontaneo ma forzato - dato che la moglie lo aveva messo alla porta con l'ausilio del proprio genitore - e che in seguito egli aveva inviato mensilmente la somma di € 400
per concorso al mantenimento della prole.
Le risultanze istruttorie non sono tali da confermare che l'allontanamento del dalla casa familiare fosse stato del tutto arbitrario e motivato da CP_1
decisione unilaterale dello stesso in violazione degli obblighi di coabitazione.
Infatti sia l'attrice che i testi escussi (in particolare dep. ) hanno Testimone_1
affermato che già in precedenza il rapporto coniugale era “irrimediabilmente”
deteriorato con “litigi continui”(cfr. punto 5 del ricorso) e che le parti negli ultimi due anni “litigavano spesso”(dep. ; e lo stesso Testimone_1
convenuto ha affermato il progressivo logoramento dell'unione a causa di
“insanabili conflitti emozionali” con “incapacità al reciproco raffronto e dialogo”. Ciò impedisce di ritenere provato l'assunto per il quale l'allontanamento dal domicilio coniugale del fosse stato del tutto CP_1
ingiustificato, sembrando piuttosto che quell'evento - quand'anche non forzato da terzi come hanno affermato i testi escussi - dovesse ricondursi a precedenti frequenti gravi situazioni di contrasto tra i coniugi determinanti intollerabilità della convivenza, in relazione alle quali l'allontanamento del fu inevitabile punto di emersione. Né rilevano, in relazione alla CP_1
domanda di addebito, l'affermata condizione di carenza di risorse in cui il convenuto avrebbe lasciato i propri familiari dopo l'allontanamento dalla loro casa, oppure il prelievo di denaro e di una autovettura del padre dell'attrice.
Si tratta comunque di vicende, successive alla cessazione della convivenza per sua intollerabilità e che pertanto non possono averla determinata;
senza
5 peraltro considerare che non è stato dimostrato quanto affermato in ordine al deliberato abbandono del nucleo familiare senza mezzi di sussistenza, avendo il convenuto documentato il versamento di somme in favore dei figli ed una situazione di contestazione in ordine alla debenza di assegno per la moglie
(cfr. corrispondenza in atti tra i legali delle parti precedente la comparizione in prima udienza).
La separazione dei coniugi indicati in epigrafe, di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione, per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata, e per il verificarsi di situazioni di distacco ormai del tutto incompatibili con ogni residua possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita deve quindi ritenersi ascrivibile a ragioni di natura obiettiva, ossia all'accertata impossibilità di ricostituire la primitiva coesione coniugale.
Per quanto riguarda le questioni accessorie vanno confermati i provvedimenti in materia di affido condiviso, collocamento e diritto di visita ed intrattenimento paterno assunti in sede presidenziale con il provvedimento del 7-2-2024 riguardo ai figli minori e ,in quanto Per_2 Per_1
astrattamente tali da assicurare applicazione al principio di bigenitorialità;mentre la semplice discontinuità nell'esercizio del diritto di visita paterno (segnalata dai Servizi Sociali di Palagianello) non è indice sicuro di inidoneità genitoriale in presenza di una situazione ancora molto conflittuale tra le parti, tale da riflettersi negativamente anche nella regolarità
del rapporto del genitore non collocatario con la prole.
Deve essere confermata la previsione di assegno di concorso al mantenimento di moglie e figli già stabilita in sede presidenziale a carico del ed in CP_1
6 favore della . Risulta infatti che il è dipendente quale autista Pt_1 CP_1
di una azienda ortofrutticola operante in Conversano con un reddito al netto di oneri fiscali nel 2022(ultima dichiarazione disponibile) di circa €
26.000;per contro la fruì nel 2022 anno immediatamente antecedente Pt_1
la cessazione della convivenza di un reddito nettamente inferiore (di circa €
2300) e comunque è portatrice di una capacità reddituale ,di operaia agricola,
di attendibile minore ritorno economico rispetto al coniuge. L'esistenza di disparità economica giustifica pertanto il riconoscimento dell'assegno di separazione in favore della al fine di conservare almeno Pt_1
tendenzialmente il tenore di vita dalla stessa attendibilmente sperimentato nel corso della convivenza.
