CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2119/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Ricorrrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032403452/2024 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 2122/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Ricorrrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032403586/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4368/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi riuniti per connessione, la società Ricorrente_4 SRL in persona del legale rappresentante sig.ra Ricorrente_3, in qualità di legale rappresentante e di socia della società Ricorrente_4
SRL , nonché dei Sig.ri Ricorrente_2, e Ricorrente_1, entrambi in qualità di soci della predetta società, tutti rappresentati e difesi, in forza di procura allegata, dall'Avv. Difensore_1.
RGR 2119/25-per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T9B032403452/2024 per l'anno 2018, notificato alla società in data 13 febbraio 2025 , alla socia Sig.ra Ricorrente_3 in data 1 marzo 2025 , al socio Ricorrente_2 in data 20 febbraio 2025 e al socio Ricorrente_1 in data 26 febbraio 2025.
RGR 2122/25-per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T9B032403586/2024 per l'anno 2018, notificato alla società in data13 febbraio 2025, alla socia Sig.ra Ricorrente_3 in data 1 marzo 2025 , al socio Ricorrente_2 in data 20 febbraio 2025 e al socio Ricorrente_1 in data 26 febbraio 2025.
Avvisi emessi dalla DP I di Milano anno imposta 2018.
RGR 2119/25- In fatto- Con l'avviso di accertamento emarginato in epigrafe, notificato alla società ed ai soci unitamente all'avviso di accertamento consequenziale n. T9B032403586/2024, l'ufficio contesta alla società contribuente la presentazione tardiva della dichiarazione ai fini IRES ed IRAP, ma entro i 90 giorni dal relativo termine. Tale dichiarazione è stata presentata dalla società “in bianco” per il tramite di un nuovo intermediario al fine di non incorrere nell'ipotesi di omessa dichiarazione, stante la particolare contingenza in ci si è trovata la società contribuente, causata da una grave malattia del precedente intermediario e consulente fiscale - poi deceduto - scoperta dalla parte solo successivamente alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. La descritta circostanza ha impedito il compiuto adempimento dell'obbligo dichiarativo, stante la detenzione da parte di tale precedente consulente di tutta la documentazione contabile relativa all'attività d'impresa. In data 15 febbraio 2024, l'ufficio, a fronte della dichiarazione in bianco, ha provveduto ad inviare, alla contribuente il questionario n. Q00234/2024. La società, essendo riuscita negli anni successivi al termine di presentazione della dichiarazione a recuperare dall'archivio del precedente consulente la documentazione contabile da questi elaborata ottemperava alla richiesta, in modo tale da consentire all'ufficio la ricostruzione del rapporto giuridico tributario. Al riguardo va evidenziato che l'ufficio accertava tale rapporto in modo sostanzialmente conforme alle risultanze di bilancio trasmesse dalla contribuente, salvo minime rettifiche.
In particolare, l'avviso di accertamento conferma (salva rettifica per € 354,45) i ricavi rappresentati dalla parte sulla base delle fatture attive e del bilancio trasmessi in risposta al questionario accertando ricavi per
€ 374.552,20. Sempre sulla base della documentazione trasmessa dalla contribuente, l'ufficio disconosce la deducibilità di costi per € 8.698,26 e riconosce la deducibilità di costi per € 194.235,03. Per l'effetto, l'ufficio accerta il reddito d'impresa in € 180.317,17 e il valore della produzione in € 251.934,98, accertando imposte ai fini IRES ed IRAP ed irrogando sanzioni per infedele dichiarazione ai fini di tali imposte.
Rilevano che l'avviso di accertamento per cui è causa è illegittimo e meritevole di annullamento, per i seguenti motivi: 1).Circa l'invalidità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'ufficio dal potere di accertare l'anno d'imposta 2018.
2).Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento nel merito, pur avendo l'avviso d accertamento accertato i redditi della società, poi imputati presuntivamente ai soci, in modo sostanzialmente conforme alle risultanze contabili e di bilancio trasmesse dalla contribuente, si contestano le pur minime rettifiche di cui alle pagine
3 e 4 dell'avviso di accertamento, stante l'effettività e inerenza dei costi per € 8.698,26 ivi ripresi a tassazione, come ci si riserva di documentare nei termini di legge.
3).Circa l'illegittima irrogazione delle sanzioni, per violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs.
