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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13405 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC AN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. VA Pappalardo - di fiducia avverso l’ordinanza del 24/11/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 20 ottobre 2025 con la quale è stata applicata ad AN SC la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 628, primo e terzo comma, cod. pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo 1), di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967, 61, primo comma n. 2, cod. pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo 2) e di cui agli artt. 110 cod. pen., 628, primo comma e terzo comma n. 1 e n. 3, cod. pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo 3). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 13405 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 17/03/2026 2.1. Violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 628 cod. pen. Si deduce l'erroneità della valutazione del Tribunale che aveva escluso che gli indagati avessero agito per tutelare un loro diritto astrattamente azionabile in giudizio nei confronti della persona offesa VA CA;
in particolare, sarebbe stato travisato il dato fattuale relativo alla liceità dei rapporti intercorrenti tra LI e PP SC, atteso che il primo, dialogando con il figlio del secondo (ovvero AN SC anch'egli suo dipendente) aveva rappresentato di essere creditore di una somma di circa 35.000 euro, avendo venduto del rame a tale LL, soggetto per il quale la persona offesa VA CA avrebbe fatto da garante (impegnandosi al pagamento della somma in luogo di quest'ultimo qualora non avesse saldato il debito), dichiarando altresì che il recupero di tale credito gli avrebbe permesso di corrispondere all'odierno indagato somme relative a retribuzioni non ancora corrisposte;
dunque, secondo la difesa, tale rappresentazione dei fatti consentirebbe di ritenere che, al momento dell'incontro con il CA, il SC riteneva di vantare un diritto legittimo di ricevere la somma, essendo creditore anch'egli per le prestazioni lavorative svolte presso la ditta di RO LI.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen., per mancanza di gravità indiziaria, e illogicità della motivazione con riferimento allo specifico ruolo svolto dal SC in relazione al delitto di rapina aggravata, provvisoriamente contestato al capo 3. Si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il requisito della gravità indiziaria valorizzando due intercettazioni telefoniche la n. 1411 e la n. 1420, registrate il 20 giugno 2025, rispettivamente alle 08:31 e alle 12:01, intercorse tra VA MI, RE SC e AN SC, nel corso delle quali quest'ultimo proponeva al primo di acquistare una gru nella disponibilità della persona offesa, che indicava un prezzo di 1.500 euro. Si deduce, invero, che la persona offesa VA MI, in sede denuncia e di sommarie informazioni, aveva affermato che aveva già programmato di recarsi presso la sede della ditta “RO Metalli”, vantando un credito nei confronti del LI e, dunque, il Tribunale, affermando che fosse stato l'odierno ricorrente ad attirare la persona offesa presso la suindicata ditta, avrebbe palesemente travisato la realtà fattuale. La tesi difensiva sarebbe avvalorata dalla circostanza che, a distanza di due mesi, il MI era stato contattato nuovamente dal SC, il quale era interessato a riacquistare il furgone della persona offesa, a dimostrazione del risalenti rapporti leciti intercorsi tra i due;
conseguentemente, tenuto conto dei rapporti economici intercorsi tra il MI e il SC, non si comprenderebbe quale sia l'elemento che fonderebbe la gravità indiziaria per il delitto provvisoriamente contestato al capo 3, essendo stata accertata la assenza di contatti tra l'odierno ricorrente e gli autori materiali della rapina (ed invero si evidenzia anche che la 2 persona offesa, nella ricostruzione della vicenda, avrebbe indicato come possibile mandante esclusivamente il LI senza mai accennare ad un possibile coinvolgimento di AN SC).
2.3. Manifesta illogicità della motivazione relativamente alle esigenze cautelari nonché mancanza di motivazione in relazione all'adeguatezza di una misura meno afflittiva ai fini della tutela delle esigenze cautelari. Si deduce che nella fattispecie, in assenza di circostanze specifiche, sintomatiche di un legame effettivo e stabile con il contesto criminale di riferimento, non sarebbero emersi dagli atti elementi idonei a sostenere la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari da tutelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato, per i motivi qui illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta quale delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato.
