Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 72
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'atto impugnato

    Il provvedimento di autotutela documenta la cessazione della materia del contendere, che ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 546/92 determina l'estinzione del giudizio.

  • Accolto
    Liquidazione spese di lite

    Non risultano i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D. Lgs. n. 546/92, pertanto le spese sono liquidate in favore della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 72
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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