472/1997, in relazione all'assenza di colpa o dolo in capo alla contribuente e/o alla causa di forza maggiore che ha determinato la presentazione della dichiarazione “in bianco”, la quale peraltro non ha arrecato concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e determinazione delle imposte.
4).Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa od insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio e per violazione dell'art. 7 d.lgs. 472/1997.
RGR 2122/25.- 1.Invalidità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'ufficio dal potere di accertare l'anno d'imposta 2018 , ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 600/1973, “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
2) Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione della presunzione di distribuzione degli utili, che nella specie sono stati accertati in sostanziale conformità al bilancio e alle scritture contabili della società, non sussistendo alcun accertamento di utili extracontabili “in nero”.
2.1. Circa l'omessa prova da parte dell'ufficio della sussistenza in concreto di una ristretta base azionaria.
3) Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento in presenza della prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili In sede di motivazione dell'avviso di accertamento, l'ufficio riconosce che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci può essere vinta dalla prova che gli utili accertati sono stati accantonati o reinvestiti dalla società . Nella specie, dalle scritture contabili e dai bilanci della società emerge che gli utili e perdite sono sempre state riportate a nuovo. In particolare, dal prospetto riepilogativo allegato tratto dai Bilanci Ricorrente_4 2015- 2023, si evince come utili e perdite nel corso degli anni siano sempre stati riportati a nuovo.
4) Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento che riferisce l'obbligo di ritenuta ad una presunta distribuzione occulta di utili, quantomeno in punto di sanzioni. Come noto, la presunzione di distribuzione di utili in nero delle società a ristretta base societaria si fonda non su di una norma di legge, bensì sull'assunto di origine meramente pretoria secondo cui sarebbe ragionevole ritenere la distribuzione di utili (in nero) tra i soci di una società di capitali, tipicamente una SRL, a ristretta base societaria pur in assenza di una formale delibera di distribuzione degli utili.
5) Circa l'illegittima irrogazione delle sanzioni, per violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs.
472/1997, in relazione all'assenza di colpa o dolo in capo alla contribuente e/o alla causa di forza maggiore che ha determinato la presentazione della dichiarazione “in bianco”, la quale peraltro non ha arrecato concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e determinazione delle imposte.
6) Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa od insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio e per violazione dell'art. 7 d.lgs. 472/1997. Un ulteriore profilo di illegittimità dell'avviso di pagamento si riscontra in relazione alla carenza di motivazione collegata all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie. L'art. 7 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472 prevede espressamente alcuni elementi che devono essere presi in considerazione dall'Amministrazione Finanziaria in sede di irrogazione della sanzione.
Conclude : in rito riunire il presente ricorso con quello proposto contro l'avviso di accertamento consequenziale n. T9B032403586/2024; nel merito annullare in tutto o in parte, quantomeno in punto di sanzioni, l'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione dei relativi effetti esecutivi. Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 comma 1 c.p.c., come da procura.
La DP I di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni. In via preliminare chiede la riunione dei due ricorsi, 2119 e 2122/2024.
Precisa che gli avvisi di accertamento risultano legittimi per cui se ne chiede la conferma integrale. Di ciò ne è cosciente anche la parte, la quale eccepisce solo la decadenza dell'A.F., senza sollevare nessuna eccezione di merito avverso l'avviso di accertamento. In capo alla società. La parte si limita ad affermare che i costi di euro 8.698,26 sarebbero effettivi e inerenti senza fornire alcuna motivazione e senza indicare nemmeno i documenti da cui dovrebbe derivare tale prova, ne consegue che l'eccezione è inammissibile in quanto assolutamente generica.
Sull'assenza di utili extrabilancio, rileva che la parte eccepisce l'illegittimità dell'accertamento in quanto non vi sarebbero utili extrabilancio. La doglianza è errata in fatto ed in diritto. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto dalla parte, non vi è identicità tra bilancio ed accertamento visto che sono stati individuati costi indeducibili per euro 8.698,26. In secondo luogo (e soprattutto) la dichiarazione fiscale è stata presentata a zero per cui è irrilevante quanto emerso dal bilancio visto che ciò non è stato indicato in dichiarazione. Gli utili da bilancio non sono stati dichiarati per cui devono essere considerati come conseguiti in nero.
