Sentenza 4 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2003, n. 10583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10583 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
се : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE 1 05 8 3/ 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.29892/01 Dott. Gaetano Cons. Rel. Dott. Francesco Cron. 23708 Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 2777 Dott. Ennio MALZONE Ud. 03.02.03 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N.-80733 sul ricorso proposto da elettivamente domiciliato in Roma VE UI ' pressopiazza Adele Zoagli Mameli n. 9 sc. L int. 10 l'avv. Giancarlo Bevilacqua , e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pasquino giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in Roma via dei ' presso l'Avvocatura Generale dello Portoghesi n. 12 i che lo rappresenta e difende ex lege i Stato
- controricorrente -
avverso 287 la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1005 dell'11.10.2000 ; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Giuseppe Pasquino, per il ricorrente , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
+ in persona del Sostituto Procuratore Udito il P.M. Generale dott. Domenico Iannelli che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso assorbiti gli altri . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 21 novembre 1997 UI VE ' quale custode di autovettura oggetto di sequestro amministrativo chiese ed ottenne dal Giudice di nei confronti del Ministero Pace di Catanzaro decreto ingiuntivo di pagamento dell'Interno del compenso di lire 2.486.687 ' asseritamente dovutogli , al netto dell'acconto ricevuto ' il quale Propose opposizione il Ministero ' già erogata doveva dedusse che la somma F eccepi la intendersi corrisposta a saldo ed prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948 ' per l'importo - preciso - n. 4 c.c. decorrente ' da ciascuno dei giorni di durata giornaliero I 2 della custodia;
a tale eccezione il VE oppose tra l'altro che la prescrizione era rimasta interrotta dal riconoscimento del debito contenuto nel verbale del 30 maggio 1995 . Con sentenza del 30 giugno 1998 l'opposizione fu respinta Propose appello il Ministero Con la sentenza ora gravata , il Tribunale ha ' revocato il decreto ingiuntivO ha condannato ' l'appellante al pagamento del compenso dovuto per il periodo dal 21.1.1992 al 16.1.1997 , detratta la somma già versata ed ha compensato le spese del ' doppio grado . Per quanto ancora rileva il Tribunale ha ' quinquennaleaffermato che la prescrizione decorre frazionalmente per ogni giorno di custodia ed in tal senso ha interpretato l'art. 12 terzo comma d.p.r. 29.7.1982 n. 571 ; ha escluso che del 30 maggio 1995 tra Prefettura e l'accordo comportasse rinuncia alla prescrizione ° custodi riconoscimento dell'altrui diritto tacito giacché con lo stesso si era proceduto soltanto а rideterminare , ribassandole , le tariffe stabilite con i decreti prefettizi succedutisi nel tempo;
ha parimenti escluso che equivalesse a rinuncia 3 alla prescrizione il pagamento di parte del compenso avendo con esso l'Amministrazione inteso estinguere la propria obbligazione;
ha riconosciuto invece che la fattura emessa in data 21 gennaio 1997 dal creditore costituiva atto interruttivo della prescrizione , ed ha condannato 1'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto per il quinquennio precedente , detratto il versato Per la cassazione di tale decisione il VE ha proposto ricorso affidato a quattro motivi , cui ' l'intimato resiste con controricorso + MOTIVI DELLA DECISIONE 'Con il primo motivo del ricorso il ricorrente nel dedurre la violazione dell'art. 12 d.p.r. n. 571/82 in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. , prima della confisca о dellaafferma che I restituzione del bene la pubblica amministrazione i non ha il dovere di emettere il titolo di spesa in favore del custode il quale ha solo la facoltà di ' chiedere acconti e da ciò trae che la prescrizione decorre solo dagli eventi sopra indicati Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione dell'art. 2948 C.C. ed afferma che la durata della prescrizione è decennale e non già ' 4 come invece erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata quinquennale . - strettamente connessi e pertanto I due motivi F da esaminare congiuntamente - sono fondati . ' La materia in questione ( rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni amministrative ) presenta un misto di connotazioni privatistiche e pubblicistiche Sotto il primo profilo , innegabili sono