Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2015, n. 45158
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Sentenza 22 ottobre 2015

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In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi. (In motivazione, la Corte ha affermato che, perchè l'udienza camerale sia rinviata, è sufficiente che il difensore comunichi, nelle forme previste, la volontà di astenersi, in quanto con tale comunicazione, sia pure implicitamente, manifesta la propria volontà di essere presente all'udienza a partecipazione facoltativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2015, n. 45158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45158
    Data del deposito : 22 ottobre 2015

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