Sull'omessa prova della ristretta base partecipativa, la contestazione risulta generica ed erronea e la ristretta base partecipativa. Da interrogazioni effettuate al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e della
Camera di Commercio competente, è emerso che la compagine sociale della Società nel periodo d'imposta
2018 fosse così composta: Ricorrente_1 quota 33,33%; Ricorrente_2 quota 33,33%; Ricorrente_3
quota 33,33%. La presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio , accertati nei confronti della società di capitali avente ristretta base partecipativa. La ristretta base partecipativa legittima la presunzione.
Sulla prova contraria circa la distribuzione degli utili. La parte afferma che avrebbe fornito la prova della mancata distribuzione egli utili, allegando i bilanci dal 2015 al 2023. La doglianza è errata in fatto. La parte non ha provato nulla. In primo luogo, si evidenzia che risultano depositati solo i bilanci dal 2020 , per cui quelli pregressi non hanno alcun valore probatorio. In secondo luogo, sono stati notificati accertamenti per gli anni 2015 e 2016 che confermano come i bilanci non hanno alcun valore probatorio. L'accertamento per l'anno 2015 è stato definito, ma poi la società non ha versato per cui si è proceduto con il ruolo per decadenza da rateazione, mentre per l'anno 2016 non è stato nemmeno impugnato. In terzo luogo, vi è una verifica per l'anno 2019 per cui anche il bilancio 2019 è inattendibile. In quarto luogo, la società non ha versato nulla per gli anni 2017-2018. In quinto luogo, la società ha ruoli per tutti gli anni d'imposta (dal 2015 al 2023).
Conclude per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.
Risultano depositate memorie dalle parti ricorrenti.
Questa Corte con ordinanze del 15/07/25 depositate il 29/07/25 rigettava le domande di sospensione riservandosi le spese alla fase di merito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio esaminati gli atti osserva quanto segue
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, gli avvisi di accertamento risultano infondati e vanno rigettati.
Per stessa ammissione della società ricorrente la dichiarazione II DD per l'anno imposta 2018, è sta presentata tardivamente e in bianco, come tale la dichiarazione risulta omessa.
Di conseguenza in caso di dichiarazione omessa anno imposta 2018 dichiarazione da presentare nel 2019,
i termini per via della proroga derivante dal periodo emergenziale COVID 19, "i termini per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 26 marzo 2025".
Nel caso in esame gli avvisi sono stati notificati entro i termini di decadenza, il 13/02/25. Quanto all'eccepita decadenza da parte dell'ufficio sollevata dalle parti ricorrenti , occorre ribadire quanto affermato, in riferimento alla disciplina legale sulla sospensione dei termini, dalla Corte di Cassazione “.. l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 cd. Decreto 'Cura Italia', emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica (da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e
3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidato all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'articolo 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma1, d. lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cassazione,
Sez. 1, sentenza n. 960/2025).
Nel merito, l'accertamento/i vanno confermati, non risulta neanche contestato il maggior reddito accertata dalla ricorrente, come deduce la stessa, i maggiori redditi sono stati accertati in modo sostanzialmente conforme alle risultanze contabili e di bilancio trasmesse dalla contribuente.
Va confermato anche la ripresa dei costi per € per € 8.698,26, non vi è prova certa sull'inerenza dei citati costi, la ricorrente si è risevata di produrre documentazione ma nulla è stato prodotto.
In relazione alla censura di illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione della presunzione di distribuzione degli utili, che nella specie sono stati accertati in sostanziale conformità al bilancio e alle scritture contabili della società, non sussistendo alcun accertamento di utili extracontabili “in nero".- La censura della ricorrente è infondata. Occorre rilevare che in presenza di un accertamento a carico di una società di capitali a ristretta base sociale è pienamente legittima la presunzione dell'Ufficio di considerare il maggior reddito accertato in capo alla società come percepito dal socio/i, invertendosi l'onere della prova a carico del contribuente. Ed infatti, come noto, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale, quello secondo cui “in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (tra molte, si veda Cass. Sez. 6 - 5, n. 1947 del 24-01-2019; Sez. 5, n. 26171 del 2023). In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 27 settembre 2016,
n. 19013; Cass., Sez. 5, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass.,
Sez. 5, 3 giugno 2021, n. 15393; Sez. 5, Ordinanza n. 22578 del 2023), giacché la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extra- bilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l'anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752; Sez. 5,
Ordinanza n. 24719 del 2023)” (Cass. sentenza n. 2752 del 30 gennaio 2024). Spetta pertanto alla parte dimostrare un diverso utilizzo di tali maggiori redditi accertati, prova che, nel caso di specie, non viene neanche lontanamente fornita. Il presupposto in base al quale è legittimo presumere che vengano distribuiti ai soci gli utili extracontabili accertati alla Società, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, affonda le proprie radici nel rapporto di “complicità” e nel “vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci”, tipico delle società a ristretta compagine sociale, in cui è proprio l'intesa tra i soci che le compongono ad avere un ruolo centrale. Ancor di più nel caso in cui la Società sia composta da soli tre soci, Ricorrente_1
quota 33,33%; Ricorrente_2 quota 33,33%; Ricorrente_3 quota 33,33%.