infatti le somiglianze con il contratto di deposito oneroso giacché anche nel rapporto in questione il custode dall'altra parte una cosa mobile conriceve 1l'obbligo di custodirla e restituirla in natura come recita l'art. 1766 c.c. per il depositario ) ' è responsabile della conservazione di essa ed ha nel contratto di diritto al compenso : che i secondo la prevalente e diritto privato condivisibile dottrina diventa di regola esigibile , salvo diverse pattuizioni tra le parti nel momento in cui la cosa viene restituita poiché solo in tale momento che consente di accertare definitivamente gli eventuali danni arrecati dal custode alla cosa è conseguentemente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti . 5 Le connotazioni pubblicistiche del rapporto in ' riguardo al esame non consentono di pervenire г ad una conclusione diversa giacché il compenso ' terzo comma dell'art. 12 d.p.r. 29.7.1982 n. 571 dispone che la liquidazione delle somme dovute al custode effettuata dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate : prima di tali eventi l'autorità competente può solo concedere acconti mentre l'obbligo giuridico di provvedere insorge Fsolo dopo talché correlativamente non solo l'esigibilità ma lo stesso diritto del custode al compenso insorge solo a decorrere da tali eventi . Decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c. ) 'ne segue che diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale essa doveva farsi decorrere dagli eventi anzidetti Gli stessi rilievi escludono l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 C.C. non essendo infatti tenuta l'amministrazione a pagare il compenso periodicamente ad anno o in termini più brevi come la norma dispone , essa non può trovare applicazione in una fattispecie in 6 cui il compenso diversamente disciplinato dal terzo comma dell'art. 12 già citato Tale conclusione andrebbe tenuta ferma quand' anche volesse affermarsi che tale norma disciplina la sola esigibilità del credito , poiché come questa Corte ha più volte affermato ( tra le altre t con sentenza n. 7168/97 ) appunto la esigibilità segna l'inizio della prescrizione Non rileva , in senso contrario che il compenso vada commisurato alla durata della custodia e ' 护 a tutti i giorni per i quali essa si è dunque protratta , poiché ciò attiene alla quantificazione ma di essonon certo alla liquidazione disciplinata dal terzo comma dell'art. 12 più volte citato;
non senza anche rilevare che se in contrasto con la norma fosse consentito al I custode esigere ed ottenere in qualunque momento ' del rapporto e perfino giorno per giorno l'immediato pagamento del dovuto sarebbero evidentemente frustrate le esigenze di efficienza e buon andamento della custodia stessa Neppure rileva la possibilità di corrispondere essendo essi rimessi alla mera facoltà acconti ' dell'autorità competente . La durata della prescrizione è , pertanto F 7 quella ordinaria decennale come anche le Sezioni Unite Penali di questa C.S. ( sentenza 2.7.2002 n. 25161 ) ancorché sulla base di un iter argomentativo in parte diverso hanno deciso ' riguardo alla custodia di cose oggetto di sequestro penale del quale sono state evidenziate le analogie con il sequestro amministrativo ( Corte Costituzionale n. 239 del 1989 ) . ' affermarsi il seguente Deve pertanto principio di diritto : in tema di custodia conseguente all'applicazione di sanzioni amministrative il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose e solo da tale momento inizia a sequestrate ' decorrere il termine decennale di prescrizione La sentenza impugnata che non si è attenuta a tali principi ' deve conseguentemente essere cassata con rinvio ad altra sezione dello stesso ' Tribunale che riesaminerà i motivi di appello alla luce di detto principio e all'esito ' regolerà anche le spese del presente giudizio L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso 8 comporta l'assorbimento degli altri due , con il quali si allegano riguardo alla scrittura del 30 maggio 1995 vizi di motivazione e violazione ' dell'art. 1362 c.c.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso cassa in ' assorbiti gli altri dichiara relazione alle censure accolte la sentenza le per spese del impugnata e rinvia anche ' giudizio di cassazione ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro ' nella camera di consiglio Così deciso in Roma della Corte , il 3 febbraio 2003 . Il Presidente Il Consigliere est. Poder llocs Fraccoon sub-tic IL CANCEDDERE C1 Dott.ssa Malia Aiello Depositata in Cancelleria * 4 LUG. ZUU3 oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello .