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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI PP, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3594/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 ORA00012 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 ORA00012 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4498/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/7/2025 Ricorrente_1 S.R.L. impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – l'avviso di liquidazione n. 2025/ORA00012, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi ivi esposti.
In data 23/10/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, rappresentando che in data 16/10/2025 aveva disposto provvedimento di annullamento totale dell'atto impugnato, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
In data 29/10/2025 presentava memoria la ricorrente argomentando e chiedendo la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di autotutela versato in atti documenta la cessazione della materia del contende che, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 546/92, determina l'estinzione del giudizio.
Non risultano i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio atteso che, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D. Lgs. n. 546/92, manca la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione espressamente motivate dalla parte soccombente, spese che sono quindi liquidate in
€ 2.000,00 in ragione del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
PP CR LI NI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI PP, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3594/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 ORA00012 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 ORA00012 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4498/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/7/2025 Ricorrente_1 S.R.L. impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – l'avviso di liquidazione n. 2025/ORA00012, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi ivi esposti.
In data 23/10/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, rappresentando che in data 16/10/2025 aveva disposto provvedimento di annullamento totale dell'atto impugnato, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
In data 29/10/2025 presentava memoria la ricorrente argomentando e chiedendo la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di autotutela versato in atti documenta la cessazione della materia del contende che, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 546/92, determina l'estinzione del giudizio.
Non risultano i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio atteso che, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D. Lgs. n. 546/92, manca la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione espressamente motivate dalla parte soccombente, spese che sono quindi liquidate in
€ 2.000,00 in ragione del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
PP CR LI NI