TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2468 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
c.f. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
04/10/1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia TORTORELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e e omologarla alle seguenti condizioni: Parte_2
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) assegnare la casa familiare sita in Vicenza Via Frà Paolo Sarpi 4 scala G interno 7, alla
Signora la quale ne è anche attualmente piena ed esclusiva proprietaria;
Parte_1
3) affidare le figlie minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori prevedendo che le stesse continuino a risiedere con la madre presso l'abitazione familiare sita in Vicenza Via Frà Paolo Sarpi 4 scala G interno 7 e che il padre possa vederle e tenerle con sé durante la settimana ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con le esigenze anche di studio e sportive delle figlie, ed inoltre per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze Pasquali, per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi con congruo preavviso con il coniuge e con le figlie minori;
4) disporre, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, quale contributo al mantenimento delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
l'obbligo per il padre di corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1
la somma di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna e quindi € 1.000,00 (mille/00) complessivi rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie (base luglio 2025) da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie note alle parti;
5) disporre che il signor contribuisca al pagamento delle spese Parte_2
straordinarie mediche, di istruzione e sportive relative alle figlie minori Persona_1
e come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza
[...] Persona_2
nella misura del 100%;
6) nessun assegno di mantenimento in favore dei coniugi dichiarandosi essi
2 economicamente autosufficienti;
7) disporre le conseguenti trasmissioni a cura della Cancelleria al competente Ufficiale di stato civile.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/09/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
Pers condiviso delle figlie minori e , alla prevalente collocazione delle stesse presso la Per_2
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
3 -le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di al 100%; Parte_2
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza
Via Frà Paolo Sarpi 4 scala G interno 7 in favore di quale genitore Parte_1
convivente con le figlie minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Chiampo (VI) in data 01/09/2002 con atto trascritto al n. 10,
[...]
parte II, serie C, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiampo (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5