Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2001, n. 8588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8588 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPR85 8 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE ICASSAZIONE Oggetto accertamento SEZIONE SECONDA CIVILE comproprieter in abili Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 6604/98 Cron. 19621 - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 2056 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Dott. FR TROMBETTA Ud. 11/01/01 - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore BUCCIANTE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL. SOLE 24 ORE dal Sig. SEN TENZA 12000 per diritti 22 GIU 2001 2.2010 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE RF ANTONIO, RF FABRIZIO, RF | €1,55 13000 RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CANCELLERIA MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato FLERES G, difesi dall'avvocato GIUDICE GIOVANNI BATTISTA, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
MA OS, in proprio e quale unico erede di OF454535 SA ER MA (deceduta), MA GI, MA TE per essa l'unica erede APOCINO BR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 2001 33 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che 3 3 -1- li difende unitamente agli avvocati PICCINI CARLO, PICCINI PIERIO, giusta delega in atti;
controricorrente -
contro
ZO AN, ZO AR ET, ZO GE, VE ELIO, VE ELDA, VE BR GI, VE GIANNICOLA, VE UGO, VE GINO, VE GEROLAMO, VE GI, VE OS, VE AR, VE AN, VE GI, TO AL, TO MA, TO DI, NO SI, NO ER;
FT2 - intimati nonchè
contro
VE LU, TO DI e gli eredi di NO TE, ST ZI, NO IO, VE UGO;
intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 969/97 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 31/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. FR TROMBETTA;
udito l'Avvocato GIUDICE GIOVANNI, difensore dei ricorenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato PICCINI Carlo, difensore del -2- resistente che udito il P.M. Generale Dott. per il rigetto ha chiesto il rigetto del ricorso;
in persona del Sostituto Procuratore Libertino Alberto RUSSO che ha concluso del ricorso. 712 -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28 e 30 maggio 1991 TI, GI, TE ER e RE LO convennero in giudizio davanti al Tribunale di Genova TO, IO e AR GH ed altre ventuno persone, deducendo: che tutti insieme, attori e convenuti, erano comproprietari pro indiviso di una casa di civile abitazione, sita in Bogliasco, foglio 11 mappale 515 fraz. S. Bernardo, e di terreni iscritti al foglio 11 mappali 524, 451, 514; che nel 1974 772 TO GH e sua moglie NA (poi deceduta) avevano promosso davanti al pretore di Recco una causa per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione a loro favore del diritto di proprietà sugli immobili su indicati;
che essi LO, costituitisi in quella sede, avevano resistito a tale pretesa e chiesto, in via riconvenzionale, che, previo accertamento della proprietà comune indivisa, fossero dichiarate illegittime le occupazioni ed il godimento delle quote di comproprietà loro spettanti e fosse determinato l'ammontare mensile dell'indennità di occupazione a carico delle controparti;
che il pretore, con sentenza non definitiva del 18.2.80 aveva respinto 4 la domanda dei GH e disposto la prosecuzione dell'istruttoria in ordine alla riconvenzionale;
che sull'impugnazione di tale sentenza il Tribunale di Genova aveva rimesso la causa al primo giudice per non integrità del contraddittorio e il giudizio, non riassunto, si era estinto;
