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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1787/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU SI EL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, in persona del suo liquidatore e legale Parte_1 rappresentante, con sede legale in MO ed ivi elettivamente domiciliata in p.zza
Garibaldi n.10 presso lo studio dell'avv. Antonio Azzolini, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti appellante ed appellata incidentale
Contro
pagina 1 di 14 già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, con sede in Napoli ed elettivamente
[...] domiciliata in MO al Corso Umberto 1° n.19 presso lo studio dell'avv. Francesco
Logrieco, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata ed appellante incidentale
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.911/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 6/5/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.1747/2019 r.g. promosso dall' odierna appellante, all'epoca in bonis in danno LA dante causa dell'odierna odierna appellata ed avente ad oggetto “indebito BArio”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 10/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l' appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, in via principale, riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per
l'effetto, dichiarare la nullità parziale dei contratti di conto corrente e di affidamento tra le parti intercorsi, procedendo al ricalcolo dell'effettivo rapporto di dare/avere nella somma a credito dell'appellante di €256.897,67, così meglio descritta nelle conclusioni LA c.t.u. del 12/1/2021 versata negli atti di causa del giudizio di primo grado;
in subordine, disporre la rinnovazione LA c.t.u. ai sensi dell'art.356 c.p.c., al fine di determinare l'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti in relazione al rapporto BArio complessivo tra di esse intercorso;
accertare e dichiarare la illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi LA BA d'Italia, da parte di , nei periodi indicati e, Controparte_3 per l'effetto, condannare la società appellata al risarcimento del danno da illegittima segnalazione nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla delle singole segnalazioni illegittime;
condannare, per l'effetto, la in persona del suo legale CP_1 rappresentante, al pagamento, in favore dell'odierna appellante LA complessiva somma di €256.897,67, per le causali specificate in narrativa, ovvero LA maggiore o minore somma che si riterrà congrua e di giustizia, anche all'esito di disponenda CTU e LA quantificazione del danno da illegittima segnalazione alla CIR, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria medio tempore verificatosi;
condannare, infine, la società pagina 2 di 14 appellata al pagamento integrale delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio
; per la società appellata: “1)preliminarmente, in accoglimento dell'appello incidentale proposto nella presente fase, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva dell' rispetto alle domande, restitutoria e risarcitoria, CP_1 proposte dalla società appellante e, per l'effetto, condannare la stessa restitutorie le somme pagate ai procuratori antistatari, a titolo di spese processuali, nonché di spese di
CTU; 2)rigettare l'appello principale e, sempre in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare in €1.493.352,15 il saldo a debito LA società correntista relativamente al rapporto di c/c n.1000115 del 17/2/2003; 3)in via subordinata, rigettare integralmente l'appello principale e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza che accertava in €1.441.523,85 il saldo a debito LA società correntista;
4)in via estremamente subordinata, rigettare l'appello principale relativamente alla domanda di condanna dell' al risarcimento dei danni in via equitativa per illegittima segnalazione CP_1 alla Centrale Rischi LA BA d'Italia; 5)condannare la soccombente al pagamento delle spese processuali”.
Svolgimento del processo
Con citazione del 19/3/2019, l'odierna società appellante, all'epoca in bonis, conveniva dinanzi il Tribunale di Trani la dante causa dell'odierna appellata,
[...]
, per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità dei contratti BAri Controparte_4 intercorsi, nonché, previa rideterminazione del rapporto dare/avere, condannare la stessa al pagamento, a titolo di ripetizione d'indebito, LA somma a credito LA società correntista, LA somma a determinarsi con espletanda ctu contabile, oltre al danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi LA BA d'Italia da liquidarsi equitativamente, con vittoria delle spese di lite.
A supporto LA domanda di accertamento, di ripetizione d'indebito e risarcimento danni, assumeva, in fatto, di aver intrattenuto un rapporto di credito con l'allora CP_3
, già , con apertura di del conto corrente n.100015, cui erano
[...] Controparte_5 collegati diversi contratti di apertura di credito per importi variabili, in base al periodo di Contr riferimento;
di aver, in data 10/5/2018, ricevuto dalla comunicazione dell'avvenuta cessione del credito già vantato dalla cedente in suo danno;
di aver Controparte_3 commissionato una perizia contabile del rapporto dalla quale risultava una posizione pagina 3 di 14 creditoria LA società attrice nei confronti LA BA , pari ad €1.921.837,56 CP_3 al 31/12/2017, conseguente ad una rielaborazione dei rapporti con esclusione LA capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle ulteriori spese non concordate tra le parti;
di aver vanamente e previamente esperito il previsto tentativo di mediazione nei confronti di , Controparte_6 [...]
e con successivo tentativo di mediazione nei confronti di Parte_2 CP_3
.
[...]
In punto di diritto, premessa la ritenuta competenza territoriale del Tribunale tranese in conseguenza LA genesi del rapporto di credito vigente tra le pari, sorto presso la filiale di MO LA BA , poi , asseriva la nullità LA CP_5 Controparte_3 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ripercorrendo, brevemente il percorso storico e giurisprudenziale, con conseguente nullità LA correlativa clausola anatocistica;
la nullità dell'applicazione LA commissione di massimo scoperto a conto ancora aperto;
il superamento del tasso soglia ex L.108/96, la illegittima segnalazione alla centrale Rischi con conseguente diritto risarcitorio del danno non patrimoniale.
Contr Costituitasi la convenuta invocava il rigetto dell'avversa domanda, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione all'azione restitutoria e risarcitoria in quanto rispondeva solamente dei crediti LA cedente, dovendo la domanda ripetitoria riferirsi alla cedente e conseguentemente dichiararsi improcedibile ex art.83 Parte_2
TUB con conseguente estromissione LA convenuta.
Espletata una disposta CTU, disponeva il Tribunale una integrazione LA stessa al fine di eseguire il calcolo del saldo alla data LA domanda, rilevandosi ammissibile la sola azione di accertamento negativo del credito, in presenza di conto ancora aperto (come da esplicita ammissione LA società attorea), tenendo conto contestualmente del tasso convenuto al momento dell'accensione del conto corrente fino al primo affidamento del
5/4/2016, e successivamente al tasso convenuto con il predetto affidamento, verificando eventuale usura secondo la formula LA Banca d'Italia, con esclusione di CMS fino all'entrata in vigore LA L.185 del 2008 ed infine, ai fini dell'individuazione delle rimesse ripetibili, la considerazione del decennio anteriore alla notifica LA citazione.
pagina 4 di 14 All'esito LA predetta integrazione peritale, la controversia veniva definita con la modalità decisoria ex art.281 sexies c.p.c., nel corso LA fissata udienza decisoria del
6/5/2021.
