Sentenza 18 gennaio 2008
Massime • 1
La mancata audizione delle parti in ordine alla ordinanza dichiarativa di contumacia, ancorché quest'ultima non sia espressamente pronunciata, determina una nullità a regime intermedio della stessa la quale è, quindi, sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2008, n. 9115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9115 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 18/01/2008
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00138
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 030780/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE TR N. il 10/05/1967;
avverso la SENTENZA del 01/03/2007 TRIBUNALE di MODICA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata all'esito di opposizione a decreto penale di condanna il 1 marzo 2007 il Tribunale di Modica dichiarava QU ET responsabile del reato previsto e punito dell'art. 54 c.n., e art. 1161 c.n., per avere occupato abusivamente mq 3.000 circa di suolo demaniale marittimo, realizzandovi un'area attrezzata per lo svago, senza essere in possesso della prescritta concessione demaniale (per fatto avvenuto in Modica il 23 luglio 2003) e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 200,00, di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali concedendo il beneficio della non menzione della condanna. Ha proposto ricorso per cassazione ET RE chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo il RE deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), con riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c).
Deduce il ricorrente che alla prima udienza l'imputato non era comparso ed il giudice aveva rinviato ad altra udienza senza che fosse stata previamente dichiarata la contumacia e ad esso imputato non era stata comunicata la data di rinvio dell'udienza. La sentenza contumaciale resa nei confronti del ricorrente era quindi nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto nel corso del giudizio non era stata formalmente pronunciata l'ordinanza dichiarativa della sua contumacia.
Anche qualora avesse voluto ritenersi che all'udienza del 19 dicembre 2006 il giudice avesse inteso pronunciare ordinanza dichiarativa della contumacia, il fatto che il difensore non avesse potuto interloquire su tale circostanza determinava la, nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), incidendo sull'assistenza degli imputati.
Il motivo è infondato.
Come risulta dalla sentenza impugnata l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell'avvocato TERRANOVA G. (diverso dall'avvocato d'ufficio nominato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto penale di condanna: avv. VINDIGNI Donata). Il difensore di fiducia, come risulta dall'intestazione della sentenza impugnata, è intervenuto alla prima udienza del 19 dicembre 2006, ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 162 bis c.p., (con istanza respinta perché tardiva) e ha presenziato all'udienza successiva del 1 marzo 2007 in cui sono state precisate le conclusioni e pronunciata la sentenza.
L'imputato, che deve quindi ritenersi ritualmente avvisato della data di fissazione della prima udienza tramite il proprio difensore di fiducia, non è stato presente e non ha giustificato un legittimo impedimento. Egli è stato quindi, anche in assenza di una esplicita dichiarazione, considerato contumace.
Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte ( v. Cass. Pen. sez. 6^, sent. 21 aprile 2006, n. 19273) secondo cui "la formale omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza in quanto non è prevista dall'ordinamento processuale ne' rientra nell'ambito delle nullità di ordine generale, non comportando alcun pregiudizio al diritto di intervento e assistenza dell'imputato, cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia". Per quel che attiene alla doglianza relativa alla dedotta mancata audizione delle parti in ordine alla implicita dichiarazione di contumacia, il Collegio rileva che essa, come ha precisato questa Corte, (Cass. Pen. sez. 3^, sent, 7 maggio 1998, n. 8537) determina una nullità a regime intermedio e, come tale, sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.. Nel caso in esame, peraltro, il difensore di fiducia, presente nel corso del dibattimento, non solo avrebbe potuto interloquire in giudizio in ordine alla mancata presentazione del proprio assistito, ma non ha formulato alcun rilievo in merito alla considerazione dello stesso come contumace neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, per quel che attiene alle doglianze del ricorrente relative alla mancata comunicazione del rinvio dell'udienza, trova applicazione l'art. 420 quater c.p.p., comma 2, secondo cui l'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
Non era quindi dovuto l'avviso di rinvio dell'udienza. Va quindi respinto il ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008