2.1. La Corte ha chiarito che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona si caratterizza per il fatto che il soggetto agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).
2.2. Pertanto, può affermarsi che, ai fini della distinzione del delitto di cui all’art. 393 cod. pen. da quello di cui all’art. 628 cod. pen., assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l’agente, in buona fede, ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nella rapina, invece, l’agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli.
2.3. Nella fattispecie, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge che la condotta descritta al capo 1 ai danni di CA VA non è stata qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in quanto non era emerso alcun diritto ragionevolmente azionabile nei confronti del CA, né da parte di RO LI, né da parte di alcuno dei SC (pagine 10-11 della ordinanza impugnata). Infatti, l'ordinanza del riesame ha sottolineato che, con riferimento al presunto diritto 3 del LI al pagamento del materiale ferroso, l'accordo per la fornitura era stato concluso con il compratore PP LL e non con VA CA e, alla luce dei colloqui telefonici intercettati intrattenuti dal CA dopo l’aggressione, non era sostenibile la sussistenza di un diritto del LI di pretendere in via diretta dal CA il pagamento di un debito contratto dal LL, in base ad una presunta garanzia da questi prestata. Né emergeva un diritto dei SC azionabile in giudizio nei confronti del CA considerato che, quanto all'invocato rapporto di lavoro e agli stipendi arretrati da pagare con i soldi che avrebbe incassato il LI, l'unico rapporto di lavoro documentato risultava quello fra AN SC e la “RO Metalli” del LI, il quale non risultava inadempiente, avendo corrisposto tutti gli stipendi fino a maggio 2025 (come da buste paga prodotte in udienza dal difensore di AN SC). Quanto a RE SC e PP SC, pure volendo supporre che avessero svolto un’attività lavorativa irregolare per conto del LI, non potevano certo pretendere il pagamento dello stipendio da CA VA solo perché presunto creditore o “garante” del LI. Pertanto, il Tribunale, con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questa sede, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte, avendo ritenuto che, nella fattispecie, non si configura il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. avendo l'imputato posto in essere la condotta in relazione ad una somma di denaro sulla quale non poteva ragionevolmente vantare alcun diritto di credito garantito dall’ordinamento; l’indagato, dunque, aveva rivendicato, con l'utilizzo di minacce e violenza, un diritto che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi al giudice. 3. È infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di rapina aggravata provvisoriamente contestata al capo 3. 3.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
3.2. Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, inoltre, è stato chiarito che è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari 4 "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01; conforme: Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).
3.3. Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e, con motivazione immune da vizi logici, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, anche per il delitto di rapina aggravata provvisoriamente contestato al capo 3. Il Tribunale ha argomentato che gli elementi indiziari emersi, nei limiti dell’accertamento proprio della fase cautelare, erano connotati dalla necessaria gravità e convergenza circa la partecipazione di AN SC e RO LI alla rapina, valorizzando diversi elementi, tra i quali la singolare scansione temporale dei fatti, avvenuti quando VA MI aveva appena ricevuto dal LI la somma di euro 15.800,00 oggetto della rapina, ed il fatto che gli unici soggetti che avrebbero potuto informare GE SC dell'importo delle somme detenute dal MI erano il LI, che aveva effettuato poco prima il pagamento in favore della persona offesa, e AN SC, presente al momento del pagamento da parte del LI. Si trattava per il Tribunale di elementi che, contrariamente alla prospettazione difensiva, disvelavano la preventiva e congiunta pianificazione dell'azione delittuosa da parte di AN SC e RO LI e il preciso ruolo svolto da AN SC nella vicenda, consistente nell'avere attirato sui luoghi la vittima designata, d'accordo con RO LI e con GE SC, al fine di agevolare la successiva sottrazione del denaro (pagine 18-20 della ordinanza impugnata).
