Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 11309
CASS
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesistenza del pactum sceleris e occasionalità delle cessioni

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente esaminato le risultanze investigative, tra cui conversazioni intercettate e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, evidenziando la gestione di una piazza di spaccio per conto di un clan, la collaborazione con altri sodali e l'occupazione continuativa e organizzata dell'attività di vendita di stupefacenti.

  • Rigettato
    Travisamento delle conversazioni intercettate

    La Corte ha ribadito che la valutazione indiziaria in fase cautelare non richiede gli stessi criteri del giudizio di colpevolezza finale e che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione del giudice di merito, senza poter procedere a una nuova valutazione degli elementi probatori.

  • Rigettato
    Mancata corretta valutazione delle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia

    La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame basata anche sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ritenendo che il materiale investigativo sia stato scrutinato razionalmente.

  • Inammissibile
    Reati-fine di lieve entità ("piccolo spaccio")

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del motivo, poiché l'impugnazione non incideva sull'"an" o sul "quomodo" della misura cautelare, non essendo stato adeguatamente indicato come la diversa qualificazione giuridica avrebbe potuto ripercuotersi sulla misura in esecuzione, soprattutto in presenza di una grave indiziarietà rispetto alla contestazione associativa.

  • Rigettato
    Travisamento delle conversazioni intercettate

    La Corte ha ritenuto che la valutazione sulla gravità indiziaria compiuta dai giudici dell'impugnazione cautelare non presenti vizi di incoerenza argomentativa, avendo questi richiamato e correlato conversazioni intercettate da cui è emersa la disponibilità di armi e munizionamento da parte dell'indagato.

  • Inammissibile
    Assenza di motivazione sull'aggravante e sulle deduzioni difensive

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del motivo, poiché l'impugnazione non incideva sull'"an" o sul "quomodo" della misura cautelare, non essendo stato adeguatamente indicato come l'esclusione dell'aggravante avrebbe potuto ripercuotersi sulla misura in esecuzione, soprattutto in presenza di una grave indiziarietà rispetto alla contestazione associativa.

  • Rigettato
    Adeguatezza della custodia cautelare in carcere

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la necessità della misura di massimo rigore, sottolineando la qualificata capacità criminale dell'indagato, i suoi precedenti penali, l'abitualità della condotta illecita nella gestione di una piazza di spaccio per conto di un clan, e il concreto rischio di reiterazione anche in caso di detenzione domiciliare, data la gestione telefonica dell'attività.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 11309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11309
    Data del deposito : 26 marzo 2026

    Testo completo