che con atto di diffida 17.11.86 essi LO ed altri comproprietari avevano contestato ai GH l'esecuzione di opere sulla casa di Bogliasco avvenuta senza il loro consenso, diffidandoli dal proseguire oltre. FT2 Chiedevano, pertanto, i LO che, previo accertamento della proprietà dei beni in comunione pro indiviso con i convenuti, venisse respinta la pretesa di usucapione dei GH, venisse determinata, per la quota di comproprietà loro spettante, una indennità per l'illegittima occupazione a decorrere dal 16.1.1975 e venisse, infine, disposta la divisione. I GH, costituitisi, contestavano la domanda, asserendo di essere gli unici proprietari dei beni in oggetto per intervenuta usucapione ed in tal senso proponevano domanda riconvenzionale. Sostenevano: che la casa ed i terreni, erano stati di fatto posseduti dal 1940 da GE ON 5 la quale aveva accolto in casa fin da giovinetta, NA GH, trattandola come figlia e, dopo il matrimonio della stessa con TO aveva ceduto la signoria di fatto su GH, detti beni ai due coniugi, che avevano abitato la casa senza rendere conto ad alcuno, e comportandosi da proprietari ristrutturandola esclusivi. Il Tribunale, con sentenza 18.2.94 rigettava la domanda di usucapione dei GH;
dichiarava lo scioglimento della comunione;
determinava in 525 FT2 su 1080 e 360 su 1080 le quote di comproprietà rispettivamente spettanti ai LO ed ai GH, condannando questi ultimi al pagamento dell'indennità di occupazione a favore degli attori a decorrere dall'11.11.86; rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione delle quote spettanti alle parti non costituite, per la successiva divisione e per la determinazione di detta indennità. Su impugnazione dei GH, la corte di appello di Genova, con sentenza 31.12.1997, rigettava l'appello. Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che corretta era la decisione 6 del Tribunale, di prendere in esame, in primo di usucapione sollevata dai luogo, l'eccezione con relativo onere probatorio a loro GH, in quanto, essendo incontroversa carico, l'intestazione catastale dei beni in questione ai LO, l'accoglimento della domanda degli stessi, di accertamento della proprietà indivisa degli immobili, poteva essere disattesa solo ove fosse risultata fondata l'eccezione di usucapione. viceversa, Tale eccezione era risultata, sfornita di prova. FT2 Premesso, infatti, che l'originario intestatario degli immobili lasciò a succedergli i fratelli per quote 720/1080 e la moglie ON IN per quote 360/1080; The AM ON (nipote di NA), già convivente con la zia negli immobili di cui è causa ed a lei succeduta nella proprietà delle relative quote, nel 1947 svolse trattative l'acquisto, dai per comproprietari, delle altre quote, ponendo in essere una scrittura privata priva però di valore traslativo;
che nel 1955, mancando il trasferimento di proprietà, 525 delle 720 quote di cui sopra, furono acquistate da LO ED, dante causa dei resistenti;
che nel 1965 RI GI ON, succeduta alla sorella GE nella proprietà delle 7 360/1080 quote, legò a GH TO, marito di NA, le stesse 360 quote;
ciò premesso afferma la corte che GH NA accolta fin da piccola nella casa, prima da NA e poi da GE ON, continuò ad essere ospitata nella stessa casa anche dopo il matrimonio con TO GH, avvenuto nel 1953, per cui deve escludersi in modo assoluto che in quanto "ospite" il suo possesso e quello del marito possa ritenersi valido ad usucapire fino alla morte di GE avvenuta nel 1958. non Fπ quali detentori Successivamente, qualificati, i GH, attori in riconvenzionale, avrebbero dovuto provare atti di interversione del possesso sia nei confronti di RI GI ON succeduta alla sorella GE nella titolarità delle 360 quote e, di fatto, mai entrata nel possesso dei beni;
sia nei confronti degli altri comproprietari;
ma tale prova non è stata fornita, ed anzi LO ED, dante causa degli attuale resistenti, non solo agì in riconvenzionale contro i GH per l'accertamento della proprietà indivisa (comparsa di costituzione 16.1.75 nel processo davanti al pretore di Recco); ma esercitò concreti atti di 8 possesso sui beni, richiese il canone di locazione;