Deve inoltre riconoscersi l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento dei figli minori secondo il principio di proporzionalità di cui all'art.337ter 4°
comma c.civ..
La misura dell'assegno di mantenimento per moglie e figli deve essere confermata sino al mese di ottobre 2025 in quella stabilita con il provvedimento del 7-2-2024; tuttavia con decorrenza dal corrente mese di novembre 2025, la stessa misura deve essere aumentata ad 800(di cui € 300
in favore della ed € 250 per ciascun figlio). A questo riguardo occorre Pt_1
tenere conto del fatto che non è stata fornita prova della circostanza che il si sia effettivamente fatto carico del pagamento della rata mensile di CP_1
rimborso del mutuo per l'acquisto della casa da destinare ad abitazione familiare di via Francesco Paolo De Maio in Palagianello ,attualmente abitata dalla moglie e dai figli;
né che abbia dovuto dotarsi di nuova abitazione a titolo oneroso. Nulla infine può essere disposto rispetto al pagamento del mutuo cointestato la cui obbligazione sussiste nei confronti del terzo
7 mutuante.
Il convenuto dovrà inoltre farsi carico del 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole,spese da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
L'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso della prole, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori,salvo diverso accordo tra questi ultimi.
Le spese di lite vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] CP_1
Colle(BA) il 3.6.1978, uniti in matrimonio in Palagianello il 12-9-2009, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 31, parte I, serie A, anno 2009;rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dall'attrice;
2)affida i figli minori ad in via condivisa Persona_3 CP_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre;
conferma i provvedimenti in materia di diritto di visita ed intrattenimento paterno assunti in sede presidenziale con il provvedimento del 7-2-2024
riguardo ai figli minori;
3) conferma sino al mese di ottobre 2025 compreso, l'obbligo di CP_1
di corrispondere a assegno mensile di € 650 - di cui
[...] Parte_1
€ 250 per concorso nel mantenimento di ed € 400 per Parte_1
concorso al mantenimento dei figli in ragione di € 200 ciascuno - oltre rivalutazione istat con prima decorrenza dal mese di febbraio 2024 e scadenza
8 al giorno sette di ogni mese;
aumenta con decorrenza dal corrente mese di novembre 2025 detto assegno ad € 800, di cui € 300 in favore di Pt_1
ed € 250 per ciascun figlio;
pone a carico di il 50%
[...] CP_1
delle spese straordinarie di mantenimento dei figli da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso della prole, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori,salvo diverso accordo tra questi ultimi.
4)compensa le spese di questo giudizio tra le parti.
Così deciso in Taranto il 14-11-2025 Il Presidente rel.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5112 del R.G. 2023
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Monteleone e Parte_1
EL UT
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Gungolo e Daniela CP_1
IN
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 13-11-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-10-2023, premesso di aver Parte_1
1 contratto in data 12-9-2009 matrimonio in Palagianello con CP_1
dal quale erano nati i figli ( il 18-9-2011) ed (il 26-9- Per_1 Per_2
2017), chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito al ,con CP_1
affido esclusivo dei figli , con i provvedimenti economici per il concorso al mantenimento proprio e della prole e per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibire ad abitazione familiare. Esponeva a sostegno l'attrice che la convivenza coniugale si era irrimediabilmente deteriorata a causa del contegno dispotico e collerico del marito,
manifestatosi con episodi di aggressività , violenza e denigrazione della moglie. Aggiungeva la : che negli ultimi tempi vi erano stati litigi Pt_1
continui ai quali si erano aggiunti episodi sempre più frequenti di violenza verbale agita dal ed umiliazioni in danno di essa attrice, sin quando CP_1
il 9-9-2023, dopo l'ennesima lite per una banale incomprensione, il marito era andato in escandescenze ed il 10-9-2023 si era allontanato dalla casa coniugale senza alcuna giustificazione non facendovi ritorno e non dando più
notizia di sé; che nel contempo il aveva prelevato abusivamente CP_1
denaro giacente su conto corrente comune, facendo mancare i mezzi di sostentamento a moglie e figli minori e non pagando spese per bollette per il pagamento di tributi e per il pagamento di rata di un mutuo contratto per l'acquisto della residenza familiare, ed aveva prelevato un'autovettura Fiat
Punto di proprietà del padre di essa ricorrente;
precisava di Parte_2
non disporre di redditi essendo casalinga dedita alla cura della casa e della prole, mentre il marito era l'unico percipiente il salario di € 2000 quale operaio autista alle dipendenze di impresa ortofrutticola.