3.4. Tanto premesso, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto e le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa. 4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile.
4.1. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della 5 condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01) 4.2. A tali criteri valutativi si è attenuta l'ordinanza impugnata, con la quale le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva, sono state desunte dalla personalità dell’indagato, gravato da precedenti penali per delitti di danneggiamento seguito da incendio e di tentata estorsione aggravata ex art. art. 416-bis1 cod. pen. attestanti la prolungata vicinanza del ricorrente a contesti di criminalità organizzata e il frequente ricorso a metodi tipicamente intimidatori, nonché per delitti materia di stupefacenti e contro il patrimonio, e dall'analisi della fattispecie concreta, nell'ambito della quale era emersa, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, l'oggettiva gravità dei fatti, commessi con l'uso di un'arma, in concorso complici, le cui modalità di esecuzione denotavano la professionalità criminale degli autori;
anche il giudizio di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere è stato fondato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell’indagato, senza limitarsi ad invocare, diversamente da questo dedotto dal ricorrente, la presunzione conseguente alla contestazione dell'aggravante mafiosa (pagg. 21 e 22 della ordinanza impugnata). Il Tribunale, inoltre, specificamente motivando sulla relativa censura difensiva, ha giudicato non decisivo al fine di escludere o di attenuare il gravissimo quadro cautelare, il risarcimento offerto alla persona offesa CA, non risultando univocamente sintomatico di sincera resipiscenza, né la ammissione dei fatti descritti al capo 1 della provvisoria imputazione, atteso che, a fronte del gravissimo quadro indiziario (l’azione veniva, invero, registrata dalle telecamere dello stabilimento e da quelle installate dalla polizia giudiziaria), non appariva indicativa di una volontà collaborativa, avendo peraltro il ricorrente, allo stesso tempo, tentato di sminuire la gravità delle sue condotte (pag. 22 dell’ordinanza impugnata).
4.3. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive non evidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste e decisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità. 5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
6 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 20 ottobre 2025 con la quale è stata applicata ad AN SC la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 628, primo e terzo comma, cod. pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo 1), di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967, 61, primo comma n. 2, cod. pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo 2) e di cui agli artt. 110 cod. pen., 628, primo comma e terzo comma n. 1 e n. 3, cod. pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo 3). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 13405 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 17/03/2026 2.1. Violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 628 cod. pen. Si deduce l'erroneità della valutazione del Tribunale che aveva escluso che gli indagati avessero agito per tutelare un loro diritto astrattamente azionabile in giudizio nei confronti della persona offesa VA CA;
in particolare, sarebbe stato travisato il dato fattuale relativo alla liceità dei rapporti intercorrenti tra LI e PP SC, atteso che il primo, dialogando con il figlio del secondo (ovvero AN SC anch'egli suo dipendente) aveva rappresentato di essere creditore di una somma di circa 35.000 euro, avendo venduto del rame a tale LL, soggetto per il quale la persona offesa VA CA avrebbe fatto da garante (impegnandosi al pagamento della somma in luogo di quest'ultimo qualora non avesse saldato il debito), dichiarando altresì che il recupero di tale credito gli avrebbe permesso di corrispondere all'odierno indagato somme relative a retribuzioni non ancora corrisposte;
dunque, secondo la difesa, tale rappresentazione dei fatti consentirebbe di ritenere che, al momento dell'incontro con il CA, il SC riteneva di vantare un diritto legittimo di ricevere la somma, essendo creditore anch'egli per le prestazioni lavorative svolte presso la ditta di RO LI.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen., per mancanza di gravità indiziaria, e illogicità della motivazione con riferimento allo specifico ruolo svolto dal SC in relazione al delitto di rapina aggravata, provvisoriamente contestato al capo 3. Si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il requisito della gravità indiziaria valorizzando due intercettazioni telefoniche la n. 1411 e la n. 1420, registrate il 20 giugno 2025, rispettivamente alle 08:31 e alle 12:01, intercorse tra VA MI, RE SC e AN SC, nel corso delle quali quest'ultimo proponeva al primo di acquistare una gru nella disponibilità della persona offesa, che indicava un prezzo di 1.500 euro. Si deduce, invero, che la persona offesa VA MI, in sede denuncia e di sommarie informazioni, aveva affermato che aveva già programmato di recarsi presso la sede della ditta “RO Metalli”, vantando un credito nei confronti del LI e, dunque, il Tribunale, affermando che fosse stato l'odierno ricorrente ad attirare la persona offesa presso la suindicata ditta, avrebbe palesemente travisato la realtà fattuale. La tesi difensiva sarebbe avvalorata dalla circostanza che, a distanza di due mesi, il MI era stato contattato nuovamente dal SC, il quale era interessato a riacquistare il furgone della persona offesa, a dimostrazione del risalenti rapporti leciti intercorsi tra i due;
