Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2001, n. 9796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9796 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 9796 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL LA CORTECORTE SE IONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10194/99 MERCURIODott. Ettore Presidente Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Cons. Rel. Cron.22388 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO LA TERZA Consigliere Ud. 27/04/01 Dott. Maura ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NU TE IA, NU ES e NU DR, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 21 presso l'avv. DO Concetti, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. dell'Istituto, e 17, presso l'Avvocatura Centrale rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, 2057 1 Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, giusta delega in atti;
intimato che ha depositato procura avverso la sentenza n. 2628 del Tribunale di Bari depositata il 25 giugno 1998 (R.G. n. 739/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 19 maggio 1993 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza in data 29 marzo 1993, con la quale il Pretore di Bari aveva riconosciuto il diritto degli eredi di DO NI all'integrazione al trattamento della pensione di reversibilità, di cui era titolare il loro dante causa, nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983 a decorrere dal 1° ottobre 1983, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze accessori e spese del giudizio. maturate, oltre 2 Deduceva l'appellante che a decorrere dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo non era più dovuta sulla pensione di reversibilità nella qualora il beneficiario fosse, come fattispecie, anche titolare di pensione diretta integrata al minimo, giusta previsione di cui all'art. 6, terzo comma, legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463). Nella resistenza degli appellati - IA NI TE, ES e DR NI, costituitisi in giudizio nella qualità di eredi di - il Tribunale di Bari, con DO NI sentenza del 9/25 giugno 1998 dichiarava, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese processuali. Di tale pronuncia i litisconsorti indicati in epigrafe hanno chiesto la cassazione, con ricorso in un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti - denunciando "violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 della 3 legge 23/12/96 n. 662 e quale ius superveniens dell'art. 36 legge 23/12/98 n.448 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. ed in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c." - si dolgono che il Tribunale abbia pronunciato l'estinzione del giudizio e, richiamando varie ordinanze di rimessione della questione alla Consulta, deducono l'illegittimità, con riguardo ai princìpi costituzionali suddetti, della normativa risultante dalle indicate disposizioni di legge.
2. Il ricorso non può essere accolto. -premesso facendo peraltro riferimento Va solo alla parte finale della vicenda (della cd. originata dall'art. 6, comma cristallizzazione) 12 settembre 1983 n. 463, settimo, del d.l. convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che la Corte Costituzionale, - con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate integrabili trattamento minimo, al delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i alla data del 30 limiti reddituali previsti 4 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra о delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi decreti legge non- seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79n. 662 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) intesi a- dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai il conseguimento dellegiudizi proposti per medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36 (dopo quattro commi contenenti disciplina modificativa ed interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996 n. 662) dispone, al quinto comma, che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad 5 oggetto “le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono compensazione dichiarati estinti d'ufficio con provvedimenti delle spese fra le parti. I giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma - che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 4665, 22 n. maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla c.d. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (non essendo emerse né essendo state dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere 6 confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della legge n.662 del 1996 ma) all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n. 13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione estinzione, con compensazione delle spese, dei di giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali;
e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma (art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998) che impone tale dichiarazione d'estinzione toglie rilevanza a considerazioni riguardanti aspetti ulteriori e, in particolare, le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte 7 Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il ricorso deve essere rigettato.
3. Il rigetto del ricorso non comporta condanna della parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, dovendo queste 36, comma essere compensate, ai sensi dell'art. quinto, della citata legge n. 448 del 1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 27 aprile 2001. Il Presidente ris- Il Consigliere est. Алошоболиода Kuich IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 19 LUG. 2001 IL CANCELLIERE نگے I D , O L L A O S 0 B S 1 I A . D T T , A R A T S A S A 8