Con contestale sentenza, il Tribunale adito definiva pertanto la causa, accogliendo, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, ritenuta la nullità parziale dei contratti nei sensi di cui in motivazione, accertava il saldo a debito dell'attrice nella nuova somma di
€1.441.523,85; condannava la convenuta alla refusione di un terzo delle spese di lite in favore dell'attrice, come ivi liquidate, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Premetteva il primo giudice il dato pacifico del rapporto BArio intrattenuto dalla società attorea, dal 17/2/2003, con la BA , già CP_3 Controparte_7
, filiale di MO, rappresentato dal conto corrente ordinario n.001/1000115-3,
[...] che, al 31/3/2018 evidenziava un saldo passivo pari ad €2.016.703,11.
Dava quindi atto LA disponibilità, in quanto prodotti in atti, degli estratti conto del predetto conto corrente, dal 17/2/2003 al 30/6/2018 dell'avente causa LA società convenuta, filiale di MO, rilevando quindi la completezza di tutti gli estratti conto e riassunti a scalare dalla data di apertura del conto, 17/2/2003, sino al 30/6/2008 con il predetto saldo negativo, avendo la convenuta , in data 6/4/2018, girocontato CP_3
l'importo a debito di €2.083.276,32 verso . Parte_3
Tanto premesso, quanto alla inammissibilità LA domanda attorea eccepita da parte convenuta in conseguenza LA vigenza del conto all'epoca dell'introduzione del giudizio, rilevava il Tribunale trattarsi, in realtà, di una vigenza solo apparente, atteso che il rapporto era stato oramai risolto in forza LA comunicazione di recesso dal rapporto inoltrata dalla in data30/10/2018, in atti e con decorrenza dal 7/1/19, a CP_3 fronte LA notifica LA citazione introduttiva del 19/3/2019.
Con riferimento alla proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte LA convenuta, avendo la stessa assunto di non essere titolare di alcuna posizione passiva nei confronti dell'attrice ma, in quanto cessionaria dei soli crediti dedotti in giudizio dalla pagina 5 di 14 propria avente causa, estranea alle domande restitutorie e/o risarcitorie formulate dalla società attrice, riferibili esclusivamente alla , con conseguente Parte_2 improcedibilità delle stesse ex art.83 del TUB, richiamava il primo giudice molteplici precedenti del Tribunale tranese, ritenendo che le cessioni alla , a Parte_2
Contr
ed a riguardavano le situazioni giuridiche facenti capo a Controparte_6 Pt_2
e non anche alla sua controllata , eccezion fatta per i rapporti BAri
[...] CP_8 oggetto LA specifica cessione in blocco.
Venendo quindi al merito LA controversia, con riguardo all'eccepito anatocismo, rilevava la acclarata sussistenza, evincibile dalla CTU, LA condizione di reciprocità, limitandosi lo stesso ctu a considerare la quota parte di interessi anatocistici generati da c.m.s. e spese.
Trattandosi di contratti successivi al 2000, ovvero all'entrata in vigore LA delibera derogativa del CICR, la capitalizzazione periodica degli interessi passivi e di quelli creditori era perfettamente legittima.
Con riferimento poi alla eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta, correttamente il CTU, in conformità LA rilevante giurisprudenza di legittimità, distingueva le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie.
Il punto nodale LA vicenda contrattuale in esame rimaneva, tuttavia, lo stabilire l'epoca e la modalità con cui le parti pattuivano validamente gli interessi da corrispondere.
A tale riguardo, evidenziava il Tribunale una prima stesura del demandato elaborato peritale nella quale il ctu, senza alcuna eccezione di parte o rilievo d'ufficio, riteneva la nullità delle pattuizioni anteriori al contratto del 5/4/2016 (successivo affidamento), così operando la sostituzione dei tassi con quelli bot sul presupposto che l'affidamento dell'8/3/2005 non contenesse una valida determinazione degli interessi.
La suddetta interpretazione peritale veniva, tuttavia, avversata dalla difesa LA convenuta e dal proprio CTP, osservando, opportunamente, che il contratto di c/c prevedeva in modo espresso i tassi creditori e debitori e tutte le condizioni economiche che venivano, peraltro, effettivamente applicate nel prosieguo del rapporto, così determinando una disposta integrazione LA relazione predetta con applicazione del tasso convenzionale originario pattuito in contratto, protrattosi per relationen nella prima pagina 6 di 14 apertura di credito dell'8/3/2005, fino alla modifica contrattuale del secondo affidamento del 5/4/2016, con individuazione delle rimesse ripetibili del decennio anteriore alla notifica LA citazione, in tali termini proponendo specifici criteri ricostruttivi al fine di rielaborare una seconda rideterminazione del saldo del rapporto per cui è causa, con esclusione di qualsiasi cms in quanto da ritenersi carente di causa effettiva e configurandosi in una duplicazione degli interessi corrispettivi.
Sulla scorta di tali criteri rideterminativi, veniva quindi rielaborato una nuova ricostruzione contabile del rapporto che prevedeva un saldo a debito LA società correntista pari ad
€1.441.523,85, inferiore a quella addebitato dalla BA di €2.016.703,11.
La persistenza di un saldo a debito, se pure notevolmente inferiore a quello addebitato dalla BA, comportava, da un lato l'accoglimento, per quanto di ragione, LA domanda di accertamento negativo del credito LA BA e dall'altro il rigetto di qualsiasi domanda restitutoria d'indebito oltre all'evidente assorbimento LA questione relativa alla segnalazione alla Centrale Rischi, concludendo il Tribunale come da precedente dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese.
Avverso la predetta statuizione insorgeva la società attorea, nelle more posta in liquidazione, proponendo il gravame che ci occupa a supporto del quale articolava un'unica sostanziale censura, prospettando una erronea valutazione delle risultanze processuali con asserita violazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c..
