Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
Il diritto del difensore ad ottenere il rinvio dell'udienza in caso di mancata comparizione per l'adesione all'astensione regolarmente proclamata dagli organi rappresentativi della categoria, è subordinato, in base all'art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione dell'avvocatura, non solo alla comunicazione della dichiarazione di astensione al giudice procedente, in udienza o trasmessa in forma scritta alla cancelleria, ma anche alla prova di avere effettuato la medesima comunicazione anche agli altri difensori costituiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2016, n. 13692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13692 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
13 6 92/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIO GENTILE - Presidente - N.37 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. N. 34775/2014 Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI Dott. - Consigliere - MONTRONE Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI IO N. IL 26/10/1952 avverso la sentenza n. 820/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 14/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stefano Tocci Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI che ha concluso per l'ine in missibilità del ci co соча; rilevate le regalenité degli avvizi di rito;
la Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa in data 6.4.2011 dal Tribunale di Oristano, che aveva dichiarato l'imputato IO PI, in atti generalizzato, colpevole di danneggiamento aggravato (per avere il 5.5.2009 squarciato lo pneumatico di una ruota dell'autovettura di PIERPAOLO PORCU, in atti generalizzato, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie anche in favore della parte civile. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - mancato rinvio dell'udienza 14.4.2014, nonostante il difensore dell'imputato avesse dichiarato di aderire ad una astensione forense in atto;
II - violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità, che fonda unicamente sulla ritenuta attendibilità della p.o. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel complesso, infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Dall'esame degli atti, necessario per il giudice di legittimità in riferimento a questioni di natura processuale, si evince che il difensore di fiducia dell'imputato aveva fatto pervenire in data 12.4.2014 dichiarazione di nomina e dichiarazione contestuale di adesione ad astensione forense in corso;
il difensore della parte civile rappresentava che solo all'udienza del 14.4.2014 aveva avuto cognizione della nomina del difensore di fiducia dell'imputato e della sua dichiarazione di adesione all'astensione forense in corso (cfr. verbale di udienza 14.4.2014, in parte qua non contestato).
1.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. . 2 del 4 gennaio 2008 (costituente fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti "erga omnes", ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost.: Sez. Un., sentenza n. 40187 del 27 marzo 2014, Lattanzio, CED Cass. n. 259926), la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza penale può essere considerata legittima, poiché in adesione ad astensione regolarmente proclamata ed effettuata, soltanto se alternativamente dichiarata in udienza (ma ciò nel caso di specie non è avvenuto), oppure comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice (...), oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita>>.
1.3. Nel caso in esame, in difetto di tale ultimo adempimento, l'assenza del difensore doveva essere ritenuta non legittima.
1.3.1. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce (Sez. II, sentenza n. 21779 del 18.2.2014, CED Cass. n. 259707), ha già ritenuto, in generale, che il rispetto dei presupposti fissati dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati citato, atto avente come anticipato natura regolamentare, - costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio presentata nel giudizio di cassazione con riferimento a reato il cui termine di prescrizione sarebbe giunto a compimento entro i successivi 90 giorni). Ciò premesso, se è vero che, in tema di dichiarazione di adesione del difensore all'iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza (nel caso di specie, camerale) in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma primo, del vigente Codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. II, sentenza n. 45158 del 22.10.2015, CED Cass. n. 265041), deve, mutatis mutandis, ritenersi che, proprio in ossequio al citato art. 3, il difensore che intenda aderire all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria dandone comunicazione in forma scritta con dichiarazione trasmessa alla cancelleria del giudice procedente, ha l'onere, al fine di ottenere l'accoglimento dell'istanza di rinvio della trattazione del procedimento, di fornire la prova di aver effettuato la medesima comunicazione anche agli altri difensori costituiti. -come nel caso di specie, in cui vi è addirittura prova del contrario In difetto -di tale prova, l'istanza di rinvio va respinta.
1.4. La decisione della Corte di appello è, pertanto, giuridicamente corretta, pur se sorretta da motivazione non condivisibile (che aveva genericamente evocato il tempo già 3 trascorso dal verificarsi dei fatti contestati ed il prevalente interesse della parte civile alla definizione del giudizio), ed anzi da emendare nei sensi innanzi indicati.
1.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993). Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
2. Il secondo motivo non è consentito, nella misura in cui sollecita una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito, senza documentare travisamenti delle prove.
2.1. Invero, questa Corte, con altro orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED Cass. n. 243636) che, ancora una volta, il collegio condivide e ribadisce, ha anche osservato che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado: Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la н valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>.
2.2. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato.
2.3. Il motivo è comunque assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni anche perché reitera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; - Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non - contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità valorizzando le dichiarazioni della p.o., incensurabilmente ritenute attendibili all'esito di scrupolosa disamina (f. 2 s.).
2.4. In concreto, il ricorrente si è limitato a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
3. Il complessivo rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica 8 gennaio 2016 Il Componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani. Mario Gentile Mario Gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 6 APR. 2016 IlCANCELLIERE Claudia Pianelli 15 (800 O * N