Sentenza 22 marzo 2006
Massime • 1
Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva. Ne consegue che non è consentito al giudice dell'esecuzione revocare l'ordine di demolizione e disporre il dissequestro dell'immobile sul presupposto dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria qualora la Corte di cassazione abbia in precedenza annullato senza rinvio analoga ordinanza dello stesso giudice dell'esecuzione sul rilievo che la questione relativa al rilascio della concessione aveva già formato oggetto di esame in sede di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2006, n. 21792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21792 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 22/03/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 363
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 44616/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO EN, N. a Catania il 30.8.1950;
2) AR IN, N. a Villarosa il 8.4.1955;
avverso ORDINANZA resa il 31.10.2005 dal giudice monocratico del tribunale di Catania, in veste di giudice della esecuzione;
visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. ONORATO Pierluigi;
letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con sentenza del 12.3.1996 il pretore di Catania dichiarava i coniugi EN CO e IN IS colpevoli del reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20 lett. b) condannandoli a pena di giustizia e ordinando la demolizione del manufatto abusivo. La sentenza veniva confermata dalla corte di appello catanese in data 12.11.1997, che disapplicava la concessione in sanatoria medio tempore rilasciata in data 10.6.1997, in quanto violatrice dei limiti volumetrici previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 39. Tale decisione diventava irrevocabile in data 15.7.1998, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto dagli imputati.
2 - Peraltro, su istanza di questi ultimi, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24.6.1999, rilevando che era intervenuta la predetta concessione in sanatoria del 10.6.1997, revocava l'ordine di demolizione e disponeva il dissequestro dell'immobile.
Ma il pubblico ministero proponeva ricorso, sottolineando che l'ordinanza violava il giudicato;
e questa corte di cassazione, con sentenza del 28.4.2000, in accoglimento del ricorso, annullava senza rinvio l'ordinanza impugnata.
3 - Dopo circa tre anni, però, il difensore dei due coniugi proponeva incidente di esecuzione contro la sentenza pretorile del 12.3.1996, deducendo l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza e per concessione edilizia in sanatoria.
Il tribunale monocratico di Catania, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 14.7.2003, da un lato affermava l'intangibilità del giudicato in ordine alla condanna penale, ma dall'altro revocava l'ordine di demolizione per l'intervenuta sanatoria.
4 - Dopo sette giorni il pubblico ministero ingiungeva ai due coniugi la demolizione dell'immobile. Ma su opposizione degli stessi il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23.12.2004, revocava ancora una volta l'ordine di demolizione ingiunto dal P.M.
5 - Infine, in data 22.1.2005, il pubblico ministero, rilevando la illegittimità delle precedenti ordinanze 14.7.2003 e 23.12.2004, in quanto contrastanti con la predetta sentenza di questa corte in data 28.4.2000, disponeva un nuovo ordine di demolizione, contro cui gli interessati proponevano ancora opposizione. Questa volta il giudice della esecuzione, con ordinanza del 31.10.2005, confermava l'ordine di demolizione, revocando le precedenti ordinanze del 14.7.2003 e 23.12.2004. In sintesi osservava che queste ordinanze erano illegittime perché violavano il giudicato, avendo il giudice di cognizione definitivamente disapplicato la concessione in sanatoria, e perché avrebbero dovuto dichiarare inammissibili le istanze formulate dagli interessati in quanto mere riproposizioni della richiesta già rigettata con la sentenza 28.3.2000 della corte di cassazione. In conclusione, non essendo intervenuti fatti nuovi, non poteva ancora una volta ignorare la decisione della suprema corte che aveva già annullato la revoca dell'ordine di demolizione.
6 - Avverso quest'ultima ordinanza il difensore di CO e IS ha presentato ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 648, 649 c.p.p. nonché difetto di motivazione sul punto.
In breve sostiene che le due ordinanze (del 14.7.2003 e del 23.12.2004) con cui il giudice della esecuzione aveva revocato l'ordine-ingiunzione di demolizione, non essendo state impugnate, non potevano essere più revocate;
e che il pubblico ministero avrebbe invece dovuto impugnarle, anziché aggirarle con altrettante ingiunzioni di demolizioni.
7 - Il Procuratore generale in sede, con articolata requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha replicato con memoria del 15.3.2006, depositata in cancelleria il giorno successivo, confutando in fatto e in diritto le argomentazioni del procuratore generale.