Si costituiva il convenuto contestando quanto affermato circa le ragioni di addebito;
deduceva che la vita coniugale si era progressivamente logorata
2 perché tra i coniugi si erano manifestati insanabili conflitti mentre egli non aveva mai tenuto comportamenti violenti o di denigrazione del coniuge;
aggiungeva che la nel corso del tempo aveva manifestato un Pt_1
progressivo distacco ed era venuta meno al rispetto del marito non provvedendo alle necessità quotidiane, e giungendo ad allontanarlo definitivamente dall'abitazione coniugale il 9-9-2023 con la collaborazione del proprio padre;
che in seguito la gli aveva impedito di incontrare Pt_1
i figli;
che egli aveva prelevato solo € 1000 dal conto comune ai coniugi il
26-9-2023, mentre la moglie aveva posto in essere in precedenza ripetuti ed ingiustificati prelievi nel mese di agosto 2023, dovendosi considerare che il conto era alimentato dai soli redditi di esso resistente;
negava di avere prelevato abusivamente l'autovettura Fiat Punto tg.FF283YW da lui pagata e che solo per ragioni di convenienza riguardanti il premio assicurativo era stata intestata a , ma in realtà era stata sempre da lui utilizzata Parte_2
per recarsi al lavoro;
aggiungeva che le somme richieste dalla ricorrente erano eccessive tenuto conto che nei mesi invernali il proprio salario si riduceva sinanche ad € 1000 mensili;
deduceva che nulla spettava alla moglie per mantenimento avendo la stessa capacità di trovare occupazione;
che era infondata la richiesta di addebito non avendo egli mai fatto mancare il proprio apporto in termini affettivi e materiali alla famiglia. Instava per il rigetto della domanda di addebito e di concorso al mantenimento della moglie, chiedeva che i figli, da collocarsi presso la madre,fossero affidati in via condivisa con contributo paterno al loro mantenimento nella misura di € 400 mensili e che la rata del mutuo contratto per l'acquisto di una nuova casa familiare fosse posta a carico della moglie;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Adottati il 7-2-2024 i provvedimenti temporanei ed urgenti la causa è stata
3 istruita mediante prove orali, informative e produzioni documentali.
Ciò premesso quanto al fatto, e passando all'esame del merito, va rigettata la domanda di addebito della separazione proposta da . Come è Parte_1
noto tale pronuncia presuppone che sia raggiunta, da parte di chi la richieda,
la prova di un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, oltre che del nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza.
