Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
! Aula 'B' EN 16-11-12 *7 60 3 99 LINK OTION 3 INCIZVULSION YOU I REPUBBLICA ITALIANA ORIG IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 4 5 7-1 / 0 3 Oggetto 0 IA dife Composta dagli i hi Sig.r Magistrati: : Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente - R.G.N. 20410, Cron. 6038;Consigliere - Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. - Rel. Consigliere ud.31/01/03Dott. Antonio SEGRETO Consigliere C. C. Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHIANA 35, presso lo studio dell'avvocato ILARIA CESARANO, difeso GIANFRANCO CASABURI,dall'avvocato - giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GL AN;
- intimata avverso la sentenza n. 1019/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, Sezione I Civile, emessa il 27/03/01 2003 e depositata il 30/03/01 (R.G. 1363/01); 247 udila la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si accolga il ricorso per manifesta fondatezza. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 7.2.2001, AG Апла pace di Nocera Inferiore conveniva davanti al giudice di IF NN, per sentirlo condannare al pagamento della SOMMA 도. 690.678, pagata dall'attrice all'amministratore del fabbricato di cui era condomina, a seguito dell'acquisto di an appartamento dal IF. Assumeva l'attrice che, poiché detta Somma riguardava un periodo precedente al suo acquisto, il pagamento della stessa competeva al IF, per cui ne richiedeva a questi la restituzione. Resisteva il convenuto, che contestava la legittimazione attiva dell'attrice e la sua legittimazione passiva, nonché contestava nel merito la domanda. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 30.3.2001, accoglieva la domanda. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione il IF. Non si costituiva l'intimata. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost.. assumendo che nella fattispecie la sentenza impugnata presenta una motivazione assolutamente apparente relativamente alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva ed alla decisione di merito.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia manifestamente fondato e che lo stesso vada accolto. Va, anzitutto, premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per cassazione ammes s0 solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) е per carenza assoluta о mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddi-torietà, поп essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). La sentenza pronunciata a norma deli'art. 113, c.2, c.p.c. pur non richiedendo una specifica motivazione sulla regola equitativa applicata, è ricorribile per cassazione quando la motivazione лanchi del tutto 0 sia meramente apparente, possibilità di ricostruire la "ratio impedendo ogni decidendi della sentenza impugnata (Cass. 18 maggio 1999, Ir n. 4806).
3.Nella fattispecie, a fronte delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva e della contestazione nel merito della domanda, il giudice di pace si è limitato a Q. dire "La legittimazione attiva è in re ipsa, mentre quella passiva è stata documentalmente provata........ Passando al merito della controversia occorre rilevare che la domanda attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.". Questa motivazione, su cui il giudice di pace ha ritenuto di pozer fondare il rigetto delle eccezioni e l'accoglimento della domanda, è chiaramente apparente, se non addirittura mancante, non lasciando assolutamente intendere quale sia la ratio decidendi adottata e gli elementi su cui la stessa si fonda. I primo motivo di ricorso pertanto manifestamente fondato. Ciò comporta l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata. L'impugnala sentenza var pertanto, cassata con rinvio ad altro giudice di pace di Nocera Inferiore, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altro giudice di pace di Nocera Inferiore. Così deciso in Roma, 11 31 gennaio 2003. Il Presidente. Il cons est. Autonio Segreto DEPOSITATO IN CANCELLERIA CANCELLERE C1 Oggi.
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