In particolare, contestava la ritenuta determinazione per relazione dei tassi originari anche nel contratto di affidamento dell'8/3/2005 a fronte di una rilevata carenza di alcuna pattuizione contrattuale in merito;
ribadiva la correttezza LA prima ricostruzione peritale, con applicazione del tasso sostitutivo dall'apertura del conto fino all'apertura di credito effettuata con nuova pattuizione contrattuale del 5/4/2016 e, in particolare, di quella individuata dal ctu con la seconda ipotesi ricostruttiva, ovvero di quella con espunzione delle cms e csa, con un saldo a credito finale per essa correntista pari ad
€256.897,67; reiterava la richiesta risarcitoria conseguente alla illegittima segnalazione alla Centrale rischi, da liquidarsi in via equitativa, con richiesta di condanna alle spese per entrambi i gradi del giudizio.
pagina 7 di 14 Si costituiva la società appellata la quale, oltre a contestare la fondatezza dell'avverso gravame, ribadendo la correttezza LA disposta rinnovazione peritale con il risultato definitivo predetto, censurava la sentenza con gravame incidentale relativamente alla parte motivazionale con cui si rigettava la proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva LA concludente, avendo la cessione riguardato solamente le attività del rapporto, con conseguente improcedibilità in suo danno delle domande restitutorie e risarcitorie, dolendosi, quindi, per la disposta regolamentazione delle spese operata in primo grado, invocando la restituzione di quanto versato in base al ridetto dispositivo di condanna, avendo il Tribunale operato una compensazione parziale delle spese.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25/3/2022, tenutasi con la disposta modalità a trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza cartolare del 24/11/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 10/5/2024, nel corso LA quale, acquisite le rispettive note di trattazione, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c
Motivazione LA decisione
Rileva il Collegio di poter condividere in questa fase processuale la ritenuta erroneità, da parte del Tribunale, dell'operata ricostruzione contabile del designato ctu con il primo elaborato peritale, laddove reputava, senza adeguata motivazione, generica la pattuizione dei tassi evidenziata nel contatto originario ed applicando, in loro vece, il c.d. tasso sostitutivo per tutta la durata del rapporto fino al contratto di apertura di credito del
5/4/2016, per poi applicare i tassi pattuiti nella ridetta convenzione contrattuale.
In particolare, non è dato ravvisarsi alcuna genericità nella pattuizione genetica dei tassi d'interessi, atteso che il frontespizio del contratto originario del 17/2/2003 riporta chiaramente sia il tasso creditore che quello debitore, evidenziando una condizione di reciprocità e pari periodicità, idonea a consentirne una capitalizzazione periodica in conformità alla deroga introdotta, a tale riguardo, dalla nota delibera interministeriale del
9/2/2000, risultando chiaramente che il tasso debitore convenuto, debitamente accettato dalla correntista con sottoscrizione in calce (mai contestata)era stato dalle parti determinato nella percentuale del 3,8 quale tasso nominale annuo e nel 3,85449 quale tasso annuo effettivo, con equivalente tasso annuo di mora, a nulla rilevando la causale di definizione di “tasso debitore per scoperti di valuta o per eccezionale, transitorio pagina 8 di 14 scoperto di conto” riferendosi tale causale, evidentemente, proprio alle ipotesi di scopertura del conto, determinanti l'applicazione del tasso suddetto.
L'assunto, meramente interpretativo ed unilaterale da parte del ctu, estraneo al quesito che gli imponeva la rideterminazione sulla scorta LA documentazione in atti, tra cui, appunto, quella del contratto originario del 17/2/2003, veniva opportunamente emendato dal primo giudice con la disposizione di una rinnovazione peritale ricostruttiva, operata sulla scorta del dato contabile innanzi evidenziato, ovvero del tasso originariamente pattuito ed accettato dalla correntista.
Evidenziata, quindi, un'espressa ed inequivoca pattuizione contrattuale originaria, non poteva supportare una asserita genetica carenza contrattuale di determinazione degli interessi, avvalorando la errata applicazione del tasso sostitutivo ex art.117 TUB, la circostanza che il successivo affidamento dell'8/3/2005 ( a distanza di circa due anni dall'accensione del conto) non contenesse alcuna pattuizione relativa agli interessi, ben potendo ritenersi tacitamente confermato e protratto il tasso contrattuale originario di cui innanzi, configurandosi l'affidamento predetto strettamente connesso al contratto originario del 17/2/2003.
A tale riguardo, opportunamente il primo giudice richiamava a supporto costante giurisprudenza di legittimità che consentiva la determinazione del tasso d'interesse nell'apertura di credito per relationem, senza alcun rinvio agli usi piazza, a condizione che lo stesso si configuri “ancorato” a indici di sicura identificazione e che non siano determinati unilateralmente ed arbitrariamente dalla BA, ipotesi esclusa nel caso di specie, laddove il tasso esteso per relazione all'apertura di credito derivava da una inequivoca e bilaterale convenzione contrattuale, con incontestata accettazione LA correntista, conseguendone una verosimile estensione ed efficacia delle condizioni generali del conto corrente, essendo stata esplicitamente pattuita separatamente, nella predetta comunicazione di fido solo la commissione trimestrale sugli affidamenti, risultando finanche precisata la connessione funzionale con l'indicato contratto di conto corrente originario sul quale utilizzare il credito accordato.
Particolare rilevanza assume in subiecta materia il principio di diritto enunciato con la richiamata pronuncia nomofilattica, secondo il quale: ”Nella vigenza dell'art.117 d.lgs.
n.385/1993, il tasso d'interesse può essere determinato per relationem, con esclusione pagina 9 di 14 del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all'unilaterale determinazione LA BA” (v. Cass. 26/6/2019 n.17110; conf., in termini, Cass. n.13556 del 15/5/2024).
Nel caso in esame, come innanzi evidenziato, la stretta connessione funzionale LA predetta apertura di credito dell'8/3/2005 con l'originario contratto di conto corrente del
17/2/2003 con cui, come era dato agevolmente evincersi dall'evidenza documentale, il tasso veniva debitamente contrattualizzato dalle parti ed accettato dalla società correntista, senza alcuna “unilaterale determinazione LA BA” lo stesso ben poteva estendere la sua efficacia contrattuale anche alla successiva apertura di credito, integrando la stessa con la perpetuazione del tasso contrattuale originariamente convenuto.
La Suprema Corte, d'altronde, ha già reiteratamente escluso che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulatoi per iscritto (come appunto nel caso di specie con il contratto del 17/2/2003), debba essere documentato a sua volta, a pena di nullità (v. Cass. 9/7/2005 n.14470; e, più recenti, Cass. 27/3/2017 n.7763 e 22/11/2017 n.27836).
Applicando tali coordinate interpretative alla fattispecie in esame, ne deriva la correttezza LA ritenuta erronea applicazione, da parte del ctu nella sua prima relazione peritale, del c.d. tasso sostitutivo ex art.117 TUB dall'origine del rapporto fino al successivo contratto di affidamento del 5/4/2016, lacuna opportunamente e condivisibilmente emendata dal
Tribunale con la disposta rinnovazione econometrica, con applicazione del tasso originario, perpetuatosi anche dopo la prima apertura di credito dell'8/3/2005 e protrattosi fino alla nuova modificazione contrattuale del 5/4/2016.
