Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, e pertanto il mancato ricorso ad esse non può dar luogo ad alcun sindacato in sede di legittimità. (Nella specie, la Suprema Corte ha reputato esente da vizi la sentenza del giudice di merito che non aveva ritenuto , ai fini della qualificazione del contratto, di far uso della nozione di comune esperienza secondo la quale, laddove nelle transazioni usualmente l'importo da corrispondere viene arrotondato, nelle semplici quietanze di pagamento esso viene riportato senza alcun arrotondamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PREDEN TO - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC ET, elettivamente domiciliato in Roma, via Porta Pertusa n. 4, presso l'avv. Nunzio D'Amico, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AURORA ASSSICURAZIONI S.p.a., quale società incorporante per fusione della AD s.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Antonio Arbia, elettivamente domiciliato in Roma, via Guido Reni n. 35, presso l'avv. Umberto Zaffino, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 718/99 del 12 febbraio 1999, deliberata il 25 febbraio 1999 e pubblicata il 9 marzo 1999 (R.G. 2677/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Tommaso Ugo D'Amico, per delega dell'avv. Nunzio D'Amico per il ricorrente e l'avv. Umberto Zaffino, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto 22 aprile 1992 IC ET, premesso che con sentenza 10 ottobre 1991 della Corte di appello di Milano NA TO e la s.p.a. AD erano stati condannati, in solido, al pagamento in favore di esso attore la somma di lire 64.651.401, oltre interessi e spese, che con atto di precetto 18 novembre 1991 esso istante aveva intimato agli stessi il pagamento della somma di lire 117.329.171, a dedurre la somma di lire 3.673.000, pari al danno liquidato in sentenza in favore del NA, che la AD s.p.a. aveva pagato la somma di lire 113.682.000, detratto l'importo di lire 3.673.000, intimava alla AD il pagamento dell'ulteriore importo di lire 19.133.400 di cui lire 3.673.000 per capitale e lire 15.136.400 per interessi ulteriori e spese.
Esponeva infatti il IC che la propria società di assicurazione SIDA s.p.a. aveva pagato al NA la somma di lire 3.673.000 con diritto di rivalsa verso esso IC e che, comunque, la AD aveva trattenuto indebitamente tale importo. Con atto 4 maggio 1992 la AD s.p.a. proponeva opposizione, innanzi al tribunale di Roma, avverso il descritto atto di precetto, eccependo di nulla dovere a controparte, avendo pagato l'intera somma precettata di lire 113.682.000 come da quietanza 6 dicembre 1991 ed essendo il IC privo di legittimazione a agire per il conseguimento dell'importo di lire 3.673.000.
Radicatosi il contraddittorio il IC eccepiva, a sua volta, di non avere inteso concludere alcuna transazione con controparte. Esso istante, infatti, aveva esclusivamente sottoscritto una ricevuta di incasso dell'importo precettato e, successivamente, era emerso che la somma precettata era stata erroneamente conteggiata, per cui chiedeva il rigetto della opposizione.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 11 aprile - 18 giugno 1996 accoglieva l'opposizione, dichiarando nullo il precetto.
Osservava, in particolare, quel giudice, da un lato, che la quietanza costituiva accettazione del pagamento oggetto di precetto, dall'altro, quanto all'importo di lire 3.673.000, che il IC era privo di legittimazione a chiederne il pagamento all'opponente. Gravata tale pronunzia dal soccombente IC la corte di appello di Roma con sentenza 12 febbraio 1999,deliberata il 25 febbraio 1999 e pubblicata il 9 marzo 1999 rigettava il gravame. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo.
Resiste, con controricorso, la AURORA ASSICURAZIONI s.p.a., quale società incorporante per fusione la AD s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in questa sede impugnata la corte di appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da IC ET contro la AD s.p.a. avverso la sentenza del tribunale di Roma 11 aprile - 18 giugno 1996, confermando, per l'effetto, la dichiarata nullità del precetto 22 aprile 1992 con il quale il IC aveva intimato alla AD s.p.a. il pagamento della somma di lire 19.133.400, di cui lire 3.673.000 per capitale e lire 15.136.400 per interessi e ulteriori spese.
Hanno osservato i giudici di secondo grado, a fondamento della raggiunta conclusione, che anteriormente all'atto di precetto ora opposto il IC, nell'incassare la somma di lire 113.682.000 (portata da altro atto di precetto) aveva sottoscritto una quietanza nella quale si dava atto che detta somma era "convenuta in transazione e comunque a tacitazione di ogni danno... liquidazione effettuata in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Roma notifica con precetto, n. 2909/91" ed è noto che "la quietanza, ancorché atto meramente certificativo dell'avvenuto pagamento di una data somma diviene anche preclusiva di ulteriori crediti quando sussistano elementi che evidenzino in modo certo la portata liberatoria e abdicativa di essa, e cioè la volontà dell'autore di rinunciare ad ogni ulteriore pretese".
