Sentenza 9 maggio 2014
Massime • 1
L'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, non essendo prevista come ragione di invalidità dalle norme processuali, né determina una nullità di ordine generale, non comportando alcun pregiudizio ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, cui competono i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2014, n. 29581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29581 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 09/05/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 1386
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 24836/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.S. N. IL (MI) ;
avverso la sentenza n. 83/2011 GIUDICE DI PACE di TRECASTAGNI, del 01/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione D.S. , avverso la sentenza del Giudice di pace di Trecastagni, in data 1 ottobre 2012, con la quale è stato condannato alla pena pecuniaria in ordine ai reati di minaccia e percosse in danno della allora moglie convivente, L.A. , fatti commessi il (MI) .
Le condotte in questione erano state tenute dall'imputato in quanto non aveva trovato il pranzo pronto.
Deduce:
1) la nullità dell'udienza celebrata in contumacia, nonostante che il giudice non avesse emesso apposita ordinanza, dopo avere sentito le parti, così come previsto dall'art. 420 quater c.p.p.;
2) la omessa conoscenza della citazione, notificata nella casa familiare con raccomandata ricevuta dalla figlia, quando l'imputato si era già trasferito nell'abitazione del padre (vedi dichiarazioni della persona offesa in dibattimento).
Per di più, il soggetto che aveva ricevuto la raccomandata era affetto da insufficienza mentale di grado medio-lieve, come da certificato allegato al ricorso, e ne conseguiva la violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 4 oltre che una prova ulteriore della mancata conoscenza della citazione da parte del destinatario;
3) il vizio della motivazione della condanna, basata unicamente sulle affermazioni della persona offesa.
TE non risultava valutata in punto di attendibilità ed aveva reso dichiarazioni estremamente frammentarie, tanto da rendere necessaria la valorizzazione del contenuto della querela, nonostante che tale atto non possa avere funzione probatoria. D'altra parte si trattava di persona mossa da sentimenti di odio, essendosi poi separata dell'imputato.
Anche l'assenza dell'imputato era stata valutata negativamente nonostante che fosse stata data la prova, nel ricorso, del fatto che egli non aveva conosciuto la citazione a giudizio.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo non può essere accolto alla luce della giurisprudenza di legittimità assolutamente maggioritaria, secondo cui neanche la radicale omissione della dichiarazione di contumacia è causa di nullità della sentenza, in quanto non è prevista dall'ordinamento processuale, ne' rientra nell'ambito delle nullità di ordine generale, non comportando alcun pregiudizio al diritto di intervento e assistenza dell'imputato, cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia (Sez. 6, Sentenza n. 19273 del 21/04/2006 Ud. (dep. 01/06/2006) Rv. 233973;
Conformi: N. 746 del 1997 Rv. 207340, N. 1324 del 1998 Rv. 209779, INI. 1444 del 1998 Rv. 209954, N. 1062 del 2000 Rv. 216494, N. 31287 del 2001 Rv. 219146, N. 17522 del 2004 Rv. 229698, N. 39046 del 2004 Rv. 229664, N. 49334 del 2004 Rv. 230217, N. 6487 del 2005 Rv. 231421, N. 7656 del 2005 Rv. 231096).
Ed invero, sotto il profilo appena indicato, solo formale, la nullità dedotta non è ravvisarle, mentre, sotto il profilo sostanziale che costituisce l'oggetto del secondo motivo di ricorso, la questione è di diversa natura e merita soluzione negativa per altre ragioni: infatti, la nullità potrebbe effettivamente scaturire dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia perché, in tal caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale;
oppure, se ritualmente citato, l'imputato non è comparso, dalla violazione di norme che implichino particolari adempimenti ai quali è funzionalmente connessa la previsione del provvedimento formale (Sez. 5, Sentenza n. 1444 del 20/11/1997 Ud. (dep. 06/02/1998) Rv. 209954).
Ebbene, il profilo sostanziale di cui si parla è quello derivante dalla dedotta nullità della notificazione della citazione perché asseritamente consegnata a persona incapace. Senonché, una simile circostanza, idonea secondo l'impugnante a costituire causa e prova essa stessa della mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato, trasferitosi altrove, viene comprovata mediante la allegazione, al ricorso, di certificazione sanitaria attestante un ritardo mentale del soggetto materialmente ricevente "di lieve gravità". Ossia di una condizione che non avrebbe potuto essere rilevata dall'agente postale, al quale è preclusa, dall'art. 157 c.p.p., comma 4, la consegna del plico solo a soggetto "in stato di manifesta incapacità di intendere e di volere", che è evenienza del tutto diversa da quella del dedotto stato di insufficienza mentale. Ma anche sotto il diverso profilo della mancata conoscenza della citazione, per quanto regolarmente notificata, nella casa di abitazione dell'imputato, a soggetto non incapace e con quello temporaneamente convivente, deve osservarsi che la nullità della ordinanza di contumacia prevista dall'art. 420 quater c.p.p., comma 4, è prevista in relazione al fatto che, al momento della sua adozione, vi sia la prova della "mancata conoscenza dell'avviso - da parte dell'imputato - a norma dell'art. 420 bis c.p.p.". Tale ultima norma pone, invero, come condizione, alla necessità del rinnovo dell'avviso all'imputato, il fatto che sia provato o appaia probabile che esso non ha avuto effettivamente conoscenza dell'atto notificato prima regolarmente, e che tale non conoscenza "non sia dovuta a sua colpa". La norma aggiunge anche che sulla probabile non conoscenza della citazione da parte dell'imputato debba essere espressa, dal giudice, una libera valutazione che non può formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione. Ebbene, nella specie, non solo l'eventuale allontanamento dell'imputato dalla casa di abitazione vale ad integrare la responsabilità in capo al medesimo, della non conoscenza dell'atto notificato regolarmente presso tale luogo, ma, in più, non risulta neppure che tale evenienza abbia formato oggetto di deduzione da parte del difensore presente: con la conseguenza che la nullità denunciata nel ricorso, comunque di ordine generale (v. Sez. 3, Sentenza n. 9115 del 18/01/2008 Ud. (dep. 28/02/2008) Rv. 238943), deve ritenersi sanata perché non tempestivamente dedotta dal difensore.
Ma ciò che è decisivo è che non risulta comunque, dall'esame degli atti, che l'imputato, all'epoca della notifica della citazione, si fosse allontanato dalla casa familiare. Tale adempimento risale infatti al mese di (MI) mentre la moglie del prevenuto, sentita alla udienza del 2 aprile 2012, ha dichiarato che il coniuge era andato via di casa "due mesi prima" e dunque certamente nel 2012, ossia parecchio tempo dopo la notifica in discussione. Infondato è l'ultimo motivo di ricorso atteso che, dal complesso della pur succinta motivazione, si evince che il giudice ha formulato un indiretto giudizio di credibilità in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, neppure costituita parte civile, tenuto conto anche della assenza di qualsivoglia elemento che gli imponesse, se non di dubitarne, quantomeno di cercare elementi di conforto alla tesi accusatoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014