Nessuna prova contraria hanno offerto le pari. Come documentato dalla DP, si rileva che risultano depositati solo i bilanci dal 2020 , per cui quelli pregressi non hanno alcun valore probatorio. Sono stati notificati accertamenti per gli anni 2015 e 2016 che confermano come i bilanci non hanno alcun valore probatorio.
L'accertamento per l'anno 2015 è stato definito ma poi la società non ha versato per cui si è proceduto con il ruolo per decadenza da rateazione, mentre per l'anno 2016 non è stato nemmeno impugnato. Vi è una verifica per l'anno 2019 per cui anche il bilancio 2019 è inattendibile , la società non ha versato nulla per gli anni 2017-2018.
Si confermano le sanzioni irrogate, il provvedimento sanzionatorio risulta ampiamente motivato. Come si evince anche dalle contestazioni sollevate da parte ricorrente.- Non sussiste alcuna assenza di colpa, il mancato controllo verso il professionista è causa di negligenza da parte ricorrente responsabile della presentazione della dichiarazione e dell'imposta. Non sussiste causa di forza maggiore nell'ipotesi di malattia del vecchio consulente ed intermediario tributario, proprio il mancato controllo da parte dalla contribuente per negligenza ha determinato un grave danno all'erario con la presentazione della dichiarazione in bianco, non versando alcuna imposta.
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito.
Alla luce di quanto sopra, rigetta i ricorsi riuniti, con conferma integrale degli accertamenti impugnati.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese che si liquidano in euro 4.000,00, di cui 1000 per la fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti, spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro 4.000.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2119/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Ricorrrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032403452/2024 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 2122/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Ricorrrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032403586/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4368/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi riuniti per connessione, la società Ricorrente_4 SRL in persona del legale rappresentante sig.ra Ricorrente_3, in qualità di legale rappresentante e di socia della società Ricorrente_4
SRL , nonché dei Sig.ri Ricorrente_2, e Ricorrente_1, entrambi in qualità di soci della predetta società, tutti rappresentati e difesi, in forza di procura allegata, dall'Avv. Difensore_1.
RGR 2119/25-per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T9B032403452/2024 per l'anno 2018, notificato alla società in data 13 febbraio 2025 , alla socia Sig.ra Ricorrente_3 in data 1 marzo 2025 , al socio Ricorrente_2 in data 20 febbraio 2025 e al socio Ricorrente_1 in data 26 febbraio 2025.
RGR 2122/25-per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T9B032403586/2024 per l'anno 2018, notificato alla società in data13 febbraio 2025, alla socia Sig.ra Ricorrente_3 in data 1 marzo 2025 , al socio Ricorrente_2 in data 20 febbraio 2025 e al socio Ricorrente_1 in data 26 febbraio 2025.
Avvisi emessi dalla DP I di Milano anno imposta 2018.
RGR 2119/25- In fatto- Con l'avviso di accertamento emarginato in epigrafe, notificato alla società ed ai soci unitamente all'avviso di accertamento consequenziale n. T9B032403586/2024, l'ufficio contesta alla società contribuente la presentazione tardiva della dichiarazione ai fini IRES ed IRAP, ma entro i 90 giorni dal relativo termine. Tale dichiarazione è stata presentata dalla società “in bianco” per il tramite di un nuovo intermediario al fine di non incorrere nell'ipotesi di omessa dichiarazione, stante la particolare contingenza in ci si è trovata la società contribuente, causata da una grave malattia del precedente intermediario e consulente fiscale - poi deceduto - scoperta dalla parte solo successivamente alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. La descritta circostanza ha impedito il compiuto adempimento dell'obbligo dichiarativo, stante la detenzione da parte di tale precedente consulente di tutta la documentazione contabile relativa all'attività d'impresa. In data 15 febbraio 2024, l'ufficio, a fronte della dichiarazione in bianco, ha provveduto ad inviare, alla contribuente il questionario n. Q00234/2024. La società, essendo riuscita negli anni successivi al termine di presentazione della dichiarazione a recuperare dall'archivio del precedente consulente la documentazione contabile da questi elaborata ottemperava alla richiesta, in modo tale da consentire all'ufficio la ricostruzione del rapporto giuridico tributario. Al riguardo va evidenziato che l'ufficio accertava tale rapporto in modo sostanzialmente conforme alle risultanze di bilancio trasmesse dalla contribuente, salvo minime rettifiche.
