Articolo 52 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 51Articolo 53
Versione
6 maggio 1952
Art. 52.
(Norme per le concessioni)


Le concessioni per gli stabilimenti e i depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle disposizioni del capo I del presente titolo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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