conseguentemente, tenuto conto dei rapporti economici intercorsi tra il MI e il SC, non si comprenderebbe quale sia l'elemento che fonderebbe la gravità indiziaria per il delitto provvisoriamente contestato al capo 3, essendo stata accertata la assenza di contatti tra l'odierno ricorrente e gli autori materiali della rapina (ed invero si evidenzia anche che la 2 persona offesa, nella ricostruzione della vicenda, avrebbe indicato come possibile mandante esclusivamente il LI senza mai accennare ad un possibile coinvolgimento di AN SC).
2.3. Manifesta illogicità della motivazione relativamente alle esigenze cautelari nonché mancanza di motivazione in relazione all'adeguatezza di una misura meno afflittiva ai fini della tutela delle esigenze cautelari. Si deduce che nella fattispecie, in assenza di circostanze specifiche, sintomatiche di un legame effettivo e stabile con il contesto criminale di riferimento, non sarebbero emersi dagli atti elementi idonei a sostenere la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari da tutelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato, per i motivi qui illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta quale delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato.
2.1. La Corte ha chiarito che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona si caratterizza per il fatto che il soggetto agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).
2.2. Pertanto, può affermarsi che, ai fini della distinzione del delitto di cui all’art. 393 cod. pen. da quello di cui all’art. 628 cod. pen., assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l’agente, in buona fede, ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nella rapina, invece, l’agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli.
2.3. Nella fattispecie, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge che la condotta descritta al capo 1 ai danni di CA VA non è stata qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in quanto non era emerso alcun diritto ragionevolmente azionabile nei confronti del CA, né da parte di RO LI, né da parte di alcuno dei SC (pagine 10-11 della ordinanza impugnata). Infatti, l'ordinanza del riesame ha sottolineato che, con riferimento al presunto diritto 3 del LI al pagamento del materiale ferroso, l'accordo per la fornitura era stato concluso con il compratore PP LL e non con VA CA e, alla luce dei colloqui telefonici intercettati intrattenuti dal CA dopo l’aggressione, non era sostenibile la sussistenza di un diritto del LI di pretendere in via diretta dal CA il pagamento di un debito contratto dal LL, in base ad una presunta garanzia da questi prestata. Né emergeva un diritto dei SC azionabile in giudizio nei confronti del CA considerato che, quanto all'invocato rapporto di lavoro e agli stipendi arretrati da pagare con i soldi che avrebbe incassato il LI, l'unico rapporto di lavoro documentato risultava quello fra AN SC e la “RO Metalli” del LI, il quale non risultava inadempiente, avendo corrisposto tutti gli stipendi fino a maggio 2025 (come da buste paga prodotte in udienza dal difensore di AN SC). Quanto a RE SC e PP SC, pure volendo supporre che avessero svolto un’attività lavorativa irregolare per conto del LI, non potevano certo pretendere il pagamento dello stipendio da CA VA solo perché presunto creditore o “garante” del LI. Pertanto, il Tribunale, con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questa sede, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte, avendo ritenuto che, nella fattispecie, non si configura il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. avendo l'imputato posto in essere la condotta in relazione ad una somma di denaro sulla quale non poteva ragionevolmente vantare alcun diritto di credito garantito dall’ordinamento; l’indagato, dunque, aveva rivendicato, con l'utilizzo di minacce e violenza, un diritto che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi al giudice. 3. È infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di rapina aggravata provvisoriamente contestata al capo 3. 3.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
3.2. Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, inoltre, è stato chiarito che è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari 4 "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01; conforme: Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).