mentre le trattative o l'intenzione di comprare da M. GI ON le quote poi da questa legate ad GH denotano che anche nei TO confronti di tali quote l'animus dei GH non fu mai corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Infondata è la tesi dei ricorrenti secondo cui l'usucapione sarebbe maturata a favore dei coniugi GH nel 1967 (a venti anni dalla scrittura 26.10.47) unendosi il loro possesso a quello di ON GE. Infatti, non solo deve escludersi FT2 che le sorelle ON abbiano esercitato il loro possesso sull'intero immobile in quanto, svolgendo trattative per l'acquisto delle altre quote, le GE ON fu sempre consapevole di avere solo la detenzione delle quote di proprietà degli altri coeredi tant'è che riceveva danaro per pagare le tasse dai comproprietari residenti in [...]; ma, in ogni caso, anche ammesso che un tale possesso vi fosse stato, i ricorrenti non avrebbero potuto giovarsene, non configurandosi nei loro confronti alcuna successione od accessione nel possesso, perché né eredi, né successori a titolo particolare di ON GE. 9 Quanto all'omessa dichiarazione di intervenuta usucapione delle quote tavolarmente intestate alle parti non costituite nel presente giudizio e che, quindi, non avrebbero eccepito alcuna interruzione del possesso, il motivo di impugnazione è infondato in quanto non solo non è stato provato un possesso dei coniugi GH a far data dal '53, ma i contumaci nella presente causa ebbero a costituirsi davanti al pretore nel 1974, associandosi alla riconvenzionale proposta dai LO e chiedendo a carico dei GH il pagamento dell'indennità FT2 di occupazione. Prima, quindi, dell'inizio della causa davanti pretore non è maturato alcun termine utile al all'usucapione, anche ove fossero stati posti in essere, dopo la morte di ON GE (nel 1958), contrariamente a quanto emerso in causa, atti di del possesso, il primo dei quali interversione utile all'usucapione è, quindi, la citazione del '74, con conseguente mancato decorso del ventennio alla data di notifica della citazione del presente giudizio. Quanto ai convenuti non costituiti davanti al pretore di Recco ed a quelli non citati nel medesimo giudizio, va rilevato che il primo atto di 10 affermazione di proprietà esclusiva contro di loro è stato, per i primi la citazione 13.12.74 davanti al pretore di Recco;
mentre per i non citati stata la riconvenzionale proposta nel corso del 1° grado del presente giudizio. Deve, perciò, escludersi per tutti i comproprietari che sia decorso il termine utile ad usucapire. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione i GH con cinque motivi di impugnazione illustrati da memoria. Resistono con controricorso i LO. FT2 eseguitaDisposta dal collegio ed del contraddittorio ex art. 331 l'integrazione confronti degli eredi di RI c.p.c. nei TT ZZ e di GE CR, la causa è definitivamente passata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti GH a motivi di impugnazione: 1) La violazione degli artt. 1140 e 1141 c.c., nonché l'insufficienza e contraddittorietà di motivazione, in ordine alla esistenza del possesso in capo a ON GE, per avere la corte d'appello nell'affermare che la detenzione totale 11 degli immobili da parte di GE ON, non era accompagnata dall'animus possidendi, perché la scrittura 26.10.47 con la quale la stessa aveva inteso acquistare ed aveva pagato (£. 48.000) le quote dei comproprietari era priva di efficacia traslativa e dimostrava la consapevolezza, da parte sua, dell'esistenza di altri comproprietari erroneamente non considerato: A) che l'animus utile per la qualificazione del possesso doveva essere valutato con riferimento al periodo successivo a quel pagamento, mentre il FT₂ giudizio sull'animus espresso dalla corte si riferiva al periodo antecedente la scrittura;
B) che, nella specie, provata la relazione materiale e presumendosi l'animus, spettava alle controparti dimostrare l'iniziale detenzione;
C) che l'animus possidendi non è incompatibile con la conoscenza del diritto altrui, né richiede la buona fede, non rilevando la convinzione di esercitare un proprio diritto ○ l'ignoranza di ledere un diritto altrui, ma solo la volontà di disporre del bene come se fosse proprio;