2. Con l'unico motivo il ricorrente, denunziando "violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5 in relazione all'art. 1965 c.c." osserva:
- "non si fa una transazione spaccando il capello in quattro (generalmente le cifre in transazione si arrotondano, mentre nella specie l'importo pagato è specificato alla lira";
- "le parti, nella quietanza de qua hanno fatto espressamente salvo il diritto di ricorrere in Cassazione (e) tanto la AD ASSICURAZIONI s.p.a. quanto il IC hanno promosso ricorso..." mentre "la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro... (e nella specie) le parti non hanno posto fine alla lite ma, al contrario, hanno entrambe impugnato la sentenza".
3. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
3.1. In primis si evidenzia, come - del resto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di un negozio si traduce in un'indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (Cass. 15 ottobre 2001, n. 12518). Certo quanto sopra è palese che è inconferente, al fine del decidere la censura mossa nella prima parte del motivo, allorché si afferma che "generalmente le cifre in transazione si arrotondano mentre, nelle specie, l'importo pagato è specificato alla lire". L'espressione, infatti, non denunzia ne' una "illogicità" della motivazione della sentenza gravata, tale da non consentire di ricostruire l'iter argomentativo del giudice a quo, e i motivi in forza dei quali è stata raggiunta una certa conclusione, ne' - tanto meno la violazione dei criteri ermeneutici dettati dal legislatore (artt. 1362 e ss. c.c.) in tema di interpretazione dei contratti.
A prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi che la deduzione in parola e, in particolare, avere disatteso il giudice il principio, in forza del quale secondo l'id quod plerumque accidit nelle transazioni le parti "arrotondano" il quantum dovuto da una delle parti e non specificano alla lira l'importo dovuto, non solo non è pertinente - come osservato sopra - quale "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) ma non integra neppure "violazione o falsa applicazione di una norma di diritto" (rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.). Il "principio" invocato (che si assume sia stato disatteso dai giudici a quibus), infatti, non costituisce una norma di diritto (cfr. art. 1, preleggi), ma un soggettivo, e personale, apprezzamento della parte ora ricorrente.
Nè ancora, concludendo sul punto, la censura in esame può essere apprezzata quale violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c., per non avere i giudici a quibus posto a fondamento della loro decisione la nozione di fatto rientrante nella comune esperienza costituita dalla circostanza che le parti in occasione di transazioni generalmente "arrotondano" il quantum dovuto e non specificano alla lira l'importo dovuto.
Al riguardo, infatti, deve ribadirsi che il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito.
Ne segue, pertanto, che il mancato ricorso da parte del giudice del merito a nozioni di comune esperienza non può dar luogo a sindacato in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2000, n. 1126; Cass. 19 aprile 2001, n. 5826). 3. 2. In merito, ancora, alla denunziata "violazione dell'art. 360 n. 3 C.p.c. in relazione all'art. 1965 c.c." (recte: violazione o falsa applicazione dell'art. 1965 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), posto che la transazione è il contratto con il quale le parti... pongono fine... o prevengono una lite che può insorgere tra di loro", mentre senza ombra di dubbio nella specie le parti avevano fatto salvo di diritto delle parti stesse di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello, il rilievo è inammissibile.
Lo stesso, infatti, prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.
Questa in particolare, lungi dal fare applicazione della disposizione di cui all'art. 1965 c.c., ha rigettato l'appello del IC, in forza di considerazioni totalmente diverse. Si precisa, al riguardo, nella impugnata sentenza: "nella specie la quietanza rilasciata... secondo il letterale tenore della dichiarazione è al tempo stesso confessoria, dell'avvenuto pagamento, e abdicativa. Con l'incasso della somma di.... il IC si dichiarava soddisfatto riguardo al precetto inclusa la somma portata in deduzione... e inclusi gli interessi così come calcolati... eventuali errori di fatto avrebbero dovuti essere fatti valere con apposita impugnazione dell'atto di quietanza il che non è avvenuto".
Certo quanto precede e non controverso che tali affermazioni non sono state in alcun modo censurate dal ricorrente, è palese la inammissibilità della censura in esame, sotto il profilo in esame. Il tutto, ovviamente, a prescindere dal considerare che nella specie le parti avevano, chiaramente, posto fine non alla "lite" nata a [...] [...], ma alla diversa "lite" derivante dalla corretta esecuzione della sentenza della corte di appello "notificata con precetto, n. 2909/91", suscettibile di riforma in caso di esito positivo di ricorso per cassazione avverso la stessa.
4. Risultato totalmente infondato il proposto corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 65,00 oltre euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003