Le risultanze LA seconda e definitiva ricostruzione contabile, con l'evidenza di un saldo a debito LA correntista , sebbene notevolmente inferiore a quello addebitato dalla BA
(in conseguenza LA esclusione di qualsiasi commissione di massimo scoperto) determinava un'evidente efficacia “assorbente” anche dell'ulteriore richiesta risarcitoria invocata dalla società correntista in conseguenza LA pretesa illegittima segnalazione alla Centrale rischi, atteso che, la rilevante situazione debitoria LA stessa correntista ben legittimava, ed anzi obbligava, l'iniziativa assunta dalla BA. pagina 10 di 14 L'articolata censura, nel suo molteplice profilo di cui innanzi, deve pertanto ritenersi infondata.
Analoga sorte di rigetto deve riservarsi al proposto gravame incidentale nella sua duplice articolazione attinente sia il rigetto LA la proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva processuale e sostanziale da parte dell'odierna appellata-appellante incidentale, con conseguente erronea regolamentazione delle spese a carico LA società convenuta, di cui si richiedeva la restituzione, e sia con riguardo alla subordinata richiesta di inclusione delle cms nel prospettato saldo finale a debito LA correntista, con modifica del quantum a riconoscersi sempre a debito LA correntista.
Con riguardo al primo profilo LA doglianza incidentale in esame, attinente alla reiterata Contr eccezione di difetto di legittimazione passiva di dante causa dell' in CP_1 riferimento all'azione restitutoria e risarcitoria, è agevole dedurne l'inconferenza alla fattispecie in esame, in quanto alcuna domanda restitutoria e risarcitoria risulta accolta, avendo il Tribunale accertato un saldo a debito LA correntista e conseguentemente ritenuta assorbita l'istanza risarcitoria circa la pretesa illegittima segnalazione alla
Centrale rischi, mentre la disposta regolamentazione delle spese con la ritenuta compensazione parziale, conseguiva alla corretta ritenuta soccombenza, sia pure parziale, LA società convenuta che vedeva notevolmente ridursi il credito oggetto di cessione e tanto a seguito dell'accertata illegittima applicazione di cms, questione attinente la seconda doglianza incidentale.
In ogni caso, anche in disparte l'evidente assorbimento LA doglianza, in conseguenza del mancato accoglimento di alcuna attorea istanza restitutoria e risarcitoria, deve condividersi in questa sede la motivazione addotta dal primo giudice a supporto del rigetto dell'eccezione proposta, reiterata oin questa sede quale motivo di gravame incidentale, atteso che, la fattispecie processuale in esame, con la presenza LA “controllata”
ed il suo pregresso rapporto organico con il , a sua volta CP_8 Parte_4 originaria titolare del rapporto BArio in contestazione, successivamente ceduto all'avente causa dell'odierna società appellata, destituiva di fondamento il contestato difetto di legittimazione passiva in ordine ad una eventuale situazione debitoria nei confronti di correntisti.
pagina 11 di 14 Destituito di pregio è infine anche la seconda censura incidentale attinente l'applicabilità al rapporto in questione LA clausola contrattuale, priva di espressa pattuizione, in ordine all'addebito di commessioni di massimo scoperto.
Da lungo tempo, invero, questo Collegio ha aderito alla maggioritaria e consolidata giurisprudenza di legittimità che intravedeva nelle predette commissioni una sorta di
“duplicazione” degli interessi passivi con una conseguente carenza di causa idonea a rendere nulla la prevista clausola contrattuale, con vizio esteso anche ad una generica determinazione LA percentuale effettivamente applicata, in mancanza di validi elementi determinativi in grado di consentire al cliente un'agevole comprensione del calcolo determinativo.
Invero, la validità LA correlativa clausola deve configurarsi subordinata alla effettiva sussistenza, nella fattispecie contrattuale, dei requisiti di determinatezza e determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente, tanto postulando che con la specifica clausola debba essere chiaramente evidenziato il tasso LA commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo, determinando l'assenza di una specifica individuazione dei suddetti elementi costitutivi concorrenti alla determinazione LA commissione, la non configurabilità di un effettivo accordo contrattuale inter partes (v.ex multis Cass. 20/6/2022 n.19825 sulla indeterminatezza dell'oggetto, conf. Cass.
18664/2023; Cass. n.1373 del 15/1/2024).
D'altronde, nel caso di specie, già con la proposizione dei quesiti con i quali si indicavano i criteri determinativi che avrebbero dovuto indirizzare la demandata ricostruzione contabile, il Tribunale aveva escluso l'applicabilità LA clausola in esame fino all'entrata in vigore del D.L.n.185 del 2008, imponendo al CTU, quanto al periodo successivo alla
L.n.2 del 2009, la verifica circa la conformità LA clausola alla detta normativa (v. ordinanza istruttoria in calce al verbale d'udienza del 24/9/90 del giudizio di 1° grado) senza alcuna contestazione censoria e richiesta di modifica proveniente dalla difesa dell' . Controparte_9
Conclusivamente, sulla scorta di quanto innanzi, la corretta rideterminazione del rapporto con applicazione sin dall'origine dei tassi convenzionali di cui al contratto originario del
17/2/2003, fino al successivo contratto di aperura di creduto del 5/4/2016 con l'introduzione di nuove condizioni contrattuali specifiche e fino al 31/3/2018 con pagina 12 di 14 applicazione dei nuovi tassi ivi contemplati, con espunzione delle sole commissioni di massimo scoperto, riduceva il saldo passivo addebitato dalla BA, rideterminando lo stesso in quello di €1.441.523,85, inferiore a quello addebitato dalla BA di
€2.016.703,11 tanto comportando e supportando un corretto accoglimento sia pure parziale LA domanda di accertamento negativo del credito, con pacifica esclusione sia LA domanda restitutoria invocata dalla società correntista, pari ad €256.987,67, e sia LA complementare domanda risarcitoria per addotta illecita segnalazione alla Centrale rischi, avallando, in questa sede il rigetto del proposto gravame principale.
D'altro canto, i suddetti rilievi in ordine al gravame incidentale proposto dalla società appellata ne avallano l'integrale rigetto, con una conseguente statuizione di compensazione integrale delle spese del grado per l'evidente ipotesi di reciproca soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla
[...]
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, Parte_1 avverso la sentenza n.911/2021, resa dal Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, in data 6/5/2021, in pari data pubblicata, nonché sull'appello incidentale avverso la medesima sentenza proposto dalla Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, così provvede:
1)Rigetta entrambi gli appelli;
2)Compensa integralmente le spese del grado;
3)Da atto LA ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare, tanto la società appellante quanto la società appellata, tenute al versamento , in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo dei rispettivi contributi unificati versati.