D) che GE ON, detentrice esclusiva comproprietaria deglidegli immobili, era anche stessi e ben poteva usucapire le altrui quote 12 indivise senza necessità di interversio possessionis, ma estendendo il possesso in termini di esclusività; E) che la scrittura del 1947 ed il pagamento integrale del prezzo, configuravano un atto di interversione del possesso, concretandosi in un atto volontario di impossessamento, sconfinante nella sfera giuridica altrui e determinante un rapporto con i beni corrispondente all'esercizio di un diritto reale. 2) L'assenza о insufficienza di motivazione FT2 circa la negata continuazione del possesso in capo a NA ed TO GH;
la violazione o falsa applicazione dell'art. 1144 C. civ., per avere la corte d'appello - escludendo che i coniugi GH abbiano posseduto i beni durante la vita di GE ON, ed affermando che essi non erano né eredi, né successori a titolo particolare della stessa erroneamente negato la continuità del possesso in capo ai medesimi dal 1953 (data del loro matrimonio) 01 comunque, dalla morte della dante causa (GE ON), senza considerare: A) che i coniugi GH ebbero già negli ultimi anni di vita di GE ON e particolarmente dalla data del loro matrimonio 13 (1953), per volontà della stessa che li considerava come figli e successori, il possesso pieno dell'immobile, come comprovato dalle prove espletate;
B) che l'aver escluso l'animus possidendi, basandosi sull'uso improprio del termine "ospite" fatto da NA GH in sede di interrogatorio, senza prendere in esame tolleranza di GE ON, l'atteggiamento di 1144comportava una falsa applicazione dell'art. C.C.; FT2 3) La violazione dell'art. 1146 c. civ. nonché l'omessa о insufficiente motivazione circa l'accessione del possesso, per avere la corte d'appello, nell'escludere l'accessione per l'assenza di un "vincolo legale" "erroneamente collegato l'accessione all'esistenza di un titolo perfetto ai fini della traslazione del diritto reale, nonostante la norma (art. 1146 c.c.) richieda l'esistenza solo di una giusta causa (in capo al dante causa) che giustifichi l'apprensione del possesso nell'avente causa;
giusta causa nella specie costituita dal titolo non valido perché viziato nella forma, ma concretante un atto di liberalità mirante a trasmettere mortis causa о 14 inter vivos, la signoria sui beni. 4) La violazione degli artt. 2943, 2944, 1165 C. C.; 1'insufficiente e contraddittoria motivazione circa atti di interruzione del possesso, per avere attribuito d'appello erroneamente la corte dell'usucapione: a interruttiva efficacia comportamenti stragiudiziali del LO (quali la richiesta del pagamento di un canone); oppure al riconoscimento del diritto degli attori da parte di NA GH, desunto dalla proposizione di una querela;
oppure, ancora, al favore espresso Fiz dalla stessa per una transazione non conclusa;
nonostante a tali atti l'art. 1165 C.C. non consenta di attribuire l'anzidetta efficacia. 5) La violazione dell'art. 1158 c.c. in ordine al compimento del termine dell'usucapione per le quote intestate a parti diverse dai LO;
1'erronea individuazione del termine finale;
la contraddittorietà di motivazione;
in subordine l'erronea individuazione dei termini, con violazione dell'art. 1158 c.C., limitatamente alle quote intestate ai convenuti ZZ;
contraddittorietà di motivazione, per avere la corte d'appello - nell'affermare relativamente alle quote di comproprietà intestate alle parti diverse 15 dai LO, l'intervenuta interruzione del possesso con la proposizione della domanda riconvenzionale del 16.1.75, e, quindi, l'impedimento al compimento del ventennio alla data di notifica della citazione (28 30.5.91) erroneamente non considerato: A) che non avendo le parti posto in essere dopo il 1975, nessun ulteriore atto interruttivo, stante la valenza istantanea del primo, alla data della sentenza d'appello (31.12.97), il ventennio era maturato;