Nella specie, pur essendo incontroverso tra le parti che la convivenza sia di fatto cessata tra le parti nel settembre del 2023 con allontanamento del dall'abitazione familiare, è da rilevare che l'attrice non ha fornito CP_1
prova adeguata di quanto riconducibile alle violazioni allegate nell'atto introduttivo, in particolare al paragrafo 5, e precedenti quell'allontanamento
(comportamenti aggressivi connotati da violenza verbale o altrimenti denigranti della moglie o volti ad “annullare” la sua personalità e ad arrecarle offesa od umiliazione) e comunque non ha dimostrato il nesso causale tra queste condotte, genericamente allegate, e la sopravvenuta intollerabilità
della convivenza. E' pacifico inoltre, perché affermato da entrambi i coniugi
, che il 10-9-2023 il lasciò in maniera definitiva la casa familiare in CP_1
Palagianello. Differenti sono state le versioni fornite in proposito dalle parti,
in quanto secondo l'attrice l'allontanamento del marito sarebbe stato ingiustificato e privo di spiegazioni ed accompagnato dal prelievo di somme dal conto cointestato ai coniugi e di un'autoveicolo intestato al padre della
4 ; per contro il ha sostenuto che il proprio allontanamento dal Pt_1 CP_1
domicilio familiare in quella occasione non sarebbe stato spontaneo ma forzato - dato che la moglie lo aveva messo alla porta con l'ausilio del proprio genitore - e che in seguito egli aveva inviato mensilmente la somma di € 400
per concorso al mantenimento della prole.
Le risultanze istruttorie non sono tali da confermare che l'allontanamento del dalla casa familiare fosse stato del tutto arbitrario e motivato da CP_1
decisione unilaterale dello stesso in violazione degli obblighi di coabitazione.
Infatti sia l'attrice che i testi escussi (in particolare dep. ) hanno Testimone_1
affermato che già in precedenza il rapporto coniugale era “irrimediabilmente”
deteriorato con “litigi continui”(cfr. punto 5 del ricorso) e che le parti negli ultimi due anni “litigavano spesso”(dep. ; e lo stesso Testimone_1
convenuto ha affermato il progressivo logoramento dell'unione a causa di
“insanabili conflitti emozionali” con “incapacità al reciproco raffronto e dialogo”. Ciò impedisce di ritenere provato l'assunto per il quale l'allontanamento dal domicilio coniugale del fosse stato del tutto CP_1
ingiustificato, sembrando piuttosto che quell'evento - quand'anche non forzato da terzi come hanno affermato i testi escussi - dovesse ricondursi a precedenti frequenti gravi situazioni di contrasto tra i coniugi determinanti intollerabilità della convivenza, in relazione alle quali l'allontanamento del fu inevitabile punto di emersione. Né rilevano, in relazione alla CP_1
domanda di addebito, l'affermata condizione di carenza di risorse in cui il convenuto avrebbe lasciato i propri familiari dopo l'allontanamento dalla loro casa, oppure il prelievo di denaro e di una autovettura del padre dell'attrice.
Si tratta comunque di vicende, successive alla cessazione della convivenza per sua intollerabilità e che pertanto non possono averla determinata;
senza
5 peraltro considerare che non è stato dimostrato quanto affermato in ordine al deliberato abbandono del nucleo familiare senza mezzi di sussistenza, avendo il convenuto documentato il versamento di somme in favore dei figli ed una situazione di contestazione in ordine alla debenza di assegno per la moglie
(cfr. corrispondenza in atti tra i legali delle parti precedente la comparizione in prima udienza).
La separazione dei coniugi indicati in epigrafe, di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione, per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata, e per il verificarsi di situazioni di distacco ormai del tutto incompatibili con ogni residua possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita deve quindi ritenersi ascrivibile a ragioni di natura obiettiva, ossia all'accertata impossibilità di ricostituire la primitiva coesione coniugale.
Per quanto riguarda le questioni accessorie vanno confermati i provvedimenti in materia di affido condiviso, collocamento e diritto di visita ed intrattenimento paterno assunti in sede presidenziale con il provvedimento del 7-2-2024 riguardo ai figli minori e ,in quanto Per_2 Per_1
astrattamente tali da assicurare applicazione al principio di bigenitorialità;mentre la semplice discontinuità nell'esercizio del diritto di visita paterno (segnalata dai Servizi Sociali di Palagianello) non è indice sicuro di inidoneità genitoriale in presenza di una situazione ancora molto conflittuale tra le parti, tale da riflettersi negativamente anche nella regolarità
del rapporto del genitore non collocatario con la prole.