Con ulteriore memoria, depositata il 16.3.2006, il difensore ha insistito nelle precedenti doglianze, sostenendo che la sentenza 12.11.1997 della corte d'appello di Catania errò nel ritenere che il manufatto de quo non era sanabile perché superava la soglia volumetrica stabilita dalla L. n. 724 del 1994, art. 39. MOTIVI DELLA DECISIONE
8 - Le norme di cui agli artt. 648, 649 c.p.p., invocate dal difensore ricorrente, non sono direttamente applicabili alla complicata e anomala vicenda processuale sottoposta all'esame di questa corte, giacché esse disciplinano propriamente la irrevocabilità delle sentenze pronunciate in giudizio e dei decreti penali di condanna (c.d. giudicato formale) e il conseguente divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto relativamente alla stessa persona (c.d. giudicato sostanziale);
mentre nel caso di specie si tratta di valutare la legittimità di una ordinanza emessa in sede di esecuzione, in particolare laddove essa ha revocato due precedenti ordinanze rese dallo stesso giudice dell'esecuzione sul medesimo oggetto.
È infatti evidente che le pronunce, di proscioglimento o di condanna, emesse dal giudice della cognizione penale sono ontologicamente e funzionalmente diverse dai provvedimenti resi dal giudice della esecuzione penale.
Deve allora soccorrere l'art. 12 preleggi, comma 2, in forza del quale "se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato".
Orbene, è generalmente riconosciuto che l'art. 649 c.p.p. è una espressione specifica di un più generale principio che sottende ogni sistema processuale, sia penale che civile o amministrativo, e che si riassume nella formula romanistica ne bis in idem, intesa come divieto di una doppia pronuncia sulla medesima questione. A questo riguardo, le sezioni unite di questa corte hanno autorevolmente sottolineato che siffatto generale divieto di reiterare procedimenti e decisioni sulla identica regiudicanda ha la sua matrice nell'istituto della preclusione processuale, che - secondo la dottrina comune - è coessenziale alla stessa nozione di processo e attiene all'ordine pubblico processuale, in quanto funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche (Sez. Un., sent. n. 34655 del 28.6.2005, dep. 28.9.2005, P.G. in proc. Donati). Manifestazioni positive di questo principio sono, non solo l'art. 649 c.p.p., ma anche l'art. 14, n. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sottoscritto a New York il 16.12.1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881 (secondo il quale "nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese"). Il fondamento, o più esattamente la spiegazione, del principio della preclusione processuale è ravvisabile nella consumazione, o consunzione, del potere processuale esercitato dalla parte o dal giudice, sicché la parte o il giudice non lo può più esercitare in relazione alla eadem res o eadem quaestio. Ciò risponde a una generale politica legislativa che vuole immutabile e non duplicabile l'accertamento giurisdizionale definitivamente intervenuto con tutte le garanzie del contraddittorio ed eventualmente percorrendo tutti i gradi del giudizio, si tratti della controversia tra attore e convenuto, tra società e imputato o tra cittadino e pubblica amministrazione.
8.1 - Se, nonostante la preclusione, viene ugualmente iniziato un nuovo procedimento sulla medesima questione, si può verificare una simultaneità di processi presso organi giudiziari diversi (litispendenza), la quale si risolve secondo regole appositamente stabilite, che nel processo penale sono quelle che disciplinano il conflitto positivo tra giudici (art. 28 c.p.p. e ss.). Se invece il primo processo s'è già concluso con una sentenza irrevocabile, il giudice investito del secondo giudizio deve declinarlo. Così, nel processo penale, dopo una pronuncia irrevocabile, il giudice investito della medesima regiudicanda deve pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere enunciandone la causa nel dispositivo (art. 649 c.p.p., comma 2). Se anche questo rimedio preventivo fallisce, e si arriva a una pluralità di sentenze irrevocabili contro la stessa persona e per lo stesso fatto, sarà il giudice della esecuzione a dover stabilire quale delle sentenze dovrà essere eseguita, revocando tutte le altre, secondo criteri positivamente stabiliti (art. 669 c.p.p.). 8.2 - In breve, si può affermare che il principio preclusivo del bis in idem è immanente a ogni sistema processuale, ma che le regole che sono positivamente dettate per rimediare alla sua violazione non esauriscono tutte le ipotesi possibili. Nel settore penale, queste regole positive riguardano principalmente le pronunce rese nei processi cognitivi di merito. Il che ha indotto la giurisprudenza, in applicazione esplicita o implicita dell'art. 12 preleggi, a estendere analogicamente quelle regole, o ad applicare direttamente quel principio, anche per i provvedimenti nei procedimenti cautelari (v. per tutte Sez. Un. n. 11 del 1.7.1992, Grazioso ed altri, rv. 191183) o per quelli nei procedimenti esecutivi (v. Cass. Sez. I, n. 5099 del 22.9.1999, Papurello, rv. 214695).