F72 B) che il termine finale del possesso utile ad usucapire va determinato con riferimento al momento dell'emissione della sentenza e non a quello dell'inizio del procedimento. Il ricorso è infondato. Va premesso, quanto al primo motivo, che, manifestandosi l'animus possidendi nell'attività corrispondente all'esercizio del diritto, il giudizio sulla sua esistenza va necessariamente desunto dalle modalità con cui il comportamento del possessore manifesta all'esterno la volontà di esercitare sul bene una signoria corrispondente al diritto di proprietà (o altro diritto reale) e che, conseguentemente, l'accertamento in ordine alla 16 sussistenza dell'animus possidendi involge un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Nella presente fattispecie i ricorrenti sostanzialmente lamentano che la corte d'appello non abbia desunto l'esistenza dell'animus possidendi in capo a GE ON, relativamente alle quote degli altri comproprietari, dal fatto che, con la stipula della scrittura 26.10.1947, avesse trattato l'acquisto di dette quote pagandone il relativo prezzo e, pur ponendo in essere un atto FT2 privo di effetti reali, disponesse, di fatto, dell'intero immobile. La censura non può condividersi per due ordini di motivi. In primo luogo in quanto la corte d'appello, valutando il comportamento della ON nel suo complesso, ha evidenziato come la stessa e gli altri sottoscrittori, per volontà espressa, avessero attribuito all'atto un carattere provvisorio (come "garanzia" in attesa delle procure dall'America") tale da rendere perdurante la consapevolezza della ON di continuare a detenere le quote altrui per conto dei relativi proprietari. 17 A comprovare la perdurante sussistenza dell'animus detinendi, la corte d'appello aggiunge la circostanza che le sorelle ON ricevevano dai comproprietari residenti in [...]il danaro per pagare le tasse sugli immobili in questione, con ciò di non considerare, dimostrando a quelle quote, gli immobili quali relativamente beni di loro proprietà. Ora, se è vero che l'animus possidendi non incompatibile con la conoscenza del diritto altrui FT2 e che la ON, in quanto comproprietaria, per estendere il suo possesso alle quote di proprietà altrui non era tenuta a compiere atti di interversio possessionis;
è altresì vero che, nella specie, la corte d'appello ha ritenuto sussistente l'animus detinendi della ON, non perché ella riconoscesse l'esistenza del diritto altrui sulle quote non di sua proprietà; ma perché nel comportamento dalla stessa tenuto non ha ravvisato l'esercizio della facoltà di proprietaria esclusiva del bene. Non è tale, infatti, il comportamento di chi paga le tasse incidenti sull'altrui proprietà con il danaro degli stessi proprietari;
come non lo è l'utilizzazione della cosa comune da parte di uno solo dei comunisti, quando il riconoscimento del 18 diritto altrui fa presumere l'utilizzazione del tutto, compiuta per la tolleranza degli altri comproprietari. Sotto tale profilo, pertanto, l'insussistenza dell'animus possidendi nella ON costituisce un accertamento di fatto operato dalla corte ed insindacabile in questa sede perché correttamente motivato. Per altro verso la censura in esame è del tutto irrilevante in quanto la corte d'appello esclude, comunque, che, ove in ipotesi il possesso della ON si fosse esteso a tutto l'immobile, ciò FT2 potesse influire in alcun modo sulla posizione giuridica dei GH, non potendosi néconfigurare nei confronti degli stessi successione, né accessione nel possesso. Il motivo va, pertanto, respinto. Infondata è la censura sollevata con il secondo motivo, in quanto la continuazione nel possesso, come ha correttamente affermato la corte d'appello, può essere invocata solo dal chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni del de cuius e che abbia accettato l'eredità; sempreché il possesso sia stato esercitato anteriormente dal de cuius. Nella presente fattispecie, invece, in cui 19 manca ai coniugi GH non solo la qualità di eredi della ON (non avendo alcuna rilevanza legale il fatto che quest'ultima considerasse la figlioccia quale