In particolare, l'avviso di accertamento conferma (salva rettifica per € 354,45) i ricavi rappresentati dalla parte sulla base delle fatture attive e del bilancio trasmessi in risposta al questionario accertando ricavi per
€ 374.552,20. Sempre sulla base della documentazione trasmessa dalla contribuente, l'ufficio disconosce la deducibilità di costi per € 8.698,26 e riconosce la deducibilità di costi per € 194.235,03. Per l'effetto, l'ufficio accerta il reddito d'impresa in € 180.317,17 e il valore della produzione in € 251.934,98, accertando imposte ai fini IRES ed IRAP ed irrogando sanzioni per infedele dichiarazione ai fini di tali imposte.
Rilevano che l'avviso di accertamento per cui è causa è illegittimo e meritevole di annullamento, per i seguenti motivi: 1).Circa l'invalidità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'ufficio dal potere di accertare l'anno d'imposta 2018.
2).Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento nel merito, pur avendo l'avviso d accertamento accertato i redditi della società, poi imputati presuntivamente ai soci, in modo sostanzialmente conforme alle risultanze contabili e di bilancio trasmesse dalla contribuente, si contestano le pur minime rettifiche di cui alle pagine
3 e 4 dell'avviso di accertamento, stante l'effettività e inerenza dei costi per € 8.698,26 ivi ripresi a tassazione, come ci si riserva di documentare nei termini di legge.
3).Circa l'illegittima irrogazione delle sanzioni, per violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs.
472/1997, in relazione all'assenza di colpa o dolo in capo alla contribuente e/o alla causa di forza maggiore che ha determinato la presentazione della dichiarazione “in bianco”, la quale peraltro non ha arrecato concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e determinazione delle imposte.
4).Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa od insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio e per violazione dell'art. 7 d.lgs. 472/1997.
RGR 2122/25.- 1.Invalidità dell'avviso di accertamento per decadenza dell'ufficio dal potere di accertare l'anno d'imposta 2018 , ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 600/1973, “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
2) Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione della presunzione di distribuzione degli utili, che nella specie sono stati accertati in sostanziale conformità al bilancio e alle scritture contabili della società, non sussistendo alcun accertamento di utili extracontabili “in nero”.
2.1. Circa l'omessa prova da parte dell'ufficio della sussistenza in concreto di una ristretta base azionaria.
3) Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento in presenza della prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili In sede di motivazione dell'avviso di accertamento, l'ufficio riconosce che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci può essere vinta dalla prova che gli utili accertati sono stati accantonati o reinvestiti dalla società . Nella specie, dalle scritture contabili e dai bilanci della società emerge che gli utili e perdite sono sempre state riportate a nuovo. In particolare, dal prospetto riepilogativo allegato tratto dai Bilanci Ricorrente_4 2015- 2023, si evince come utili e perdite nel corso degli anni siano sempre stati riportati a nuovo.
4) Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento che riferisce l'obbligo di ritenuta ad una presunta distribuzione occulta di utili, quantomeno in punto di sanzioni. Come noto, la presunzione di distribuzione di utili in nero delle società a ristretta base societaria si fonda non su di una norma di legge, bensì sull'assunto di origine meramente pretoria secondo cui sarebbe ragionevole ritenere la distribuzione di utili (in nero) tra i soci di una società di capitali, tipicamente una SRL, a ristretta base societaria pur in assenza di una formale delibera di distribuzione degli utili.
5) Circa l'illegittima irrogazione delle sanzioni, per violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs.
472/1997, in relazione all'assenza di colpa o dolo in capo alla contribuente e/o alla causa di forza maggiore che ha determinato la presentazione della dichiarazione “in bianco”, la quale peraltro non ha arrecato concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e determinazione delle imposte.
6) Circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa od insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio e per violazione dell'art. 7 d.lgs. 472/1997. Un ulteriore profilo di illegittimità dell'avviso di pagamento si riscontra in relazione alla carenza di motivazione collegata all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie. L'art. 7 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472 prevede espressamente alcuni elementi che devono essere presi in considerazione dall'Amministrazione Finanziaria in sede di irrogazione della sanzione.
Conclude : in rito riunire il presente ricorso con quello proposto contro l'avviso di accertamento consequenziale n. T9B032403586/2024; nel merito annullare in tutto o in parte, quantomeno in punto di sanzioni, l'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione dei relativi effetti esecutivi. Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 comma 1 c.p.c., come da procura.
La DP I di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni. In via preliminare chiede la riunione dei due ricorsi, 2119 e 2122/2024.
Precisa che gli avvisi di accertamento risultano legittimi per cui se ne chiede la conferma integrale. Di ciò ne è cosciente anche la parte, la quale eccepisce solo la decadenza dell'A.F., senza sollevare nessuna eccezione di merito avverso l'avviso di accertamento. In capo alla società. La parte si limita ad affermare che i costi di euro 8.698,26 sarebbero effettivi e inerenti senza fornire alcuna motivazione e senza indicare nemmeno i documenti da cui dovrebbe derivare tale prova, ne consegue che l'eccezione è inammissibile in quanto assolutamente generica.
Sull'assenza di utili extrabilancio, rileva che la parte eccepisce l'illegittimità dell'accertamento in quanto non vi sarebbero utili extrabilancio. La doglianza è errata in fatto ed in diritto. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto dalla parte, non vi è identicità tra bilancio ed accertamento visto che sono stati individuati costi indeducibili per euro 8.698,26. In secondo luogo (e soprattutto) la dichiarazione fiscale è stata presentata a zero per cui è irrilevante quanto emerso dal bilancio visto che ciò non è stato indicato in dichiarazione. Gli utili da bilancio non sono stati dichiarati per cui devono essere considerati come conseguiti in nero.
Sull'omessa prova della ristretta base partecipativa, la contestazione risulta generica ed erronea e la ristretta base partecipativa. Da interrogazioni effettuate al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e della
Camera di Commercio competente, è emerso che la compagine sociale della Società nel periodo d'imposta
2018 fosse così composta: Ricorrente_1 quota 33,33%; Ricorrente_2 quota 33,33%; Ricorrente_3
quota 33,33%. La presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio , accertati nei confronti della società di capitali avente ristretta base partecipativa. La ristretta base partecipativa legittima la presunzione.
Sulla prova contraria circa la distribuzione degli utili. La parte afferma che avrebbe fornito la prova della mancata distribuzione egli utili, allegando i bilanci dal 2015 al 2023. La doglianza è errata in fatto. La parte non ha provato nulla. In primo luogo, si evidenzia che risultano depositati solo i bilanci dal 2020 , per cui quelli pregressi non hanno alcun valore probatorio. In secondo luogo, sono stati notificati accertamenti per gli anni 2015 e 2016 che confermano come i bilanci non hanno alcun valore probatorio. L'accertamento per l'anno 2015 è stato definito, ma poi la società non ha versato per cui si è proceduto con il ruolo per decadenza da rateazione, mentre per l'anno 2016 non è stato nemmeno impugnato. In terzo luogo, vi è una verifica per l'anno 2019 per cui anche il bilancio 2019 è inattendibile. In quarto luogo, la società non ha versato nulla per gli anni 2017-2018. In quinto luogo, la società ha ruoli per tutti gli anni d'imposta (dal 2015 al 2023).
Conclude per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.
Risultano depositate memorie dalle parti ricorrenti.
Questa Corte con ordinanze del 15/07/25 depositate il 29/07/25 rigettava le domande di sospensione riservandosi le spese alla fase di merito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio esaminati gli atti osserva quanto segue
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, gli avvisi di accertamento risultano infondati e vanno rigettati.
Per stessa ammissione della società ricorrente la dichiarazione II DD per l'anno imposta 2018, è sta presentata tardivamente e in bianco, come tale la dichiarazione risulta omessa.
Di conseguenza in caso di dichiarazione omessa anno imposta 2018 dichiarazione da presentare nel 2019,
i termini per via della proroga derivante dal periodo emergenziale COVID 19, "i termini per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 26 marzo 2025".