3.3. Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e, con motivazione immune da vizi logici, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, anche per il delitto di rapina aggravata provvisoriamente contestato al capo 3. Il Tribunale ha argomentato che gli elementi indiziari emersi, nei limiti dell’accertamento proprio della fase cautelare, erano connotati dalla necessaria gravità e convergenza circa la partecipazione di AN SC e RO LI alla rapina, valorizzando diversi elementi, tra i quali la singolare scansione temporale dei fatti, avvenuti quando VA MI aveva appena ricevuto dal LI la somma di euro 15.800,00 oggetto della rapina, ed il fatto che gli unici soggetti che avrebbero potuto informare GE SC dell'importo delle somme detenute dal MI erano il LI, che aveva effettuato poco prima il pagamento in favore della persona offesa, e AN SC, presente al momento del pagamento da parte del LI. Si trattava per il Tribunale di elementi che, contrariamente alla prospettazione difensiva, disvelavano la preventiva e congiunta pianificazione dell'azione delittuosa da parte di AN SC e RO LI e il preciso ruolo svolto da AN SC nella vicenda, consistente nell'avere attirato sui luoghi la vittima designata, d'accordo con RO LI e con GE SC, al fine di agevolare la successiva sottrazione del denaro (pagine 18-20 della ordinanza impugnata).
3.4. Tanto premesso, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto e le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa. 4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile.
4.1. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della 5 condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01) 4.2. A tali criteri valutativi si è attenuta l'ordinanza impugnata, con la quale le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva, sono state desunte dalla personalità dell’indagato, gravato da precedenti penali per delitti di danneggiamento seguito da incendio e di tentata estorsione aggravata ex art. art. 416-bis1 cod. pen. attestanti la prolungata vicinanza del ricorrente a contesti di criminalità organizzata e il frequente ricorso a metodi tipicamente intimidatori, nonché per delitti materia di stupefacenti e contro il patrimonio, e dall'analisi della fattispecie concreta, nell'ambito della quale era emersa, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, l'oggettiva gravità dei fatti, commessi con l'uso di un'arma, in concorso complici, le cui modalità di esecuzione denotavano la professionalità criminale degli autori;
anche il giudizio di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere è stato fondato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell’indagato, senza limitarsi ad invocare, diversamente da questo dedotto dal ricorrente, la presunzione conseguente alla contestazione dell'aggravante mafiosa (pagg. 21 e 22 della ordinanza impugnata). Il Tribunale, inoltre, specificamente motivando sulla relativa censura difensiva, ha giudicato non decisivo al fine di escludere o di attenuare il gravissimo quadro cautelare, il risarcimento offerto alla persona offesa CA, non risultando univocamente sintomatico di sincera resipiscenza, né la ammissione dei fatti descritti al capo 1 della provvisoria imputazione, atteso che, a fronte del gravissimo quadro indiziario (l’azione veniva, invero, registrata dalle telecamere dello stabilimento e da quelle installate dalla polizia giudiziaria), non appariva indicativa di una volontà collaborativa, avendo peraltro il ricorrente, allo stesso tempo, tentato di sminuire la gravità delle sue condotte (pag. 22 dell’ordinanza impugnata).
4.3. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive non evidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste e decisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità. 5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
6 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7