Così deciso all'esito LA Camera di consiglio in videoconferenza del 16/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IU SI estensore
(avv. Leonardo Nota) pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU SI EL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, in persona del suo liquidatore e legale Parte_1 rappresentante, con sede legale in MO ed ivi elettivamente domiciliata in p.zza
Garibaldi n.10 presso lo studio dell'avv. Antonio Azzolini, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti appellante ed appellata incidentale
Contro
pagina 1 di 14 già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, con sede in Napoli ed elettivamente
[...] domiciliata in MO al Corso Umberto 1° n.19 presso lo studio dell'avv. Francesco
Logrieco, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata ed appellante incidentale
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Oggetto: appello avverso la Sentenza n.911/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 6/5/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.1747/2019 r.g. promosso dall' odierna appellante, all'epoca in bonis in danno LA dante causa dell'odierna odierna appellata ed avente ad oggetto “indebito BArio”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 10/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l' appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, in via principale, riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per
l'effetto, dichiarare la nullità parziale dei contratti di conto corrente e di affidamento tra le parti intercorsi, procedendo al ricalcolo dell'effettivo rapporto di dare/avere nella somma a credito dell'appellante di €256.897,67, così meglio descritta nelle conclusioni LA c.t.u. del 12/1/2021 versata negli atti di causa del giudizio di primo grado;
in subordine, disporre la rinnovazione LA c.t.u. ai sensi dell'art.356 c.p.c., al fine di determinare l'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti in relazione al rapporto BArio complessivo tra di esse intercorso;
accertare e dichiarare la illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi LA BA d'Italia, da parte di , nei periodi indicati e, Controparte_3 per l'effetto, condannare la società appellata al risarcimento del danno da illegittima segnalazione nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla delle singole segnalazioni illegittime;
condannare, per l'effetto, la in persona del suo legale CP_1 rappresentante, al pagamento, in favore dell'odierna appellante LA complessiva somma di €256.897,67, per le causali specificate in narrativa, ovvero LA maggiore o minore somma che si riterrà congrua e di giustizia, anche all'esito di disponenda CTU e LA quantificazione del danno da illegittima segnalazione alla CIR, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria medio tempore verificatosi;
condannare, infine, la società pagina 2 di 14 appellata al pagamento integrale delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio
; per la società appellata: “1)preliminarmente, in accoglimento dell'appello incidentale proposto nella presente fase, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva dell' rispetto alle domande, restitutoria e risarcitoria, CP_1 proposte dalla società appellante e, per l'effetto, condannare la stessa restitutorie le somme pagate ai procuratori antistatari, a titolo di spese processuali, nonché di spese di
CTU; 2)rigettare l'appello principale e, sempre in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare in €1.493.352,15 il saldo a debito LA società correntista relativamente al rapporto di c/c n.1000115 del 17/2/2003; 3)in via subordinata, rigettare integralmente l'appello principale e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza che accertava in €1.441.523,85 il saldo a debito LA società correntista;
4)in via estremamente subordinata, rigettare l'appello principale relativamente alla domanda di condanna dell' al risarcimento dei danni in via equitativa per illegittima segnalazione CP_1 alla Centrale Rischi LA BA d'Italia; 5)condannare la soccombente al pagamento delle spese processuali”.
Svolgimento del processo
Con citazione del 19/3/2019, l'odierna società appellante, all'epoca in bonis, conveniva dinanzi il Tribunale di Trani la dante causa dell'odierna appellata,
[...]
, per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità dei contratti BAri Controparte_4 intercorsi, nonché, previa rideterminazione del rapporto dare/avere, condannare la stessa al pagamento, a titolo di ripetizione d'indebito, LA somma a credito LA società correntista, LA somma a determinarsi con espletanda ctu contabile, oltre al danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi LA BA d'Italia da liquidarsi equitativamente, con vittoria delle spese di lite.
A supporto LA domanda di accertamento, di ripetizione d'indebito e risarcimento danni, assumeva, in fatto, di aver intrattenuto un rapporto di credito con l'allora CP_3
, già , con apertura di del conto corrente n.100015, cui erano
[...] Controparte_5 collegati diversi contratti di apertura di credito per importi variabili, in base al periodo di Contr riferimento;
di aver, in data 10/5/2018, ricevuto dalla comunicazione dell'avvenuta cessione del credito già vantato dalla cedente in suo danno;
di aver Controparte_3 commissionato una perizia contabile del rapporto dalla quale risultava una posizione pagina 3 di 14 creditoria LA società attrice nei confronti LA BA , pari ad €1.921.837,56 CP_3 al 31/12/2017, conseguente ad una rielaborazione dei rapporti con esclusione LA capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle ulteriori spese non concordate tra le parti;
di aver vanamente e previamente esperito il previsto tentativo di mediazione nei confronti di , Controparte_6 [...]
e con successivo tentativo di mediazione nei confronti di Parte_2 CP_3
.
[...]
In punto di diritto, premessa la ritenuta competenza territoriale del Tribunale tranese in conseguenza LA genesi del rapporto di credito vigente tra le pari, sorto presso la filiale di MO LA BA , poi , asseriva la nullità LA CP_5 Controparte_3 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ripercorrendo, brevemente il percorso storico e giurisprudenziale, con conseguente nullità LA correlativa clausola anatocistica;
la nullità dell'applicazione LA commissione di massimo scoperto a conto ancora aperto;
il superamento del tasso soglia ex L.108/96, la illegittima segnalazione alla centrale Rischi con conseguente diritto risarcitorio del danno non patrimoniale.
Contr Costituitasi la convenuta invocava il rigetto dell'avversa domanda, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione all'azione restitutoria e risarcitoria in quanto rispondeva solamente dei crediti LA cedente, dovendo la domanda ripetitoria riferirsi alla cedente e conseguentemente dichiararsi improcedibile ex art.83 Parte_2
TUB con conseguente estromissione LA convenuta.
Espletata una disposta CTU, disponeva il Tribunale una integrazione LA stessa al fine di eseguire il calcolo del saldo alla data LA domanda, rilevandosi ammissibile la sola azione di accertamento negativo del credito, in presenza di conto ancora aperto (come da esplicita ammissione LA società attorea), tenendo conto contestualmente del tasso convenuto al momento dell'accensione del conto corrente fino al primo affidamento del
5/4/2016, e successivamente al tasso convenuto con il predetto affidamento, verificando eventuale usura secondo la formula LA Banca d'Italia, con esclusione di CMS fino all'entrata in vigore LA L.185 del 2008 ed infine, ai fini dell'individuazione delle rimesse ripetibili, la considerazione del decennio anteriore alla notifica LA citazione.
pagina 4 di 14 All'esito LA predetta integrazione peritale, la controversia veniva definita con la modalità decisoria ex art.281 sexies c.p.c., nel corso LA fissata udienza decisoria del
6/5/2021.
Con contestale sentenza, il Tribunale adito definiva pertanto la causa, accogliendo, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, ritenuta la nullità parziale dei contratti nei sensi di cui in motivazione, accertava il saldo a debito dell'attrice nella nuova somma di
€1.441.523,85; condannava la convenuta alla refusione di un terzo delle spese di lite in favore dell'attrice, come ivi liquidate, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Premetteva il primo giudice il dato pacifico del rapporto BArio intrattenuto dalla società attorea, dal 17/2/2003, con la BA , già CP_3 Controparte_7
, filiale di MO, rappresentato dal conto corrente ordinario n.001/1000115-3,
[...] che, al 31/3/2018 evidenziava un saldo passivo pari ad €2.016.703,11.
Dava quindi atto LA disponibilità, in quanto prodotti in atti, degli estratti conto del predetto conto corrente, dal 17/2/2003 al 30/6/2018 dell'avente causa LA società convenuta, filiale di MO, rilevando quindi la completezza di tutti gli estratti conto e riassunti a scalare dalla data di apertura del conto, 17/2/2003, sino al 30/6/2008 con il predetto saldo negativo, avendo la convenuta , in data 6/4/2018, girocontato CP_3
l'importo a debito di €2.083.276,32 verso . Parte_3
Tanto premesso, quanto alla inammissibilità LA domanda attorea eccepita da parte convenuta in conseguenza LA vigenza del conto all'epoca dell'introduzione del giudizio, rilevava il Tribunale trattarsi, in realtà, di una vigenza solo apparente, atteso che il rapporto era stato oramai risolto in forza LA comunicazione di recesso dal rapporto inoltrata dalla in data30/10/2018, in atti e con decorrenza dal 7/1/19, a CP_3 fronte LA notifica LA citazione introduttiva del 19/3/2019.
Con riferimento alla proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte LA convenuta, avendo la stessa assunto di non essere titolare di alcuna posizione passiva nei confronti dell'attrice ma, in quanto cessionaria dei soli crediti dedotti in giudizio dalla pagina 5 di 14 propria avente causa, estranea alle domande restitutorie e/o risarcitorie formulate dalla società attrice, riferibili esclusivamente alla , con conseguente Parte_2 improcedibilità delle stesse ex art.83 del TUB, richiamava il primo giudice molteplici precedenti del Tribunale tranese, ritenendo che le cessioni alla , a Parte_2
Contr
ed a riguardavano le situazioni giuridiche facenti capo a Controparte_6 Pt_2
e non anche alla sua controllata , eccezion fatta per i rapporti BAri
[...] CP_8 oggetto LA specifica cessione in blocco.
Venendo quindi al merito LA controversia, con riguardo all'eccepito anatocismo, rilevava la acclarata sussistenza, evincibile dalla CTU, LA condizione di reciprocità, limitandosi lo stesso ctu a considerare la quota parte di interessi anatocistici generati da c.m.s. e spese.
Trattandosi di contratti successivi al 2000, ovvero all'entrata in vigore LA delibera derogativa del CICR, la capitalizzazione periodica degli interessi passivi e di quelli creditori era perfettamente legittima.
Con riferimento poi alla eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta, correttamente il CTU, in conformità LA rilevante giurisprudenza di legittimità, distingueva le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie.
Il punto nodale LA vicenda contrattuale in esame rimaneva, tuttavia, lo stabilire l'epoca e la modalità con cui le parti pattuivano validamente gli interessi da corrispondere.
A tale riguardo, evidenziava il Tribunale una prima stesura del demandato elaborato peritale nella quale il ctu, senza alcuna eccezione di parte o rilievo d'ufficio, riteneva la nullità delle pattuizioni anteriori al contratto del 5/4/2016 (successivo affidamento), così operando la sostituzione dei tassi con quelli bot sul presupposto che l'affidamento dell'8/3/2005 non contenesse una valida determinazione degli interessi.
La suddetta interpretazione peritale veniva, tuttavia, avversata dalla difesa LA convenuta e dal proprio CTP, osservando, opportunamente, che il contratto di c/c prevedeva in modo espresso i tassi creditori e debitori e tutte le condizioni economiche che venivano, peraltro, effettivamente applicate nel prosieguo del rapporto, così determinando una disposta integrazione LA relazione predetta con applicazione del tasso convenzionale originario pattuito in contratto, protrattosi per relationen nella prima pagina 6 di 14 apertura di credito dell'8/3/2005, fino alla modifica contrattuale del secondo affidamento del 5/4/2016, con individuazione delle rimesse ripetibili del decennio anteriore alla notifica LA citazione, in tali termini proponendo specifici criteri ricostruttivi al fine di rielaborare una seconda rideterminazione del saldo del rapporto per cui è causa, con esclusione di qualsiasi cms in quanto da ritenersi carente di causa effettiva e configurandosi in una duplicazione degli interessi corrispettivi.
Sulla scorta di tali criteri rideterminativi, veniva quindi rielaborato una nuova ricostruzione contabile del rapporto che prevedeva un saldo a debito LA società correntista pari ad
€1.441.523,85, inferiore a quella addebitato dalla BA di €2.016.703,11.
La persistenza di un saldo a debito, se pure notevolmente inferiore a quello addebitato dalla BA, comportava, da un lato l'accoglimento, per quanto di ragione, LA domanda di accertamento negativo del credito LA BA e dall'altro il rigetto di qualsiasi domanda restitutoria d'indebito oltre all'evidente assorbimento LA questione relativa alla segnalazione alla Centrale Rischi, concludendo il Tribunale come da precedente dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese.
Avverso la predetta statuizione insorgeva la società attorea, nelle more posta in liquidazione, proponendo il gravame che ci occupa a supporto del quale articolava un'unica sostanziale censura, prospettando una erronea valutazione delle risultanze processuali con asserita violazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c..
In particolare, contestava la ritenuta determinazione per relazione dei tassi originari anche nel contratto di affidamento dell'8/3/2005 a fronte di una rilevata carenza di alcuna pattuizione contrattuale in merito;
ribadiva la correttezza LA prima ricostruzione peritale, con applicazione del tasso sostitutivo dall'apertura del conto fino all'apertura di credito effettuata con nuova pattuizione contrattuale del 5/4/2016 e, in particolare, di quella individuata dal ctu con la seconda ipotesi ricostruttiva, ovvero di quella con espunzione delle cms e csa, con un saldo a credito finale per essa correntista pari ad
€256.897,67; reiterava la richiesta risarcitoria conseguente alla illegittima segnalazione alla Centrale rischi, da liquidarsi in via equitativa, con richiesta di condanna alle spese per entrambi i gradi del giudizio.
pagina 7 di 14 Si costituiva la società appellata la quale, oltre a contestare la fondatezza dell'avverso gravame, ribadendo la correttezza LA disposta rinnovazione peritale con il risultato definitivo predetto, censurava la sentenza con gravame incidentale relativamente alla parte motivazionale con cui si rigettava la proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva LA concludente, avendo la cessione riguardato solamente le attività del rapporto, con conseguente improcedibilità in suo danno delle domande restitutorie e risarcitorie, dolendosi, quindi, per la disposta regolamentazione delle spese operata in primo grado, invocando la restituzione di quanto versato in base al ridetto dispositivo di condanna, avendo il Tribunale operato una compensazione parziale delle spese.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25/3/2022, tenutasi con la disposta modalità a trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza cartolare del 24/11/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 10/5/2024, nel corso LA quale, acquisite le rispettive note di trattazione, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c
Motivazione LA decisione
Rileva il Collegio di poter condividere in questa fase processuale la ritenuta erroneità, da parte del Tribunale, dell'operata ricostruzione contabile del designato ctu con il primo elaborato peritale, laddove reputava, senza adeguata motivazione, generica la pattuizione dei tassi evidenziata nel contatto originario ed applicando, in loro vece, il c.d. tasso sostitutivo per tutta la durata del rapporto fino al contratto di apertura di credito del
5/4/2016, per poi applicare i tassi pattuiti nella ridetta convenzione contrattuale.
In particolare, non è dato ravvisarsi alcuna genericità nella pattuizione genetica dei tassi d'interessi, atteso che il frontespizio del contratto originario del 17/2/2003 riporta chiaramente sia il tasso creditore che quello debitore, evidenziando una condizione di reciprocità e pari periodicità, idonea a consentirne una capitalizzazione periodica in conformità alla deroga introdotta, a tale riguardo, dalla nota delibera interministeriale del
9/2/2000, risultando chiaramente che il tasso debitore convenuto, debitamente accettato dalla correntista con sottoscrizione in calce (mai contestata)era stato dalle parti determinato nella percentuale del 3,8 quale tasso nominale annuo e nel 3,85449 quale tasso annuo effettivo, con equivalente tasso annuo di mora, a nulla rilevando la causale di definizione di “tasso debitore per scoperti di valuta o per eccezionale, transitorio pagina 8 di 14 scoperto di conto” riferendosi tale causale, evidentemente, proprio alle ipotesi di scopertura del conto, determinanti l'applicazione del tasso suddetto.
L'assunto, meramente interpretativo ed unilaterale da parte del ctu, estraneo al quesito che gli imponeva la rideterminazione sulla scorta LA documentazione in atti, tra cui, appunto, quella del contratto originario del 17/2/2003, veniva opportunamente emendato dal primo giudice con la disposizione di una rinnovazione peritale ricostruttiva, operata sulla scorta del dato contabile innanzi evidenziato, ovvero del tasso originariamente pattuito ed accettato dalla correntista.
Evidenziata, quindi, un'espressa ed inequivoca pattuizione contrattuale originaria, non poteva supportare una asserita genetica carenza contrattuale di determinazione degli interessi, avvalorando la errata applicazione del tasso sostitutivo ex art.117 TUB, la circostanza che il successivo affidamento dell'8/3/2005 ( a distanza di circa due anni dall'accensione del conto) non contenesse alcuna pattuizione relativa agli interessi, ben potendo ritenersi tacitamente confermato e protratto il tasso contrattuale originario di cui innanzi, configurandosi l'affidamento predetto strettamente connesso al contratto originario del 17/2/2003.
A tale riguardo, opportunamente il primo giudice richiamava a supporto costante giurisprudenza di legittimità che consentiva la determinazione del tasso d'interesse nell'apertura di credito per relationem, senza alcun rinvio agli usi piazza, a condizione che lo stesso si configuri “ancorato” a indici di sicura identificazione e che non siano determinati unilateralmente ed arbitrariamente dalla BA, ipotesi esclusa nel caso di specie, laddove il tasso esteso per relazione all'apertura di credito derivava da una inequivoca e bilaterale convenzione contrattuale, con incontestata accettazione LA correntista, conseguendone una verosimile estensione ed efficacia delle condizioni generali del conto corrente, essendo stata esplicitamente pattuita separatamente, nella predetta comunicazione di fido solo la commissione trimestrale sugli affidamenti, risultando finanche precisata la connessione funzionale con l'indicato contratto di conto corrente originario sul quale utilizzare il credito accordato.
Particolare rilevanza assume in subiecta materia il principio di diritto enunciato con la richiamata pronuncia nomofilattica, secondo il quale: ”Nella vigenza dell'art.117 d.lgs.
n.385/1993, il tasso d'interesse può essere determinato per relationem, con esclusione pagina 9 di 14 del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all'unilaterale determinazione LA BA” (v. Cass. 26/6/2019 n.17110; conf., in termini, Cass. n.13556 del 15/5/2024).
Nel caso in esame, come innanzi evidenziato, la stretta connessione funzionale LA predetta apertura di credito dell'8/3/2005 con l'originario contratto di conto corrente del
17/2/2003 con cui, come era dato agevolmente evincersi dall'evidenza documentale, il tasso veniva debitamente contrattualizzato dalle parti ed accettato dalla società correntista, senza alcuna “unilaterale determinazione LA BA” lo stesso ben poteva estendere la sua efficacia contrattuale anche alla successiva apertura di credito, integrando la stessa con la perpetuazione del tasso contrattuale originariamente convenuto.
La Suprema Corte, d'altronde, ha già reiteratamente escluso che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulatoi per iscritto (come appunto nel caso di specie con il contratto del 17/2/2003), debba essere documentato a sua volta, a pena di nullità (v. Cass. 9/7/2005 n.14470; e, più recenti, Cass. 27/3/2017 n.7763 e 22/11/2017 n.27836).
Applicando tali coordinate interpretative alla fattispecie in esame, ne deriva la correttezza LA ritenuta erronea applicazione, da parte del ctu nella sua prima relazione peritale, del c.d. tasso sostitutivo ex art.117 TUB dall'origine del rapporto fino al successivo contratto di affidamento del 5/4/2016, lacuna opportunamente e condivisibilmente emendata dal
Tribunale con la disposta rinnovazione econometrica, con applicazione del tasso originario, perpetuatosi anche dopo la prima apertura di credito dell'8/3/2005 e protrattosi fino alla nuova modificazione contrattuale del 5/4/2016.