Deve essere confermata la previsione di assegno di concorso al mantenimento di moglie e figli già stabilita in sede presidenziale a carico del ed in CP_1
6 favore della . Risulta infatti che il è dipendente quale autista Pt_1 CP_1
di una azienda ortofrutticola operante in Conversano con un reddito al netto di oneri fiscali nel 2022(ultima dichiarazione disponibile) di circa €
26.000;per contro la fruì nel 2022 anno immediatamente antecedente Pt_1
la cessazione della convivenza di un reddito nettamente inferiore (di circa €
2300) e comunque è portatrice di una capacità reddituale ,di operaia agricola,
di attendibile minore ritorno economico rispetto al coniuge. L'esistenza di disparità economica giustifica pertanto il riconoscimento dell'assegno di separazione in favore della al fine di conservare almeno Pt_1
tendenzialmente il tenore di vita dalla stessa attendibilmente sperimentato nel corso della convivenza.
Deve inoltre riconoscersi l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento dei figli minori secondo il principio di proporzionalità di cui all'art.337ter 4°
comma c.civ..
La misura dell'assegno di mantenimento per moglie e figli deve essere confermata sino al mese di ottobre 2025 in quella stabilita con il provvedimento del 7-2-2024; tuttavia con decorrenza dal corrente mese di novembre 2025, la stessa misura deve essere aumentata ad 800(di cui € 300
in favore della ed € 250 per ciascun figlio). A questo riguardo occorre Pt_1
tenere conto del fatto che non è stata fornita prova della circostanza che il si sia effettivamente fatto carico del pagamento della rata mensile di CP_1
rimborso del mutuo per l'acquisto della casa da destinare ad abitazione familiare di via Francesco Paolo De Maio in Palagianello ,attualmente abitata dalla moglie e dai figli;
né che abbia dovuto dotarsi di nuova abitazione a titolo oneroso. Nulla infine può essere disposto rispetto al pagamento del mutuo cointestato la cui obbligazione sussiste nei confronti del terzo
7 mutuante.
Il convenuto dovrà inoltre farsi carico del 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole,spese da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
L'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso della prole, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori,salvo diverso accordo tra questi ultimi.
Le spese di lite vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] CP_1
Colle(BA) il 3.6.1978, uniti in matrimonio in Palagianello il 12-9-2009, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 31, parte I, serie A, anno 2009;rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dall'attrice;
2)affida i figli minori ad in via condivisa Persona_3 CP_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre;
conferma i provvedimenti in materia di diritto di visita ed intrattenimento paterno assunti in sede presidenziale con il provvedimento del 7-2-2024
riguardo ai figli minori;
3) conferma sino al mese di ottobre 2025 compreso, l'obbligo di CP_1
di corrispondere a assegno mensile di € 650 - di cui
[...] Parte_1
€ 250 per concorso nel mantenimento di ed € 400 per Parte_1
concorso al mantenimento dei figli in ragione di € 200 ciascuno - oltre rivalutazione istat con prima decorrenza dal mese di febbraio 2024 e scadenza
8 al giorno sette di ogni mese;
aumenta con decorrenza dal corrente mese di novembre 2025 detto assegno ad € 800, di cui € 300 in favore di Pt_1
ed € 250 per ciascun figlio;
pone a carico di il 50%
[...] CP_1
delle spese straordinarie di mantenimento dei figli da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 spetterà, in ragione dell'affido condiviso della prole, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori,salvo diverso accordo tra questi ultimi.
4)compensa le spese di questo giudizio tra le parti.
Così deciso in Taranto il 14-11-2025 Il Presidente rel.
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