Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 81
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Invalidità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'ufficio dal potere di accertare l'anno d'imposta 2018

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento siano stati notificati entro i termini di decadenza, considerando la proroga dei termini dovuta al periodo emergenziale COVID-19. La notifica è avvenuta in data 13/02/2025, entro i termini prorogati al 26/03/2025.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento nel merito per contestazione delle rettifiche sui costi

    La Corte ha confermato la ripresa dei costi per € 8.698,26, ritenendo che la ricorrente non abbia fornito prova certa sull'inerenza degli stessi, nonostante si fosse riservata di produrre documentazione.

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione delle sanzioni per assenza di colpa o dolo o causa di forza maggiore

    La Corte ha confermato le sanzioni irrogate, ritenendo sussistente la colpa del contribuente per mancato controllo verso il professionista e negligenza nella presentazione della dichiarazione in bianco, che ha causato un danno all'erario. Non è stata riconosciuta la causa di forza maggiore.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa o insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio sia ampiamente motivato.

  • Rigettato
    Invalidità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'ufficio dal potere di accertare l'anno d'imposta 2018

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento siano stati notificati entro i termini di decadenza, considerando la proroga dei termini dovuta al periodo emergenziale COVID-19. La notifica è avvenuta in data 13/02/2025, entro i termini prorogati al 26/03/2025.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione della presunzione di distribuzione degli utili

    La Corte ha ritenuto legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in caso di società di capitali a ristretta base sociale. Ha affermato che spetta al contribuente fornire la prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita. I bilanci depositati sono stati ritenuti inattendibili per anni precedenti e successivi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa prova della ristretta base azionaria

    La Corte ha confermato la sussistenza di una ristretta base partecipativa, con tre soci che detengono ciascuno il 33,33% delle quote, legittimando la presunzione di distribuzione degli utili.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento in presenza di prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili

    La Corte ha ritenuto inefficace la prova fornita, poiché i bilanci depositati erano solo dal 2020, mentre quelli pregressi non avevano valore probatorio. Sono stati citati accertamenti precedenti e verifiche per anni successivi che confermano l'inattendibilità dei bilanci e il mancato versamento delle imposte.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento che riferisce l'obbligo di ritenuta ad una presunta distribuzione occulta di utili, almeno in punto di sanzioni

    La Corte ha confermato le sanzioni irrogate, ritenendo sussistente la colpa del contribuente per mancato controllo verso il professionista e negligenza nella presentazione della dichiarazione in bianco, che ha causato un danno all'erario. Non è stata riconosciuta la causa di forza maggiore.

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione delle sanzioni per assenza di colpa o dolo o causa di forza maggiore

    La Corte ha confermato le sanzioni irrogate, ritenendo sussistente la colpa del contribuente per mancato controllo verso il professionista e negligenza nella presentazione della dichiarazione in bianco, che ha causato un danno all'erario. Non è stata riconosciuta la causa di forza maggiore.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa o insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio sia ampiamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 81
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 81
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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