Nel caso in esame gli avvisi sono stati notificati entro i termini di decadenza, il 13/02/25. Quanto all'eccepita decadenza da parte dell'ufficio sollevata dalle parti ricorrenti , occorre ribadire quanto affermato, in riferimento alla disciplina legale sulla sospensione dei termini, dalla Corte di Cassazione “.. l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 cd. Decreto 'Cura Italia', emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica (da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e
3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidato all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'articolo 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma1, d. lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cassazione,
Sez. 1, sentenza n. 960/2025).
Nel merito, l'accertamento/i vanno confermati, non risulta neanche contestato il maggior reddito accertata dalla ricorrente, come deduce la stessa, i maggiori redditi sono stati accertati in modo sostanzialmente conforme alle risultanze contabili e di bilancio trasmesse dalla contribuente.
Va confermato anche la ripresa dei costi per € per € 8.698,26, non vi è prova certa sull'inerenza dei citati costi, la ricorrente si è risevata di produrre documentazione ma nulla è stato prodotto.
In relazione alla censura di illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione della presunzione di distribuzione degli utili, che nella specie sono stati accertati in sostanziale conformità al bilancio e alle scritture contabili della società, non sussistendo alcun accertamento di utili extracontabili “in nero".- La censura della ricorrente è infondata. Occorre rilevare che in presenza di un accertamento a carico di una società di capitali a ristretta base sociale è pienamente legittima la presunzione dell'Ufficio di considerare il maggior reddito accertato in capo alla società come percepito dal socio/i, invertendosi l'onere della prova a carico del contribuente. Ed infatti, come noto, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale, quello secondo cui “in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (tra molte, si veda Cass. Sez. 6 - 5, n. 1947 del 24-01-2019; Sez. 5, n. 26171 del 2023). In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 27 settembre 2016,
n. 19013; Cass., Sez. 5, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass.,
Sez. 5, 3 giugno 2021, n. 15393; Sez. 5, Ordinanza n. 22578 del 2023), giacché la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extra- bilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l'anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752; Sez. 5,
Ordinanza n. 24719 del 2023)” (Cass. sentenza n. 2752 del 30 gennaio 2024). Spetta pertanto alla parte dimostrare un diverso utilizzo di tali maggiori redditi accertati, prova che, nel caso di specie, non viene neanche lontanamente fornita. Il presupposto in base al quale è legittimo presumere che vengano distribuiti ai soci gli utili extracontabili accertati alla Società, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, affonda le proprie radici nel rapporto di “complicità” e nel “vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci”, tipico delle società a ristretta compagine sociale, in cui è proprio l'intesa tra i soci che le compongono ad avere un ruolo centrale. Ancor di più nel caso in cui la Società sia composta da soli tre soci, Ricorrente_1
quota 33,33%; Ricorrente_2 quota 33,33%; Ricorrente_3 quota 33,33%.
Nessuna prova contraria hanno offerto le pari. Come documentato dalla DP, si rileva che risultano depositati solo i bilanci dal 2020 , per cui quelli pregressi non hanno alcun valore probatorio. Sono stati notificati accertamenti per gli anni 2015 e 2016 che confermano come i bilanci non hanno alcun valore probatorio.
L'accertamento per l'anno 2015 è stato definito ma poi la società non ha versato per cui si è proceduto con il ruolo per decadenza da rateazione, mentre per l'anno 2016 non è stato nemmeno impugnato. Vi è una verifica per l'anno 2019 per cui anche il bilancio 2019 è inattendibile , la società non ha versato nulla per gli anni 2017-2018.
Si confermano le sanzioni irrogate, il provvedimento sanzionatorio risulta ampiamente motivato. Come si evince anche dalle contestazioni sollevate da parte ricorrente.- Non sussiste alcuna assenza di colpa, il mancato controllo verso il professionista è causa di negligenza da parte ricorrente responsabile della presentazione della dichiarazione e dell'imposta. Non sussiste causa di forza maggiore nell'ipotesi di malattia del vecchio consulente ed intermediario tributario, proprio il mancato controllo da parte dalla contribuente per negligenza ha determinato un grave danno all'erario con la presentazione della dichiarazione in bianco, non versando alcuna imposta.
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito.
Alla luce di quanto sopra, rigetta i ricorsi riuniti, con conferma integrale degli accertamenti impugnati.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese che si liquidano in euro 4.000,00, di cui 1000 per la fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti, spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro 4.000.