Le risultanze LA seconda e definitiva ricostruzione contabile, con l'evidenza di un saldo a debito LA correntista , sebbene notevolmente inferiore a quello addebitato dalla BA
(in conseguenza LA esclusione di qualsiasi commissione di massimo scoperto) determinava un'evidente efficacia “assorbente” anche dell'ulteriore richiesta risarcitoria invocata dalla società correntista in conseguenza LA pretesa illegittima segnalazione alla Centrale rischi, atteso che, la rilevante situazione debitoria LA stessa correntista ben legittimava, ed anzi obbligava, l'iniziativa assunta dalla BA. pagina 10 di 14 L'articolata censura, nel suo molteplice profilo di cui innanzi, deve pertanto ritenersi infondata.
Analoga sorte di rigetto deve riservarsi al proposto gravame incidentale nella sua duplice articolazione attinente sia il rigetto LA la proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva processuale e sostanziale da parte dell'odierna appellata-appellante incidentale, con conseguente erronea regolamentazione delle spese a carico LA società convenuta, di cui si richiedeva la restituzione, e sia con riguardo alla subordinata richiesta di inclusione delle cms nel prospettato saldo finale a debito LA correntista, con modifica del quantum a riconoscersi sempre a debito LA correntista.
Con riguardo al primo profilo LA doglianza incidentale in esame, attinente alla reiterata Contr eccezione di difetto di legittimazione passiva di dante causa dell' in CP_1 riferimento all'azione restitutoria e risarcitoria, è agevole dedurne l'inconferenza alla fattispecie in esame, in quanto alcuna domanda restitutoria e risarcitoria risulta accolta, avendo il Tribunale accertato un saldo a debito LA correntista e conseguentemente ritenuta assorbita l'istanza risarcitoria circa la pretesa illegittima segnalazione alla
Centrale rischi, mentre la disposta regolamentazione delle spese con la ritenuta compensazione parziale, conseguiva alla corretta ritenuta soccombenza, sia pure parziale, LA società convenuta che vedeva notevolmente ridursi il credito oggetto di cessione e tanto a seguito dell'accertata illegittima applicazione di cms, questione attinente la seconda doglianza incidentale.
In ogni caso, anche in disparte l'evidente assorbimento LA doglianza, in conseguenza del mancato accoglimento di alcuna attorea istanza restitutoria e risarcitoria, deve condividersi in questa sede la motivazione addotta dal primo giudice a supporto del rigetto dell'eccezione proposta, reiterata oin questa sede quale motivo di gravame incidentale, atteso che, la fattispecie processuale in esame, con la presenza LA “controllata”
ed il suo pregresso rapporto organico con il , a sua volta CP_8 Parte_4 originaria titolare del rapporto BArio in contestazione, successivamente ceduto all'avente causa dell'odierna società appellata, destituiva di fondamento il contestato difetto di legittimazione passiva in ordine ad una eventuale situazione debitoria nei confronti di correntisti.
pagina 11 di 14 Destituito di pregio è infine anche la seconda censura incidentale attinente l'applicabilità al rapporto in questione LA clausola contrattuale, priva di espressa pattuizione, in ordine all'addebito di commessioni di massimo scoperto.
Da lungo tempo, invero, questo Collegio ha aderito alla maggioritaria e consolidata giurisprudenza di legittimità che intravedeva nelle predette commissioni una sorta di
“duplicazione” degli interessi passivi con una conseguente carenza di causa idonea a rendere nulla la prevista clausola contrattuale, con vizio esteso anche ad una generica determinazione LA percentuale effettivamente applicata, in mancanza di validi elementi determinativi in grado di consentire al cliente un'agevole comprensione del calcolo determinativo.
Invero, la validità LA correlativa clausola deve configurarsi subordinata alla effettiva sussistenza, nella fattispecie contrattuale, dei requisiti di determinatezza e determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente, tanto postulando che con la specifica clausola debba essere chiaramente evidenziato il tasso LA commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo, determinando l'assenza di una specifica individuazione dei suddetti elementi costitutivi concorrenti alla determinazione LA commissione, la non configurabilità di un effettivo accordo contrattuale inter partes (v.ex multis Cass. 20/6/2022 n.19825 sulla indeterminatezza dell'oggetto, conf. Cass.
18664/2023; Cass. n.1373 del 15/1/2024).
D'altronde, nel caso di specie, già con la proposizione dei quesiti con i quali si indicavano i criteri determinativi che avrebbero dovuto indirizzare la demandata ricostruzione contabile, il Tribunale aveva escluso l'applicabilità LA clausola in esame fino all'entrata in vigore del D.L.n.185 del 2008, imponendo al CTU, quanto al periodo successivo alla
L.n.2 del 2009, la verifica circa la conformità LA clausola alla detta normativa (v. ordinanza istruttoria in calce al verbale d'udienza del 24/9/90 del giudizio di 1° grado) senza alcuna contestazione censoria e richiesta di modifica proveniente dalla difesa dell' . Controparte_9
Conclusivamente, sulla scorta di quanto innanzi, la corretta rideterminazione del rapporto con applicazione sin dall'origine dei tassi convenzionali di cui al contratto originario del
17/2/2003, fino al successivo contratto di aperura di creduto del 5/4/2016 con l'introduzione di nuove condizioni contrattuali specifiche e fino al 31/3/2018 con pagina 12 di 14 applicazione dei nuovi tassi ivi contemplati, con espunzione delle sole commissioni di massimo scoperto, riduceva il saldo passivo addebitato dalla BA, rideterminando lo stesso in quello di €1.441.523,85, inferiore a quello addebitato dalla BA di
€2.016.703,11 tanto comportando e supportando un corretto accoglimento sia pure parziale LA domanda di accertamento negativo del credito, con pacifica esclusione sia LA domanda restitutoria invocata dalla società correntista, pari ad €256.987,67, e sia LA complementare domanda risarcitoria per addotta illecita segnalazione alla Centrale rischi, avallando, in questa sede il rigetto del proposto gravame principale.
D'altro canto, i suddetti rilievi in ordine al gravame incidentale proposto dalla società appellata ne avallano l'integrale rigetto, con una conseguente statuizione di compensazione integrale delle spese del grado per l'evidente ipotesi di reciproca soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla
[...]
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, Parte_1 avverso la sentenza n.911/2021, resa dal Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, in data 6/5/2021, in pari data pubblicata, nonché sull'appello incidentale avverso la medesima sentenza proposto dalla Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, così provvede:
1)Rigetta entrambi gli appelli;
2)Compensa integralmente le spese del grado;
3)Da atto LA ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare, tanto la società appellante quanto la società appellata, tenute al versamento , in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo dei rispettivi contributi unificati versati.
Così deciso all'esito LA Camera di consiglio in videoconferenza del 16/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IU SI estensore
(avv. Leonardo Nota) pagina 13 di 14 pagina 14 di 14