figlia), ma lo stesso possesso ad usucapionem, correttamente la corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 1146, 1° c. cod. civ. I coniugi GH, infatti, come la corte d'appello ha evidenziato, non hanno mai goduto di possesso ad usucapionem nei confronti di GE ON, ma, essendo detentori non qualificati dei FT2 beni (perché immessi nel loro godimento dalla ON (a titolo di ospitalità) senza mai contestarne il titolo di (com) proprietà e quindi il conseguente possesso), hanno iniziato a possedere uti (con) domini solo dal 1965 a decesso avvenuto di RI GI ON, erede di GE ON, beneficiando del legato dalla prima disposto a favore di TO GH, delle 360 quote di comproprietà di cui era titolare la seconda;
ed hanno effettuato solo con la citazione del 13.12.74 davanti al pretore di Recco, il primo atto di del possesso nei confronti degliinterversione altri comproprietari, esprimendo nei loro confronti la volontà di escluderli definitivamente dal 20 possesso dei beni;
con la conseguenza che nei loro confronti il possesso ad usucapionem si interrotto con la proposizione della domanda riconvenzionale dei LO in quel giudizio, in data 16.1.75. corte d'appello ha espressamente Poiché la sentenza (pag. 20) la qualità di riconosciuto in utile nei confrontiprimo atto di interversione degli altri comproprietari, alla citazione del 13.12.74 di cui si è detto, infondato è il quarto motivo di ricorso avendo la sentenza de quo richiamato i comportamenti stragiudiziali dei FT2 LO, come quelli di NA GH, non per attribuire ad essi efficacia interruttiva del possesso ad usucapionem;
ma per evidenziare come permanesse nei ricorrenti l'animus detinendi nei confronti delle controparti ed in queste l'animus possidendi. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, per la ragione assorbente che l'istituto dell'accessione (come quello della successione nel possesso) non è applicabile ai detentori non qualificati quali sono stati i ricorrenti all'epoca in cui GE ON avrebbe, secondo la tesi dei trasmesso loro la signoria sui beniGH, 21 con un atto di liberalità non scritto, atto peraltro smentito dal successivo legato disposto a loro favore da RI GI ON, erede della sorella GE. In ordine al quinto motivo di ricorso, la censura è infondata con riferimento alle quote di comproprietà intestate alle parti costituite davanti al pretore di Recco, in quanto all'atto interruttivo dell'usucapione posto in essere con la domanda riconvenzionale del 16.1.75 è seguito l'ulteriore atto interruttivo posto in essere con FT la citazione del 28 - 30.5.91, la cui efficacia perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza d'appello, non ancora verificatosi stante la pendenza del presente ricorso. Con riferimento alle quote di comproprietà intestate ai ZZ, non intimati nel giudizio davanti al pretore di Recco e non costituiti nel presente giudizio, la censura è altresì infondata per l'assorbente ragione che gli atti interruttivi del possesso ad usucapionem posti in essere da uno dei comproprietari pro indiviso estendono i loro effetti anche agli altri comproprietari in quanto, come già affermato da questa corte (v. sent. 1514/99) non è ammissibile un possesso ad 2 2 222 usucapionem esercitato in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene;
con la conseguenza, nella specie, che i ZZ ben possono avvalersi degli effetti degli atti interruttivi posti in essere dagli altri comproprietari. IL F Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. 120000
P.Q.M.
370000 La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma 1'11 gennaio 2001. EL O samo pres FR TT est. IL CANCEL DERE C1 Francesco NI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 22 GIU 2001 IL CANCELLILAE C1 Javalila UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in data1.3.DIC. 200 4 wesome 370.000 54908 TRECENTOSETTANTAMICA) al n. (iire p. Dirigente Arga Servizi (Dott.ssa RI Grazie D PP Responsabile Servicio ludiziar (Dr. M. RACCICAINE 23