TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7659
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Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
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Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3, commi 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 5 del D.P.R. 572/1993 in relazione agli artt. 9, comma 1, lettera f) della L. 91/1992 e 24 e 111 Cost. - Eccesso di potere per assoluta carenza motivazionale, nonché travisamento ed erronea valutazione dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto che il diniego, basato su informazioni riservate relative a possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, è adeguatamente motivato. La motivazione è calibrata sulla delicatezza degli interessi coinvolti e sulla necessità di tutelare la segretezza delle indagini di sicurezza. La valutazione discrezionale del Ministero, basata su accertamenti degli organismi di sicurezza, è ritenuta non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione agli artt. 9, comma 1, lett. f) della L. 91/1992 e 2 del D.P.R. 362/1994 - Eccesso di potere - Assenza e/o carenza di istruttoria - Travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura sull'omissione del preavviso di diniego, poiché tale comunicazione non è dovuta quando il diniego è supportato da dati riservati che potrebbero pregiudicare la sicurezza nazionale e sono sottratti all'accesso. La ratio dell'art. 10-bis presuppone la conoscenza dettagliata degli elementi giustificativi, cosa non possibile con dati riservati.

  • Rigettato
    Ipotetica violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 Cost. e 9 CEDU – Compressione del diritto alla libertà di religione – Travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso nel suo complesso, ritenendo che il diniego fosse legittimo sulla base delle informazioni riservate relative alla sicurezza nazionale. Non è stata fornita una motivazione specifica su questo punto, ma rientra nel rigetto generale del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7659
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7659
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo