Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare.
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione: No alla riparazione se il richiedente conviveva con il coimputato condannato.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 dicembre 2021
1. La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di P.C., con riferimento a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato nella flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in concorso con D.G., collocato agli arresti domiciliari e, quindi, nuovamente posto in custodia cautelare in carcere, per violazione dei divieti impostigili con la misura domiciliare. Egli era stato poi assolto in esito ad abbreviato per non aver commesso il fatto. Nella specie, il richiedente era stato trovato nell'abitazione che egli aveva messo a disposizione del D., dopo un'attività di osservazione condotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2015, n. 43457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43457 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
1 43457 / 15 ACR 57 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CLAUDIO D'ISA - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 123412015 N. Dott. FAUSTO IZZO REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. N. 16802/2015 - Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AT N. IL 24/09/1956 avverso l'ordinanza n. 179/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette sentite le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Corasaniti, che ho chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ette le mode dell'Avocatura Generale dello Stato, frere il dunesters dell Economia e delle Finance, che The chiesto rigettarsi il ricop Udit i difensor Avv.; Way 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 6.5.2014 rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata il 20.12.2013 dall'odierno ricorrente IN AT in relazione alla detenzione carceraria patita dal 23.6.2010 al 20.7.2011. Il ricorrente veniva assolto perché il fatto non sussiste con sentenza del 27.7.2011, emessa dalla Corte di Assise di Viterbo divenuta irrevocabile il 30.12.2011, in relazione ai seguenti reati: A) artt. 110, 630 cp per avere, in concorso con cinque persone, di cui tre connazionali indiani e due cittadini rumeni, nonché con altre persone rimaste ignote, privato della libertà personale quattro cittadini pakistani, legandoli a delle sedie all'interno di un casale, al fine di conseguire l'ingiusto profitto di € 45.000,00; in Viterbo il 7.5.2010 B) artt. 110, 628 cp per essersi impossessato, in concorso con le persone sopra indicate, mediante violenza consistita nella suddetta condotta criminosa, nonché in percosse e nella minaccia di usare un bastone e una pistola, di beni che sottraeva ai suddetti cittadini pakistani;
in Viterbo il 7.5.10, 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti F strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: -a. Art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in relazione alla dichiarata sussistenza di condotta dolosa, da parte dell'istante, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Ad avviso del difensore ricorrente il provvedimento impugnato avrebbe er- roneamente applicato l'art. 314 cod. proc. pen., rilevando la sussistenza di una condotta dolosa del SI, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. La Corte territoriale avrebbe ritenuto che il ricorrente, dolosamente, si sa- rebbe offerto di mediare tra i pakistani e i propri connazionali indiani, per la re- golarizzazione delle loro pratiche di immigrazione, violando in tal modo norme incriminatrici ed esponendosi al rischio di rimanere coinvolto in fatti delittuosi e.d al conseguente intervento delle FFOO e dell'autorità giudiziaria. L'esistenza della causa ostativa, sarebbe stata ritenuta, però, in assenza di collegamento causale apprezzabile tra la condotta, definita dolosa, e il provvedi- mento che ha dato luogo alla restrizione cautelare. Infatti l'attività di mediazione svolta dal SI, costituirebbe solo l'antefatto storico al quale sarebbe seguita, ma non conseguita, l'azione di querela da parte dei AN. 2 La condotta dell'istante, definita dolosa, non avrebbe interferito nemmeno parzialmente con il valore indiziante degli elementi che hanno determinato l'emissione del provvedimento cautelare. Non sussisterebbe il rapporto di causa ed effetto previsto dalla norma. 3 La corte di appello capitolina avrebbe ritenuto di poter applicare la causa ostativa, prevista dall'art. 314 cod. proc. pen., in presenza di comportamenti dell'istante che lo avrebbero esposto al rischio di rimanere coinvolto in fatti delit- tuosi ed al conseguente intervento dell'autorità giudiziaria, in relazione alle con- dotte relative alle pratiche di immigrazione e ad un intervento della stessa auto- rità, in concreto realizzatosi, per l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, del tutto autonomo e distinto. Il giudice avrebbe, quindi, affermato il principio, che la condotta dolosa, an- che se estranea al rapporto causale che ha determinato l'emissione del provve- dimento cautelare, rivestirebbe la causa ostativa dell'art. 314 cod. proc. pen., al- lorquando sia idonea ad esporre l'agente al rischio di rimanere coinvolto in fatti delittuosi. Tale principio sarebbe in disaccordo con le pronunce giurisprudenziali conso- lidate ed in antitesi con la lettera della norma, tendente alla tutela riparatoria . della detenzione ingiusta. Rileva, inoltre, il ricorrente che anche in relazione all'elemento soggettivo il dolo richiesto dall'art. 314 cod. proc. pen., debba essere finalizzato a dar corso all'emissione del titolo cautelare e deve caratterizzare la condotta dell'istante, a seguito della quale si sia realizzato l'intervento dell'autorità giudiziaria. Nel caso di specie l'intervento dell'autorità sarebbe avvenuto a seguito della denuncia, sporta dai pakistani, per il reato di sequestro di persona, in relazione al quale la condotta del SI si pone come episodio autonomo e distinto, dotato dell'elemento psicologico di coscienza e volontà ma finalizzato solo ad agevolare i contatti tra le parti interessate e non certamente a precostituire il titolo cautela- re. b. Art. 606 lett. e) contraddittorietà della motivazione in relazione alla di- chiarata natura illecita della condotta tenuta dall'istante, da porsi quale causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Il ricorrente ricostruisce l'antefatto storico dei contatti tra il SI e i Paki- stani per dimostrare la contraddittorietà della motivazione, laddove la stessa ri- tiene illecita la condotta posta in essere dallo stesso SI. Riporta quello che sarebbe l'effettivo contenuto delle dichiarazioni rilasciate durante l'esame dibattimentale che descriverebbero un episodio privo di profili illeciti. 3 Detto motivo sarebbe decisivo, a detta del ricorrente, in quanto il travisa- mento dell'informazione probatoria, determinerebbe l'erroneo convincimento del giudice della riparazione, che ritiene l'accordo tra il SI ed i AN di natura illecita. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con le previste conseguenze di legge. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del pro- posto ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria chiedendo di respingere il ricorso. Rileva che trattandosi di un procedimento penale per estorsione e sequestro di persona, contestata in concorso con altri nei confronti di cittadini pakistani, la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali compatibili con la partecipazione alla commissione del reato, avrebbe onerato il ricorrente a fornire chiarimenti sulla sua situazione. Questo non sarebbe avvenuto, in quanto l'imputato non ha fornito nessun chiarimento sul coinvolgimento con il pakistano AR nella vicenda per l'attività illecita per far entrare i suoi connazionali in Italia. E tale mancata collaborazione in sede di interrogatorio e di indagini avrebbe determinato la colposità della con- dotta del ricorrente nel causare la misura restrittiva. Inoltre nella sentenza di as- soluzione, sarebbe precisato che la stessa è avvenuta per insufficienza di prove. La Corte di Appello avrebbe dato atto di quanto sopra con una decisione immune da vizi, che pertanto il MEF chiede di confermare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso -tempestivo in quanto l'ordinanza della Corte di appello risul- ta notificata all'imputato il 26/9/2014- è fondato e pertanto l'impugnata ordinan- za va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.
2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da 4 ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo inden- nizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua ecceziona- lità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessa- ti possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane con- tenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, sez. 4, n. 542 del 21.4.1994, Bollato, rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Cor- te).
3. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dal- la legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa gra- ve". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve in- tendersi dolosa e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del di- - ritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non so- lo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, 5 ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" se- condo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve rite- nersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situa- zione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrit- tivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si so- stanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'e- qua riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedi- mento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in ge- nerale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). E, an- cora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulte- riormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del ricono- scimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra cu- stodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed even- tuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della li- bertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia 6 dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente col- posa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606, fat- tispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva re- so dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di for- nire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espres- sioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di be- ni).
4. Tuttavia la condotta dolosa cui fa riferimento l'art. 314 cod. proc. pen. deve avere un rapporto sinergico di causa ed effetto con la detenzione. Il SI veniva sottoposto a misura cautelare in carcere con ordinanza del GIP di Roma del 17.6.2010 su richiesta del PM dell'11.6.2010 per i reati di cui agli artt. 110, 630 cod. pen. (capo A) e 110, 628 cpv. cod. pen. (capo B). Lo stesso rimaneva in carcere dal 23.6.2010 al 20.7.2011, data in cui la Corte di Assise lo assolveva perché il fatto non sussiste (ai sensi dell'art. 530 co. II cod. proc. pen. secondo quanto si legge a pag. 20 della motivazione, mentre in dispo- sitivo il richiamo è al solo art. 530 cod. proc. pen.). a pag.
3- quanto alla gravità indi-Va rilevato che l'ordinanza cautelare ziaria si limita a richiamare l'evidenza emergente dagli atti del procedimento so- stenendo come la sussistenza dei gravi indizi sia stata già riconosciuta in alcuni provvedimenti di proroga delle intercettazioni. Il punto in discussione non è, tuttavia, questo. Il ricorrente, ad avviso del Collegio, ha ragione di dolersi del fatto che dal- la motivazione del provvedimento impugnato della corte di appello romana, che gli nega il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, non sia dato di in- dividuare un collegamento causale apprezzabile tra la condotta, definita dolosa, e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare. Il SI, dolosamente, infatti, si sarebbe offerto di mediare tra i pakistani e i propri connazionali indiani, per la regolarizzazione delle loro pratiche di immi- grazione, violando in tal modo norme incriminatrici ed esponendosi al rischio di rimanere coinvolto in fatti delittuosi ed al conseguente intervento delle FFOO e dell'autorità giudiziaria, ma non certo in relazione al reato di sequestro di perso- na a scopo di estorsione. L'attività di mediazione svolta dal SI, costituirebbe solo l'antefatto sto- rico al quale sarebbe seguita, ma non conseguita, l'azione delittuosa - poi ritenu- ta in sentenza insussistente- nei confronti dei pakistani, ma non pare avere in- 7 terferito nemmeno parzialmente con il valore indiziante degli elementi che hanno determinato l'emissione del provvedimento cautelare per i gravi reati ipotizzati, in relazione ai quali il SIè stato poi processato ed assolto. Nell'ordinanza impugnata la corte di appello capitolina pare ritenere di po- ter applicare la causa ostativa, prevista dall'art. 314 cod. proc. pen., in presenza di comportamenti dell'istante che lo avrebbero esposto al rischio di rimanere coinvolto in fatti delittuosi ed al conseguente intervento dell'autorità giudiziaria, in relazione alle condotte relative alle pratiche di immigrazione e ad un interven- to della stessa autorità, in concreto realizzatosi, poi, per la diversa accusa di se- questro di persona a scopo di estorsione, reato del tutto autonomo e distinto. Sembrerebbe, dunque, affermarsi, l'erroneo principio, che la condotta do- losa, anche se estranea al rapporto causale che ha determinato l'emissione del provvedimento cautelare, possa rivestire la causa ostativa dell'art. 314 cod. proc. pen., allorquando sia idonea ad esporre l'agente al rischio di rimanere coinvolto comunque in fatti delittuosi. In realtà va ribadito- il dolo richiesto dall'art. 314 cod. proc. pen., deve rilevarsi in relazione ad una condotta che abbia una prossimità rispetto a quei medesimi fatti-reato per i quali si sia realizzato l'intervento dell'autorità giudiziaria. Nel caso di specie che ci occupa, invece, l'intervento dell'Autorità Giudi- ziaria sarebbe avvenuto a seguito della denuncia, sporta dai pakistani, per il rea- to di sequestro di persona, in relazione al quale la condotta del SI pare porsi come episodio autonomo e distinto, dotato dell'elemento psicologico di coscienza e volontà ma finalizzato solo ad agevolare i contatti tra le parti interessate.
5. S'impone pertanto l'annullamento dell'impugnata, venendo chiamato il giudice del rinvio ad un nuovo esame teso a valutare se ed in che modo la con- dotta posta in essere dal SI sia risultata sinergica all'emissione del provvedi- mento di cautela, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 630 cod. pen. e 110, 628 cpv. cod. pen. Il giudice ad quem dovrà fondare la propria decisione su fatti concreti, esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell'inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta in- tegri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rappor- to di causa ad effetto (cfr. ex plurimis questa sez. 4, n. 4194 del 28.11.2007, dep. il 28.1.2008, Gualano ed altri, rv. 238678; sez. 4, n. 9212 del 13.11.2013 8 dep. il 25.2.2014, Maltese, rv. 259082; sez. 4, n. 14000 del 15.1.2014, Franco, rv. 259151). In altri termini, andrà tenuto conto che, per valutare se l'imputato abbia dato causa, con dolo o colpa grave, alla ingiusta detenzione subita, vanno apprezzati tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto dei comporta- menti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazio- ne di norme e regolamenti, che siano posti in stretto rapporto di causalità ri- spetto alla restrizione della libertà personale sofferta (così questa sez. 4, n. 10987 del 15.2.2007, Marchesi ed altro, rv. 236508 con un principio che il Collegio condivide e che intende qui ribadire).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 29 settembre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Claudio D'Isa Vincenzo Pezzella E N IO Z SA ✓ DirettoreDirettore Amministrativo IS Dott.ssa Loredana SCHIAVORI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 OTT. 2015 Il Direttore Amministrativo Dott. Loredana SCHAYONI coheneShor 9