Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo dell'intero compendio di deposito in conto corrente, cointestato anche a persone diverse dall'imputato ed estranee al reato, in quanto la libera disponibilità del bene, sia pure da parte di un terzo di buona fede, può determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze.
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- 1. Truffa: è un reato istantaneo e di dannoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il locus commissi delicti nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli - Cassazione penale, sez. II , …
Leggi di più… - 2. Conto cointestato puö essere sequestrato (Cass. 29079/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2008, n. 42819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42819 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 22/10/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA RA P. - Consigliere - N. 2324
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 021882/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AC FR, N. IL 14/05/1979;
avverso ORDINANZA del 14/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Selvaggi Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. Di Peri Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Di CE RA avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 28-3-2008 dal GIP dello stesso Tribunale, ai fini della confisca obbligatoria ex L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, in relazione alla quota rappresentativa del 50% del capitale della Pubblidea s.r.l., intestata al Di CE, alla quota rappresentativa di 1/3 del capitale sociale della Vision Maxischermi s.r.l., intestata allo stesso indagato, e al saldo attivo dei conti correnti e di altri rapporti bancari intestati o comunque riconducibili alle due predette società e al Di CE.
Il giudice del riesame ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, richiamando il contenuto dell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale a seguito dell'istanza di riesame della misura della custodia cautelare in carcere, nella quale si da atto (sulla base delle dichiarazioni del collaborante LI AS e del contenuto della conversazione intercorsa il 16-7-2007 tra il AL e il Di CE) che le società sottoposte a cautela, formalmente intestate al Di CE, risultano nella reale disponibilità dei Lo IC e del AL, esponenti di vertice della "famiglia" mafiosa di A- e San Lorenzo. In particolare, il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro dell'intero saldo attivo dei conti correnti, in quanto finalizzato all'esigenza di fermare la circolazione del denaro delle società, a prescindere dall'entità della quota di partecipazione alla compagine sociale da parte del Di CE.
Ricorre il Di CE, a mezzo del suo difensore, lamentando l'illogicità della motivazione, nella parte in cui ha desunto la fittizietà dell'intestazione delle quote societarie sequestrate dalle dichiarazioni rese dal collaboratore LI e dal contenuto della intercettazione del 16-7-2007, che invece, a suo dire, non offrono al riguardo idonei elementi indiziari. Deduce, in particolare, che le dichiarazioni del LI sono prive di riscontri esterni individualizzanti. Sostiene, inoltre, che la motivazione non è corretta nella parte in cui ha ritenuto legittimo il sequestro dei conti correnti bancari e dei numerosi assegni relativi all'attività commerciale delle società. Lo strumento cautelare, infatti, paralizza l'attività di tali società, impedendo alle stesse di far fronte ai pagamenti ordinari, compresi quelli dovuti ai terzi creditori e quelli relativi agli stipendi dei dipendenti.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per "violazione di legge";
nozione nella quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può essere ricondotto anche il difetto di motivazione, solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Cass. Sez. Un. 29-5-2008 n. 25932). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a denunziare presunte illogicità dell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, proponendo, oltre tutto, censure che investono in più punti il merito delle valutazioni espresse dal Tribunale del Riesame in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, nell'evidente tentativo di ottenere una lettura alternativa delle emergenze processuali, non consentita in sede di legittimità. Manifestamente infondate, d'altro canto, si palesano le doglianze concernenti l'estensione del sequestro all'intera somma giacente sui conti correnti intestati alle due società e al Di CE. Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, infatti, in tema di sequestro preventivo, l'appartenenza del bene a soggetto non indagato non è causa di esclusione della misura una volta che sia accertata, come nel caso in esame, la disponibilità del bene stesso da parte dell'indagato e la sua necessaria strumentalità rispetto al reato per il quale si procede (Cass. Sez. 3, 18-1-2008 n. 2887; Cass. Sez. 5, 16-6-2006 n. 37033); sicché è legittimo il sequestro preventivo dell'intero compendio di deposito in conto corrente, cointestato anche a persone diverse dall'imputato ed estranee al reato, in quanto la libera disponibilità del bene, sia pure da parte di un terzo di buona fede, può determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze (Cass. Sez. Un., 29-5-2008 n. 25933). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2008