9 - Alla stregua delle precedenti considerazioni, nel caso di specie si deve in primo luogo applicare direttamente il divieto del bis in idem nel procedimento dell'esecuzione penale. Con la conseguenza che, in assenza di nuovi elementi fattuali, la questione relativa alla esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto dalla sentenza irrevocabile di condanna, non poteva essere più riproposta dopo che questa corte di cassazione (con sentenza del 28.4.2000), annullando senza rinvio la prima ordinanza del giudice della esecuzione (resa il 24.6.1999) aveva definitivamente stabilito che l'ordine di demolizione, in quanto coperto dal giudicato, andava eseguito anche dopo la concessione in sanatoria rilasciata il 10.6.1997, avendo la sentenza di merito irrevocabilmente deciso che il manufatto abusivo non poteva essere sanato per aver superato il limite volumetrico previsto dalla legge per il c.d. condono edilizio.
In altri termini, dopo il predetto annullamento senza rinvio, si era ormai consumato il potere del giudice della esecuzione di decidere sulla eadem quaestio (potendo interpretarsi in tal senso l'obbligo del giudice ex art. 666 c.p.p., comma 2, di dichiarare inammissibile con decreto l'istanza che costituisce mera riproposizione di una questione già decisa); mentre, proprio in virtù del contenuto della decisione intervenuta, restava ancora da esercitare il potere del pubblico ministero, quale organo competente ex art. 655 c.p.p., di attivare d'ufficio l'esecuzione dell'ordine di demolizione. Cosa che poi il pubblico ministero ha regolarmente fatto.
In secondo luogo, poiché il giudice della esecuzione ha invece violato il divieto del bis in idem, allorquando, invece di dichiarare inammissibili le istanze, ha emanato altre due ordinanze sulla stessa questione (in data 14.7.2003 e 23.12.2004), si tratta di individuare i rimedi messi a disposizione dall'ordinamento per ovviare alla anomalia del pluries in idem. Soccorre a tal fine l'analogia con il caso di una pluralità di decisioni irrevocabili emesse sulla eadem res dal giudice della cognizione, che è positivamente regolato dall'art. 669 c.p.p. Nell'un caso come nell'altro risponde a una evidente esigenza dell'ordinamento, che non sopporta duplicazioni, rimuovere le decisioni illegittimamente reiterate sulla stessa questione. La scelta delle decisioni da revocare secondo la disciplina dell'art.669 c.p.p. è composita, ma appare complessivamente guidata dal criterio del favor rei quando le decisioni sono differenti, e da quello della priorità cronologica quando le decisioni sono identiche. Nel caso di plurime decisioni sullo stesso oggetto emesse dal giudice dell'esecuzione, il criterio del favor rei non è applicabile nella misura in cui rimette in discussione il giudicato, sicché non resta che applicare il criterio della priorità cronologica.
Nel caso di specie, quindi, bene ha fatto il giudice dell'esecuzione, con la sua ordinanza del 31.10.2005, a revocare le precedenti ordinanze del 14.7.2003 e del 23.12.2004, dando attuazione solo alla precedente sentenza 28.4.2000 di questa corte di cassazione, che aveva definitivamente deciso sull'identico incidente d'esecuzione, stabilendo che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo andava eseguito nonostante il (illegittimo) rilascio della concessione in sanatoria.
Contro la tesi sostenuta dal ricorrente, in conclusione, bisogna affermare che le ordinanze 14.7.2003 e 23.12.2004 erano sì "irrevocabili" perché non tempestivamente impugnate, ma tuttavia dovevano essere "revocate" perché avevano illegittimamente violato il divieto del bis in idem (per applicare in via analogica al procedimento esecutivo la terminologia adottata dal legislatore per il processo cognitivo con l'art. 648 c.p.p. e art. 669 c.p.p., comma 1). 10 - Il ricorso va pertanto respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006